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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/07/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5197/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ssa Maria Lupo,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5197/2020 promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n. 81, Cod. Fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. David Buscemi C.F._1
- Attrice –
contro
:
nato a [...] il [...], Cod. Fisc. e residente a Controparte_1 C.F._2
SO (BG) in vicolo XXIV Maggio n. 7/B,
- Convenuto contumace -
OGGETTO: risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 29.05.2025;
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO e DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio il proprio padre Parte_1
al fine di vederlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione Controparte_1 dell'obbligo di contribuzione a titolo di mantenimento a suo favore, pari a 7.800,00 euro, oltre alle spese straordinarie, e del danno non patrimoniale patito a causa della totale assenza della figura paterna per la somma di euro 100,000,00.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che:
- con decreto emesso in data 12.07.2018 il Tribunale di Siracusa, oltre a disporre l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre , poneva a carico di Persona_1 Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo di euro 300,00 al mese, oltre alle spese straordinarie nella misura del 50%;
- nonostante le ripetute richieste ad adempiere il padre non ha mai provveduto a mantenere economicamente la propria figlia;
- dalla data del provvedimento emesso il 12.07.2018 tale contribuzione ammonta a 7.800,00 euro;
- il comportamento di totale disinteresse del padre e la violazione degli obblighi di cura e accudimento hanno cagionato all'attrice anche un danno non patrimoniale;
Parte convenuta, seppur regolarmente citata, non si costituiva e pertanto il Giudice ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova per testi (di , Tes_1 Testimone_2
.
[...]
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 29.05.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., parte attrice precisava le conclusioni e il Giudice poneva la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale per violazione da parte del padre degli obblighi di mantenimento a favore della ricorrente, è inammissibile, per mancanza di legittimazione attiva.
Invero, posto che l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli spetta a ciascun genitore in relazione alle proprie sostanze e capacità economiche, in caso di inadempimento da parte di uno dei due, solo il genitore che ha provveduto al mantenimento in via esclusiva è legittimato ad agire per il rimborso di quanto da lui costantemente anticipato per conto dell'altro.
Così non può avanzare “iure proprio” domanda volta ad ottenere la corresponsione Parte_1 del rimborso del mantenimento, per carenza di legittimazione attiva, in quanto titolare della relativa pagina 2 di 6 azione è l'altro genitore che ha sostenuto in via esclusiva la relativa spesa ed è pertanto legittimato ad agire per il rimborso di quanto anticipato per conto dell'altro.
3.Al contrario, la ricorrente è certamente legittimata a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole.
La nozione di illecito endo-familiare si riferisce a tutte le violazioni che si verificano all'interno del nucleo familiare, perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altri facenti parte della medesima compagine familiare. Con specifico riferimento al rapporto di filiazione, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e educazione dei genitori nei confronti dei figli non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, consentendo l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. (Cass., Sez. 1, Sentenza n.
5652 del 10/04/2012). Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio, infatti, integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione e educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti da un rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. (oltre che nelle Convenzioni internazionali e, in particolare, nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989), un elevato grado di riconoscimento di tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass., Sez. 6-3, Sentenza n.
3079 del 16/02/2015).
L'art. 2059 c.c., non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso.
Ciò premesso in diritto, occorre rilevare come nel caso di specie risulta provato che , Controparte_1 padre naturale della ricorrente, abbia violato i doveri connessi alla responsabilità genitoriale non occupandosi dei bisogni materiali e affettivi della figlia, da quando la stessa aveva quattro anni.
Invero, i testi sentiti, amici di famiglia ( , e ) hanno confermato Tes_1 Testimone_2 che ad occuparsi di è stata unicamente la madre e che il signor invece, è stato Pt_1 CP_1
pagina 3 di 6 assente nella vita della figlia, non si è occupato della sua cura, educazione e dei suoi bisogni materiali, anche disattendendo il provvedimento del Tribunale.
La teste poi ha specificato che tale condotta di disinteresse del genitore è iniziata, tuttavia, a Tes_2 partire dai 4 anni di mentre prima il padre era più vicino e collaborativo sia dal punto di vista Pt_1 economico che affettivo.
Inoltre, entrambi i testi hanno aggiunto che sebbene vi fosse stato un tentativo di riavvicinamento tra padre e figlia (quando la stessa aveva 7 /11 anni), tuttavia non è andato a buon fine.
D'altro canto, il provvedimento di affidamento esclusivo della minore alla madre, del 12.07.2018
(allegato atti) è elemento a ulteriore riprova del fatto che il padre non si fosse reso collaborativo nella gestione dei bisogni della figlia.
Inoltre, parte convenuta non costituendosi oltre a non fornire elementi di valutazione diversi da quelli prospettati da parte attrice, ha dato conferma del proprio disinteresse rispetto alle vicende che riguardano la CP_1
Accertato dunque l'illecito (ovvero il disinteresse e la violazione del dovere paterno dei doveri di mantenimento e accudimento della figlia) e la lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, a ricevere affetto e sostegno del padre, ai fini risarcitori, deve valutarsi l'impatto che la lesione ha avuto sul benessere psico-fisico della figlia.
Tale illecito è idoneo a produrre, infatti, anche un danno non patrimoniale, che investe direttamente la progressiva formazione della personalità del danneggiato, condizionando così pure lo sviluppo delle sue capacità di comprensione e di autodifesa. In particolare, dalla relazione filiale discende il nucleo costitutivo originario dell'identità personale e relazionale dell'individuo e il danno in esame si sostanzia nelle ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli, sicché la persona che subisce la violazione di tale diritto entra in una condizione di sofferenza personale e morale che imprime un tracciato di disagio e di sofferenza nello sviluppo psicofisico, per cui la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l'esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11097 dell'10/06/2020 e, in motivazione, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26205 del 22/11/2013).
La prova dei lamentati pregiudizi può essere offerta "sulla base anche di soli elementi presuntivi" e, può aggiungersi, secondo nozioni di comune esperienza, la cui valutazione è riservata evidentemente ai pagina 4 di 6 giudici del merito, si deve considerare la particolare tipologia danno non patrimoniale in questione, consistente nella integrale perdita del rapporto parentale che ogni figlio ha diritto di realizzare con il proprio genitore e che deve essere risarcita per il fatto in sè della lesione (cfr. Cass. n. 7713/2000)").
In buona sostanza, il comportamento di un genitore che, in violazione dei doveri di istruzione, educazione e mantenimento, si disinteressi del proprio figlio determina un danno non patrimoniale risarcibile per lesione dei diritti costituzionalmente tutelati dagli artt. 2 e 30
Cost., danno certamente non in re ipsa, ma che, tuttavia, può essere dimostrato mediante il ricorso ad elementi presuntivi ed alle nozioni di comune esperienza.
Nel caso che ci occupa, lo stato di sofferenza, turbamento e dolore patiti dalla per la CP_1 deprivazione del rapporto parentale possono chiaramente desumersi, oltre che dalle allegazioni della ricorrente, circa il “senso di vuoto” per la mancanza del padre, anche tenendo conto, con un ragionamento presuntivo, del dolore sofferto dalla ragazza nel particolare e delicato periodo della sua vita in cui è stata privata della figura paterna (dai 4 anni e per tutta l'età adolescenziale), dai tentativi
(non riusciti) di riallacciare il rapporto con il padre.
E' evidente dunque che la mancanza della figura paterna ha generato inevitabilmente una profonda sofferenza in privata di beni essenziali della vita quali cura, affetto e amore Parte_1 genitoriale.
Ne consegue che il danno non patrimoniale (in termini di danno morale) lamentato dall'attrice deve ritenersi provato.
Non sono invece stati accertati danni ulteriori di tipo biologico (alla salute psico-fisica) e/o esistenziale.
4. Ciò detto, la quantificazione del danno deve avvenire, tenuto conto del pregiudizio subito e della durata della privazione affettiva e identitaria, secondo il criterio della liquidazione equitativa, ai sensi degli 1226 e 2056 c.c.
Nella specie, fini della determinazione del danno, deve tenersi conto della natura e durata del pregiudizio (dall'età di 4 anni della (anno 2006) fino all'età adulta, ovvero i 18 anni (anno CP_1
2020) in cui si presume, in mancanza di prova contraria, che la stessa abbia raggiunto una sua autonomia e indipendenza), dei contatti seppur sporadici mantenuti con il padre, dell'età della CP_1 al momento della domanda.
Pertanto alla luce di tali criteri il danno morale patito dalla potrà essere quantificato nella CP_1 somma di 50.000,00 euro.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e dovranno essere poste a carico del , ai sensi Controparte_1 del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, alla luce del valore della causa, da corrispondersi a favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe: in parziale accoglimento della domanda attorea condanna al risarcimento del danno Controparte_1 morale a favore di pari a 50.000,00 euro, oltre interessi legali, dalla domanda al Parte_1 saldo effettivo.
Condanna a corrispondere a favore dell'Erario le spese di lite da liquidarsi nella Controparte_1 somma complessiva di 5.562,00 euro per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Siracusa, 7.07.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice
dott.ssa Maria Lupo
pagina 6 di 6