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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/10/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 408/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 408/2025 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 10.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.7.1976, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 20.3.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente il 13.2.2025, le parti sopraindicate concordemente hanno domandato l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione della loro relazione sentimentale, inerente
1 all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il Per_1
16.12.2011.
Più nel dettaglio, la regolamentazione riportata in seno al ricorso congiunto prevede quanto segue:
“- affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso
l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_2 con sé la figlia il sabato e la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
- Il SI. a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso si impegna a Pt_2 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di €250,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario Pt_1
e/o postale intestato alla SI.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese Pt_1 solare.
- Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Pt_2 Pt_1 dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice presentazione del Per_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le spese mediche, scolastiche e quelle afferenti ad attività sportive-ricreative.
- Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Pt_2 della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
2 - I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 9.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e il
Giudice relatore, con provvedimento emesso il 10.10.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito, il Collegio rileva che l'accordo concluso dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo raggiunto dalle parti e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, qui da intendersi trascritte;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 14.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta n. 408/2025 V.G., avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 10.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(codice fiscale , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30.7.1976, residente a [...], entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Maurizio Papa, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 20.3.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato telematicamente il 13.2.2025, le parti sopraindicate concordemente hanno domandato l'approvazione della concordata regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione della loro relazione sentimentale, inerente
1 all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] il Per_1
16.12.2011.
Più nel dettaglio, la regolamentazione riportata in seno al ricorso congiunto prevede quanto segue:
“- affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso
l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- Il SI. , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_2 con sé la figlia il sabato e la domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà di . Per_1
- Il SI. a decorrere dal mese di dicembre 2024 compreso si impegna a Pt_2 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, la somma mensile di €250,00, da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario Pt_1
e/o postale intestato alla SI.ra stessa, entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese Pt_1 solare.
- Il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Pt_2 Pt_1 dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia , dietro semplice presentazione del Per_1 documento fiscale comprovante la relativa spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le spese mediche, scolastiche e quelle afferenti ad attività sportive-ricreative.
- Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Pt_2 della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
2 - I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
All'udienza del 9.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma 1,
c.p.c., le parti hanno insistito nell'accoglimento delle conclusioni formulate in ricorso e il
Giudice relatore, con provvedimento emesso il 10.10.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il pubblico ministero non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Passando al merito, il Collegio rileva che l'accordo concluso dalle parti non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c..
Anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Trattandosi di ricorso congiunto, le spese del procedimento vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, visto l'art. 473- bis.51 c.p.c.: omologa l'accordo raggiunto dalle parti e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, qui da intendersi trascritte;
nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, il 14.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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