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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/10/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 224/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Giudice Dott. Augusto SALUSTRI
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES
C.P.C.
All'udienza del 22/10/2025 ore 9.30 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente per parte attrice l'avv. Armando Capone in sostituzione dell'avv. Daniele
Celante il quale chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati, interpello e testi.
Non è comparso il convenuto già dichiarato contumace.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Capone discute la causa, richiamando gli argomenti già delineati in atti e concludendo come da atto introduttivo e chiedendo laddove necessaria l'ammissione delle prove.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
Alle ore 12.45 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniele Celante;
ricorrente contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Maiole n. 32; resistente contumace
OGGETTO: azione di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita eredità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia accertare e, per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 485 c.c., la qualità di erede del signor nato a [...]_1
(AT) il 19.01.1986, (Cod. Fis. ), dei beni immobili siti in Leinì C.F._2
(TO), Via Maiole n° 32, meglio specificati al catasto fabbricati Foglio 23 particella 18, sub 3, categoria A/7, classe 2, consistenza 6,0 vani, piano T-1 e Foglio 23, particella 18, sub 3,
2 categoria C/6, classe 2, consistenza 51 mq piano T e, conseguentemente, la proprietà dei medesimi del predetto signor . In subordine Accertare e per l'effetto dichiarare, Controparte_1
ai sensi dell'art. 476 c.c., che il signor nato a [...] il Controparte_1
19.01.1986, (Cod. Fis. ), è erede e proprietario dei beni immobili C.F._2
siti in Leinì (TO), Via Maiole n° 32, meglio specificati al catasto fabbricati Foglio 23 particella 18, sub 3 categoria A/7, classe 2 consistenza 6,0 vani, piano T-1 e Foglio 23, particella 18, sub 3, categoria C/6, classe 2, consistenza 51 mq piano T. Disporre la registrazione della successione e la trascrizione del titolo di acquisto del bene immobile pignorato sito in Leini (TO), Via Maiole n° 32, autorizzando il conservatore dei registri immobiliari competente a procedere alla trascrizione o, disponendo che vi provveda il signor Controparte_1
con costi al carico del medesimo entro il termine di mesi due dall'emissione del provvedimento. In via di ulteriore subordine Solo in via di ulteriore subordine, nel caso non dovesse essere accertata la qualità di erede del signor fissare a norma degli art. 481 c.c. e 749 c.p.c. un Controparte_1
termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari di accettare o rinunciare l'eredità della signora nata a [...] il giorno 27 agosto 1952 e deceduta in Persona_1
data 25 gennaio 2017 (dichiarazione di successione registrata all'ufficio del registro di Ciriè il 20 marzo 2017 al n° 253 vol. 9990, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Torino 2 in data 21 giugno 2017 ai numeri 25023/16765)…”.
A sostegno dell'azione spiegata, la parte ricorrente ha rappresentato di avere necessità di far accertare e conseguentemente dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta nata a [...] il Persona_1
giorno 27 agosto 1952 e deceduta in data 25 gennaio 2017 da parte del figlio
, al fine di poter proseguire l'azione esecutiva immobiliare sui beni Controparte_1
ereditari in forza del decreto ingiuntivo n. 7728/2024 emesso dal Giudice di Pace di Torino nei confronti del predetto.
3 La parte ricorrente ha aggiunto come tale accertamento fosse necessario atteso che dall'esame del certificato ipotecario non vi fosse prova di un titolo di provenienza trascritto.
Il convenuto , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito.
Venendo la merito la domanda avanzata dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di
"pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede
4 avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, anche la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Con particolare riguardo proprio alla voltura catastale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009; Cass. 22317/2014; Cass 1438/2020).
Nel caso che ci occupa, dagli atti di causa è emerso come nata a Persona_1
TA (Verona) il giorno 27 agosto 1952, sia deceduta in data 25 gennaio
2017, lasciando quali chiamati all'eredità il figlio ed il marito Controparte_1 Per_2
.
[...]
5 Del pari, è emerso come il resistente abbia esercitato il possesso su almeno parte dei beni ereditari, senza che agli atti vi sia prova che il medesimo abbia compilato l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (art. 485, comma 1, c.c.), né successivamente.
Ciò posto si è realizzata nei confronti della predetta la fattispecie prevista dall'art. 485, comma 3°, c.c., a tenore del quale “trascorso tale termine senza che l'inventano sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La circostanza che il resistente sia rimasto nel possesso di parte dei beni caduti in successione, nella specie gli immobili siti nel Comune di Leinì (TO), in Via Maiole n.
32, si evince sia dal certificato di residenza storico sia dalle notificazioni effettuate per l'introduzione del giudizio, atteso che l'incombente è stato sempre curato presso il predetto luogo.
Il resistente, inoltre, rimanendo contumace, non ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti né contestato il valore probatorio della documentazione prodotta da parte ricorrente.
In definitiva, dunque, devono essere dichiarato erede puro e semplice Controparte_1 di nata a [...] il giorno 27 agosto 1952, e Persona_1 deceduta in data 25 gennaio 2017, nei limiti della quota a lui devoluta e salvo il concorso con l'ulteriore chiamato all'eredità che dagli atti risulta il marito Per_2
.
[...]
La pronuncia deve essere limitata all'accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c., non potendo essere rivolta alla correlata domanda di accertamento della proprietà dei singoli beni atteso che la medesima necessita, tra l'altro, di ulteriori approfondimenti in ordine alla eventuale presenza di altri chiamati e soprattutto in ordine alla provenienza dei singoli beni, non essendo a tal fine sufficiente la mera denuncia di successione ovvero la documentazione catastale.
6 Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del resistente e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento e della non elevata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 224/2025 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara Parte_1
l'intervenuta accettazione ai sensi dell'art. 485 c.c. da parte di Controparte_1
(Cod. Fis. ) dell'eredità di nata a C.F._2 Persona_1
TA (Verona) il giorno 27 agosto 1952, e deceduta in data 25 gennaio 2017 nei limiti della quota a lui devoluta e salvo il concorso con altri chiamati, ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge, ed euro 759,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Giudice Dott. Augusto SALUSTRI
VERBALE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 281-SEXIES
C.P.C.
All'udienza del 22/10/2025 ore 9.30 davanti al Giudice dott. Augusto Salustri è presente per parte attrice l'avv. Armando Capone in sostituzione dell'avv. Daniele
Celante il quale chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati, interpello e testi.
Non è comparso il convenuto già dichiarato contumace.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita il difensore alla discussione orale, previa precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Capone discute la causa, richiamando gli argomenti già delineati in atti e concludendo come da atto introduttivo e chiedendo laddove necessaria l'ammissione delle prove.
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
Alle ore 12.45 il giudice procede alla lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che si allega al verbale di udienza per farne parte integrante e sostanziale.
Il Giudice
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott. Augusto Salustri ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Daniele Celante;
ricorrente contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Maiole n. 32; resistente contumace
OGGETTO: azione di accertamento dell'intervenuta accettazione tacita eredità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale allegato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia accertare e, per l'effetto dichiarare, ai sensi dell'art. 485 c.c., la qualità di erede del signor nato a [...]_1
(AT) il 19.01.1986, (Cod. Fis. ), dei beni immobili siti in Leinì C.F._2
(TO), Via Maiole n° 32, meglio specificati al catasto fabbricati Foglio 23 particella 18, sub 3, categoria A/7, classe 2, consistenza 6,0 vani, piano T-1 e Foglio 23, particella 18, sub 3,
2 categoria C/6, classe 2, consistenza 51 mq piano T e, conseguentemente, la proprietà dei medesimi del predetto signor . In subordine Accertare e per l'effetto dichiarare, Controparte_1
ai sensi dell'art. 476 c.c., che il signor nato a [...] il Controparte_1
19.01.1986, (Cod. Fis. ), è erede e proprietario dei beni immobili C.F._2
siti in Leinì (TO), Via Maiole n° 32, meglio specificati al catasto fabbricati Foglio 23 particella 18, sub 3 categoria A/7, classe 2 consistenza 6,0 vani, piano T-1 e Foglio 23, particella 18, sub 3, categoria C/6, classe 2, consistenza 51 mq piano T. Disporre la registrazione della successione e la trascrizione del titolo di acquisto del bene immobile pignorato sito in Leini (TO), Via Maiole n° 32, autorizzando il conservatore dei registri immobiliari competente a procedere alla trascrizione o, disponendo che vi provveda il signor Controparte_1
con costi al carico del medesimo entro il termine di mesi due dall'emissione del provvedimento. In via di ulteriore subordine Solo in via di ulteriore subordine, nel caso non dovesse essere accertata la qualità di erede del signor fissare a norma degli art. 481 c.c. e 749 c.p.c. un Controparte_1
termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari di accettare o rinunciare l'eredità della signora nata a [...] il giorno 27 agosto 1952 e deceduta in Persona_1
data 25 gennaio 2017 (dichiarazione di successione registrata all'ufficio del registro di Ciriè il 20 marzo 2017 al n° 253 vol. 9990, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di
Torino 2 in data 21 giugno 2017 ai numeri 25023/16765)…”.
A sostegno dell'azione spiegata, la parte ricorrente ha rappresentato di avere necessità di far accertare e conseguentemente dichiarare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità della defunta nata a [...] il Persona_1
giorno 27 agosto 1952 e deceduta in data 25 gennaio 2017 da parte del figlio
, al fine di poter proseguire l'azione esecutiva immobiliare sui beni Controparte_1
ereditari in forza del decreto ingiuntivo n. 7728/2024 emesso dal Giudice di Pace di Torino nei confronti del predetto.
3 La parte ricorrente ha aggiunto come tale accertamento fosse necessario atteso che dall'esame del certificato ipotecario non vi fosse prova di un titolo di provenienza trascritto.
Il convenuto , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto, ritualmente citato e non costituito.
Venendo la merito la domanda avanzata dalla parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
Giova premettere che in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di
"pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
La normativa di cui agli artt. 475 e ss. cod. civ. prevede l'ipotesi di accettazione espressa dell'eredità, quando la volontà di essere erede viene manifestata in modo diretto, con un atto formale, e l'ipotesi di accettazione tacita (di eredità), che si verifica, quando la persona chiamata all'eredità compie un atto che implica necessariamente la volontà di accettare, e che tale soggetto non potrebbe compiere se non nella sua qualità di erede. La dottrina e la giurisprudenza concordano nel ritenere che presupposti fondamentali e indispensabili ai fini di una accettazione tacita sono: la presenza della consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore;
che il chiamato assuma un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede
4 avrebbe il diritto di compiere. Di norma, poi, vengono considerate forme di accettazione tacita di eredità: a) la proposizione da parte del chiamato dell'azione di rivendicazione, oppure l'esperire l'azione di riduzione, l'azione, cioè, volta a far valere la qualità di legittimario leso o, comunque, pretermesso dalla sua quota;
b) l'azione di risoluzione o di rescissione di un contratto;
c) l'azione di divisione ereditaria posto che può essere proposta solo da chi ha già assunto la qualità di erede;
d) la riassunzione di un giudizio già intrapreso dal de cuius o la rinuncia agli effetti di una pronuncia in grado di appello;
e) il pagamento da parte del chiamato dei debiti lasciati dal de cuius col patrimonio dell'eredità; f) ed infine, anche la voltura catastale determinerebbe un'accettazione tacita dell'eredità, nella considerazione che, solo chi intenda accettare l'eredità, assumerebbe l'onere di effettuare tale atto e di attuare il passaggio legale della proprietà dell'immobile dal de cuius a se stesso.
Con particolare riguardo proprio alla voltura catastale, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “l'accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare;
ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile” (Cass. 4783/2007; Cass. n. 10796/2009; Cass. 22317/2014; Cass 1438/2020).
Nel caso che ci occupa, dagli atti di causa è emerso come nata a Persona_1
TA (Verona) il giorno 27 agosto 1952, sia deceduta in data 25 gennaio
2017, lasciando quali chiamati all'eredità il figlio ed il marito Controparte_1 Per_2
.
[...]
5 Del pari, è emerso come il resistente abbia esercitato il possesso su almeno parte dei beni ereditari, senza che agli atti vi sia prova che il medesimo abbia compilato l'inventario entro il termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (art. 485, comma 1, c.c.), né successivamente.
Ciò posto si è realizzata nei confronti della predetta la fattispecie prevista dall'art. 485, comma 3°, c.c., a tenore del quale “trascorso tale termine senza che l'inventano sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”.
La circostanza che il resistente sia rimasto nel possesso di parte dei beni caduti in successione, nella specie gli immobili siti nel Comune di Leinì (TO), in Via Maiole n.
32, si evince sia dal certificato di residenza storico sia dalle notificazioni effettuate per l'introduzione del giudizio, atteso che l'incombente è stato sempre curato presso il predetto luogo.
Il resistente, inoltre, rimanendo contumace, non ha offerto una diversa ricostruzione dei fatti né contestato il valore probatorio della documentazione prodotta da parte ricorrente.
In definitiva, dunque, devono essere dichiarato erede puro e semplice Controparte_1 di nata a [...] il giorno 27 agosto 1952, e Persona_1 deceduta in data 25 gennaio 2017, nei limiti della quota a lui devoluta e salvo il concorso con l'ulteriore chiamato all'eredità che dagli atti risulta il marito Per_2
.
[...]
La pronuncia deve essere limitata all'accertamento dell'intervenuta accettazione dell'eredità ex art. 485 c.c., non potendo essere rivolta alla correlata domanda di accertamento della proprietà dei singoli beni atteso che la medesima necessita, tra l'altro, di ulteriori approfondimenti in ordine alla eventuale presenza di altri chiamati e soprattutto in ordine alla provenienza dei singoli beni, non essendo a tal fine sufficiente la mera denuncia di successione ovvero la documentazione catastale.
6 Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste, in ragione del principio della soccombenza, a carico del resistente e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento e della non elevata complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 224/2025 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: in accoglimento della domanda proposta da accerta e dichiara Parte_1
l'intervenuta accettazione ai sensi dell'art. 485 c.c. da parte di Controparte_1
(Cod. Fis. ) dell'eredità di nata a C.F._2 Persona_1
TA (Verona) il giorno 27 agosto 1952, e deceduta in data 25 gennaio 2017 nei limiti della quota a lui devoluta e salvo il concorso con altri chiamati, ordinando al
Conservatore dei Registri Immobiliari competente di eseguire la trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni sua responsabilità;
condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, C.A. ed IVA nella misura di legge, ed euro 759,00 per spese vive.
Così deciso in Ivrea, il 22 ottobre 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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