TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/01/2025, alle ore 9:30, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 11261/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Barbara CAMMARATA per parte ricorrente e l'Avv. MEGNA in sostituzione degli Avv.ti Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11261 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1
Addì ______________ CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv.
Nicolò Turrisi 59; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA
[...] Il Cancelliere
e Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in
memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Cagliari, Via Delitala 2. CP_2
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 3, L.104/92
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è inabile e si trova Parte_1 nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5/05/2022).
Rigetta la domanda relativa all'indennità di accompagnamento.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/01/2023, , in contraddittorio con l Parte_1 CP_2
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (5/05/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_2
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, valutando il ricorrente invalido civile nella
misura del 100% e nelle condizioni di disabilità di cui al comma 3 art. 3 della L. 104/92, con
decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le conclusioni del c.t.u. relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con ricorso depositato in data 20/09/2023, proponeva rituale opposizione,
insistendo per il riconoscimento anche di quest'ultima prestazione.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_2
insistendo per il rigetto della domanda di indennità di accompagnamento.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/01/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto da” Parte_1
broncopatia cronica ostruttiva, morbo di Parkinson, esiti di pregressa prostatectomia” e, pur richiamando le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p. che ha riconosciuto che il ricorrente è inabile e si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992, ha concluso che lo stesso è in grado di
attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente per cui non ha
diritto all'indennità d'accompagnamento.
Le suddette conclusioni, sostanzialmente conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va parzialmente accolta, Parte_1
dichiarando lo stesso è inabile e si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.104/92, mentre
va rigettata in ordine all'indennità di accompagnamento.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 30/01/2025, alle ore 9:30, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario chiamata la causa n° R.G. L. 11261/2023, CP_1 pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
CP_2
Resistente
Sono presenti l'Avv. Barbara CAMMARATA per parte ricorrente e l'Avv. MEGNA in sostituzione degli Avv.ti Stefania SOTGIA e Alessandro DOA, per l' CP_2
Entrambi i procuratori chiedono che la causa venga posta in decisione, insistendo nei rispettivi atti difensivi.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 11.00 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO Cron.
___________________ Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Dott. Fabio Civiletti, nella causa iscritta al n.
F.A. _________________ 11261 R.G.L. 2023, promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Parte_1
Addì ______________ CAMMARATA, giusta procura in atti, ed elettivamente Rilasciata spedizione in domiciliato presso lo studio della medesima, in Palermo, Via forma esecutiva all'Avv.
Nicolò Turrisi 59; ______________________
- Ricorrente - ______________________
per ___________________
CONTRO
______________________
Controparte_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefania SOTGIA
[...] Il Cancelliere
e Alessandro DOA, giusta procura generale richiamata in
memoria, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in Cagliari, Via Delitala 2. CP_2
- Resistente -
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ACCERTAMENTO TECNICO
PREVENTIVO – INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E
STATUS DI PERSONA CON DISABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 3,
COMMA 3, L.104/92
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi.
All'udienza del 30/01/2025, ha pronunciato
2 S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è inabile e si trova Parte_1 nelle condizioni di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (5/05/2022).
Rigetta la domanda relativa all'indennità di accompagnamento.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali di entrambe le fasi.
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche espletate. CP_2
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/01/2023, , in contraddittorio con l Parte_1 CP_2
proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 1
L. n° 18/80) e dello status di persona con disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.104/92, a decorrere dall'epoca della domanda amministrativa (5/05/2022).
L' ritualmente costituitosi in giudizio, contestava la pretesa e insisteva per il rigetto CP_2
del ricorso.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, valutando il ricorrente invalido civile nella
misura del 100% e nelle condizioni di disabilità di cui al comma 3 art. 3 della L. 104/92, con
decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le conclusioni del c.t.u. relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con ricorso depositato in data 20/09/2023, proponeva rituale opposizione,
insistendo per il riconoscimento anche di quest'ultima prestazione.
L' costituitosi in giudizio, chiedeva confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u., CP_2
insistendo per il rigetto della domanda di indennità di accompagnamento.
Disposto il rinnovo della c.t.u. medico-legale, all'udienza del 30/01/2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato soltanto parzialmente.
3 Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione ha accertato che è affetto da” Parte_1
broncopatia cronica ostruttiva, morbo di Parkinson, esiti di pregressa prostatectomia” e, pur richiamando le conclusioni del c.t.u. della fase di a.t.p. che ha riconosciuto che il ricorrente è inabile e si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104 del 1992, ha concluso che lo stesso è in grado di
attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita e di deambulare autonomamente per cui non ha
diritto all'indennità d'accompagnamento.
Le suddette conclusioni, sostanzialmente conformi a quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice, in quanto congruamente motivate e coerenti con gli accertamenti espletati.
Conseguentemente, la domanda proposta da va parzialmente accolta, Parte_1
dichiarando lo stesso è inabile e si trova nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.104/92, mentre
va rigettata in ordine all'indennità di accompagnamento.
Considerato l'esito globale del giudizio, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese di lite, mentre vanno poste definitivamente a carico dell' le spese delle consulenze tecniche, già liquidate e poste CP_2
provvisoriamente carico dell' . CP_3
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 30/01/2025.
IL GIUDICE
(Dr. Fabio Civiletti)
4