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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1997 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Daga, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/10/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/10/1991 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Sant'Antioco, anno 1991, numero 45, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Antioco.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Quartucciu, Via Traversa
Daniele Manin, 28, con quanto in esso contenuto, già assegnata al Sig.
Pag. 2 di 3 , rimarrà assegnata a quest'ultimo che si obbliga sin d'ora all'acquisto Pt_2
della quota del 50% della Sig.ra attraverso atto pubblico di Parte_1
acquisto con patto di riservato dominio in favore della Sig.ra al prezzo Pt_1
pari ad € 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
A. € 17.000,00 (euro diciassettemila/00) all'atto della stipula dell'atto pubblico che avverrà entro e non oltre trenta giorni dal deposito della
Sentenza, compatibilmente con i tempi di lavorazione notarile;
B. € 16.000,00 (euro sedicimila/00) in 40 ratei mensili di importo pari ad euro 400,00;
C. € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) quale quarantunesimo rateo a saldo definitivo del prezzo;
D. spese di stipula dell'atto pubblico interamente a carico del Sig. . Pt_2
3) In ragione della reciproca indipendenza economica nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da un coniuge nei confronti dell'altro.
4) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1997 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29/09/1969, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Daga, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandra Erika Obinu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 05/10/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Sant'Antioco.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
05/10/1991 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Sant'Antioco, anno 1991, numero 45, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sant'Antioco.
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Quartucciu, Via Traversa
Daniele Manin, 28, con quanto in esso contenuto, già assegnata al Sig.
Pag. 2 di 3 , rimarrà assegnata a quest'ultimo che si obbliga sin d'ora all'acquisto Pt_2
della quota del 50% della Sig.ra attraverso atto pubblico di Parte_1
acquisto con patto di riservato dominio in favore della Sig.ra al prezzo Pt_1
pari ad € 57.000,00 (euro cinquantasettemila/00) da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
A. € 17.000,00 (euro diciassettemila/00) all'atto della stipula dell'atto pubblico che avverrà entro e non oltre trenta giorni dal deposito della
Sentenza, compatibilmente con i tempi di lavorazione notarile;
B. € 16.000,00 (euro sedicimila/00) in 40 ratei mensili di importo pari ad euro 400,00;
C. € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) quale quarantunesimo rateo a saldo definitivo del prezzo;
D. spese di stipula dell'atto pubblico interamente a carico del Sig. . Pt_2
3) In ragione della reciproca indipendenza economica nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto da un coniuge nei confronti dell'altro.
4) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3