TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/12/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SG EO e LI IA elettivamente domiciliata in Pizzo (V.V.) via Nazionale presso lo studio del difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 11.11.2025 svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di cessazione del contratto di comodato
[...] intercorso tra le parti relativo all'immobile sito in Vibo Valentia via G.Murat 1 alla data 3.09.2022 e la condanna del convenuto al rilascio dello stesso libero e vuoto da persone e cose nonché la condanna al pagamento dell'indennità per illegittima occupazione del detto immobile dal settembre 2022 alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali.
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda la ricorrente esponeva di aver concesso in comodato l'immobile sopra identificato a con contratto concluso in data Controparte_1
21.09.2018 registrato in data 9 ottobre 2018 e di aver richiesto al convenuto il rilascio con lettera del 1 marzo 2022.
Il convenuto, benchè regolarmente citato in giudizio, non si è costituito rimanendo contumace.
All'udienza del 11.11.2025 la causa, istruita tramite espletamento dell'interrogatorio del convenuto ed escussione del teste ammesso, è stata trattenuta in decisione.
La domanda è procedibile perché regolarmente preceduta da tentativo di mediazione
(non andato a buon fine per assenza ingiustificata della parte invitata: cfr. verbale negativo di mediazione in data 2.12.2024). In via preliminare occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta da parte attrice.
Orbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che parte ricorrente ha esperito un'azione contrattuale di rilascio del bene di sua proprietà, concesso in comodato gratuito precario alla convenuta ( cfr. contratto di comodato in atti)
Orbene, la suddetta documentazione induce il Tribunale a qualificare il rapporto intercorso tra le parti come comodato “precario”; sul punto è possibile delineare la distinzione tra le due "forme" di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata"; orbene, è stato precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/01/2016 n.
1666) che solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c., concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione alla scadenza ovvero in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art.
pagina 2 di 4 1809 c.c., comma 2); in tema è pacifico che “intervenuta la scadenza del termine convenuto nel contratto (art. 1809 c.c.), il comodatario è tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante;
in particolare, per il venir meno del comodato, il primo deve ritenersi occupante "sine titulo" del bene, sin dall'epoca della comunicazione della richiesta di liberazione dell'immobile” (cfr. Tribunale
Arezzo, 09/07/2015, n. 804).
Orbene, nel caso in esame, la richiesta di restituzione dell'immobile è stata inoltrata da parte ricorrente ed effettivamente ricevuta dalla convenuta in data 3 marzo
2022.Tale richiesta, non adempiuta dall'odierno convenuto, ha perciò determinato l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento dell'immobile occupato, con la conseguenza che il vincolo contrattuale va dichiarato sciolto alla predetta data (marzo 2022) e l'odierno resistente è venuta ad assumere la posizione di detentrice "sine titulo" e quindi abusiva del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 10 maggio 2000, n. 5987; Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 1989
n. 4718).
La domanda di pagamento di indennità per l'occupazione non può essere accolta. La totale carenza di allegazioni sul punto non consente di ritenere fondata la domanda,
a prescindere dalla quaestio se il comodante debba provare o meno l'esistenza e l'entità di uno specifico pregiudizio economico (alcune pronunce discorrono invece di danno in re ipsa).
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda attorea – nei limiti di cui in motivazione – e dichiara cessato il contratto di comodato intercorso tra le parti relativo all'immobile sito in Vibo
Valentia via G. Murat n.1 con condanna del convenuto al rilascio dello stesso libero e vuoto da persone e cose. pagina 3 di 4 • rigetta la domanda di pagamento di indennità di occupazione del detto immobile;
• compensa integralmente le spese di lite
Vibo Valentia, 8 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1873/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SG EO e LI IA elettivamente domiciliata in Pizzo (V.V.) via Nazionale presso lo studio del difensore;
ATTORE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 11.11.2025 svoltasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha evocato in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di ottenere la declaratoria di cessazione del contratto di comodato
[...] intercorso tra le parti relativo all'immobile sito in Vibo Valentia via G.Murat 1 alla data 3.09.2022 e la condanna del convenuto al rilascio dello stesso libero e vuoto da persone e cose nonché la condanna al pagamento dell'indennità per illegittima occupazione del detto immobile dal settembre 2022 alla data della presente pronuncia, oltre interessi legali.
pagina 1 di 4 A fondamento della domanda la ricorrente esponeva di aver concesso in comodato l'immobile sopra identificato a con contratto concluso in data Controparte_1
21.09.2018 registrato in data 9 ottobre 2018 e di aver richiesto al convenuto il rilascio con lettera del 1 marzo 2022.
Il convenuto, benchè regolarmente citato in giudizio, non si è costituito rimanendo contumace.
All'udienza del 11.11.2025 la causa, istruita tramite espletamento dell'interrogatorio del convenuto ed escussione del teste ammesso, è stata trattenuta in decisione.
La domanda è procedibile perché regolarmente preceduta da tentativo di mediazione
(non andato a buon fine per assenza ingiustificata della parte invitata: cfr. verbale negativo di mediazione in data 2.12.2024). In via preliminare occorre procedere alla qualificazione giuridica dell'azione proposta da parte attrice.
Orbene, dall'esame della domanda e delle ragioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché dal preciso tenore letterale delle conclusioni formulate, emerge in tutta evidenza che parte ricorrente ha esperito un'azione contrattuale di rilascio del bene di sua proprietà, concesso in comodato gratuito precario alla convenuta ( cfr. contratto di comodato in atti)
Orbene, la suddetta documentazione induce il Tribunale a qualificare il rapporto intercorso tra le parti come comodato “precario”; sul punto è possibile delineare la distinzione tra le due "forme" di comodato, quello propriamente detto, regolato dagli artt. 1803 e 1809 c.c. e il c.d. precario, al quale si riferisce l'art. 1810 c.c., sotto la rubrica "comodato senza determinazione di durata"; orbene, è stato precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile, sez. III, 29/01/2016 n.
1666) che solo nel caso di cui all'art. 1810 c.c., connotato dalla mancata pattuizione di un termine e dalla impossibilità di desumerlo dall'uso cui doveva essere destinata la cosa, che è consentito di richiedere ad nutum il rilascio al comodatario. L'art. 1809 c.c., concerne, invece, il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale ed è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione alla scadenza ovvero in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art.
pagina 2 di 4 1809 c.c., comma 2); in tema è pacifico che “intervenuta la scadenza del termine convenuto nel contratto (art. 1809 c.c.), il comodatario è tenuto alla restituzione del bene a semplice richiesta del comodante;
in particolare, per il venir meno del comodato, il primo deve ritenersi occupante "sine titulo" del bene, sin dall'epoca della comunicazione della richiesta di liberazione dell'immobile” (cfr. Tribunale
Arezzo, 09/07/2015, n. 804).
Orbene, nel caso in esame, la richiesta di restituzione dell'immobile è stata inoltrata da parte ricorrente ed effettivamente ricevuta dalla convenuta in data 3 marzo
2022.Tale richiesta, non adempiuta dall'odierno convenuto, ha perciò determinato l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento dell'immobile occupato, con la conseguenza che il vincolo contrattuale va dichiarato sciolto alla predetta data (marzo 2022) e l'odierno resistente è venuta ad assumere la posizione di detentrice "sine titulo" e quindi abusiva del bene altrui (cfr. Cassazione civile sez. II, 10 maggio 2000, n. 5987; Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 1989
n. 4718).
La domanda di pagamento di indennità per l'occupazione non può essere accolta. La totale carenza di allegazioni sul punto non consente di ritenere fondata la domanda,
a prescindere dalla quaestio se il comodante debba provare o meno l'esistenza e l'entità di uno specifico pregiudizio economico (alcune pronunce discorrono invece di danno in re ipsa).
L'accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• accoglie la domanda attorea – nei limiti di cui in motivazione – e dichiara cessato il contratto di comodato intercorso tra le parti relativo all'immobile sito in Vibo
Valentia via G. Murat n.1 con condanna del convenuto al rilascio dello stesso libero e vuoto da persone e cose. pagina 3 di 4 • rigetta la domanda di pagamento di indennità di occupazione del detto immobile;
• compensa integralmente le spese di lite
Vibo Valentia, 8 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 4 di 4