Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01103/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00063/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2025, proposto da
RA US DR e AN RI IA, rappresentati e difesi dalle avvocate Arianna Rinaldi e Virginia Bilotta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, Sezione Lavoro del 14/12/2023 n. 576, a mezzo della quale è stato accertato e dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente ex art. 1 della Legge n. 107/2015, in particolare per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto a RA US DR, e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 quanto ad AN RI IA, e il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad accreditare le somme corrispondenti sulla carta medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 03/01/2025 gli odierni ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito nel giudizio.
All’odierna camera di consiglio, la Presidente ha reso alle parti l’avviso ex art. 73 co. 3 c.p.a. in ordine alla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso introduttivo. La causa è stata quindi introitata in decisione.
2. – Il ricorso è manifestamente inammissibile.
2.1 - L’art. 114 co 2 c.p.a. stabilisce che « Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato ». Per unanime giurisprudenza, in assenza della prova del passaggio in giudicato della sentenza del Giudice ordinario (art. 112, co. 2 lett. c) c.p.a.), da fornirsi attraverso idonea attestazione di Cancelleria, il ricorso è inammissibile, giacché difetta la prova del presupposto dell’azione di ottemperanza (cfr. ex plurimis TAR Lazio, Roma, Sez. II, 29/01/2025 n. 1918; Id. 07/06/2024, n.11610; Id. 06/06/2023, n. 9502).
Nel caso di specie, le procuratrici delle parti hanno dedotto – ma non hanno documentato – che le decisioni azionate siano passate in giudicato. La prova di tale circostanza non è stata fornita nemmeno in vista dell’udienza di discussione della causa. La mera attestazione del difensore, circa la definitività della sentenza ottemperanda, non è idonea a sopperire all’assenza dell’attestazione di Cancelleria, atteso che la parte non può derivare, da proprie dichiarazioni, elementi di prova a proprio favore ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 c.c. (TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 24/09/2020, n. 163).
Sotto questo profilo, il ricorso si appalesa inammissibile.
2.2 - Sotto diverso profilo, l’art. 14, co. 1 d.l. 31/12/1996 n. 669 stabilisce che « Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ».
Premessa l’applicabilità della disposizione richiamata al giudizio di ottemperanza (cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 04/12/2024, n. 3479), la notificazione del titolo, prodromica all’azione di ottemperanza, deve essere effettuata – secondo l’orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario – presso il domicilio reale (ovvero presso la PEC) dell’Amministrazione debitrice e non presso la sede (ovvero presso la PEC) dell’Avvocatura dello Stato, a pena di inammissibilità del ricorso in ottemperanza. La notifica del titolo esecutivo all’Avvocatura erariale è funzionale al passaggio in giudicato dello stesso, ma non consente di dare all’Amministrazione il necessario spatium deliberandi per provvedere ad eseguire l’obbligo del pagamento. Solo dalla notifica effettuata presso la sede dell’Ente intimato decorre il termine dilatorio di cui al menzionato art. 14 d.l. n. 669/1996 (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 11/04/2024, n. 2414; TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 15/10/2024 n. 2855; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 05/10/2018, n. 2224).
Nel caso di specie, la documentazione di causa attesta che la sentenza azionata in ottemperanza sia stata notificata presso l’indirizzo PEC dell’Avvocatura dello Stato (Distrettuale e Generale), che ha rappresentato l’Amministrazione nei giudizi civili di merito (doc. 2 ricorrente, in entrambi i procedimenti). Non risulta invece che la pronuncia sia stata notificata presso il domicilio reale ovvero presso la PEC dell’Amministrazione soccombente. Manca pertanto la prova di una delle condizioni dell’azione di ottemperanza.
Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso sopra rubricato si appalesa inammissibile.
2.3 - A fronte della manifesta inammissibilità del ricorso, il Tribunale ritiene di poter prescindere ex art. 49 co. 2 c.p.a. dall’assegnazione del termine ex art. 44 co. 4 c.p.a. per la rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo, che nel caso di specie risulta effettuata presso l’indirizzo PEC dell’Amministrazione scolastica, anziché presso l’indirizzo PEC della Difesa erariale, con conseguente violazione dell’art. 41, co. 3 c.p.a.
3. – A fronte della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente, nulla si dispone in punto di spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- dichiara inammissibile ex art. 35, co. 1 lett. b) c.p.a. il ricorso, come in epigrafe proposto;
- dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO