Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Sentenza 4 maggio 2021
Ordinanza cautelare 3 dicembre 2021
Rigetto
Sentenza 27 ottobre 2022
Parere sospensivo 28 novembre 2022
Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00539/2025REG.PROV.COLL.
N. 03247/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3247 del 2021, proposto da
VI AI, RO RO, rappresentati e difesi dagli avvocati Stefano Vinti, Angelo Buongiorno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
HE RU, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cardito, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 00384/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di HE RU;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Udito per le parti l’avv. Angelo Buongiorno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Il T.A.R. Campania con la sentenza n. 384 del 17 gennaio 2021 ha accolto il ricorso presentato dalla sig.ra HE RU per l’annullamento dei seguenti atti:
- permesso di costruire in sanatoria n. 31/12 del 21/2/2012 rilasciato dal Responsabile del Servizio Condono Edilizio del Comune di Cardito in favore di VI AI, relativo alla "realizzazione di due appartamenti al piano primo con annesse unità immobiliari al piano rialzato ad uso abitativo situato in un fabbricato per civile abitazione di n. 4 unità immobiliari sito alla via Grieco n. 8 — riportato nel N.C.E.U. al foglio 3 p.lla 327 sub. 5 e 7 ";
- permesso di costruire in sanatoria n. 32/12 del 21/2/2012 rilasciato dal Responsabile del Servizio Condono Edilizio del Comune di Cardito in favore di VI AI, relativo alla " realizzazione di due appartamenti al piano primo con annesse unità immobiliari al piano rialzato ad uso abitativo situato in un fabbricato per civile abitazione di n. 4 unità immobiliari sito alla Via Grieco n. 8 — riportato nel N.C.E.U. al foglio 3 p 327 sub. 6 e 8” ;
- ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, tra cui tutti gli atti dell'istruttoria che ha preceduto il rilascio dei permessi in sanatoria n. 31/12 e n. 32/12, ed in particolare le relazioni istruttorie prot. 680/cond. E prot.n. 681/cond. del 19/12/2011;
- concessione edilizia in sanatoria n. 2/2002 dell'8/1/2002 rilasciata dal Comune di Cardito per la " realizzazione di un locale al piano seminterrato ed al piano rialzato adibiti ad attività artigianale siti alla via Grieco ";
nonché per la declaratoria di inefficacia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prot.n. 4862 del 27/3/2012 presentata al Comune dal sig. VI AI per il " completamento " delle opere assentite con i permessi in sanatoria n. 31/12 e n. 32/12 " con una diversa distribuzione degli alloggi interni ", ovvero " due unità abitative al piano primo e due unità abitative al piano secondo ".
2.Il gravame traeva origine dalle difformità delle sanatorie rilasciate, oggetto di impugnazione, rispetto alle istanze originarie, aggravate dalla presentazione della SCIA n. 4862 del 27.3.2012 per il completamento delle opere interne relative ai due appartamenti.
3. Avverso la predetta sentenza, il sig. AI VI e la sig.ra RO RO hanno interposto il presente appello.
4. Si è costituita in giudizio la sig.ra RU HE.
5. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell’udienza straordinaria del 6 novembre 2024, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. In limine devono essere disattese le eccezioni di tardività del ricorso di primo grado nonché di carenza di legittimazione ad agire della signora RU, sollevate dai signori AI e RO.
6.1 Non può trovare accoglimento l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado, non avendo gli appellanti dimostrato - secondo quanto richiesto dalla consolidata giurisprudenza amministrativa - il momento in cui la signora RU ha avuto piena conoscenza degli atti impugnati. Gli appellanti, infatti, fanno riferimento alla presunta conoscenza dei lavori di cui alla SCIA da essi presentata nel 2012: tuttavia, non v’é prova del fatto che i lavori assentiti con il suddetto titolo edilizio siano effettivamente iniziati e completati entro il triennio dalla presentazione della SCIA in Comune, ed a tal fine non soccorrono le istanze, presentate dalla signora RU nei 2016 e 2017 per sollecitare il Comune ad esercitare il potere di autotutela. Tali solleciti, semmai, depongono precisamente nel senso che la signora RU ha avuto, degli atti impugnati, una piena conoscenza tardiva.
6. 2. Relativamente alla eccepita carenza di legittimazione della signora TR, ad impugnare gli atti oggetto di causa, sollevata in relazione alla circostanza che l’immobile di proprietà della signora TR, confinante con quello oggetto degli atti impugnati, sarebbe stato realizzato sulla base di titoli edilizi illegittimi, il Collegio osserva che l’illegittimità di un titolo edilizio non impedisce allo stesso di esplicare efficacia, salvo che esso titolo non sia annullato in autotutela o in via giurisdizionale; in ogni caso non è in questione la proprietà della signora TR sul fondono confinante con la proprietà degli appellanti; pertanto l’eccezione, così come prospettata risulta destituita di fondamento.
7. Nel merito, l’appello proposto dai sigg. AI e RO RO è infondato.
8Con il primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui afferma che il Comune non ha correttamente individuato le difformità tra la concessione edilizia in sanatoria rilasciata agli appellanti nel 2002 e le domande di condono edilizio ai sensi dell’art. 32 D.L. n. 269/2003 presentate nel 2004 e integrate dai grafici del 2011, così determinando un’erronea illegittimità della sanatoria del 2012. In particolare, parte appellante osserva che l’integrazione grafica avvenuta nel 2011 non avrebbe potuto comportare la qualificazione della domanda di condono in termini di integrale falsità senza valutare correttamente lo stato dei luoghi.
8.1 La censura non può trovare accoglimento. Risulta infatti che i condoni n. 31 del 2012 e n. 32 del 2012 sono stati rilasciati sulla base dell’integrazione documentale postuma avvenuta in data 28.4.2011.
8.2. Nell’istanza di condono prot. 16387 del 2004 l’abuso consisteva “ nella realizzazione di un ampliamento di due mini appartamenti al piano primo annessi agli appartamenti in corrispondenza al piano rialzto in Cardito alla via Grieco 8 ”, mentre nell’istanza prot. 16388 del 2004 l’abuso consisteva “ nella realizzazione di un ampliamento di due mini appartamenti in corrispondenza al piano rialzato, in Cardito alla via Grieco 8 ”. In sostanza nelle istanze di condono le unità immobiliari rimanevano complessivamente quattro, ed erano oggetto di mero ampliamento.
8.3. Ebbene, raffrontando il contenuto delle domande di condono con gli elaborati grafici del 28.4.2011, depositati dal sig. Ferraiulo ad integrazione dell’istanza di condono n. 16387 del 2004, emerge chiaramente che gli appartamenti vengono individuati in quattro posti al primo piano e quattro posti al piano rialzato: quindi, complessivamente, otto appartamenti.
8.4. Ebbene, oltre al fatto si è consentito agli appellanti di condonare otto unità immobiliari, anziché quattro, emerge anche la difformità rispetto alla concessione in sanatoria n. 2/2002 rilasciata dal Comune di Cardito, che ha assentito un unico locale ad uso artigianale al piano rialzato;
8.5. Tale dato ha correttamente condotto il T.A.R. a qualificare la fattispecie come domanda di permesso in sanatoria dolosamente infedele ex art. 40 co. 1 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ai sensi del quale “ Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta ”.
8.6. Dal raffronto documentale su menzionato non residuano dubbi in merito alla inesatta rappresentazione materiale dello stato dei luoghi, la quale per altro non è stata smentita dalle odierne appellanti che non hanno fornito nei termini prescritti dalla legge alcuna documentazione idonea a smentire la tesi della ricorrente in primo grado.
9. Con il secondo e ultimo motivo di appello si deduce l’erroneità della sentenza laddove dessa ichiara l’inefficacia della SCIA prot. 4862 del 27.3.2012 per illegittimità derivata.
9.1. Osserva parte appellante che ai fini di tale declaratoria vi sarebbe dovuta essere la tempestiva attivazione della ricorrente in primo grado affinchè l’amministrazione attivasse i propri poteri inibitori, circostanza che non si è verificata rendendo il provvedimento inoppugnabile.
9.2. La censura non coglie nel segno.
9.3. La SCIA del 27 marzo 2012 è stata infatti presentata per il completamento delle opere oggetto dei permessi in costruire in sanatoria n. 31 del 2012 e n.32 del 2012, pertanto è certamente inficiata dal vizio di illegittimità derivata, che è stata puntualmente rilevata dalla signora RU nel ricorso introduttivo del giudizio.
10.In conclusione l’appello va respinto.
11. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore della appellata signora RU, delle spese relative al presente grado di giudizio, che si liquidano in €. 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia ”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO