Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3410/2022 R.G. promossa da:
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Bene Vagienna, Parte_1 presso lo studio degli avv. J. Morra e T. Ferrero, che lo rappresentano e difendono per procura in calce all'atto di citazione
A T T O R E
C O N T R O
, in persona del Presidente, con sede in elettivamente domi- Parte_2 Pt_2 ciliata in Napoli, presso lo studio dell'avv. G. Mariniello, che la rappresenta e difende per procura rilasciata su foglio separato
C O N V E N U T A
e
C O N T R O con sede in Milano, ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio Parte_3 dell'avv. E. Valerio, che la rappresenta e difende per procura depositata telematicamente
T E R Z A C H I A M A T A
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2049, 2051, 2052 cod. civ.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. J. Morra e T. Ferrero per l'attore così concludono:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
Nel merito: Accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità della ai sen- Parte_2 si dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti da nel sinistro occorso in data Parte_1
27/02/2021 lungo la strada SP56 in Dogliani, e per l'effetto
- Dichiararsi tenuta e condannarsi la al risarcimento dei danni tutti subiti Parte_2 dall'attore; danni che si richiedono in euro 13.486,55 o in quella diversa somma accertanda, oltre rivalutazione ed interessi legali fino alla data della domanda e ai sensi dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo.
In ogni caso: con il favore delle spese diritti onorari spese generali IVA e CPA come per leg-
1
L'avv. G. Mariniello per la convenuta così conclude:
“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui sopra:
1. rigettare integralmente la domanda attorea e ogni avversa domanda in quanto infonda- ta in fatto e in diritto e non provata anche sotto il profilo del quantum debeatur;
2. accertare e dichiarare l'assenza di responsabilità in capo alla nella Parte_2 causazione del sinistro per cui è causa, con esclusione del nesso di causalità tra l'evento e il danno lamentato, non imputabile all' convenuto;
Controparte_1
3. in ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condanna- re la società a manlevare e tenere indenne la così come Parte_3 Parte_2 previsto contrattualmente da qualsivoglia onere e/o esborso per i fatti di causa che fosse posto a carico del medesimo Ente provinciale a titolo di risarcimento dei danni richiesti dall'attore, spese legali o a qualsiasi titolo;
4. in via gradata, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudicante accerti la responsabilità dell' convenuto, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà di- Controparte_1 mostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.;
Con condanna, per quanto di ragione, nei confronti dell'attrice alla refusione delle spese, dirit- ti ed onorari di giudizio.”
L'avv. E. Valerio per la terza chiamata così conclude:
“Piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare:
Nel merito: in via principale: respingere tutte le domande proposte nei confronti di
[...]
in quanto infondate sia in fatto sia in diritto;
Parte_3
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito ritenga la sus- sistenza di una responsabilità di per i fatti ex adverso lamentati: Parte_3
1) accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo di nella determinazione Parte_1 dell'evento;
2) diminuire il risarcimento ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e/o 2 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato a mezzo Pec in data 28.12.2022, Parte_4
riassumeva il giudizio instaurato innanzi al Giudice di Pace di Mondovì, in cui il giudice
[...] aveva dichiarato la propria incompetenza per valore, e conveniva davanti a questo Tribunale la , chiedendo che fosse accertata l'esclusiva responsabilità del predetto Parte_2
Ente, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per i danni subiti nel sinistro occorso in data
27.02.2021. lungo la strada SP 56 in Dogliani.
A fondamento della propria pretesa risarcitoria, l'attore esponeva che, in data 27.02.2021, alle ore 18,00 circa, nel mentre percorreva la SP 56 in Dogliani, in direzione Somano-Dogliani, alla guida della propria bicicletta da corsa, trovava improvvisamente davanti a sé un profondo taglio trasversale non asfaltato sul manto stradale sconnesso, nonché abbondante pietrisco e ghiaia sparsi lungo tutta la carreggiata, e, transitando sopra detto taglio nel manto stradale,
2 perdeva il controllo della propria bicicletta da corsa e cadeva rovinosamente a terra.
In conseguenza del sinistro, aveva riportato lesioni da cui era derivato un danno biologico permanente pari al 9%, ed un periodo di inabilità temporanea assoluta e parziale. Inoltre,
l'attore asseriva di aver sostenuto delle spese mediche pari ad € 917,89 e spese per la ripara- zione della bicicletta danneggiata per un importo di € 65,00.
Chiedeva quindi la condanna della al risarcimento del danno patrimoniale Parte_2
e non patrimoniale nella misura complessiva di € 17.827,30, di cui € 4.340,75 già incassata a titolo di indennizzo dalla compagnia assicurativa (in forza di polizza in- Controparte_2 fortuni), pertanto, nel presente giudizio richiedeva l'importo residuo complessivo di €
13.486,55.
Si costituiva in giudizio la , contestando i fatti e la dinamica del sinistro Parte_2 descritti dall'attore, eccepiva la mancanza di qualsiasi responsabilità, sia ex art. 2051 cod. civ., sia ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e contestava, altresì, la quantificazione del danno, af- fermando che era del tutto eccessiva.
Chiedeva inoltre in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della società con- trattualmente responsabile all'epoca del sinistro, affinché la tenesse indenne Parte_3 da qualsiasi esborso dovuto per i fatti di causa.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo la quale si costituiva in Parte_3 giudizio, contestando in fatto e in diritto le domande proposte nei suoi confronti dalla Provin- cia.
Esaurita quindi l'istruttoria mediante l'escussione di alcuni testi e l'espletamento di CTU me- dico legale sulla persona dell'attore, le parti precisavano come sopra le conclusioni ed il Giu- dice tratteneva la causa a decisione, disponendo il deposito e lo scambio di comparse e memo- rie nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La dinamica del sinistro.
Dalle risultanze in atti emerge che, il giorno 27.02.2021, nel tardo pomeriggio, l'attore,
[...]
, stava procedendo a bordo della propria bicicletta da corsa lungo la SP 56, in Parte_5 direzione Somano-Dogliani.
Giunto in prossimità dell'ingresso del Comune di Dogliani, trovava improvvisamente davanti a sé un profondo taglio trasversale non asfaltato sul manto stradale sconnesso, nonché abbon- dante pietrisco e ghiaia sparsi lungo tutta la carreggiata (v. docc. nn. 1 e 15 dell'attore).
Il taglio stradale non era peraltro visibile, considerato l'orario del sinistro (tardo pomeriggio di febbraio), l'assenza di illuminazione pubblica in quel tratto di strada e l'assenza di cartelli stradali o altra indicazione atta a segnalare la descritta asperità, come si evince dalle fotografie prodotte in atti (v. docc. nn. 1 e 15 citati).
Transitando su questo taglio del manto stradale, il perdeva il controllo della propria Pt_1 bicicletta da corsa e cadeva rovinosamente a terra.
La dinamica descritta è stata confermata dall'istruttoria svolta e peraltro non è mai stata og- getto di specifica contestazione ad opera delle altre parti, le quali si sono sempre limitate ad affermare la colpa del nel transitare sul taglio stradale. Pt_1
3 Il teste , che percorreva lo stesso tratto di strada al momento del sinistro, ha dichia- Tes_1 rato: “Avevo davanti a me un ciclista che ho visto ruzzolare;
mi sono quindi fermato e ho pre- stato soccorso. La caduta per quanto posso dire è avvenuta tra il taglio sull'asfalto che si vede nelle foto e il primo cancello che si vede nella foto sub 15. Devo dire che la prima reazione è stata evitare di investire il ciclista;
il ciclista è caduto e poi ha deviato nella traiettoria verso la corsia opposta.” Lo stesso teste ha aggiunto: “Nell'immediato non ho spostato il sig. ; Pt_1 poi, visto che l'imbrunire avanzava e che il sig. riusciva a spostarsi, ci siamo messi su Pt_1 una piazzola che c'è di fronte alle abitazioni di cui alla foto n. 15”.
Il teste , autista dell'ambulanza intervenuta sul posto, ha dichiarato: “Quando siamo Tes_2 arrivati era già buio”.
Alla luce di tali risultanze, la dinamica del sinistro risulta provata da parte attrice.
In particolare, risulta provato che la caduta del è stata determinata dalla presenza lun- Pt_1 go l'intera carreggiata percorsa di un profondo taglio trasversale nell'asfalto, che ha determi- nato l'impossibilità per lo stesso di mantenere il controllo della bicicletta, provocando la ca- duta.
Riguardo allo stato dei luoghi al momento del descritto sinistro, la convenuta e la terza chia- mata si sono limitate a contestare genericamente la riferibilità delle fotografie prodotte dall'attore (v. docc. nn. 1 e 3) all'effettivo stato dei luoghi al momento del sinistro e l'assenza di data certa.
Tali contestazioni sono peraltro rimaste prive di riscontro probatorio ed anzi l'istruttoria svol- ta ha consentito di accertare con precisione che il tratto di strada interessato dal sinistro era caratterizzato da un profondo taglio stradale, in corrispondenza del quale si trovava depositato a terra abbondante pietrisco e ghiaia (all'evidenza, l'esito di lavori di scavo); il taglio interes- sava l'intera carreggiata trasversalmente “da parte a parte” e non era segnalato in alcun modo, neppure era segnalata la presenza di lavori in corso, in entrambi i sensi di marcia.
Il taglio sul manto stradale ed i residui di pietrisco erano riconducibili a lavori di scavo prece- dentemente autorizzati dalla Provincia di ed eseguiti da come da Pt_2 Parte_3 comunicazione del 28.04.2022 prodotta (v. doc. n. 9 dell'attore), circostanza comunque non contestata.
Infine, come risulta dalle foto prodotte (v. docc. nn. 1 e 15 dell'attore), non era presente illu- minazione pubblica nel punto interessato dal taglio.
Il teste ha confermato che “il taglio sull'asfalto che si vede nelle fotografie era già Tes_1 presente. Il taglio era come riprodotto nelle foto che mi si mostrano (sub n. 1 e n. 15). […] il taglio sull'asfalto confermo che interessava l'intera carreggiata da bordo a bordo”. E ancora,
“Nell'immediato non ho spostato il sig. ; poi, visto che l'imbrunire avanzava e che il Pt_1 sig. riusciva a spostarsi, ci siamo messi su una piazzola che c'è di fronte alle abita- Pt_1 zioni di cui alla foto n. 15, anche per consentire all'ambulanza che intanto avevo chiamato, di accostare senza stare in mezzo alla strada.” Lo stesso teste ha aggiunto: “Proprio perché ero preoccupato che sopraggiungesse qualcuno e ci travolgesse, ho guardato se c'erano dei segna- li stradali e posso dire che non c'erano, né orizzontali né verticali.”
Il teste ha dichiarato: “Ricordo di essere intervenuto a bordo del 118 per soccorrere il Tes_2
4 sig. . […] Preciso che ripartendo e facendo manovra di inversione del senso di marcia Pt_1 con i fari ho visto che c'era un taglio sulla strada”, aggiungendo: “Io non ho visto cartelli che segnalassero lavori in corso.”
2) La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della . Parte_2
La dinamica del sinistro e lo stato dei luoghi accertati in giudizio consentono di affermare l'esclusiva responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'Ente gestore della strada, Parte_2
nella verificazione del sinistro per cui è causa.
[...]
Infatti, l'incidente si è verificato sulla Strada provinciale SP 56, la cui manutenzione e pulizia competono esclusivamente alla Provincia di circostanza anche questa mai contestata. Pt_2
Ciò in quanto, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 285/1992 C.d.S., gli enti proprietari delle strade, ai fini di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, debbono provvedere alla manu- tenzione, gestione e pulizia delle strade, come pure delle loro pertinenze. Pulizia e manuten- zione che, nel caso di specie, non venivano realizzate, stante la presenza all'esito dei lavori eseguiti di un profondo taglio trasversale e di abbondante pietrisco sul manto stradale su en- trambe le corsie, come evidenziato dall'istruttoria svolta.
La giurisprudenza in tema di danni derivanti dalla mancata manutenzione stradale è del tutto pacifica nell'affermare l'applicazione dell'art. 2051 cod. civ., per il quale l'ente proprieta- rio/gestore di una strada è da ritenersi responsabile per i danni cagionati agli utenti per even- tuali danni occorsi agli stessi per omessa o insufficiente manutenzione della rete stradale. Ciò in quanto la P.A., quale ente custode del bene, è in grado di esercitare sullo stesso un potere diretto ed immediato (v., tra le tante, Cass. 18.07.2019, n. 19417; Cass. 01.10.2004, n. 19653).
E' noto che la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva, come definiti- vamente confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno ribadito che “la respon- sabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (Cass. Sez. Un. 30.06.2022, n.
20943).
Secondo la Suprema Corte infatti, incombe sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., la prova liberatoria della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto impeditivo del diritto al risarcimento, che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita, ma il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227, primo comma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come og- gettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (così Cass. ord. 23.05.2023 n. 14228).
In altre parole, a carico del danneggiato sussiste certamente l'onere di provare la derivazione
5 del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, ma non anche la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Venendo al caso in esame, sono stati accertati sia il verificarsi dell'evento, nelle modalità de- scritte, sia la sussistenza del nesso causale tra il cattivo stato di manutenzione della strada e l'evento dannoso. Ed invero, la stessa ha confermato tale circostanza, lad- Parte_2 dove, con comunicazione in data 28.04.2022 (v. doc. n. 9 dell'attore) ha dichiarato che “Il si- nistro si è verificato a causa di un profondo taglio trasversale non asfaltato sulla sede stradale riconducibile a dei lavori di scavo, come da Voi indicato, eseguiti dalla Ditta Elite 1 di Bove-
e C. s.n.c.”. CP_3
Come detto sopra, per escludere la responsabilità dell'Ente gestore, “ex art. 2051 c.c. non è sufficiente la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna (fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode” (Cass. 27.03.2017, n. 7805; conf. Cass. 20.11.2020, n. 26524).
Tale prova non è stata peraltro fornita, né dalla convenuta, né dalla terza chiamata, che hanno affermato l'esistenza della colpa dell'attore, anche nella forma del concorso, nella causazione del sinistro per cui è causa e quindi la configurabilità del caso fortuito (colpa del danneggiato) idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno.
La Provincia ed hanno affermato che l'attore avrebbe dovuto evitare l'ostacolo Parte_3 stante la sua visibilità, posto che, trattandosi di cosa statica la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. è esclusa ogni volta “che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneg- giato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo” (Cass.
22.10.2012, n. 23919). Peraltro, dagli atti non emerge alcuna prova della concreta possibilità per l'attore di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, mentre dall'istruttoria è emerso che l'incidente in esame si è verificato quasi all'imbrunire e che il punto interessato dal taglio del manto stradale non era né illuminato, come si evince dalle fo- tografie prodotte, né segnalato da cartellonistica stradale di sorta, come si è visto sopra. Per cui non era possibile per il avvedersi di taglio esistente sulla strada con sufficiente Pt_1 anticipo.
La Provincia convenuta sostiene inoltre che l'attore alla guida della sua bicicletta ben avrebbe potuto perdere il controllo per le più svariate ragioni, mentre la terza chiamata ipotizza la vio- lazione dell'art. 141 C.d.S., affermando che “solo la velocità elevata può giustificare la perdi- ta di equilibrio e la conseguente caduta dalla bicicletta”. Si tratta peraltro solo di ipotesi rima- ste tali, non essendo neppure state oggetto di indagine nel corso dell'istruttoria, né Parte_3 si è offerta di provare se e in che modo una velocità ridotta avrebbe escluso la caduta.
Inoltre, la dimostrata assenza di cartelli stradali o segnaletica di sorta e l'assenza di illumina- zione pubblica, considerato l'orario del sinistro (tardo pomeriggio), rendevano impossibile per l'utente della strada percepire l'insidia, e ciò a prescindere dalla velocità. L'attore non avreb- be in nessun modo potuto evitare la caduta, né il taglio presente sulla strada, in quanto questo interessava la carreggiata nella sua interezza.
Infine, il fatto che l'attore stava procedendo a bordo di una bicicletta da corsa e non di una bi-
6 cicletta per così dire “normale” è del tutto irrilevante, ed anzi, proprio tale circostanza ha con- tribuito a determinare la caduta dell'attore, dal momento che, come noto, le biciclette da corsa sono dotate di un copertone estremamente ridotto, quindi molto sensibile alle insidie stradali.
E certamente tale circostanza non può essere posta a fondamento di una non meglio precisata responsabilità del nella causazione del sinistro. Pt_1
Per tutte le ragioni sin qui esposte, la dev'essere ritenuta responsabile, ai Parte_2 sensi dell'art. 2051 cod. civ., per il sinistro oggetto di causa ed i conseguenti danni subiti dall'attore.
3) Quantificazione dei danni.
Per quanto attiene alla quantificazione del danno subito dall'attore, il CTU nominato, dr. Per_1
[..
ha valutato i postumi subiti dallo stesso nei seguenti termini: danno biologico: 7%; ITT: 2 giorni, ITP al 50%: 60 giorni, ITP al 25%: 135 giorni.
Per la liquidazione del danno biologico vanno applicati i criteri previsti dal primo comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005) in materia di c.d. lesio- ni micro-permanenti (come aggiornati dal D.M. 16.07.2024, pubblicato sulla G.U. n. 173 del
25.07.2024). I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2024.
Per ciò che concerne il danno morale, la giurisprudenza di legittimità più recente è intervenuta sul punto, evidenziando che “pur dovendosi ribadire che la liquidazione del danno morale non
è da considerare conseguenza automatica dell'avvenuto riconoscimento del danno biologico, deve tenersi conto del fatto che non può essere, in ogni caso, disconosciuta al danno morale autonoma consistenza, là dove esso si riferisca a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei al- la determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
la liquida- zione del danno alla persona deve, infatti, aver luogo: evitando duplicazioni, misurandosi con l'unitarietà del danno non patrimoniale, ma anche assicurando alla vittima l'integrale ripara- zione del danno subìto” (Cass. 15.09.2020, n. 19189).
D'altronde, la stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 235/2014 – nel fare salva la tenuta costituzionale della norma in virtù del contemperamento che realizza tra l'interesse risarcito- rio particolare del danneggiato e l'interesse generale degli assicurati ad avere un livello accet- tabile e sostenibile di premi assicurativi nel campo dell'assicurazione della responsabilità ci- vile da circolazione di veicoli – ha evidenziato che l'art. 139 cod. ass. non esclude la risarcibi- lità anche del danno morale, ben potendo il Giudice, in presenza dei relativi presupposti, in- crementare la misura del danno biologico, seppure nei limiti fissati dal comma 3, cioè fino al
20%.
Nella specie, come risulta dalla relazione del CTU, sono evidenti le “ripercussioni negative sulle attività abituali e confacenti sia lavorative, sia ludico-sportive” dell'attore, per cui, tenu- to conto del periodo di invalidità temporanea, della gravità dell'evento e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione del danno non patrimoniale patito dall'odierno attore debba comprendere anche una quota aggiuntiva per le sofferenze psichiche subite, quantifica- bile nell'appesantimento del punto percentuale corrispondente all'invalidità accertata dal CTU di un ulteriore 10 % (v. Cass. 24.03.2004, n. 5840).
7 Sulla scorta di tali premesse il danno non patrimoniale subito dall'attore (60 anni all'epoca del sinistro) va determinato come segue:
- euro 9.449,32 a titolo di danno biologico permanente (nella misura del 7%);
- euro 110,48: ITT al 100% per 2 giorni;
euro 1.657,20: ITP al 50% per 60 giorni;
euro
1.864,35: ITP al 25% per 135 giorni;
per un totale di euro 3.652,03 a titolo di danno biologico temporaneo (euro 55,24 indennità giornaliera);
- euro 944,93 per l'aumento personalizzato del danno biologico pari al 10%,
Per un totale di euro 14.026,28 alla data odierna.
Trattandosi di debito avente ad oggetto il risarcimento del danno da illecito e, dunque, “di va- lore”, deve tenersi conto del nocumento finanziario subito dal danneggiato per la mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro in questa sede liquidata quale equivalente pe- cuniario del danno subito che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario (c.d. danno da lucro cessante per ritardo nell'adempimento).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica de- gli interessi e posto che la liquidazione deve ritenersi già effettuata all'attualità, andranno ul- teriormente corrisposti a parte attrice gli interessi al tasso legale calcolati: inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” al momento del sinistro della somma testé liqui- data all'attualità e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata e fino alla da- ta di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17.02.1995, n. 1712), utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di im- piegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”), con divieto di anatocismo.
Poiché la liquidazione giudiziale del danno trasforma il debito di valore in debito di valuta, sulla somma ottenuta con il procedimento appena indicato vanno riconosciuti gli interessi le- gali dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
Dall'importo di euro 14.026,28, espresso in valuta attuale, dev'essere detratta la somma di eu- ro 4.340,75 incassata a titolo di indennizzo da (in forza di polizza infor- Controparte_2 tuni, v. doc. n. 11 dell'attore), per cui l'attore avrà diritto alla somma di euro 9.685,53.
L'acconto di cui sopra dev'essere imputato prima al capitale e poi agli interessi, dopo aver re- so omogenei alla stessa data i valori del danno e del versamento con l'utilizzo degli indici
Istat dei prezzi al consumo (attesa l'inoperatività del disposto dell'art. 1194 c.c. in difetto di liquidità ed esigibilità del credito fino alla liquidazione del danno;
v. Cass. n. 6228 del 1994).
Ne consegue che, al fine di una corretta imputazione, è necessario: devalutare la somma, li- quidata all'attualità, all'epoca del sinistro (27.02.2021); rivalutare la somma da tale data a quella dell'acconto; calcolare con il descritto criterio di cui alle SS.UU. del 1995 n. 1712 di cui si è detto sopra gli interessi compensativi maturati su tale importo dalla data dell'incidente
(27.02.2021) alla data di pagamento dell'acconto; detrarre l'acconto con imputazione prima al capitale;
rivalutare l'importo ottenuto da questa differenza dalla data di pagamento del primo acconto sino ad oggi e conteggiare gli interessi in questo ultimo intervallo di tempo;
da oggi all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma residua rivalutata ad oggi.
Vengono poi in esame l'ulteriore somma di euro 917,89 a titolo di spese mediche ritenute congrue dal CTU e di euro 65,00 per spese di riparazione della bicicletta danneggiata, risul-
8 tante dalla ricevuta prodotta, di cui l'attore ha documentato l'effettivo esborso (v. doc. n. 4 dell'attore), per complessivi euro 982,89. Su tale importo (determinato con riferimento alla data del sinistro) competono gli interessi legali sulla somma anno per anno rivalutata.
In conclusione, la convenuta dev'essere condanna al risarcimento dei Parte_2 danni in favore dell'attore, danni che si quantificano in euro 9.685,53 per danno non patrimo- niale, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro sulla somma devalutata a tale giorno e anno per anno rivalutata, ed in euro 982,89, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi lega- li sulla somma anno per anno rivalutata.
Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta, liquidate come in dispositivo.
In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste a carico della convenuta soccombente.
4) La posizione della terza chiamata Parte_3
Passando ad esaminare la domanda di garanzia proposta dalla nei con- Parte_2 fronti della terza chiamata si osserva che quest'ultima era stata autorizzata Parte_3
– in virtù dell'atto di concessione n. 112 del 14.02.2019 (v. all. 3 della convenuta e relazione in data 16.04.2021, all. 4) - alla posa di cavi di telecomunicazione a fibra ottica ed alla realiz- zazione di un attraversamento stradale sotterraneo con successivo obbligo di ripristino del manto stradale a regola d'arte.
Le prescrizioni inerenti al ripristino della pavimentazione, nel caso specifico e ai sensi del
Decreto 1/10/2013 e della norma UNI/Pdr 7/2014, stabilivano che doveva essere realizzata mediante la ricostruzione degli strati di conglomerato bituminoso previa fresatura e posa di un nuovo manto per la larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm 100 da entrambi i lati dello scavo stesso al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti.
La suddetta concessione, nella parte denominata “Prescrizioni generali”, stabiliva inoltre “La ditta autorizzata dovrà rispondere di qualsiasi danno, onere o sinistro, conseguenti alle opere realizzate, assumendo ogni responsabilità civile e penale e lasciandone sollevata l'Amministrazione Provinciale” e che “a lavori ultimati dovranno inoltre essere ripristinati a perfetta regola d'arte tutti gli altri manufatti eventualmente manomessi per l'esecuzione dei lavori in parola compresi segnamargini, segnaletica verticale nonché rifacimento della segna- letica orizzontale”.
Di conseguenza, la terza chiamata soggetto contrattualmente responsabile Parte_3 all'epoca del sinistro, dovrà in ultima analisi rispondere dei danni subiti dall'attore, con con- seguente manleva della convenuta. Parte_2
La domanda proposta da quest'ultima nei confronti di dev'essere pertanto Parte_3 accolta, con conseguente condanna della terza chiamata a corrispondere alla Provincia conve- nuta una somma pari a quanto la stessa dimostrerà di aver pagato all'attore per capitale, inte- ressi e spese, in esecuzione della presente sentenza.
L'accoglimento della domanda di garanzia avanzata dalla giustifica, inoltre, la con- Parte_2 danna della terza chiamata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla stessa nel pre- sente giudizio, liquidate come in dispositivo.
Quanto alla liquidazione delle spese, si applica lo scaglione corrispondente al valore entro cui
9 la domanda ha trovato concreto accoglimento, cioè lo scaglione da euro 5.200,01 ad euro
26.000,00, nei valori medi delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
1) dichiara tenuta e condanna la al pagamento, in favore di Parte_2 Parte_4
, della somma di euro 9.685,53 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali
[...] sulla somma devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata, e della somma di eu- ro 982,89 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali sulla somma anno per anno riva- lutata;
2) condanna la al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_2 Pt_1
nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso
[...] professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%;
3) pone le spese di CTU già liquidate a carico della;
Parte_2
4) dichiara tenuta e condanna a corrispondere alla una Parte_3 Parte_2 somma pari a quanto la stessa dimostrerà di aver pagato all'attore per capitale, interessi e spe- se, in esecuzione della presente sentenza;
5) condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla provincia Parte_3 di nel presente giudizio, spese che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compenso Pt_2 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese del 15%.
Cuneo 16/05/2025
Il Giudice
dr. Rodolfo Magrì
10