Art. 1.
Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all' art. 5, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , i quali, per effetto delle avversita' meteoriche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al 31 marzo 1956 abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 45 per cento del prodotto lordo totale e' concessa la rateazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso.
La rateazione delle imposte comporta anche la rateazione delle relative sovrimposte e delle addizionali.
Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all' art. 5, lettere A e B del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317 , i quali, per effetto delle avversita' meteoriche verificatesi dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al 31 marzo 1956 abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 45 per cento del prodotto lordo totale e' concessa la rateazione, fino ad un massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute dell'esercizio finanziario in corso.
La rateazione delle imposte comporta anche la rateazione delle relative sovrimposte e delle addizionali.