CA
Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/10/2025, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1092/2025 promossa da:
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (ADS ), legale P.IVA_2
domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n.65
RECLAMANTE
nei confronti di
1 (C.F.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Rubisse del foro di Vicenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni
Schembri, in Venezia-Mestre, Piazza Zorzetto n.1
RECLAMATO
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 53/2025 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 14/03/2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
in riforma del provvedimento di omologa in epigrafe e in accoglimento del presente Reclamo: --respingere l'omologazione del concordato in epigrafe, per le ragioni sopra esposte e con ogni consequenziale statuizione di legge;
--in ogni caso respingere
l'omologazione del concordato e/o provvedere a revocare
l'omologazione del concordato in epigrafe indicato;
--il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambe le fasi del giudizio.
Per parte reclamata: rigettare il reclamo presentato dall perché Parte_1
inammissibile e comunque infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni
2 testé esposte;
2) con rifusione integrale di competenze e spese, ivi compreso il rimborso spese generali.
In via istruttoria: A) si chiede, agli scopi di cui in narrativa, che
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia ordini all' Parte_1
e all , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_2
l'esibizione della notifica e/o comunicazione pervenuta dall
[...]
all , mediante posta Controparte_3 Parte_1
elettronica certificata o altra modalità di trasmissione, con la quale sia stato comunicato l'avvenuto deposito della sentenza di omologa n.
53/2025 pubbl. il 14.03.2025, Rep. n. 78/2025 del 14.03.2025;
Ragioni della decisione
In fatto
Con ricorso iscritto a ruolo il 2 agosto 2024 Dal CP_1
presentava avanti al Tribunale di Vicenza proposta di concordato minore ai sensi dell'art. 74, comma 2, CCII. Alla domanda era allegata la Relazione Particolareggiata ex art. 76, comma 2, CCII redatta dal
Gestore della crisi, rag. Controparte_4
Dal riconduceva le cause del sovraindebitamento alla CP_1
crisi dell'attività di piccolo imprenditore individuale nel settore informatico e ad investimenti poco remunerativi che avevano comportato una contrazione della liquidità e l'impossibilità di fare fronte con regolarità alla propria esposizione debitoria, con particolare
3 riguardo ai debiti di natura tributaria, contributiva e assicurativa.
A fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 157.204,15 nei confronti esclusivamente di Pubbliche amministrazioni (
[...]
, , INPS, INAIL e Parte_1 Controparte_3
Camera di Commercio di Vicenza) il prevedeva il CP_1
pagamento integrale dei debiti in prededuzione, del 100% per i crediti in privilegio di INPS e INAIL e del 6% di quelli in chirografo ab origine, dell'11% dei debiti in privilegio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e del 6% di quelli in chirografo ab origine, nulla per gli importi dovuti in privilegio e degradati in chirografo.
L'attivo proposto derivava per euro 26.000,00 da finanza esterna messa a disposizione dalla compagna di e per euro CP_1
25.050,00 da quota parte dello stipendio del predetto, secondo le sue diponibilità e tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento della famiglia e di quelle previste per interventi sanitari personali, per un totale complessivo di euro 51.050,00.
Con decreto ex art. 78 CCII, R.G. 246-1/2024 P.U. del 20/08/2024, il
Tribunale di Vicenza dichiarava aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in oggetto nominando quale
Commissario giudiziale la rag. (già Gestore della Crisi) CP_4
e contestualmente assegnava ai creditori il termine del 30 settembre
4 2024 per la trasmissione della dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e per le eventuali contestazioni.
Con Pec Prot. n. 196580 del 30 settembre 2024, l
[...]
Controparte_5
trasmetteva la propria memoria per manifestare la non
[...]
adesione alla proposta di concordato minore eccependo:
l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura ex art. 33, comma 4, CCII;
la scarsa diligenza del Sig. nell'assumere CP_1
le proprie obbligazioni (art. 76, comma 2, CCII), stante gli scarsi risultati economici derivanti da attività intraprese nello stesso settore nel corso degli anni e che avevano determinato la situazione di crisi lamentata;
la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d, CCII).
Con sentenza n. 53/2025, pubblicata il 14 marzo 2025, il Tribunale di
Vicenza omologava il concordato minore presentato.
Con atto iscritto a ruolo in data 10 giugno 2025 Parte_1
ha proposto reclamo, ex artt. 65, comma 2, e 51 CCII, avverso tale sentenza chiedendone la riforma ed il rigetto dell'omologazione. innanzitutto rileva - al fine di sostenere Parte_1
l'ammissibilità del proposto reclamo in relazione al termine di cui all'art.51 CCII - che, nonostante la sentenza di omologa del concordato minore avesse disposto “la pubblicazione della presente
5 sentenza nel Registro delle Imprese … nonché la comunicazione a tutti
i creditori, con le medesime modalità previste dal decreto di apertura,
a cura dell'OCC”, la sentenza non le era stata notificata né risultava essere stata pubblicata nel Registro delle Imprese, ma era stata trasmessa unicamente ad soggetto Controparte_5
giuridico diverso e distinto rispetto all Parte_1
quest'ultima creditrice in quanto effettiva titolare del credito.
Con il primo motivo di reclamo impugna la Parte_1
sentenza di omologa nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che lo strumento del concordato minore può essere proposto - come nel caso in esame - anche dall'imprenditore individuale “dovendosi interpretare in senso costituzionalmente orientato il divieto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, come riferito alle sole società e non agli ex imprenditori individuali, pena una disparità di trattamento non giustificata con l'Art. 3 Cost. con il professionista e con le altre figure ex art. 2, let. c, CCII”.
Con il secondo motivo impugna la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il piano possa essere omologato nonostante la proposta non sia stata approvata da nessuna delle due classi ammesse al voto, come indicato dal gestore nella propria relazione ex artt. 79 e 80 CCII.
Con il terzo motivo impugna la sentenza con Parte_1
6 riguardo all'esiguità della propria percentuale di soddisfacimento, pari all'11% del debito complessivo, in considerazione di quanto offerto agli altri partecipanti in ragione del proprio credito.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza a ed al Controparte_1 Controparte_6
, rag. si è costituito
[...] Controparte_4 Controparte_1
chiedendo il rigetto del reclamo di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità.
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno discusso il reclamo e precisato le conclusioni come sopra trascritte;
il
Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
In diritto
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo di , sollevata da parte reclamata ex art.51 Parte_1
CCII.
, a sostegno dell'eccezione, afferma che tutte le posizioni CP_1
debitorie oggetto del ricorso erano, alla data di presentazione dello stesso, già iscritte nei ruoli consegnati all' Controparte_3
per il recupero coattivo dei rispettivi importi.
[...] [...]
“in qualità di ente delegato alla riscossione, Controparte_2
si palesa, quindi, legittimata a rappresentare gli Enti impositori nell'alveo della procedura concorsuale e ad essere esclusiva
7 destinataria delle comunicazioni dell'OCC, nonostante la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo rimanga poi a carico degli stessi Enti impositori.”.
L'eccezione è infondata.
Come correttamente ricordato da parte reclamante,
[...]
e sono soggetti distinti: Controparte_2 Parte_1
mentre la prima è un ente economico istituito per riscuotere coattivamente i crediti delle altre Amministrazioni pubbliche e che agisce per conto delle predette, la seconda è il soggetto titolare del credito.
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in merito alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, hanno affermato che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (v. Cass. S.U. n.7514/2022).
Tale principio - pur espresso con riguardo ad una diversa tipologia di procedura - vale a chiarire che non Controparte_2
è titolare del credito tributario, ma agisce per conto dell'ente impositore, . Parte_1
Era pertanto ad , quale titolare del credito Parte_1
erariale, che dovevano essere indirizzati gli atti della procedura relativi
8 al credito suddetto.
La circostanza, riferita da parte reclamata, che “anche la notifica del decreto di apertura e della proposta concordataria sia stata trasmessa dal Gestore della Crisi alla sola e Controparte_2
non alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione da parte di quest'ultime
(doc. 08 cit.). L , una volta ricevuta Controparte_2
la notifica, ha poi provveduto a trasmettere la proposta agli altri Enti interessati, i quali sono stati messi nelle condizioni di formulare le proprie dichiarazioni di voto (doc. 09, doc. 10 cit.)” non consente di ritenere regolarmente notificata ad la sentenza Parte_1
di omologa del concordato minore notificata alla sola
[...]
; doveva infatti essere Controparte_2 Parte_1
diretta destinataria della notifica, quale titolare del credito erariale.
La richiesta di parte reclamata, di ordine di esibizione, ex art.210
c.p.c., ad e ad Parte_1 Controparte_3
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “della notifica e/o
[...]
comunicazione pervenuta dall Controparte_2
all , mediante posta elettronica certificata o Parte_1
altra modalità di trasmissione, con la quale sia stato comunicato
l'avvenuto deposito della sentenza di omologa n. 53/2025 pubbl. il
14.03.2025, Rep. n. 78/2025 del 14.03.2025” non appare conferente, non potendo essere equiparata l'eventuale avvenuta conoscenza della
9 sentenza in questione da parte di per effetto Parte_1
dell'iniziativa di alla regolare Controparte_2
notifica da parte del soggetto preposto, dalla quale far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo ex art.51 CCII.
La mancata notifica ad della sentenza di Parte_1
omologa del concordato minore, pubblicata il 14 marzo 2025, in mancanza della iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, comporta quindi la tempestività del proposto reclamo, depositato in data 10 giugno 2025, entro il termine di sei mesi previsto a pena di inammissibilità dall'art.327, comma 1, c.p.c., espressamente richiamato dal terzo comma dell'art. 51 CCII, che trova applicazione in forza del generale richiamo del secondo comma dell'art. 65 CCII (la sentenza è stata pubblicata il 14 marzo 2025).
Va quindi esaminato il primo motivo di reclamo di Parte_1
, che censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto
[...]
ammissibile la domanda di concordato minore ancorché proposta da imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese.
Il motivo è fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art.33, comma 4, CCII esclude la legittimazione al concordato dell'“imprenditore cancellato”, senza ulteriore specificazione (“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di
10 ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.”).
Il D.lgs. n.136/2024 (c.d. “Correttivo-ter”) ha introdotto all'art. 33
CCII il comma 1 bis in base al quale l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può accedere alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione (comma 1 bis “il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”; comma 1 “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”).
Il “Correttivo-ter” non è intervenuto sulla formulazione del comma 4, ma la Relazione Illustrativa ha espressamente escluso che la preclusione di accesso al concordato minore dell'imprenditore cancellato debba riferirsi al solo imprenditore collettivo “in quanto dopo la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese non può essere consentito il ricorso a strumenti quali il concordato minore, che presuppongono l'esistenza di un'attività̀ imprenditoriale. L'esigenza di consentire al debitore persona fisica di esdebitarsi in questi casi è ampiamente soddisfatta dalla possibilità di chiedere la liquidazione controllata, se vi è attivo da liquidare, o la esdebitazione del debitore incapiente, se non vi è patrimonio da destinare ai creditori”.
11 Il Collegio è consapevole dei termini del dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, circa la ammissibilità del concordato minore, ex art. 74, comma 2, CCII, per l'imprenditore individuale cancellato ed è a conoscenza degli argomenti che militano a favore dell'una piuttosto che dell'altra tesi;
neppure l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 33
- che consente al debitore persona fisica l'accesso alla liquidazione controllata anche dopo la cancellazione dell'impresa individuale, senza limiti temporali - ha consentito il netto superamento dell'orientamento che riferisce la previsione di inammissibilità al solo imprenditore “collettivo”.
Il Collegio ritiene, tuttavia, insuperabile l'inequivoco tenore letterale della disposizione normativa di cui all'art.33, comma 4, CCII, secondo la quale l'accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.
Tale norma non distingue, infatti, tra imprenditore collettivo ed individuale. Non si può pertanto invocare, come fa il primo Giudice al fine di sostenere l'ammissibilità della domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore individuale cancellato, l'“interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.33 comma 4 CCII” in quanto la norma è chiara e di univoco significato e non ricorre pertanto l'ipotesi in cui l'interprete deve scegliere, tra i possibili significati di una
12 norma, quello che la rende conforme alla Costituzione.
Del resto, se il legislatore avesse voluto differenziare l'imprenditore collettivo da quello individuale lo avrebbe fatto, come avvenuto nella norma immediatamente precedente del comma 3 (“In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1”), prevedendo - in caso di cancellazione avvenuta su istanza di parte - solo per l'impresa individuale, e non anche per l'impresa collettiva, la facoltà (per il creditore o per il PM) di provare l'effettiva cessazione dell'attività in un momento successivo alla cancellazione medesima.
Oltre all'argomento precipuamente letterale, va considerato che la norma in discussione regola una questione (quella relativa alla possibilità per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese da meno di un anno, e dunque ancora fallibile, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo) già risolta nel vigore della legge fallimentare dalla giurisprudenza di legittimità, la quale riteneva che
“la procedura di concordato preventivo, in quanto diretta alla regolazione consensuale della crisi o dell'insolvenza dell'imprenditore, appare incompatibile con la totale cessazione dell'attività imprenditoriale che è diretta a regolare, presupponendo non solo lo status di imprenditore commerciale ma anche l'attualità
13 dell'esercizio di impresa” (Cass. 33349/2018) e che “il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude
“ipso facto” l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”
(Cass. 4329/2020).
L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n.147/2020 (c.d. “Primo correttivo”) ha esteso il divieto della soluzione concordataria anche alla procedura di concordato minore, sull'evidente presupposto della natura comune del concordato preventivo e del concordato minore, come confermato dalla disposizione contenuta nell'art. 74, ultimo comma, CCII (che prevede la generale applicabilità al concordato minore delle norme sul concordato preventivo “in quanto compatibili” e, di conseguenza la riferibilità alla procedura “minore” dei principi sopra enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incompatibilità ontologica tra già intervenuta cessazione dell'attività imprenditoriale ed accesso alla procedura concordataria).
14 Appare dunque coerente con il sistema che - analogamente a quanto accade nella procedura “maggiore” - la scelta di accedere allo strumento concordatario presupponga che l'impresa, anche se in stato di liquidazione, non sia cessata e cancellata dal registro delle imprese
(non essendo logicamente ipotizzabile che una proposta che ha contenuto esclusivamente liquidatorio e prelude alla chiusura dell'attività imprenditoriale provenga da un'impresa già cancellata e senza alcun patrimonio da liquidare).
Ritiene pertanto il Collegio di escludere una interpretazione restrittiva dell'art. 33, comma 4, CCII che ne limiti l'ambito di applicazione alle sole imprese collettive sul presupposto che, mentre la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, la cancellazione dell'impresa individuale non determina il venir meno della persona fisica del titolare.
Premesso che tale interpretazione è, come già evidenziato, incompatibile con il chiaro dato letterale (l'art. 33, comma 4, CCII fa riferimento, senza alcuna ulteriore specificazione, alla domanda
“presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese”), va osservato che essa darebbe luogo ad un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento - questa sì in contrasto con l'art. 3 Cost. - tra imprenditori minori individuali (ammessi alla procedura di cui agli artt. 74 ss. CCII) e imprenditori minori collettivi (non ammessi) e tra imprenditori minori individuali (ammessi alla
15 procedura) e imprenditori commerciali non minori (ai quali è precluso accedere al concordato preventivo).
Né può dirsi che la preclusione all'imprenditore individuale cancellato del concordato minore contrasti con la normativa comunitaria, in quanto la c.d. Direttiva Insolvency n.1023/2019, recepita con il D.lgs n. 83/2022, non richiede che venga consentito ai debitori persone fisiche un accesso indiscriminato a tutte le procedure di regolazione della crisi, bensì che venga loro garantito l'accesso all'esdebitazione
(v. Considerando 73 – “È pertanto opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo
l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell'insolvenza del debitore”).
Già il Primo Presidente della Corte di Cassazione nel decreto n.
22699/2023 (con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. formulata dalla Corte
d'Appello di Firenze anche con riguardo alla riferibilità ad un imprenditore cancellato dal registro delle imprese della qualifica soggettiva necessaria per l'accesso al concordato minore) aveva chiarito che l'accesso all'esdebitazione era garantito dalla possibilità di accesso alla liquidazione controllata, configurandosi alla stregua dell'art. 282 CCII come “un vero e proprio diritto (…) con il decorso
16 di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria”.
In seguito, l'introduzione del comma 1 bis dell'art.33 CCII, che ha espressamente previsto la possibilità per il debitore persona fisica di chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche dopo la cancellazione dell'impresa individuale, senza limiti temporali, ne ha definitivamente sancito il diritto all'esdebitazione.
Per quanto sopra esposto, la domanda di concordato minore proposta da è inammissibile. Controparte_1
Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità del giudizio e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.1092/2025 R.G., così provvede: in accoglimento del reclamo proposto da ed in Parte_1
riforma della sentenza n.53/2025 del Tribunale di Vicenza
17 1. dichiara inammissibile la domanda di concordato minore proposta da e, per l'effetto, revoca Controparte_1
l'omologazione del concordato;
2. condanna alla rifusione in favore delle parti Controparte_1
reclamate delle spese processuali che liquida, in favore di
, in euro 3.473,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Venezia, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere relatore dott. Alessandro Rizzieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1092/2025 promossa da:
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia (ADS ), legale P.IVA_2
domiciliataria in Venezia, Palazzo Reale, Piazza San Marco n.65
RECLAMANTE
nei confronti di
1 (C.F.: , Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Ruggero Rubisse del foro di Vicenza, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni
Schembri, in Venezia-Mestre, Piazza Zorzetto n.1
RECLAMATO
Oggetto: Reclamo ex art.51 CCI avverso la sentenza n. 53/2025 del
Tribunale di Vicenza, pubblicata il 14/03/2025
CONCLUSIONI
Per parte reclamante:
in riforma del provvedimento di omologa in epigrafe e in accoglimento del presente Reclamo: --respingere l'omologazione del concordato in epigrafe, per le ragioni sopra esposte e con ogni consequenziale statuizione di legge;
--in ogni caso respingere
l'omologazione del concordato e/o provvedere a revocare
l'omologazione del concordato in epigrafe indicato;
--il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambe le fasi del giudizio.
Per parte reclamata: rigettare il reclamo presentato dall perché Parte_1
inammissibile e comunque infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni
2 testé esposte;
2) con rifusione integrale di competenze e spese, ivi compreso il rimborso spese generali.
In via istruttoria: A) si chiede, agli scopi di cui in narrativa, che
l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia ordini all' Parte_1
e all , ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_2
l'esibizione della notifica e/o comunicazione pervenuta dall
[...]
all , mediante posta Controparte_3 Parte_1
elettronica certificata o altra modalità di trasmissione, con la quale sia stato comunicato l'avvenuto deposito della sentenza di omologa n.
53/2025 pubbl. il 14.03.2025, Rep. n. 78/2025 del 14.03.2025;
Ragioni della decisione
In fatto
Con ricorso iscritto a ruolo il 2 agosto 2024 Dal CP_1
presentava avanti al Tribunale di Vicenza proposta di concordato minore ai sensi dell'art. 74, comma 2, CCII. Alla domanda era allegata la Relazione Particolareggiata ex art. 76, comma 2, CCII redatta dal
Gestore della crisi, rag. Controparte_4
Dal riconduceva le cause del sovraindebitamento alla CP_1
crisi dell'attività di piccolo imprenditore individuale nel settore informatico e ad investimenti poco remunerativi che avevano comportato una contrazione della liquidità e l'impossibilità di fare fronte con regolarità alla propria esposizione debitoria, con particolare
3 riguardo ai debiti di natura tributaria, contributiva e assicurativa.
A fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro 157.204,15 nei confronti esclusivamente di Pubbliche amministrazioni (
[...]
, , INPS, INAIL e Parte_1 Controparte_3
Camera di Commercio di Vicenza) il prevedeva il CP_1
pagamento integrale dei debiti in prededuzione, del 100% per i crediti in privilegio di INPS e INAIL e del 6% di quelli in chirografo ab origine, dell'11% dei debiti in privilegio nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e del 6% di quelli in chirografo ab origine, nulla per gli importi dovuti in privilegio e degradati in chirografo.
L'attivo proposto derivava per euro 26.000,00 da finanza esterna messa a disposizione dalla compagna di e per euro CP_1
25.050,00 da quota parte dello stipendio del predetto, secondo le sue diponibilità e tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento della famiglia e di quelle previste per interventi sanitari personali, per un totale complessivo di euro 51.050,00.
Con decreto ex art. 78 CCII, R.G. 246-1/2024 P.U. del 20/08/2024, il
Tribunale di Vicenza dichiarava aperta la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento in oggetto nominando quale
Commissario giudiziale la rag. (già Gestore della Crisi) CP_4
e contestualmente assegnava ai creditori il termine del 30 settembre
4 2024 per la trasmissione della dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e per le eventuali contestazioni.
Con Pec Prot. n. 196580 del 30 settembre 2024, l
[...]
Controparte_5
trasmetteva la propria memoria per manifestare la non
[...]
adesione alla proposta di concordato minore eccependo:
l'inammissibilità della domanda di accesso alla procedura ex art. 33, comma 4, CCII;
la scarsa diligenza del Sig. nell'assumere CP_1
le proprie obbligazioni (art. 76, comma 2, CCII), stante gli scarsi risultati economici derivanti da attività intraprese nello stesso settore nel corso degli anni e che avevano determinato la situazione di crisi lamentata;
la non convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 76, comma 2, lett. d, CCII).
Con sentenza n. 53/2025, pubblicata il 14 marzo 2025, il Tribunale di
Vicenza omologava il concordato minore presentato.
Con atto iscritto a ruolo in data 10 giugno 2025 Parte_1
ha proposto reclamo, ex artt. 65, comma 2, e 51 CCII, avverso tale sentenza chiedendone la riforma ed il rigetto dell'omologazione. innanzitutto rileva - al fine di sostenere Parte_1
l'ammissibilità del proposto reclamo in relazione al termine di cui all'art.51 CCII - che, nonostante la sentenza di omologa del concordato minore avesse disposto “la pubblicazione della presente
5 sentenza nel Registro delle Imprese … nonché la comunicazione a tutti
i creditori, con le medesime modalità previste dal decreto di apertura,
a cura dell'OCC”, la sentenza non le era stata notificata né risultava essere stata pubblicata nel Registro delle Imprese, ma era stata trasmessa unicamente ad soggetto Controparte_5
giuridico diverso e distinto rispetto all Parte_1
quest'ultima creditrice in quanto effettiva titolare del credito.
Con il primo motivo di reclamo impugna la Parte_1
sentenza di omologa nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che lo strumento del concordato minore può essere proposto - come nel caso in esame - anche dall'imprenditore individuale “dovendosi interpretare in senso costituzionalmente orientato il divieto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, come riferito alle sole società e non agli ex imprenditori individuali, pena una disparità di trattamento non giustificata con l'Art. 3 Cost. con il professionista e con le altre figure ex art. 2, let. c, CCII”.
Con il secondo motivo impugna la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il piano possa essere omologato nonostante la proposta non sia stata approvata da nessuna delle due classi ammesse al voto, come indicato dal gestore nella propria relazione ex artt. 79 e 80 CCII.
Con il terzo motivo impugna la sentenza con Parte_1
6 riguardo all'esiguità della propria percentuale di soddisfacimento, pari all'11% del debito complessivo, in considerazione di quanto offerto agli altri partecipanti in ragione del proprio credito.
Regolarmente notificato il reclamo ed il decreto di fissazione dell'udienza a ed al Controparte_1 Controparte_6
, rag. si è costituito
[...] Controparte_4 Controparte_1
chiedendo il rigetto del reclamo di cui ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità.
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno discusso il reclamo e precisato le conclusioni come sopra trascritte;
il
Collegio ha quindi trattenuto la causa in decisione.
In diritto
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del reclamo di , sollevata da parte reclamata ex art.51 Parte_1
CCII.
, a sostegno dell'eccezione, afferma che tutte le posizioni CP_1
debitorie oggetto del ricorso erano, alla data di presentazione dello stesso, già iscritte nei ruoli consegnati all' Controparte_3
per il recupero coattivo dei rispettivi importi.
[...] [...]
“in qualità di ente delegato alla riscossione, Controparte_2
si palesa, quindi, legittimata a rappresentare gli Enti impositori nell'alveo della procedura concorsuale e ad essere esclusiva
7 destinataria delle comunicazioni dell'OCC, nonostante la legittimazione al voto per i crediti iscritti a ruolo rimanga poi a carico degli stessi Enti impositori.”.
L'eccezione è infondata.
Come correttamente ricordato da parte reclamante,
[...]
e sono soggetti distinti: Controparte_2 Parte_1
mentre la prima è un ente economico istituito per riscuotere coattivamente i crediti delle altre Amministrazioni pubbliche e che agisce per conto delle predette, la seconda è il soggetto titolare del credito.
Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in merito alla individuazione dei soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, hanno affermato che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (v. Cass. S.U. n.7514/2022).
Tale principio - pur espresso con riguardo ad una diversa tipologia di procedura - vale a chiarire che non Controparte_2
è titolare del credito tributario, ma agisce per conto dell'ente impositore, . Parte_1
Era pertanto ad , quale titolare del credito Parte_1
erariale, che dovevano essere indirizzati gli atti della procedura relativi
8 al credito suddetto.
La circostanza, riferita da parte reclamata, che “anche la notifica del decreto di apertura e della proposta concordataria sia stata trasmessa dal Gestore della Crisi alla sola e Controparte_2
non alle altre Pubbliche Amministrazioni interessate, senza che sul punto sia stata sollevata alcuna contestazione da parte di quest'ultime
(doc. 08 cit.). L , una volta ricevuta Controparte_2
la notifica, ha poi provveduto a trasmettere la proposta agli altri Enti interessati, i quali sono stati messi nelle condizioni di formulare le proprie dichiarazioni di voto (doc. 09, doc. 10 cit.)” non consente di ritenere regolarmente notificata ad la sentenza Parte_1
di omologa del concordato minore notificata alla sola
[...]
; doveva infatti essere Controparte_2 Parte_1
diretta destinataria della notifica, quale titolare del credito erariale.
La richiesta di parte reclamata, di ordine di esibizione, ex art.210
c.p.c., ad e ad Parte_1 Controparte_3
, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., “della notifica e/o
[...]
comunicazione pervenuta dall Controparte_2
all , mediante posta elettronica certificata o Parte_1
altra modalità di trasmissione, con la quale sia stato comunicato
l'avvenuto deposito della sentenza di omologa n. 53/2025 pubbl. il
14.03.2025, Rep. n. 78/2025 del 14.03.2025” non appare conferente, non potendo essere equiparata l'eventuale avvenuta conoscenza della
9 sentenza in questione da parte di per effetto Parte_1
dell'iniziativa di alla regolare Controparte_2
notifica da parte del soggetto preposto, dalla quale far decorrere il termine di trenta giorni per proporre reclamo ex art.51 CCII.
La mancata notifica ad della sentenza di Parte_1
omologa del concordato minore, pubblicata il 14 marzo 2025, in mancanza della iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese, comporta quindi la tempestività del proposto reclamo, depositato in data 10 giugno 2025, entro il termine di sei mesi previsto a pena di inammissibilità dall'art.327, comma 1, c.p.c., espressamente richiamato dal terzo comma dell'art. 51 CCII, che trova applicazione in forza del generale richiamo del secondo comma dell'art. 65 CCII (la sentenza è stata pubblicata il 14 marzo 2025).
Va quindi esaminato il primo motivo di reclamo di Parte_1
, che censura la decisione del Tribunale per avere ritenuto
[...]
ammissibile la domanda di concordato minore ancorché proposta da imprenditore individuale cancellato dal Registro delle Imprese.
Il motivo è fondato, per le ragioni che si vanno ad esporre.
L'art.33, comma 4, CCII esclude la legittimazione al concordato dell'“imprenditore cancellato”, senza ulteriore specificazione (“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di
10 ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.”).
Il D.lgs. n.136/2024 (c.d. “Correttivo-ter”) ha introdotto all'art. 33
CCII il comma 1 bis in base al quale l'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese può accedere alla liquidazione controllata anche oltre l'anno dalla cancellazione (comma 1 bis “il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1”; comma 1 “La liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo”).
Il “Correttivo-ter” non è intervenuto sulla formulazione del comma 4, ma la Relazione Illustrativa ha espressamente escluso che la preclusione di accesso al concordato minore dell'imprenditore cancellato debba riferirsi al solo imprenditore collettivo “in quanto dopo la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese non può essere consentito il ricorso a strumenti quali il concordato minore, che presuppongono l'esistenza di un'attività̀ imprenditoriale. L'esigenza di consentire al debitore persona fisica di esdebitarsi in questi casi è ampiamente soddisfatta dalla possibilità di chiedere la liquidazione controllata, se vi è attivo da liquidare, o la esdebitazione del debitore incapiente, se non vi è patrimonio da destinare ai creditori”.
11 Il Collegio è consapevole dei termini del dibattito, sia dottrinale che giurisprudenziale, circa la ammissibilità del concordato minore, ex art. 74, comma 2, CCII, per l'imprenditore individuale cancellato ed è a conoscenza degli argomenti che militano a favore dell'una piuttosto che dell'altra tesi;
neppure l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 33
- che consente al debitore persona fisica l'accesso alla liquidazione controllata anche dopo la cancellazione dell'impresa individuale, senza limiti temporali - ha consentito il netto superamento dell'orientamento che riferisce la previsione di inammissibilità al solo imprenditore “collettivo”.
Il Collegio ritiene, tuttavia, insuperabile l'inequivoco tenore letterale della disposizione normativa di cui all'art.33, comma 4, CCII, secondo la quale l'accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.
Tale norma non distingue, infatti, tra imprenditore collettivo ed individuale. Non si può pertanto invocare, come fa il primo Giudice al fine di sostenere l'ammissibilità della domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore individuale cancellato, l'“interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.33 comma 4 CCII” in quanto la norma è chiara e di univoco significato e non ricorre pertanto l'ipotesi in cui l'interprete deve scegliere, tra i possibili significati di una
12 norma, quello che la rende conforme alla Costituzione.
Del resto, se il legislatore avesse voluto differenziare l'imprenditore collettivo da quello individuale lo avrebbe fatto, come avvenuto nella norma immediatamente precedente del comma 3 (“In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1”), prevedendo - in caso di cancellazione avvenuta su istanza di parte - solo per l'impresa individuale, e non anche per l'impresa collettiva, la facoltà (per il creditore o per il PM) di provare l'effettiva cessazione dell'attività in un momento successivo alla cancellazione medesima.
Oltre all'argomento precipuamente letterale, va considerato che la norma in discussione regola una questione (quella relativa alla possibilità per l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese da meno di un anno, e dunque ancora fallibile, di presentare domanda di ammissione al concordato preventivo) già risolta nel vigore della legge fallimentare dalla giurisprudenza di legittimità, la quale riteneva che
“la procedura di concordato preventivo, in quanto diretta alla regolazione consensuale della crisi o dell'insolvenza dell'imprenditore, appare incompatibile con la totale cessazione dell'attività imprenditoriale che è diretta a regolare, presupponendo non solo lo status di imprenditore commerciale ma anche l'attualità
13 dell'esercizio di impresa” (Cass. 33349/2018) e che “il combinato disposto degli artt. 2495 c.c. e 10 l. fall. impedisce all'imprenditore individuale volontariamente cancellatosi dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere l'ammissione al concordato preventivo, trattandosi di procedura che, diversamente dal fallimento, caratterizzato da finalità solo liquidatorie, tende piuttosto alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, preclude
“ipso facto” l'utilizzo della procedura concordataria per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare”
(Cass. 4329/2020).
L'art. 6, comma 1, del d.lgs. n.147/2020 (c.d. “Primo correttivo”) ha esteso il divieto della soluzione concordataria anche alla procedura di concordato minore, sull'evidente presupposto della natura comune del concordato preventivo e del concordato minore, come confermato dalla disposizione contenuta nell'art. 74, ultimo comma, CCII (che prevede la generale applicabilità al concordato minore delle norme sul concordato preventivo “in quanto compatibili” e, di conseguenza la riferibilità alla procedura “minore” dei principi sopra enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di incompatibilità ontologica tra già intervenuta cessazione dell'attività imprenditoriale ed accesso alla procedura concordataria).
14 Appare dunque coerente con il sistema che - analogamente a quanto accade nella procedura “maggiore” - la scelta di accedere allo strumento concordatario presupponga che l'impresa, anche se in stato di liquidazione, non sia cessata e cancellata dal registro delle imprese
(non essendo logicamente ipotizzabile che una proposta che ha contenuto esclusivamente liquidatorio e prelude alla chiusura dell'attività imprenditoriale provenga da un'impresa già cancellata e senza alcun patrimonio da liquidare).
Ritiene pertanto il Collegio di escludere una interpretazione restrittiva dell'art. 33, comma 4, CCII che ne limiti l'ambito di applicazione alle sole imprese collettive sul presupposto che, mentre la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, la cancellazione dell'impresa individuale non determina il venir meno della persona fisica del titolare.
Premesso che tale interpretazione è, come già evidenziato, incompatibile con il chiaro dato letterale (l'art. 33, comma 4, CCII fa riferimento, senza alcuna ulteriore specificazione, alla domanda
“presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese”), va osservato che essa darebbe luogo ad un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento - questa sì in contrasto con l'art. 3 Cost. - tra imprenditori minori individuali (ammessi alla procedura di cui agli artt. 74 ss. CCII) e imprenditori minori collettivi (non ammessi) e tra imprenditori minori individuali (ammessi alla
15 procedura) e imprenditori commerciali non minori (ai quali è precluso accedere al concordato preventivo).
Né può dirsi che la preclusione all'imprenditore individuale cancellato del concordato minore contrasti con la normativa comunitaria, in quanto la c.d. Direttiva Insolvency n.1023/2019, recepita con il D.lgs n. 83/2022, non richiede che venga consentito ai debitori persone fisiche un accesso indiscriminato a tutte le procedure di regolazione della crisi, bensì che venga loro garantito l'accesso all'esdebitazione
(v. Considerando 73 – “È pertanto opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo
l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell'insolvenza del debitore”).
Già il Primo Presidente della Corte di Cassazione nel decreto n.
22699/2023 (con il quale era stata dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c. formulata dalla Corte
d'Appello di Firenze anche con riguardo alla riferibilità ad un imprenditore cancellato dal registro delle imprese della qualifica soggettiva necessaria per l'accesso al concordato minore) aveva chiarito che l'accesso all'esdebitazione era garantito dalla possibilità di accesso alla liquidazione controllata, configurandosi alla stregua dell'art. 282 CCII come “un vero e proprio diritto (…) con il decorso
16 di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria”.
In seguito, l'introduzione del comma 1 bis dell'art.33 CCII, che ha espressamente previsto la possibilità per il debitore persona fisica di chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche dopo la cancellazione dell'impresa individuale, senza limiti temporali, ne ha definitivamente sancito il diritto all'esdebitazione.
Per quanto sopra esposto, la domanda di concordato minore proposta da è inammissibile. Controparte_1
Gli ulteriori motivi rimangono assorbiti dalla dichiarazione di inammissibilità.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della bassa complessità del giudizio e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel procedimento n.1092/2025 R.G., così provvede: in accoglimento del reclamo proposto da ed in Parte_1
riforma della sentenza n.53/2025 del Tribunale di Vicenza
17 1. dichiara inammissibile la domanda di concordato minore proposta da e, per l'effetto, revoca Controparte_1
l'omologazione del concordato;
2. condanna alla rifusione in favore delle parti Controparte_1
reclamate delle spese processuali che liquida, in favore di
, in euro 3.473,00 per compensi, oltre al Parte_1
rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, CPA ed IVA come per legge.
Venezia, 11 settembre 2025
Il Presidente
dott. Guido Santoro
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Zanon
18