Ordinanza cautelare 7 aprile 2022
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 24/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00759/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Vescio, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Catanzaro, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del silenzio rigetto su ricorso gerarchico al Ministero dell’Interno avverso il provvedimento di decadenza di cui al decreto prot. n. -OMISSIS-, confermativo dell’applicazione dell’art. 39 T.U.L.P.S., con cui il Prefetto di Catanzaro ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e conseguente revoca del porto d’armi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2025 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del silenzio rigetto formatosi sul ricorso gerarchico avverso il decreto prot. n. -OMISSIS-, con cui il Prefetto di Catanzaro ha disposto nei suoi confronti il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi e conseguente revoca del porto d’armi, a causa del deferimento all’autorità giudiziaria per i reati di cui all’art. 697 c.p., omessa denuncia di munizioni, e di cui all’art. 393 c.p., esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
L’esponente ne prospetta l’illegittimità per violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990 e per difetto di motivazione.
2. Resiste la p.a. intimata.
3. All’udienza pubblica del 19 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. È infondata la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione delle garanzie procedimentali, sull’assunto che il Prefetto avrebbe omesso di valutare le deduzioni difensive del medesimo espresse in sede di contraddittorio.
Secondo condivisibile giurisprudenza, infatti, “ l’obbligo di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all'Amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 3 della l. n. 241/1990, l'esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall'Amministrazione attraverso la motivazione dell'atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative ” ( ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429).
Ciò considerato, dal provvedimento impugnato emerge che la resistente amministrazione ha preso atto delle deduzioni difensive dell’esponente, quindi le ha esaminate ma non le ha ritenute tuttavia rilevanti ai fini di un accoglimento della richiesta, e ciò sulla scorta dell’ampio compendio di elementi sul quale è basata la determinazione di diniego.
5. Con l’ulteriore censura l’esponente lamenta il difetto di motivazione.
Sostiene, in particolare, che con riguardo al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è stata disposta l’archiviazione, mentre in riferimento alla contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p. è stato emanato un decreto penale di condanna, per una condotta consistita una mera dimenticanza di denunziare delle munizioni in più.
L’assunto va disatteso.
Utile, in via preliminare, una ricognizione del quadro normativo inerente alla fattispecie in esame.
In particolare, l’art. 11 R.D. n. 773/1931 dispone che “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza”, mentre il successivo capoverso stabilisce che “Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ”.
Con riguardo ai reati che comportano l'automatismo preclusivo della conservazione o ottenimento della licenza di uso e detenzione di armi -oltre al riportato comma 1 dell’art. 11- l'art. 43, comma 1, R.D. n. 773/1931 dispone che “ … non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi ”. Il comma 2 dell’art. 43 aggiunge che “ La licenza può essere ricusata ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione, ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ancora, in base all’art. 39, comma 1, “ Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne ”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, la resistente p.a. ha disposto il divieto di detenzione non per l’automatismo previsto per i delitti e le condanne di cui agli artt. 11, comma 1, e dell’art. 43, comma 1 -posto che la fattispecie in esame non rientra in tali previsioni- ma in ragione di un non positivo apprezzamento sulla sua affidabilità e buona condotta dell’esponente ai sensi dell’art. 39 R.D. n. 773/1931.
All’autorità amministrativa è quindi riconosciuto un ampio margine di valutazione in ordine ai presupposti che giustificano o meno il rilascio o il mantenimento in capo agli interessati dei requisiti per il possesso di armi, non risultando dunque necessario che il comportamento da cui emerge il presupposto dell'atto restrittivo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione del comportamento medesimo da parte dell’amministrazione per prevenire eventuali effetti negativi per la sicurezza pubblica ( ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2021, n. 3819).
In particolare, dal tenore letterale dei sopra indicati precetti emerge come il giudizio soggettivo circa l’affidabilità del singolo sull’utilizzo delle armi sia espressione di una valutazione che rientra nell’ambito della discrezionalità amministrativa, non sindacabile pertanto in sede giurisdizionale, se non ab externo a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole della p.a. procedente.
In tale prospettiva quindi “è sufficiente che dalla considerazione del comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi; né è necessaria un’istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, poiché si tratta di un giudizio prognostico orientato a prevenire i pericoli che conseguono dall’uso delle armi ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 137).
La giurisprudenza, anche di questa Sezione, ha inoltre statuito che “ l'affidabilità e la buona condotta dell'istante possono essere desunti da sue condotte comunque significative, …, con la precisazione, però, che il relativo giudizio parte dai dati per giungere ad una ragionevole valutazione complessiva della loro rilevanza, così da desumerne il serio e non remoto pericolo di sua inaffidabilità e cattiva condotta inerente all'attività e, da qui, l'abuso del titolo stesso ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 4 luglio 2019, n. 4595; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 aprile 2018, n. 796).
Tanto chiarito, alla luce dell’indicato orientamento ermeneutico, la motivazione del provvedimento gravato si fonda su fatti -l’omessa denuncia di un numero consistente di munizioni (77) e la (pur archiviata) denunzia di minaccia di morte nei confronti di un vicino- idonei di per sé a fornire prova del rischio di abuso di armi e della mancanza di affidabilità sottesi alla protezione preventiva della sicurezza pubblica, non assumendo contrario rilievo, riguardo all’omessa denuncia di munizioni, idonea da sola a sorreggere il provvedimento impugnato e per la quale si è addivenuti a decreto penale di condanna, l’asserita mera dimenticanza in cui il ricorrente sarebbe incorso, la quale comunque risulterebbe espressiva di una scarsa diligenza e quindi giustificherebbe la prognosi di inaffidabilità (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 4 novembre 2024, n. 1555; v. anche 18 giugno 2020, n. 1106).
6. La domanda di annullamento va pertanto respinta.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento alle spese di lite in favore della resistente amministrazione nella misura di euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.