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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 924/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 924/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Maria Olivia Zambelli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Greve in Chianti (FI) in data 1 marzo 2008, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Greve in Chianti, Parte II, Serie
A, N. 2, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati i figli (il Persona_1
6 settembre 2007) e (il 3 novembre 2010). Persona_2
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. volge la professione di rappresentante Pt_1 di commercio nel settore dell'abbigliamento mentre la sig.ra Parte_2 benché non abbia una stabile occupazione, da quando vive presso il Comune di
Canal San Bovo tiene dei corsi d'arte, ha aperto un negozio di e-commerce per la vendita di prodotti tessili dipinti a mano (cuscini, tovaglie, ecc.) e, durante la stagione estiva, si occupa dell'accoglienza e della gestione delle prenotazioni dei villeggianti presso una baita di proprietà del predetto Comune.
I coniugi hanno dato atto di essere proprietari per la quota di un mezzo ciascuno dell'immobile sito in via Danoli n. 54 a Canal San Bovo, tavolarmente identificato nella p.ed. 31/1 PM. 2 in C.C. Canal San Bovo I, per il cui acquisto è stato contratto mutuo ipotecario fondiario di € 195.000,00 in corso di ammortamento con residuo dovuto pari ad € 146.043,90. Le parti sono intestatarie di un conto corrente ciascuno e cointestatarie di un conto corrente condiviso.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
Quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli minori
1) I coniugi vivranno separatamente, senza reciproche interferenze, nel mutuo rispetto;
2) I figli minori e resteranno affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa, ad entrambi i genitori che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione e con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa di Canal San Bovo in Via Danoli n. 54.
3) Il signor si impegna a versare alla IG Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la
[...] somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2 4) Le parti concordano che, nel termine indicato al punto 9, e comunque reperita il signor un nuovo alloggio nelle vicinanze della casa di Canal San Bovo, Pt_1
l'importo suddetto, versato a titolo di mantenimento ordinario dei figli, verrà ridotto alla somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, ovvero € 200,00
(duecento/00) per ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
5) I coniugi parteciperanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 e quindi:
- Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione (da documentare): libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
- Spese extra assegno obbligatorie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenziona straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. 3) spese
3 sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. 4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
6) Fintanto che non troverà un alloggio nelle vicinanze della casa di Canal San
Bovo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera compresi. Il signor in questo periodo, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei Pt_1 ragazzi e, previo accordo con la IG , – da comunicarsi, Parte_2
a quest'ultima, al massimo entro la giornata precedente – si organizzerà in modo da incontrare i figli anche durante la settimana in modo da mantenere la continuità dei rapporti con questi ultimi.
7) Nel momento in cui il Signor avrà trovato un'abitazione nelle vicinanze Pt_1 dell'immobile di Canal San Bovo potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a) durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola del mercoledì fino alla mattina successiva;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì sera sino alla domenica sera compresi;
8) In entrambi i casi: c) quanto alle vacanze natalizie, il relativo periodo, coincidente con quello scolastico, verrà suddiviso fra i genitori in modo che, alternativamente, dall'inizio delle vacanze al giorno 30 dicembre, compreso di ogni anno i figli staranno con uno dei genitori e dal giorno 31 dicembre al termine delle vacanze con l'altro genitore;
d) il giorno di Pasqua ad anni alterni;
e) durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi in un periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Ogni mutamento di orario o di giorno dovrà essere preventivamente concordato fra i genitori, i quali avranno reciprocamente diritto di conoscere le destinazioni di villeggiatura dei figli.
9) In ogni caso, entrambi i genitori dovranno tenere conto degli impegni scolastici e parascolastici, nonché degli spazi personali e dei desideri dei figli;
i loro rapporti
4 dovranno essere regolati da reciproco affetto, avendosi cura del preminente interesse dei minori.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali
Il Signor promette di cedere e trasferire entro e non oltre 6 mesi del Pt_1 provvedimento di omologa della separazione consensuale, alla IG
[...]
, che promette di accettare, la piena proprietà della quota di 1/2 e Parte_2 annesse pertinenze dell'immobile in Comune di Canal San Bovo (TN) e precisamente in C.C. Canal San Bovo I per la quota pari ad 1/2:
P.T. 4946 II – p.ed. 31/1 – p.m. 2;
P.T. 5499 II – p.f. 129/1 e p.f. 138/1
10) La IG , proprietaria della restante metà, Parte_2 per effetto del predetto trasferimento diverrà l'unica ed esclusiva proprietaria del citato immobile e di tutte le relative pertinenze.
11) I ricorrenti concordano espressamente che l'ipoteca annotata sub G.N. 72/3 gravante sull'immobile verrà cancellata entro la data del citato trasferimento previa estinzione del mutuo da parte di finanza di terzi messa a disposizione da famiglia della IG e, sino ad allora, la rata del mutuo Parte_3 verrà versata da entrambi i ricorrenti in parti uguali.
12) La quota dell'immobile verrà trasferita nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noti alle parti, a corpo e non a misura, ricomprendente ogni accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, come risultanti dal Libro Fondiario, nulla escluso od eccettuato e dal rogito di provenienza. (cfr. doc. 3)
13) I comparenti danno atto che la IG quale Parte_2 comproprietaria è già nel possesso e/o detenzione dell'immobile sopra assegnato.
14) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il detto trasferimento intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, rientrando il trasferimento presente atto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
15) Inoltre, sempre a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la IG
consegnerà al signor la somma di euro 100.000,00, Parte_2 Pt_1
5 messa a disposizione sempre da parte della famiglia della IG Parte_2
di cui euro 70.000,00 verranno consegnate entro e non 6 mesi dal
[...] provvedimento di omologa e, comunque, contestualmente al trasferimento della predetta quota, mentre i restanti euro 30.000 verranno trattenuti come anticipazione sul mantenimento dei figli sino ad esaurimento della somma stessa.
16) Il conto corrente comune verrà estinto entro e non oltre 6 mesi dal provvedimento di omologa della separazione consensuale e, contestualmente al momento del trasferimento dell'immobile con divisione del residuo tra i coniugi in ugual misura”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei figli minori e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 924/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Maria Olivia Zambelli
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in Greve in Chianti (FI) in data 1 marzo 2008, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Greve in Chianti, Parte II, Serie
A, N. 2, Anno 2008, e che dalla loro unione sono nati i figli (il Persona_1
6 settembre 2007) e (il 3 novembre 2010). Persona_2
1 I ricorrenti hanno allegato che il sig. volge la professione di rappresentante Pt_1 di commercio nel settore dell'abbigliamento mentre la sig.ra Parte_2 benché non abbia una stabile occupazione, da quando vive presso il Comune di
Canal San Bovo tiene dei corsi d'arte, ha aperto un negozio di e-commerce per la vendita di prodotti tessili dipinti a mano (cuscini, tovaglie, ecc.) e, durante la stagione estiva, si occupa dell'accoglienza e della gestione delle prenotazioni dei villeggianti presso una baita di proprietà del predetto Comune.
I coniugi hanno dato atto di essere proprietari per la quota di un mezzo ciascuno dell'immobile sito in via Danoli n. 54 a Canal San Bovo, tavolarmente identificato nella p.ed. 31/1 PM. 2 in C.C. Canal San Bovo I, per il cui acquisto è stato contratto mutuo ipotecario fondiario di € 195.000,00 in corso di ammortamento con residuo dovuto pari ad € 146.043,90. Le parti sono intestatarie di un conto corrente ciascuno e cointestatarie di un conto corrente condiviso.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE
Quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli minori
1) I coniugi vivranno separatamente, senza reciproche interferenze, nel mutuo rispetto;
2) I figli minori e resteranno affidati in via Persona_1 Persona_2 condivisa, ad entrambi i genitori che ne cureranno il mantenimento, l'educazione e l'istruzione e con collocazione prevalente presso la madre e residenza anagrafica presso la casa di Canal San Bovo in Via Danoli n. 54.
3) Il signor si impegna a versare alla IG Parte_1 Parte_2
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, la
[...] somma di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), entro il 5 di ogni mese, annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
2 4) Le parti concordano che, nel termine indicato al punto 9, e comunque reperita il signor un nuovo alloggio nelle vicinanze della casa di Canal San Bovo, Pt_1
l'importo suddetto, versato a titolo di mantenimento ordinario dei figli, verrà ridotto alla somma mensile di € 400,00 (quattrocento/00) mensili, ovvero € 200,00
(duecento/00) per ciascun figlio, entro il 5 di ogni mese, rivalutata annualmente in base agli indici Istat.
5) I coniugi parteciperanno, inoltre, nella misura del 50% ciascuno delle spese extra assegno relative ai figli secondo le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 e quindi:
- Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione (da documentare): libri scolastici;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
- Spese extra assegno obbligatorie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: 1) scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi, l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistica (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenziona straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private. 3) spese
3 sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. 4) Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. 5) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
6) Fintanto che non troverà un alloggio nelle vicinanze della casa di Canal San
Bovo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a fine settimana alterni, dal venerdì sera alla domenica sera compresi. Il signor in questo periodo, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei Pt_1 ragazzi e, previo accordo con la IG , – da comunicarsi, Parte_2
a quest'ultima, al massimo entro la giornata precedente – si organizzerà in modo da incontrare i figli anche durante la settimana in modo da mantenere la continuità dei rapporti con questi ultimi.
7) Nel momento in cui il Signor avrà trovato un'abitazione nelle vicinanze Pt_1 dell'immobile di Canal San Bovo potrà vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità: a) durante il periodo scolastico dall'uscita di scuola del mercoledì fino alla mattina successiva;
b) a fine settimana alterni, dal venerdì sera sino alla domenica sera compresi;
8) In entrambi i casi: c) quanto alle vacanze natalizie, il relativo periodo, coincidente con quello scolastico, verrà suddiviso fra i genitori in modo che, alternativamente, dall'inizio delle vacanze al giorno 30 dicembre, compreso di ogni anno i figli staranno con uno dei genitori e dal giorno 31 dicembre al termine delle vacanze con l'altro genitore;
d) il giorno di Pasqua ad anni alterni;
e) durante le vacanze estive per quindici giorni anche non consecutivi in un periodo da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Ogni mutamento di orario o di giorno dovrà essere preventivamente concordato fra i genitori, i quali avranno reciprocamente diritto di conoscere le destinazioni di villeggiatura dei figli.
9) In ogni caso, entrambi i genitori dovranno tenere conto degli impegni scolastici e parascolastici, nonché degli spazi personali e dei desideri dei figli;
i loro rapporti
4 dovranno essere regolati da reciproco affetto, avendosi cura del preminente interesse dei minori.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali
Il Signor promette di cedere e trasferire entro e non oltre 6 mesi del Pt_1 provvedimento di omologa della separazione consensuale, alla IG
[...]
, che promette di accettare, la piena proprietà della quota di 1/2 e Parte_2 annesse pertinenze dell'immobile in Comune di Canal San Bovo (TN) e precisamente in C.C. Canal San Bovo I per la quota pari ad 1/2:
P.T. 4946 II – p.ed. 31/1 – p.m. 2;
P.T. 5499 II – p.f. 129/1 e p.f. 138/1
10) La IG , proprietaria della restante metà, Parte_2 per effetto del predetto trasferimento diverrà l'unica ed esclusiva proprietaria del citato immobile e di tutte le relative pertinenze.
11) I ricorrenti concordano espressamente che l'ipoteca annotata sub G.N. 72/3 gravante sull'immobile verrà cancellata entro la data del citato trasferimento previa estinzione del mutuo da parte di finanza di terzi messa a disposizione da famiglia della IG e, sino ad allora, la rata del mutuo Parte_3 verrà versata da entrambi i ricorrenti in parti uguali.
12) La quota dell'immobile verrà trasferita nelle condizioni di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben noti alle parti, a corpo e non a misura, ricomprendente ogni accessorio, accessione e pertinenza, servitù attive e passive, come risultanti dal Libro Fondiario, nulla escluso od eccettuato e dal rogito di provenienza. (cfr. doc. 3)
13) I comparenti danno atto che la IG quale Parte_2 comproprietaria è già nel possesso e/o detenzione dell'immobile sopra assegnato.
14) Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il detto trasferimento intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, rientrando il trasferimento presente atto elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
15) Inoltre, sempre a definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi la IG
consegnerà al signor la somma di euro 100.000,00, Parte_2 Pt_1
5 messa a disposizione sempre da parte della famiglia della IG Parte_2
di cui euro 70.000,00 verranno consegnate entro e non 6 mesi dal
[...] provvedimento di omologa e, comunque, contestualmente al trasferimento della predetta quota, mentre i restanti euro 30.000 verranno trattenuti come anticipazione sul mantenimento dei figli sino ad esaurimento della somma stessa.
16) Il conto corrente comune verrà estinto entro e non oltre 6 mesi dal provvedimento di omologa della separazione consensuale e, contestualmente al momento del trasferimento dell'immobile con divisione del residuo tra i coniugi in ugual misura”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 12 giugno 2025.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei figli minori e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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