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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con ordinanza dell'11.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.2.2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 1032 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Vittorio
Porfido e dall'avv. Giuseppe Mazzotta, elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA),
alla Piazza Vittorio Emanuele III, n. 7, Sc. B, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzotta;
PEC: Email_1 Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario straordinario e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22.3.2024 per Notar i Fiumicino, dall'avv. Francesco Bove e con Persona_1
1 questi elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale della Sede
provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
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RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 21.2.2024, proponeva, dinanzi al Tribunale Parte_1
di Salerno – Sezione Lavoro, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001176685,
notificata il 23.1.2024, con la quale gli veniva intimato il pagamento dell'importo di € 529,50,
asseritamente dovuto a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1
bis, del D.L. n. 463/83, originata dal mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno
2016, oltre spese postali.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la violazione del disposto di cui all'art. 14
della Legge n. 689/1981, la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale, nonché l'omessa notifica degli atti presupposti all'ordinanza ingiunzione impugnata.
Chiedeva, quindi, al Tribunale:
<< - in via preliminare, si richiede la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Ordinanza
Ingiunzione n° OI-001176685 notificata in data 23/01/2024 stante la fondatezza dei motivi
di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale
esecuzione diretta ad ottenere coattivamente le somme che risultano essere non dovute per
i motivi in atto indicati;
2 - nel merito, in accoglimento del ricorso di cui è causa dichiarare la DECADENZA
dell'esercizio del potere sanzionatorio per decorso del termine di 90 giorni di cui all'art. 14
della L. 689/1981 e per l'effetto annullare l'Ordinanza Ingiunzione di cui è causa, nonché in
via gradata, per intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale di cui all'art.
28 L. 689/1981; subordinatamente per illegittimità dell'Ordinanza Ingiunzione stante
l'omessa notifica dell'atto prodromico di accertamento e intervenuta prescrizione
quinquennale.
Con vittoria di spese, competenze con attribuzione come per legge>>.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l eccependo CP_1
l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto.
Concludeva, in ogni caso, chiedendo al Tribunale, di:
< …respingere il ricorso avverso siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto,
confermare l'ordinanza ingiunzione opposta, o comunque, salvo gravame, nella diversa
misura che risulterà di giustizia.
Vittoria di spese diritti ed onorari di lite.>>.
3. Disposta con decreto la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, la causa, con ordinanza dell'11.10.2024, veniva rinviata per la discussione all'udienza del 18.2.2025, la quale veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 1. Il ricorso proposto dal ricorrente è fondato e va pertanto accolto per l'assorbente motivo dell'avvenuta violazione dell'art. 14 della l. n. 689/1981.
E invero, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.
Più precisamente, relativamente all'eccezione della violazione di cui all'art. 14 della l. n.
689/1981 sollevata da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio,
occorre evidenziare che, diversamente dalla omissioni di rilievo originariamente penale, cioé
commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 e previamente inviate all'A.G., per quelle successive (come quella di cui si discute nel caso di specie), non essendo applicabile la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 8/2016, che, com'è ovvio opera solo con riferimento alle condotte poste in esseree antecedentemente alla depenalizzazione,
trova sicuramente applicazione l'art. 14 della L. n. 689/81, compresa la decadenza da tale norma espressamente prevista. Va rammentato, infatti, che detto articolo testualmente prevede: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto
al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa” (primo comma). “Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
trecentosessanta giorni dall'accertamento” (secondo comma). “L'obbligazione di pagare la
4 somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa
la notificazione nel termine prescritto” (così l'ultimo comma).
L'applicabilità di tale disposizione impone, pertanto, di vagliare nel merito la doglianza attorea circa la tardività della notifica degli atti di accertamento prodromici all'ordinanza ingiunzione qui impugnata.
E' necessario premettere che, a mente della giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza
n. 7681 del 02/04/2014), in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14
della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto. Il termine per la contestazione dell'infrazione, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione, decorre, dunque, dal completamento delle attività di verifica, tenendo conto anche del livello di complessità della fattispecie e,
conseguentemente, il "dies a quo" del termine prescritto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/81
va individuato nel momento in cui l'autorità abbia valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione, cioè allorché la constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi - a tal fine - tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni.
Sennonché, nel caso di specie, l pur a fronte della specifica eccezione di tardività CP_1
sollevata da parte ricorrente con il ricorso, non ha provato, né dedotto, quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto e in quali date, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro
5 che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_1
monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'Ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Di conseguenza lo scrivente reputa necessario, in mancanza di deduzioni specifiche dell'Istituto relative alla eventuale difficoltà dell'attività di indagine svolta ed alla sua articolazione temporale, far decorrere il dies a quo del calcolo dei 90 giorni per la contestazione dell'infrazione dal compimento dell'omissione contributiva.
A sua volta, l'omissione contributiva coincide con la scadenza del termine previsto per ogni versamento mensile, ovvero con il giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi così come disposto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 19
novembre 1998, n. 422 che ha modificato il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come già modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, con la precisazione che se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
Orbene, tenuto conto che, con l'ordinanza ingiunzione n. OI- 001176685, l contesta CP_1
il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per i mesi di agosto e novembre 2016, ne discende che quando l'Ente ha notificato il verbale di accertamento (n. .7200.16/07/2018.0268907) CP_1
prodromico all'ordinanza ingiunzione opposta (ossia ad agosto 2018, come risulta documentalmente dalla relata agli atti) il predetto termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della
L. n. 698/1981 era già ampiamente spirato.
Tanto determina l'illegittimità sia dell'atto di accertamento che della successiva ordinanza ingiunzione su di esso fondata, per decadenza dal potere di emettere l'ordinanza ingiunzione, rendendo superfluo il vaglio delle altre doglianze sollevate in ricorso.
6 Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente ai sensi del D.M. n.
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1032 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata n. OI-001176685;
2) condanna l al pagamento, in favore di , delle spese del giudizio CP_1 Parte_1
che liquida in complessivi € 341,00 oltre maggiorazione spese generali nella misura del
15%, nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Salerno, 14.3.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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