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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta al n. 3190 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 con
OGGETTO: risarcimento danni e vertente
TRA
nato a [...] l'[...] (C.F: ed ivi elettivamente domiciliato alla via Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovenale n. 1 presso l'avv. Daniela Marone (C.F: ) che lo rappresenta e difende, in CodiceFiscale_2
via congiunta e disgiunta con l'avv. Valentina Mignone (C.F: , in virtù di procura alle CodiceFiscale_3
liti prodotta in sede di iscrizione telematica della causa a ruolo.
APPELLANTE
E
(P. Iva ), in personale del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via A.
Diaz, n. 11.
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Gli avv.ti Daniela Marone e Valentina Mignone, per l'appellante , si Parte_1
riportano integralmente all'atto di appello ed alle note di trattazione scritta depositate telematicamente;
impugnano le avverse difese, eccezioni e conclusioni in quanto infondate in fatto e diritto. Chiedono che
l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in
pagina 1 di 11 accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza n. 912/2021 emessa dal Tribunale di
Napoli, nell'ambito del giudizio sub r.g. 28919/2016, e per l'effetto: previo accertamento della piena
responsabilità della , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patiti dal sig. , oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal verificarsi degli eventi all'effettivo soddisfo, oltre le spese mediche sostenute e spese di c.t.u; condannare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, relative ad entrambi i gradi di giudizio, con
attribuzione ai procuratori antistatari. Si chiede assegnare la causa in decisione”.
PER L'APPELLATA (si riportano le conclusioni di cui alla comparsa di risposta non avendo la parte curato il deposito delle note di trattazione scritta): “Rigettata ogni diversa istanza, formulata da controparte, respingersi
il gravame ex adverso proposto. Con ogni conseguenza in ordine a diritti, onorari e spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 05.10.2016 ha riferito che nel 1989 veniva assunto come tenore Parte_1
corista, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dalla la quale, in data Controparte_1
04.05.2013, gli comunicava che sarebbe stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 30 settembre 2013.
Il , nutrendo dubbi in ordine alla corretta individuazione dell'epoca di cessazione del rapporto di Pt_1
lavoro, si era quindi rivolto alla direzione generale dell'ex da cui veniva informato che la data CP_2
comunicata dalla era errata e che i requisiti pensionistici sarebbero maturati nel mese di Controparte_1
novembre del 2014. La , pur essendo stata messa al corrente dall'istante dell'errore in cui Controparte_1
era incorsa, aveva tuttavia confermato al che il suo rapporto di lavoro sarebbe cessato il 30.09.13 Pt_1
collocandolo a riposo in tale data.
Il successivo 08.10.2013 la direzione generale dell'ex aveva però respinto la domanda di CP_2
pensionamento dell'attore comunicandogli con raccomandata che la data utile di accesso alla pensione era l'01.01.2015. Detta raccomandata, unitamente ad una lettera accompagnatoria, veniva trasmessa dall'attore alla che solo a seguito della sua ricezione, dopo circa 40 gg., provvedeva in data 07.11.2013 a Controparte_1
reintegrare il nel posto di lavoro e nelle sue mansioni con contratto avente scadenza il 31.12.2014. Pt_1
Ciò premesso l'istante, deducendo che la condotta errata ed illegittima tenuta nei suoi confronti dalla
, gli aveva provocato una “sindrome ansioso depressiva endoreattiva” diagnosticatagli il Controparte_1
pagina 2 di 11 18.10.2013, che lo costringeva a sottoporsi a vari controlli neurologici e che esitava in un'invalidità permanente del 15%, ha convenuto l'ex datore di lavoro innanzi al Tribunale di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento dei sofferti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli si è costituita la Controparte_1
che ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che il disguido occorso era da ascrivere alle
[...]
incertezze dovute all'entrata in vigore nel 2011 della cd. riforma Fornero, che aveva in via generale abolito le
“finestre di uscita” previste dalla legge n. 247/2007, fugate solo con la circolare n. 86 del 03.07.2014 la Pt_2
quale aveva chiarito che, nei confronti degli iscritti ai Fondi Lavoratori dello e Sportivi Parte_3 Parte_4
restava ferma la previgente disciplina relativa ai requisiti minimi di accesso al pensionamento in attesa dell'adozione dei Regolamenti da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
del Lavoro e di concerto con il Ministro dell'Economia. La convenuta, oltre a far valere l'esistenza di un errore scusabile non dovuto a dolo o colpa nell'assunzione della decisione relativa al collocamento a riposo del
, ha poi negato l'esistenza di un danno risarcibile ricollegabile causalmente alla vicenda, deducendo di Pt_1
aver provveduto a riassumere l'attore dopo soli cinque giorni dalla ricezione della comunicazione dell'ente previdenziale corrispondendogli tutte le differenze retributive spettanti per l'intervallo temporale intercorso tra la messa a riposo del lavoratore e la sua reintegrazione.
La causa, raccolta la prova testimoniale articolata dall'attore ed espletata c.t.u. medico-legale sulla sua persona, è stata decisa con sentenza pubblicata il 29.01.2021 e non notificata che ha disatteso la domanda con condanna del al pagamento delle spese di lite sulla scorta della seguente motivazione: “La domanda Pt_1
attorea di risarcimento del danno è infondata e va rigettata. Va al riguardo sottolineato come, ad avviso di
questo giudicante, la sindrome di “depressione lieve e stato di ansia”, diagnosticata nel 2020 dal nominato
c.t.u. all'esito degli accertamenti e valutazioni dallo stesso eseguiti sulla persona dell'attore, non possa
causalmente ricollegarsi al riferito episodio dell'errore compiuto dalla nella Controparte_1
individuazione della data del 30.09.2013 come termine del rapporto di lavoro e conseguente temporaneo
collocamento a riposo (peraltro cessato col ripristino del rapporto in data 08.11.2013), ma piuttosto alla
situazione psicologica derivante dal regolare pensionamento per limiti di età dell'attore avvenuto in data
31.12.2014 ed allo stato di disagio psichico venutosi a creare in conseguenza di tale sopravvenuta inattività
lavorativa, tra l'altro assai frequente nelle persone che vanno in pensione per limiti di età.
pagina 3 di 11 A riprova e conferma di ciò va sottolineato come già con la prima lettera del 06.09.2013 il CP_1
, nel prendere atto della comunicazione del del giorno precedente, pur ribadendo il proprio
[...] Pt_1
calcolo di cessazione del rapporto lavorativo per limiti di età in data 30.09.2013, rassicurava il che, Pt_1
qualora il trattamento pensionistico non fosse stato erogato, la avrebbe provveduto a ripristinare il CP_1
suo rapporto di lavoro (come poi effettivamente avvenuto). La stessa con missiva del 30.10.2013, CP_1
ribadiva al , in tal modo tranquillizzandolo ancora una volta, che qualora avesse acquisito un Pt_1
provvedimento formale di diniego al pensionamento, allo stato ad essa non pervenuto, avrebbe provveduto a
ripristinare il rapporto di lavoro.
Mantenendo tale impegno assunto, la tempestivamente, con comunicazione al del CP_1 Pt_1
06.11.2013, nel prendere atto del rigetto della domanda di pensione al 30.09.2013 da parte dell' come CP_2
comunicatole il 02.11.2013, rendeva noto all'attore che il suo rapporto di lavoro era ripristinato sino al
31.12.2014, come effettivamente poi pacificamente verificatosi.
Pertanto la circostanza che sin dall'inizio la ha rassicurato e tranquillizzato il in CP_1 Pt_1
merito al ripristino del rapporto di lavoro qualora fosse risultata una diversa e successiva data di
pensionamento (come poi effettivamente avvenuto), nonché la ulteriore circostanza che tra la data della prima
comunicazione al del 06.09.2013 di cessazione del rapporto di lavoro al 30.09.2013, e quella della Pt_1
comunicazione del ripristino del posto di lavoro del 06.11.2013, non è trascorso di certo un lasso di tempo
lungo e che lo stesso appare anche giustificato dal fatto che solo in data 02.11.2013 veniva comunicato alla
il rigetto della domanda di pensione del per la data del 30.09.2013, costituiscono ulteriori CP_1 Pt_1
validi e significativi elementi che devono portare ad escludere la configurabilità di tale nesso di causalità tra il
denunciato evento imputato alla ed il lieve stato depressivo e stato di ansia di cui è risultato affetto CP_1
l'attore all'esito della c.t.u., nonché di una condotta colposa per negligenza della stessa…”. CP_1
§§§§§§
Con atto notificato il 13.07.2021 ed iscritto a ruolo il 15.07.2021 ha tempestivamente Parte_1
appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla accertando la responsabilità della
[...]
e condannando la stessa al risarcimento dei danni quantificati in € 29.344,00, con interessi e Controparte_1
rivalutazione dal verificarsi dell'evento lesivo al soddisfo, oltre alle spese mediche sostenute ed a quelle di c.t.u.
La , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1
pagina 4 di 11 riproponendo le difese svolte in primo grado.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Curato il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata poi introitata in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Con il proposto appello si duole del rigetto della propria domanda risarcitoria nonostante la Parte_1
abbia riconosciuto l'errore in cui incorreva nell'interpretazione della normativa Controparte_1
vigente al momento del collocamento a riposo del proprio dipendente.
In particolare si lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'affermare l'insorgenza della sindrome ansioso-depressiva nell'anno 2020 e dell'individuare nel c.t.u. nominato in corso di causa il medico che formulava tale diagnosi la quale, come emerge dalla documentazione versata in atti, veniva invece formulata nell'ottobre del 2013 dalla divisione di neurologia dell'Ospedale San Paolo di Napoli a cui il si Pt_1
rivolgeva e che lo riscontrava affetto da uno “stato ansioso reattivo con spunti depressivi e fobici”.
L'insorgenza di tale stato depressivo già a partire dalla primavera inoltrata dell'anno 2013 risultava inoltre confermata dalle deposizioni dei testi escussi.
Deduce ancora l'appellante che il tribunale, senza alcuna motivazione e senza nessun fondamento medico,
ha attribuito il suo disagio psicologico al regolare pensionamento per raggiunti limiti di età, avvenuto il
31.12.2014, e non già alla comunicazione ricevuta nel maggio del 2013 dalla Controparte_1
senza tener conto delle risultanze istruttorie le quali confermano che il trauma scatenante la patologia depressiva fu rappresentato proprio dall'errata ed inaspettata comunicazione di una data di pensionamento (30.09.2013)
anteriore di ben quindici mesi alla data di effettiva maturazione dei requisiti pensionistici.
Ciò in quanto il sapeva che il proprio rapporto di lavoro si sarebbe concluso nel dicembre del Pt_1
2014, e non nel 2013, tant'è che sin dal momento in cui riceveva l'errata comunicazione si attivava presso il competente Ente previdenziale e proprio da quel momento cominciava a manifestare i sintomi di uno stato depressivo interessante sia la vita familiare che quella lavorativa.
Senza alcuna motivazione il tribunale disattendeva inoltre le risultanze della c.t.u. sebbene la dr.ssa pagina 5 di 11 , procedendo ad un'attenta analisi del caso sottopostole, abbia ampiamente argomentato la Per_1
derivazione della patologia del dall'illegittimo comportamento della affermando: “…nel Pt_1 CP_1
caso in specie il signor , a seguito degli eventi e delle circostanze alle quali ha dovuto ricorrere a Parte_1
sovvertire … il … collocamento a riposo della , ha subito una manifestazione di Controparte_1
danno psichico…”.
La c.t.u. ha inoltre ricondotto a tale trauma “un danno medio-lieve nella percentuale del 10% risultato
essere dagli elementi di valutazione clinica e medico legale” sicché, pur essendo vero che il giudice è peritus
peritorum e può sempre discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è altrettanto vero che egli ha l'obbligo di motivare adeguatamente la propria scelta.
Nel caso di specie il tribunale, nonostante avesse a disposizione un quadro che non si prestava a diverse interpretazioni, ha invece immotivatamente disatteso anche le conclusioni del c.t.u. A torto il tribunale affermava, inoltre, che “tra la data della prima comunicazione al del 06.09.2013 di cessazione del Pt_1
rapporto di lavoro al 30.09.2013 e quella della comunicazione del ripristino del posto di lavoro del 06.11.2013
non è di certo trascorso un lasso di tempo lungo” poiché la prima comunicazione della risale CP_1
incontrovertibilmente al 04.05.2013 sicché per un arco temporale di circa sei mesi l'appellante doveva combattere con il proprio datore di lavoro non risultato in grado di applicare la giusta normativa.
Il tribunale, omettendo ancora una volta qualsivoglia motivazione, non teneva infine in alcun conto l'attività istruttoria svolta a mezzo della escussione di ben tre testi, la cui attendibilità non è stata messa in discussione. Difatti, nella sentenza impugnata, non si fa il minimo accenno alle deposizioni testimoniali sebbene i testi escussi abbiano confermato i fatti di causa dimostrando, ciascuno per motivi diversi, di conoscere bene la persona ed il carattere del e riferendo di aver assistito, per le ingiuste vicende che lo hanno coinvolto, ad Pt_1
un mutamento caratteriale in peius perdurato anche dopo la reintegrazione nel rapporto di lavoro.
§§§§§§
L'appello deve essere rigettato poiché, nonostante la rimeditazione delle risultanze istruttorie alla luce degli sviluppati motivi di gravame, non si può ritenere raggiunta una prova confortante né in ordine alla derivazione del danno psichico di cui l'appellante reclama il ristoro dall'errore di individuazione della data del suo pensionamento commesso dalla , individuandola nel 30.09.2013 anziché nel Controparte_1
31.12.14, che è peraltro scusabile e fu prontamente rimediato dall'ex datore di lavoro non appena avuta contezza pagina 6 di 11 del rigetto della domanda di pensione, né in ordine alla stessa esistenza di un pregiudizio di natura permanente.
Se è infatti vero che la prima diagnosi di uno “stato ansioso reattivo con spunti depressivi e fobici” risulta formulata in data 18.10.2013 dalla Divisione di Neurologia dell'Ospedale San Paolo di Napoli, ossia cinque mesi dopo la missiva datata 04.05.2013 con cui l'appellata comunicava al che “a seguito del compimento del Pt_1
60° anno di età…il rapporto di lavoro con questa terminerà in data 30 settembre 2013”, altrettanto CP_1
vero è che la domanda di pensionamento presentata dall'appellante in data 15.07.13 veniva respinta dall'Ente
Previdenziale solo in data 08.10.2013 comunicando all'istante che “la data utile di accesso alla pensione è il
01/01/2015 pertanto la domanda dovrà essere ripresentata entro il 31/12/2014”.
Lo stato di disoccupazione del , con la parallela consapevolezza di non aver ancora maturato il Pt_1
diritto alla pensione, è dunque durato appena 30 giorni, ossia dall'08.10.13 al 07.11.13, data quest'ultima in cui lo stesso appellante dichiara di essere stato riassunto dalla il che rende assai poco verosimile che in CP_1
tale breve arco temporale la condizione di incertezza circa la ripresa o meno dell'attività lavorativa presso il
[...]
possa aver procurato un danno permanente alla salute psichica dell'istante. CP_1
Ciò a maggior ragione se si considera, come già rilevato dal giudice di primo grado e come è provato per
tabulas, che la ebbe a rassicurare il circa le sue sorti sia prima che dopo il suo temporaneo CP_1 Pt_1
collocamento a riposo in data 30.09.13 e precisamente con una prima missiva datata 06.09.13, in cui si legge
“Qualora il trattamento pensionistico non dovesse esserle erogato per motivi inerenti ai limiti di età, la
provvederà a ripristinare il suo rapporto di lavoro”, e con una seconda lettera del 06.11.13 in cui è CP_1
scritto: “Prendiamo atto dell'esito della Sua domanda di pensione, da noi ricevuto in data 02 novembre u.s., e
Le comunichiamo che a far data dal giorno 08 novembre p.v. e fino al 31 dicembre 2014 il suo rapporto di
lavoro con codesta sarà ripristinato”. CP_1
Ulteriore riprova dell'assenza di un danno psichico permanente riconducibile dal punto di vista causale all'errore in cui incorreva la nell'individuare la data di collocamento a riposo del Controparte_1 Pt_1
si trae poi dal fatto che dei cinque certificati della divisione di neurologia dell'Ospedale San Paolo di Napoli
versati in atti solo uno, ossia quello del 18.10.2013, ricade nel mese in cui l'istante non ha lavorato presso il
[...]
mentre i successivi tre sono stati redatti nel periodo in cui l'appellante ha visto regolarmente ristabilito il CP_1
proprio rapporto lavorativo (22.11.2013, 05.03.2014 e 02.07.2014) e l'ultimo risale al 28.01.15, ossia ad epoca successiva al pensionamento per raggiunti limiti di età.
pagina 7 di 11 Ciò rafforza il convincimento che non sia stato l'errore commesso dalla Controparte_1
nell'individuare la corretta data di collocamento a riposo e l'incertezza della riassunzione la causa della temporanea destabilizzazione vissuta dall'istante quanto piuttosto la prospettiva in sé del pensionamento,
comunque prossimo ed inevitabile, che - come è stato correttamente evidenziato dal tribunale - è di frequente comparsa nelle persone che hanno speso la loro intera vita lavorando e finiscono col sentire la loro esistenza vuota senza tale fonte di realizzazione sociale.
L'assenza di certificati successivi al 28.01.2015 comprova poi il superamento di tale condizione solo temporanea di disagio psicologico mentre la scusabilità dell'errore commesso senza colpa dalla Controparte_1
è testimoniata dal fatto che lo stesso Ente Previdenziale ha manifestato delle incertezze e dei ripensamenti
[...]
nell'individuare la data di pensionamento del . Pt_1
Nella missiva del 05.09.2013 indirizzata alla Fondazione S. Carlo dal quest'ultimo ha infatti Pt_1
scritto “Recandomi all' di Roma mi si informava che il termine di rapporto con il teatro avverrebbe a CP_2
Novembre del 2014” mentre con la missiva dell'08.10.2013 l'Ente previdenziale, tornando sui suoi passi,
comunicava all'istante che “la data utile di accesso alla pensione è il 01/01/2015”.
Quanto poi alla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa, il suo attento esame sembra smentire piuttosto che confermare l'esistenza di un danno psichico di natura permanente prodottosi in dipendenza della vicenda per cui è lite.
La dr.ssa ha infatti sottoposto il ad una serie di test psicodiagnostici volti ad accertare Per_1 Pt_1
l'esistenza di una sindrome ansioso-depressiva o di altra natura, i quali hanno fornito tutti esito negativo.
In particolare, è stato somministrato all'attore il test denominato MMPI-2 (Minnesota Multiphasic
Personality Inventory -2) col seguente risultato: “In conclusione gli indicatori della sfera psicoaffettiva indicano
che il signor appare emotivamente stabile, con un buon livello di fiducia in sé e una buona capacità di Pt_1
adattamento all'ambiente. Responsabile ed efficiente, realista, rivela di essere disponibile al cambiamento;
attribuisce importanza al potere, allo status ed al riconoscimento sociale, pur non essendo competitivo. Al
momento sembra che sia presente un calo del livello di energia che si manifesta attraverso una facile
affaticabilità ed una difficoltà di portare a termine gli obiettivi, considerando l'età del periziato, di anni
66…Alla luce degli elementi emersi, pertanto, non emergono valori alti nelle scale cliniche che evidenzino la
presenza di aspetti psicopatologici, né sintomi significativi”.
pagina 8 di 11 Al è stata inoltre somministrata una cospicua batteria di altri test preordinati alla valutazione Pt_1
psicologica e di personalità nonché all'osservazione dello stato d'ansia (Diagnostic Criteria for Psychosomatic
Research), all'accertamento delle caratteristiche di personalità e dei disordini di tipo emotivo (MMPI) ed una serie di scale di valutazione dell'ansia e della depressione (Back Depression Inventory Primary Care Version,
Zung 1971, Zung), tutti con risultati nella norma o ai limiti della norma.
Nell'analizzare tali risultati il c.t.u. ha poi scritto “Nella scala di Zung di autovalutazione il periziato
signor ha avuto un punteggio di 25; è un punteggio che indica che al momento attuale non ha Parte_1
sintomi significativi di patologia depressiva” ed ancora “al test Back Depression Inventory Care Version (BDI-
PC), ha avuto un punteggio di 12 che non indica un punteggio significativo ai fini dei sintomi depressivi.
Nell'ultimo periodo il periziando signor non ha avuto stato depressivo”. Parte_1
Quanto, infine, all'esame obiettivo, l'ausiliare ha scritto quanto segue: “Psiche: il periziando si è mostrato
collaborante, si è presentato allo studio vestito in maniera casual, il tono dell'umore eutimico (n.d.r. l'aggettivo eutimico indica uno stato d'animo di serenità, tranquillità e appagamento interiore, caratterizzato da un umore né depresso né eccessivamente euforico), si è rivelato in maniera autentica. Accede al colloquio senza mostrare
disturbi comportamentali. È vigile, cosciente, orientato nel tempo e nello spazio;
riconosce l'ambiente che lo
circonda e si muove liberamente, interloquisce rispondendo in maniera appropriata. Si è osservato al
periziando eloquio spontaneo e caratterizzato da linguaggio poco fluente, adeguato al contesto. Non si
segnalano parafasie semantiche e fonemiche. Non deficit della comprensione orale del discorso”.
Alla luce di tali elementi non è dato pertanto comprendere come il c.t.u. abbia potuto contraddittoriamente concludere per l'esistenza di “un danno medio-lieve nella percentuale del 10%”.
Anche per quel che concerne il nesso causale tra tale pregiudizio e la vicenda in considerazione, la c.t.u. si esprime infine in termini estremamente dubitativi e sembra rimettere al tribunale ogni valutazione in merito alla sua effettiva esistenza riconoscendo “Tale percentuale di danno lieve del 10% sempreché il G.I. accerti e
ritenga in maniera sufficiente gli atti documentali” per poi soggiungere, in sede di conclusioni, “…risulta se tale
connessione il G.I. accetta i criteri di causa medico legale: Temporale, Efficienza Qualitativa e Quantitativa,
Continuità della Seriazione degli Eventi, Esclusione di altri momenti patogeni”.
Incerte e contraddittorie appaiono infine essere anche le prove testimoniali raccolte in primo grado. La
teste , figlia dell'attore, ha infatti affermato che dalla comunicazione ricevuta dal datore di lavoro il Testimone_1
pagina 9 di 11 padre cominciava a presentare segni di insofferenza e problemi di salute provocatigli dallo stress tant'è che nell'estate del 2013 non andava neppure in vacanza con la famiglia, come di solito, per cui, al loro rientro, i familiari lo indirizzavano ad una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso.
Il teste , fratello dell'attore, contraddicendo le affermazioni della nipote, ha invece Testimone_2
dichiarato: “Preciso che nei mesi successivi alla sua ricollocazione al lavoro, mio fratello cominciò ad avere i
primi disturbi…mio fratello nell'estate 2013 non si recò neanche in vacanza ma non so precisare il motivo”.
Ciò conforta ulteriormente il definitivo convincimento che sia stata la prospettiva in sé del pensionamento,
ormai prossimo per ragioni di età certamente non imputabili a colpa della , la causa dello Controparte_1
stato di transitoria destabilizzazione vissuto dall'istante e non piuttosto il disguido scusabile in cui incorreva il datore di lavoro nell'individuare correttamente la data di collocamento a riposo del dipendente per le incertezze interpretative manifestatesi nel passaggio da un regime pensionistico fondato su determinati requisiti ad un altro.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti per le cause di valore fino a € 52.000,00 dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 912/2021 Parte_1
pubblicata il 29.01.2021 condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dalla che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso Controparte_1
forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
2) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per la Parte_1
proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 29.10.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
pagina 10 di 11 Dr. Alessandro Cocchiara
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della CP_3
Dr. Alberto Canale
dr.ssa Antonella Mauriello.
pagina 11 di 11