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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/10/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2299/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2299/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, e vertente TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FATUSATI PAOLO, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attrice E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, AT EL e , presso il cui domicilio digitale è elettivamente Controparte_2 domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: indebito oggettivo CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1 respinta e disattesa ogni contraria richiesta, istanza, deduzione o eccezione, ritenuta la sommarietà della cognizione, ed in accoglimento del presente ricorso: - accertare che nel periodo ricompreso tra gennaio 2010 e più precisamente dal 20/02/2010 al 25/01/2012, la società ricorrente oggi incorporata in , ha versato alla Controparte_3 CP_1 le accise di cui è causa per un importo di € 126.147,70. - accertare che detto versamento
[...]
è da ritenersi illegittimo e contra legem e come tale indebito per i motivi di fatto e di diritto dedotti in atti;
- per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione in favore di CP_3
incorporante, le somme determinate in sede di CTU di € 126.147,70 ovvero la minor
[...] somma di € 115.249,00 oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione stragiudiziale sino al saldo. - in ogni caso condannare la società convenuta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario CAP e IVA come per legge. Con vittoria di spese.” per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi Controparte_1 gli incombenti di legge, - in via preliminare disporre la conversione del rito;
‐ nel merito: o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, ridurre le somme antecedenti il 1° aprile 2010, le somme prescritte e, in ogni caso l'IVA, per i motivi di
1 cui al paragrafo C;
o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della o in ogni caso, Controparte_1 rigettare le avverse eccezioni, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
o con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta per le ragioni di cui in premessa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4.11.2021 la Parte_2 vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la
[...] Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta, istanza, deduzione o eccezione, ritenuta la sommarietà della cognizione, ed in accoglimento del presente ricorso: - accertare che nel periodo ricompreso tra gennaio 2010 e più precisamente dal 20/02/2010 al 25/01/2012, la società ricorrente ha versato alla le accise di cui è causa per un importo di € 134.969,27; - Controparte_1 accertare che detto versamento è da ritenersi illegittimo e contra legem e come tale indebito per i motivi di fatto e di diritto dedotti in atti;
- per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione in favore di della somma di € 134.969,27 oltre Parte_2
IVA se applicata, oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione stragiudiziale sino al saldo. - in ogni caso condannare la società convenuta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario CPA e IVA. Con vittoria di spese.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, deduceva che: - le parti erano legate da due contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati il 4.9.2009 e il 16.9.2010, con scadenze rispettivamente al 31.12.2010 e 31.12.2011; - dal 20.2.2010 al 25.1.2012 aveva corrisposto alla convenuta un totale di € 134.969,27 a titolo di imposta addizionale provinciale applicata dal gestore sulle fatture inviate e ciò in virtù dell'art. 6, co. 4, del D.L. n. 511/1988 (conv. con L. n. 20/1989); - il peso economico dell'imposta era stato traslato, in via di rivalsa, sulla ricorrente in qualità di consumatrice finale;
- la norma era stata poi abrogata con il D.L. n. 68/2011 ed il D.L. 23/2012 (in vigore dal 01/01/2012), poiché in contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE in tema di accise, così come interpretata dalla CGUE nelle sentenze del 5.3.2015 (C-553/2013) e del 25.7.2018 (C-103/17); - anche la giurisprudenza italiana aveva riconosciuto il diritto dell'utente finale alla restituzione di quanto indebitamente versato nei confronti del fornitore (cfr. Cass. n. 27101/2019 e Cass. n. 33603/2019; Trib. Milano del 16.11.2020 e Trib. Torino del 2.3.2021), ritenendo non dovuto l'esborso sostenuto per effetto della disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto unionale;
- le richieste di rimborso avanzate stragiudizialmente nel 2020 erano state respinte dalla Controparte_1
Chiedeva, perciò, la condanna della resistente alla restituzione della somma di € 134.969,27, oltre interessi legali dalla prima richiesta di ripetizione stragiudiziale (12.2.2020) al saldo e IVA. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2021 si costituiva in giudizio la hiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avversaria Controparte_1
2 e, in subordine, l'esclusione dalla ripetizione delle somme antecedenti il 1.4.2010, nonché di quelle prescritte e dell'IVA, accertando la legittimità dell'addebito ex art. 56 TUA, con compensazione tra le parti delle spese di lite. A tal fine, esponeva che: - la direttiva UE ha efficacia solo verticale (nei confronti dello Stato), ma non orizzontale tra soggetti privati, per cui il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna per contrasto con la direttiva nell'ambito di una controversia tra privati;
- la direttiva UE era applicabile solo dal 1.4.2010 (artt. 46, par. 2, 47, 48), come confermato dalla giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 27099 del 23.10.2019; Trib. Aosta nn. 335 e 336 del 20.5.2021 e n. 497 del 6.8.2021), per cui le somme precedenti erano state legittime riscosse;
- era obbligata dalla legge italiana a versare l'addizionale provinciale;
- aveva legittimamente esercitato il diritto di rivalsa ex art. 56 TUA, trasferendo l'onere economico sul cliente;
- il credito relativo alle somme corrisposte prima di febbraio 2010 si era estinto per intervenuta prescrizione;
- la documentazione fornita dalla ricorrente non dimostrava l'avvenuto pagamento;
- non sono dovuti interessi oltre a quelli previsti dall'art. 2033 c.c., decorrenti dalla domanda giudiziale, stante la buona fede della convenuta;
- le somme versate a titolo di addizionale provinciale erano state riversate all'Erario, per cui non vi CP_1 aveva tratto alcun vantaggio patrimoniale;
- in base al principio di neutralità dell'IVA ed essendo entrambe le parti soggetti passivi IVA, mentre aveva versato CP_1 all'Erario l'IVA a debito, la ricorrente aveva interamente detratto l'IVA maturata (a credito) sull'addizionale; - non avrebbe potuto recuperare nulla dall'Erario in via stragiudiziale se non a seguito di una sentenza di condanna definitiva, per cui era stata costretta a costituirsi in giudizio. All'udienza del 12.1.2022 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario. Con atto di intervento ex art. 110 c.p.c. depositato il 31.1.2022 si costituiva in giudizio, quale successore della ricorrente, , chiedendo Controparte_4 la restituzione del minor importo di € 129.653,03 (già rideterminato con note scritte depositate il 7.1.2022) – ovvero del minor importo di € 118.957,12 in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione di inapplicabilità della direttiva UE prima del 1.4.2010 - oltre interessi legali dalla prima richiesta stragiudiziale ed IVA. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. parte attrice rinunciava alla pretesa creditoria relativa all'IVA. Con atto depositato il 18.8.2025 interveniva ex art. 110 c.p.c. Parte_1
(di seguito per brevità anche “ ”) quale successore di
[...] Parte_1
. Controparte_4
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante consulenza tecnica di tipo contabile (depositata il 6.3.2024) e all'udienza del 4.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Com'è noto, nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo l'attore ha l'onere di provare il pagamento eseguito e l'inesistenza di una causa giustificativa dello stesso (eventualmente per la parte che assume non dovuta). Costituiscono fatti pacifici tra le parti sia i rapporti di somministrazione di energia elettrica aventi titolo nei contratti stipulati il 4.9.2009 ed il 16.9.2010, sia l'avvenuto pagamento delle
3 fatture emesse dalla dal 2010 a gennaio 2012; circostanze che risultano CP_1 anche ampiamente documentate (all. 1, 2 e 7 fascicolo ). Parte_1
La causa giustificativa dei pagamenti riscossi dal fornitore dal 2010 all'inizio del 2012 riposa nell'art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 20 del 27.1.1989, per come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, e successivamente abrogato dall'1.4.2012 con D.L. n. 16/2012 (conv. con mod. nella L. n. 44/2012).
3. La questione relativa alla sollecitata disapplicazione della norma interna perché contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE (recepita dallo Stato italiano con d.lgs. n. 48 del 29.3.2010, con decorrenza dall'1.4.2010) – su cui si è espressa negativamente la Corte di Giustizia (C-316/2022 con sentenza dell'11.4.2024), la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 43/2025) e, da ultimo, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24929/2025) – è superata dalla recente declaratoria di incostituzionalità del citato art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988. La norma istitutiva delle addizionali provinciale alle accise sull'energia elettrica ora richiamata è stata, infatti, dichiarata illegittima dalla Consulta per violazione degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. La sentenza n. 43/2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.4.2025) muove dalla premessa per cui gli Stati membri dell'UE potevano introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica solo se “tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Poiché l'art. 6, c. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988 prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle Province, la Corte ha escluso il rispetto del requisito della “finalità specifica” del tributo in discorso, nell'interpretazione accolta dalla Corte lussemburghese. Così riassunte le motivazioni sottese alla decisione della Corte, va ricordato che dalla data di pubblicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia ex tunc (con effetto retroattivo dalla sua entrata in vigore), con il solo limite delle situazioni giuridiche esaurite. Venendo al caso di specie, è indubbio che i rapporti di somministrazione a fondamento della domanda giudiziale promossa da non siano ancora esauriti, avendo Parte_1
l'attrice censurato proprio l'illegittimità dell'addebito del tributo che il fornitore ha eseguito in virtù della norma oggi dichiarata incostituzionale. La dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 6, co. 1, lett. c, D.L. n. 511/1988 ha comportato, nei rapporti tra e , la caducazione ex Parte_1 CP_1 tunc della causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti a titolo di addizionale provinciale, legittimando il solvens a domandare la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'accipiens. Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito promossa direttamente dal consumatore finale nei confronti del fornitore che esercitato la rivalsa sull'utente, oltre che legittima - come affermato recentemente anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 24929/2025; conf. Cass. n. 16992/2025) - è fondata.
4 Nella presente vicenda è stata disposta una consulenza tecnica contabile al fine di determinare il quantum debeatur: il conteggio dell'imposta addizionale indebitamente corrisposta che deve esser preso in considerazione (tra i due eseguiti dal c.t.u.) ai fini della decisione decorre dall'1.1.2010 – stante l'estinzione per prescrizione delle precedenti poste creditorie - e ammonta a complessivi € 126.147,70. L'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce un principio generale che trova un unico limite nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato un altro evento a cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 13884/2016). L'effetto retroattivo dell'incostituzionalità della norma istitutiva dell'addizionale è regolato dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, L. n. 87/1953 e si estende sino all'entrata in vigore della disposizione (cfr. Trib. Milano n. 7305 dell'1.10.2025; conf. Trib. Roma n. 13420 dell'1.10.2025); non si può, quindi, circoscrivere temporalmente l'incostituzionalità della norma a partire dal momento in cui essa è entrata in contrasto con il diritto unionale (per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2008/118/CE in data 1.4.2010) e, quindi, con l'art. 117 Cost..
4. Sulla somma sopra quantificata sono dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla prima lettera di messa in mora sino al saldo. In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 23448 del 26.10.2020). L'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens, che, si badi, deve sussistere al momento di ricezione del pagamento indebito, grava sul solvens che domanda la ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. n. 10815/2013; conf. Cass. n. 5330/2005). Nel caso di specie, non può non valorizzarsi l'art. 14, co. 4 e 5, d.lgs. 504/1995 (cd. TUA), che impone al fornitore di resistere in giudizio al fine di ottenere una sentenza di condanna passata in giudicato, non essendo, diversamente, nella facoltà di chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto restituito all'utente. In aggiunta, va sottolineato che la norma è stata abrogata solo nel 2012 e dichiarata incostituzionale nel 2025; il pagamento è stato, quindi, ricevuto in buona fede dalla Controparte_1
Pertanto, gli interessi sono iniziati a maturare dalla data della domanda. Tuttavia, l'espressione contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.6.2019). Deve, quindi, farsi riferimento alla prima lettera di messa in mora inoltrata da parte attrice, che seppur datata 12.2.2020, risulta spedita via pec in data 17.2.2020 (all. 3 fascicolo UNICOOP ETRURIA). Quanto al saggio degli interessi, merita condivisione l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.A. Bologna n. 1658/2025 del 2.10.2025) secondo cui, sebbene in astratto il comma 4 dell'art. 1284 c.c. sia applicabile anche ai crediti restitutori di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 21806/2025), nel caso in esame, date le sue peculiarità, ne difettano i presupposti applicativi. La Suprema Corte ha chiarito che l'operatività dell'art. 1284 co. 4 c.c. – stante l'“autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali” (così in Cass. S.U. n. 12449 del 7.5.2024) - non è automatica,
5 essendo, invece, il giudice investito di uno specifico accertamento giurisdizionale sulla loro spettanza (cfr. Cass. S.U. n. 12449/2024); accertamento che va compiuto considerando, tra le varie, la natura della fonte dell'obbligazione e la presenza di una pattuizione (valida ed efficace) sulla misura degli interessi. Venendo al caso di specie, va anzitutto valorizzata l'origine non contrattuale del pagamento indebito in discussione, trattandosi di un tributo previsto normativamente e di cui lo Stato aveva affidato la riscossione al fornitore di energia elettrica, che aveva facoltà di rivalsa nei confronti dell'utente finale. In secondo luogo, è opportuno tenere conto dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del TUA, in base ai quali il fornitore non poteva procedere direttamente alla restituzione dell'addizionale in favore dell'utente, se non perdendo la possibilità di essere poi rimborsato dallo Stato (destinatario dell'entrata fiscale); Erario nei confronti del quale avrebbe potuto chiedere il pagamento degli interessi al saggio legale ai sensi, però, solo dell'art. 1284, co. 1, c.c.. Sulla scorta degli argomenti ora illustrati, non si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere alla interessi maggiorati (nella misura prevista per i ritardi Parte_1 nelle transazioni commerciali) dalla domanda giudiziale ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c..
5. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite non può non osservarsi che l'art. 14, co. 4 e 5, d.lgs. 504/1995, subordinando la spettanza del rimborso da parte dello Stato di quanto restituito al cliente finale ad una sentenza di condanna, impone al fornitore di resistere in giudizio. Oltre a tale circostanza, va aggiunto che sulla questione oggetto di controversia – e in particolare sulla facoltà del giudice di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale nell'ambito dei rapporti orizzontali tra privati - si sono registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti. La novità e l'incertezza della questione di diritto sottesa alla controversia e l'obbligo per la convenuta di resistere in giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nella misura di 1/2. La quota residua è liquidata in base alla regola della soccombenza, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati ratione temporis) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore (art. 5: decisum) compreso tra € 52.001 ed € 260.000, avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per le fasi dell'istruttoria e decisionale, stante l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità n. 43/2025, la mancata assunzione di prove costituende. Vanno poste definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con CP_1 decreto del 29.3.2024, stante la contestazione sul quantum debeatur che ha reso necessario l'ausilio di un esperto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 126.147,70, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284, co. 1, c.c. dal 17.02.2020 al saldo;
- condanna lla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 4.571,00 per compensi, Parte_1
6 € 203,25 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a., compensando tra le parti la residua quota dell'1/2 di spese legali;
- pone definitivamente a carico di e spese di c.t.u.. Controparte_1
Così deciso in data 09/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha emesso ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 2299/2021 degli affari contenziosi, trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2025, e vertente TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FATUSATI PAOLO, presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attrice E in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. DESIDERI ZANARDELLI PAOLA, AT EL e , presso il cui domicilio digitale è elettivamente Controparte_2 domiciliata giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta OGGETTO: indebito oggettivo CONCLUSIONI: per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Parte_1 respinta e disattesa ogni contraria richiesta, istanza, deduzione o eccezione, ritenuta la sommarietà della cognizione, ed in accoglimento del presente ricorso: - accertare che nel periodo ricompreso tra gennaio 2010 e più precisamente dal 20/02/2010 al 25/01/2012, la società ricorrente oggi incorporata in , ha versato alla Controparte_3 CP_1 le accise di cui è causa per un importo di € 126.147,70. - accertare che detto versamento
[...]
è da ritenersi illegittimo e contra legem e come tale indebito per i motivi di fatto e di diritto dedotti in atti;
- per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione in favore di CP_3
incorporante, le somme determinate in sede di CTU di € 126.147,70 ovvero la minor
[...] somma di € 115.249,00 oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione stragiudiziale sino al saldo. - in ogni caso condannare la società convenuta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario CAP e IVA come per legge. Con vittoria di spese.” per “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi Controparte_1 gli incombenti di legge, - in via preliminare disporre la conversione del rito;
‐ nel merito: o rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, in ogni caso, ridurre le somme antecedenti il 1° aprile 2010, le somme prescritte e, in ogni caso l'IVA, per i motivi di
1 cui al paragrafo C;
o accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
o accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della o in ogni caso, Controparte_1 rigettare le avverse eccezioni, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
o con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta per le ragioni di cui in premessa”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 4.11.2021 la Parte_2 vocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la
[...] Controparte_1 per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria richiesta, istanza, deduzione o eccezione, ritenuta la sommarietà della cognizione, ed in accoglimento del presente ricorso: - accertare che nel periodo ricompreso tra gennaio 2010 e più precisamente dal 20/02/2010 al 25/01/2012, la società ricorrente ha versato alla le accise di cui è causa per un importo di € 134.969,27; - Controparte_1 accertare che detto versamento è da ritenersi illegittimo e contra legem e come tale indebito per i motivi di fatto e di diritto dedotti in atti;
- per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione in favore di della somma di € 134.969,27 oltre Parte_2
IVA se applicata, oltre agli interessi legali dalla data della prima richiesta di ripetizione stragiudiziale sino al saldo. - in ogni caso condannare la società convenuta alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfettario CPA e IVA. Con vittoria di spese.” A sostegno delle rassegnate conclusioni, deduceva che: - le parti erano legate da due contratti di somministrazione di energia elettrica stipulati il 4.9.2009 e il 16.9.2010, con scadenze rispettivamente al 31.12.2010 e 31.12.2011; - dal 20.2.2010 al 25.1.2012 aveva corrisposto alla convenuta un totale di € 134.969,27 a titolo di imposta addizionale provinciale applicata dal gestore sulle fatture inviate e ciò in virtù dell'art. 6, co. 4, del D.L. n. 511/1988 (conv. con L. n. 20/1989); - il peso economico dell'imposta era stato traslato, in via di rivalsa, sulla ricorrente in qualità di consumatrice finale;
- la norma era stata poi abrogata con il D.L. n. 68/2011 ed il D.L. 23/2012 (in vigore dal 01/01/2012), poiché in contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE in tema di accise, così come interpretata dalla CGUE nelle sentenze del 5.3.2015 (C-553/2013) e del 25.7.2018 (C-103/17); - anche la giurisprudenza italiana aveva riconosciuto il diritto dell'utente finale alla restituzione di quanto indebitamente versato nei confronti del fornitore (cfr. Cass. n. 27101/2019 e Cass. n. 33603/2019; Trib. Milano del 16.11.2020 e Trib. Torino del 2.3.2021), ritenendo non dovuto l'esborso sostenuto per effetto della disapplicazione della norma interna confliggente con il diritto unionale;
- le richieste di rimborso avanzate stragiudizialmente nel 2020 erano state respinte dalla Controparte_1
Chiedeva, perciò, la condanna della resistente alla restituzione della somma di € 134.969,27, oltre interessi legali dalla prima richiesta di ripetizione stragiudiziale (12.2.2020) al saldo e IVA. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.12.2021 si costituiva in giudizio la hiedendo, in via principale, il rigetto della domanda avversaria Controparte_1
2 e, in subordine, l'esclusione dalla ripetizione delle somme antecedenti il 1.4.2010, nonché di quelle prescritte e dell'IVA, accertando la legittimità dell'addebito ex art. 56 TUA, con compensazione tra le parti delle spese di lite. A tal fine, esponeva che: - la direttiva UE ha efficacia solo verticale (nei confronti dello Stato), ma non orizzontale tra soggetti privati, per cui il giudice nazionale non può disapplicare la norma interna per contrasto con la direttiva nell'ambito di una controversia tra privati;
- la direttiva UE era applicabile solo dal 1.4.2010 (artt. 46, par. 2, 47, 48), come confermato dalla giurisprudenza costante (cfr. Cass. n. 27099 del 23.10.2019; Trib. Aosta nn. 335 e 336 del 20.5.2021 e n. 497 del 6.8.2021), per cui le somme precedenti erano state legittime riscosse;
- era obbligata dalla legge italiana a versare l'addizionale provinciale;
- aveva legittimamente esercitato il diritto di rivalsa ex art. 56 TUA, trasferendo l'onere economico sul cliente;
- il credito relativo alle somme corrisposte prima di febbraio 2010 si era estinto per intervenuta prescrizione;
- la documentazione fornita dalla ricorrente non dimostrava l'avvenuto pagamento;
- non sono dovuti interessi oltre a quelli previsti dall'art. 2033 c.c., decorrenti dalla domanda giudiziale, stante la buona fede della convenuta;
- le somme versate a titolo di addizionale provinciale erano state riversate all'Erario, per cui non vi CP_1 aveva tratto alcun vantaggio patrimoniale;
- in base al principio di neutralità dell'IVA ed essendo entrambe le parti soggetti passivi IVA, mentre aveva versato CP_1 all'Erario l'IVA a debito, la ricorrente aveva interamente detratto l'IVA maturata (a credito) sull'addizionale; - non avrebbe potuto recuperare nulla dall'Erario in via stragiudiziale se non a seguito di una sentenza di condanna definitiva, per cui era stata costretta a costituirsi in giudizio. All'udienza del 12.1.2022 veniva disposto il mutamento del rito in ordinario. Con atto di intervento ex art. 110 c.p.c. depositato il 31.1.2022 si costituiva in giudizio, quale successore della ricorrente, , chiedendo Controparte_4 la restituzione del minor importo di € 129.653,03 (già rideterminato con note scritte depositate il 7.1.2022) – ovvero del minor importo di € 118.957,12 in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione di inapplicabilità della direttiva UE prima del 1.4.2010 - oltre interessi legali dalla prima richiesta stragiudiziale ed IVA. Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c. parte attrice rinunciava alla pretesa creditoria relativa all'IVA. Con atto depositato il 18.8.2025 interveniva ex art. 110 c.p.c. Parte_1
(di seguito per brevità anche “ ”) quale successore di
[...] Parte_1
. Controparte_4
La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante consulenza tecnica di tipo contabile (depositata il 6.3.2024) e all'udienza del 4.6.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il giudice tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Com'è noto, nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo l'attore ha l'onere di provare il pagamento eseguito e l'inesistenza di una causa giustificativa dello stesso (eventualmente per la parte che assume non dovuta). Costituiscono fatti pacifici tra le parti sia i rapporti di somministrazione di energia elettrica aventi titolo nei contratti stipulati il 4.9.2009 ed il 16.9.2010, sia l'avvenuto pagamento delle
3 fatture emesse dalla dal 2010 a gennaio 2012; circostanze che risultano CP_1 anche ampiamente documentate (all. 1, 2 e 7 fascicolo ). Parte_1
La causa giustificativa dei pagamenti riscossi dal fornitore dal 2010 all'inizio del 2012 riposa nell'art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 20 del 27.1.1989, per come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, e successivamente abrogato dall'1.4.2012 con D.L. n. 16/2012 (conv. con mod. nella L. n. 44/2012).
3. La questione relativa alla sollecitata disapplicazione della norma interna perché contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE (recepita dallo Stato italiano con d.lgs. n. 48 del 29.3.2010, con decorrenza dall'1.4.2010) – su cui si è espressa negativamente la Corte di Giustizia (C-316/2022 con sentenza dell'11.4.2024), la Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 43/2025) e, da ultimo, la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24929/2025) – è superata dalla recente declaratoria di incostituzionalità del citato art. 6, co. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988. La norma istitutiva delle addizionali provinciale alle accise sull'energia elettrica ora richiamata è stata, infatti, dichiarata illegittima dalla Consulta per violazione degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. La sentenza n. 43/2025 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16.4.2025) muove dalla premessa per cui gli Stati membri dell'UE potevano introdurre imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica solo se “tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”. Poiché l'art. 6, c. 1, lett. c), del D.L. n. 511/1988 prevedeva solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale in favore delle Province, la Corte ha escluso il rispetto del requisito della “finalità specifica” del tributo in discorso, nell'interpretazione accolta dalla Corte lussemburghese. Così riassunte le motivazioni sottese alla decisione della Corte, va ricordato che dalla data di pubblicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma cessa di avere efficacia ex tunc (con effetto retroattivo dalla sua entrata in vigore), con il solo limite delle situazioni giuridiche esaurite. Venendo al caso di specie, è indubbio che i rapporti di somministrazione a fondamento della domanda giudiziale promossa da non siano ancora esauriti, avendo Parte_1
l'attrice censurato proprio l'illegittimità dell'addebito del tributo che il fornitore ha eseguito in virtù della norma oggi dichiarata incostituzionale. La dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 6, co. 1, lett. c, D.L. n. 511/1988 ha comportato, nei rapporti tra e , la caducazione ex Parte_1 CP_1 tunc della causa giustificatrice dei pagamenti eseguiti a titolo di addizionale provinciale, legittimando il solvens a domandare la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto all'accipiens. Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito promossa direttamente dal consumatore finale nei confronti del fornitore che esercitato la rivalsa sull'utente, oltre che legittima - come affermato recentemente anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 24929/2025; conf. Cass. n. 16992/2025) - è fondata.
4 Nella presente vicenda è stata disposta una consulenza tecnica contabile al fine di determinare il quantum debeatur: il conteggio dell'imposta addizionale indebitamente corrisposta che deve esser preso in considerazione (tra i due eseguiti dal c.t.u.) ai fini della decisione decorre dall'1.1.2010 – stante l'estinzione per prescrizione delle precedenti poste creditorie - e ammonta a complessivi € 126.147,70. L'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce un principio generale che trova un unico limite nei rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato un altro evento a cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (cfr. Cass. n. 13884/2016). L'effetto retroattivo dell'incostituzionalità della norma istitutiva dell'addizionale è regolato dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30, co. 3, L. n. 87/1953 e si estende sino all'entrata in vigore della disposizione (cfr. Trib. Milano n. 7305 dell'1.10.2025; conf. Trib. Roma n. 13420 dell'1.10.2025); non si può, quindi, circoscrivere temporalmente l'incostituzionalità della norma a partire dal momento in cui essa è entrata in contrasto con il diritto unionale (per effetto dell'entrata in vigore della direttiva 2008/118/CE in data 1.4.2010) e, quindi, con l'art. 117 Cost..
4. Sulla somma sopra quantificata sono dovuti gli interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dalla prima lettera di messa in mora sino al saldo. In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, la buona fede accipientis, intesa in senso soggettivo, si presume fino a prova contraria (cfr. Cass. n. 23448 del 26.10.2020). L'onere di dimostrare la mala fede dell'accipiens, che, si badi, deve sussistere al momento di ricezione del pagamento indebito, grava sul solvens che domanda la ripetizione dell'indebito (cfr. Cass. n. 10815/2013; conf. Cass. n. 5330/2005). Nel caso di specie, non può non valorizzarsi l'art. 14, co. 4 e 5, d.lgs. 504/1995 (cd. TUA), che impone al fornitore di resistere in giudizio al fine di ottenere una sentenza di condanna passata in giudicato, non essendo, diversamente, nella facoltà di chiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso di quanto restituito all'utente. In aggiunta, va sottolineato che la norma è stata abrogata solo nel 2012 e dichiarata incostituzionale nel 2025; il pagamento è stato, quindi, ricevuto in buona fede dalla Controparte_1
Pertanto, gli interessi sono iniziati a maturare dalla data della domanda. Tuttavia, l'espressione contenuta nell'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 15895 del 13.6.2019). Deve, quindi, farsi riferimento alla prima lettera di messa in mora inoltrata da parte attrice, che seppur datata 12.2.2020, risulta spedita via pec in data 17.2.2020 (all. 3 fascicolo UNICOOP ETRURIA). Quanto al saggio degli interessi, merita condivisione l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. ex multis C.d.A. Bologna n. 1658/2025 del 2.10.2025) secondo cui, sebbene in astratto il comma 4 dell'art. 1284 c.c. sia applicabile anche ai crediti restitutori di cui all'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. n. 21806/2025), nel caso in esame, date le sue peculiarità, ne difettano i presupposti applicativi. La Suprema Corte ha chiarito che l'operatività dell'art. 1284 co. 4 c.c. – stante l'“autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. super-interessi rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali” (così in Cass. S.U. n. 12449 del 7.5.2024) - non è automatica,
5 essendo, invece, il giudice investito di uno specifico accertamento giurisdizionale sulla loro spettanza (cfr. Cass. S.U. n. 12449/2024); accertamento che va compiuto considerando, tra le varie, la natura della fonte dell'obbligazione e la presenza di una pattuizione (valida ed efficace) sulla misura degli interessi. Venendo al caso di specie, va anzitutto valorizzata l'origine non contrattuale del pagamento indebito in discussione, trattandosi di un tributo previsto normativamente e di cui lo Stato aveva affidato la riscossione al fornitore di energia elettrica, che aveva facoltà di rivalsa nei confronti dell'utente finale. In secondo luogo, è opportuno tenere conto dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del TUA, in base ai quali il fornitore non poteva procedere direttamente alla restituzione dell'addizionale in favore dell'utente, se non perdendo la possibilità di essere poi rimborsato dallo Stato (destinatario dell'entrata fiscale); Erario nei confronti del quale avrebbe potuto chiedere il pagamento degli interessi al saggio legale ai sensi, però, solo dell'art. 1284, co. 1, c.c.. Sulla scorta degli argomenti ora illustrati, non si ritengono sussistenti i presupposti per riconoscere alla interessi maggiorati (nella misura prevista per i ritardi Parte_1 nelle transazioni commerciali) dalla domanda giudiziale ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c..
5. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite non può non osservarsi che l'art. 14, co. 4 e 5, d.lgs. 504/1995, subordinando la spettanza del rimborso da parte dello Stato di quanto restituito al cliente finale ad una sentenza di condanna, impone al fornitore di resistere in giudizio. Oltre a tale circostanza, va aggiunto che sulla questione oggetto di controversia – e in particolare sulla facoltà del giudice di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto unionale nell'ambito dei rapporti orizzontali tra privati - si sono registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti. La novità e l'incertezza della questione di diritto sottesa alla controversia e l'obbligo per la convenuta di resistere in giudizio giustificano, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c. una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nella misura di 1/2. La quota residua è liquidata in base alla regola della soccombenza, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati ratione temporis) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore (art. 5: decisum) compreso tra € 52.001 ed € 260.000, avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e ai valori minimi per le fasi dell'istruttoria e decisionale, stante l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità n. 43/2025, la mancata assunzione di prove costituende. Vanno poste definitivamente a carico di le spese di c.t.u. liquidate con CP_1 decreto del 29.3.2024, stante la contestazione sul quantum debeatur che ha reso necessario l'ausilio di un esperto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna l pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 126.147,70, oltre interessi legali ex art. Parte_1
1284, co. 1, c.c. dal 17.02.2020 al saldo;
- condanna lla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite che liquida in € 4.571,00 per compensi, Parte_1
6 € 203,25 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA se dovuta e c.p.a., compensando tra le parti la residua quota dell'1/2 di spese legali;
- pone definitivamente a carico di e spese di c.t.u.. Controparte_1
Così deciso in data 09/10/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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