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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di PO, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1024/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.10.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Morrone (C.F.:
) e dall'avvocato Rosanna Tartaglione (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
- appellante-
e
- (C.F. - P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Intorcia (C.F.:
e dall'avvocato Francesco Lembo (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
-appellata-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di PO la conveniva in Controparte_2
giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 46/13, con il quale essa opponente era stata condannata al pagamento della somma di euro 98.569,61, oltre ad interessi, dovuta come corrispettivo per le prestazioni di laboratorio erogate nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2012.
Con sentenza n° 8128/2017, pubblicata in data 14.7.2017, il Tribunale di PO revocava il decreto ingiuntivo opposto: per la somma di euro 71.730,10 prendeva atto che era intervenuto il pagamento da parte dell' dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e CP_2
dichiarava la cessazione della materia del contendere;
per la restante somma di euro
26.839,51 accoglieva l'opposizione e rigettava la domanda di pagamento avanzata dalla società opposta.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1
deducendo due motivi di impugnazione ed avanzando le seguenti conclusioni:
- in via istruttoria, di disporsi giuramento decisorio del direttore generale dell' appellata CP_2
del seguente tenore: “Giuro e giurando affermo essere vero che il Laboratorio di Analisi
Cliniche Malpighi s.a.s. cod. 520327 è centro accreditato ed ha sottoscritto il contratto di riferimento per l'anno 2012 con l' ”; Controparte_2
- nel merito, rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo o, in via subordinata, condannarsi l appellata ai sensi dell'art. 2041 c.c. in relazione alla residua somma di euro CP_2
26.839,51.
…
Si è costituita in giudizio l appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il primo giudice, preso atto dell'intervenuto pagamento per la somma di euro 71.730,10, ha rigettato la domanda della società opposta in relazione alla residua somma di euro
26.839,51 osservando che mancava “sia un provvedimento espresso di accreditamento provvisorio emesso dalla Regione, limitandosi l'attestato del commissario straordinario dell' a certificare che il centro era precedentemente convenzionato con il sistema CP_2
sanitario, sia la stipulazione di un accorso contrattuale per l'anno 2012”.
Con il primo motivo di appello la deduce: che Controparte_1
dalla documentazione in atti si deduce che essa appellante è una struttura accreditata con contratto regolarmente sottoscritto;
che per le prestazioni erogate l' ha provveduto CP_2
all'adempimento parziale;
che per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012 è intervenuto altro decreto ingiuntivo, quello n° 5230/2012, che non è stato opposto, ragione per la quale sulla sussistenza del rapporto di accreditamento e del contratto scritto per l'anno
2012 è intervenuto il giudicato esterno.
Il motivo è infondato.
E' pacifico che, affinché sorga in capo al soggetto pubblico l'obbligo di remunerare le prestazioni sanitarie erogate da una determinata struttura, è necessaria sia la presenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla detta struttura la qualità di
Contr soggetto accreditato sia l'esistenza di un accordo contrattuale tra la struttura e l competente, che regoli il volume massimo delle prestazioni erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi: tale accordo contrattuale non può concludersi per "facta
concludentia", ma deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, come disposto per tutti i contratti con la P.A. dagli artt. 16 e 17 del R.D. n° 2440 del 1923 (cfr. Cass., sez. 3, n°
7019 dell' 11/03/2020); la necessità di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato sussiste anche nel passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento (cfr. Cass., sez.
1, n° 17711 del 06/08/2014); allo stesso modo, l'obbligo di stipulare apposito contratto in forma scritta con la territorialmente competente sussiste anche durante il regime di CP_2
accreditamento provvisorio o transitorio (cfr. Cass., sez. 3, n° 17588 del 05/07/2018; Cass.,
sez. 3, n° 5213 del 27/02/2025).
3 Nel caso di specie il primo giudice ha accertato la mancanza di prova sia dell'esistenza di un provvedimento espresso di accreditamento sia di un contratto scritto tra struttura ed
CP_3
contrariamente a quanto sostiene l'appellante, laddove la forma scritta del contratto
[...]
sia richiesta a pena di nullità la prova dell'esistenza di quest'ultimo non può essere desunta né dai comportamenti tenuti dalle parti né dalla produzione in giudizio di documenti diversi dal contratto, la produzione del quale costituisce invece l'unico mezzo idoneo a dimostrare che il requisito della forma scritta sia stato effettivamente rispettato e che, quindi, sussiste il diritto invocato, la cui esistenza deriva esclusivamente dal rispetto di quella forma (cfr.
Cass., sez. 1, n° 25999 del 17/10/2018); ed ovviamente, a maggior ragione, gli stessi principi valgono per la prova dell'esistenza del provvedimento amministrativo di accreditamento.
Per gli stessi motivi non possono avere alcuna valenza sostitutiva della produzione in giudizio del contratto scritto nemmeno la confessione o il riconoscimento di debito (cfr.
Cass., sez. 1, n° 621 del 15/01/2007): nessuna valenza probatoria può, quindi, essere attribuita ai pagamenti parziali effettuati dall' CP_2
Ancora meno spazio può avere la richiesta istruttoria dell'appellante di provare tramite giuramento decisorio “che il Laboratorio di Analisi Cliniche Malpighi s.a.s. cod. 520327 è centro accreditato ed ha sottoscritto il contratto di riferimento per l'anno 2012 con l
[...]
”: è, infatti, appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell'art. 2739 c.c., “il Controparte_2
giuramento non può essere deferito o riferito….sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta”.
Quanto all'eccezione (sollevata per la prima volta con l'atto di appello) di giudicato esterno
- che deriverebbe dalla circostanza che per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile
2012 è stato emesso altro decreto ingiuntivo, quello n° 5230/2012, che non sarebbe stato opposto, ragione per la quale sulla sussistenza del rapporto di accreditamento e del contratto scritto per l'anno 2012 sarebbe intervenuto un giudicato esterno (implicito) -, è sufficiente evidenziare che non è stata fornita prova che tale decreto ingiuntivo sia effettivamente passato in giudicato, non risultando prodotta la dichiarazione di esecutività del decreto stesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
4 Quanto, infine, alla domanda subordinata ex art. 2041 c..c., anche in questo caso è sufficiente evidenziare che tale domanda è stata avanzata per la prima volta con l'atto di appello, dal che consegue l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (cfr.
Cass., sez. 1, n° 18145 del 06/06/2022: “La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando
in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia
per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di
arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione
contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”).
…
Con il secondo motivo di appello ci si duole della regolamentazione delle spese processuali operata dal primo giudice, il quale le ha poste interamente a carico della società opposta – odierna appellante – in quanto, per una parte, la domanda di pagamento era stata rigettata e, per l'altra parte, vi era comunque soccombenza virtuale dell'opposta in quanto se era vero che era intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dall' era però anche vero che, se tali pagamenti non fossero CP_2
intervenuti spontaneamente, l'opposizione sarebbe stata accolta integralmente, stante la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Ebbene, questa essendo la motivazione del primo giudice, l'appellante, con il motivo di appello in esame, si limita a sostenere, in maniera assertiva, che “alla data della proposizione della domanda monitoria il laboratorio aveva diritto al pagamento delle
Cont prestazione rese nella misura richiesta, tanto è vero che l a proceduto all'adempimento parziale del proprio debito solo successivamente alla notificazione del decreto”.
Tuttavia che l'appellante avesse il diritto all'adempimento parziale è circostanza non vera, mancando la prova della sussistenza dei titoli (provvedimento amministrativo di accreditamento;
contratto scritto) legittimanti il diritto azionato, come già si è detto nell'esaminare il primo motivo di appello: ragione per la quale il primo giudice ha correttamente applicato i principi della soccombenza virtuale.
Per il resto l'appellante non fornisce alcuna
contro
-argomentazione sulla base della quale poter sostenere che, nonostante la (indubbia) soccombenza virtuale, sarebbe stato
5 comunque più corretto, o quanto meno più opportuno, regolare le spese di giudizio in altro modo.
Il motivo è, in definitiva, in parte infondato ed in parte inammissibile.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, in favore dell' appellata, della CP_2
somma di euro 3.473,00 per onorari (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro
709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00), attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità del processo) previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato tenendo conto della somma ancora oggetto di contestazione, pari ad euro 26.839,51).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal contro la sentenza Controparte_1
n° 8128/2017, pubblicata in data 14.7.2017 dal Tribunale di PO;
6 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata , di spese Controparte_2
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
PO, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di PO, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 1024/2018 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
30.10.2024, tra:
- (P.I.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Morrone (C.F.:
) e dall'avvocato Rosanna Tartaglione (C.F.: ) C.F._1 C.F._2
- appellante-
e
- (C.F. - P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Intorcia (C.F.:
e dall'avvocato Francesco Lembo (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
-appellata-
1 Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di PO la conveniva in Controparte_2
giudizio la società in epigrafe indicata per proporre opposizione contro il decreto ingiuntivo n° 46/13, con il quale essa opponente era stata condannata al pagamento della somma di euro 98.569,61, oltre ad interessi, dovuta come corrispettivo per le prestazioni di laboratorio erogate nei mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto 2012.
Con sentenza n° 8128/2017, pubblicata in data 14.7.2017, il Tribunale di PO revocava il decreto ingiuntivo opposto: per la somma di euro 71.730,10 prendeva atto che era intervenuto il pagamento da parte dell' dopo la notificazione del decreto ingiuntivo e CP_2
dichiarava la cessazione della materia del contendere;
per la restante somma di euro
26.839,51 accoglieva l'opposizione e rigettava la domanda di pagamento avanzata dalla società opposta.
…
Contro tale sentenza ha proposto appello la Controparte_1
deducendo due motivi di impugnazione ed avanzando le seguenti conclusioni:
- in via istruttoria, di disporsi giuramento decisorio del direttore generale dell' appellata CP_2
del seguente tenore: “Giuro e giurando affermo essere vero che il Laboratorio di Analisi
Cliniche Malpighi s.a.s. cod. 520327 è centro accreditato ed ha sottoscritto il contratto di riferimento per l'anno 2012 con l' ”; Controparte_2
- nel merito, rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo o, in via subordinata, condannarsi l appellata ai sensi dell'art. 2041 c.c. in relazione alla residua somma di euro CP_2
26.839,51.
…
Si è costituita in giudizio l appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma CP_2
della sentenza di primo grado.
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
30.10.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità ai loro rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il primo giudice, preso atto dell'intervenuto pagamento per la somma di euro 71.730,10, ha rigettato la domanda della società opposta in relazione alla residua somma di euro
26.839,51 osservando che mancava “sia un provvedimento espresso di accreditamento provvisorio emesso dalla Regione, limitandosi l'attestato del commissario straordinario dell' a certificare che il centro era precedentemente convenzionato con il sistema CP_2
sanitario, sia la stipulazione di un accorso contrattuale per l'anno 2012”.
Con il primo motivo di appello la deduce: che Controparte_1
dalla documentazione in atti si deduce che essa appellante è una struttura accreditata con contratto regolarmente sottoscritto;
che per le prestazioni erogate l' ha provveduto CP_2
all'adempimento parziale;
che per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012 è intervenuto altro decreto ingiuntivo, quello n° 5230/2012, che non è stato opposto, ragione per la quale sulla sussistenza del rapporto di accreditamento e del contratto scritto per l'anno
2012 è intervenuto il giudicato esterno.
Il motivo è infondato.
E' pacifico che, affinché sorga in capo al soggetto pubblico l'obbligo di remunerare le prestazioni sanitarie erogate da una determinata struttura, è necessaria sia la presenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla detta struttura la qualità di
Contr soggetto accreditato sia l'esistenza di un accordo contrattuale tra la struttura e l competente, che regoli il volume massimo delle prestazioni erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi: tale accordo contrattuale non può concludersi per "facta
concludentia", ma deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta, come disposto per tutti i contratti con la P.A. dagli artt. 16 e 17 del R.D. n° 2440 del 1923 (cfr. Cass., sez. 3, n°
7019 dell' 11/03/2020); la necessità di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato sussiste anche nel passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell'accreditamento (cfr. Cass., sez.
1, n° 17711 del 06/08/2014); allo stesso modo, l'obbligo di stipulare apposito contratto in forma scritta con la territorialmente competente sussiste anche durante il regime di CP_2
accreditamento provvisorio o transitorio (cfr. Cass., sez. 3, n° 17588 del 05/07/2018; Cass.,
sez. 3, n° 5213 del 27/02/2025).
3 Nel caso di specie il primo giudice ha accertato la mancanza di prova sia dell'esistenza di un provvedimento espresso di accreditamento sia di un contratto scritto tra struttura ed
CP_3
contrariamente a quanto sostiene l'appellante, laddove la forma scritta del contratto
[...]
sia richiesta a pena di nullità la prova dell'esistenza di quest'ultimo non può essere desunta né dai comportamenti tenuti dalle parti né dalla produzione in giudizio di documenti diversi dal contratto, la produzione del quale costituisce invece l'unico mezzo idoneo a dimostrare che il requisito della forma scritta sia stato effettivamente rispettato e che, quindi, sussiste il diritto invocato, la cui esistenza deriva esclusivamente dal rispetto di quella forma (cfr.
Cass., sez. 1, n° 25999 del 17/10/2018); ed ovviamente, a maggior ragione, gli stessi principi valgono per la prova dell'esistenza del provvedimento amministrativo di accreditamento.
Per gli stessi motivi non possono avere alcuna valenza sostitutiva della produzione in giudizio del contratto scritto nemmeno la confessione o il riconoscimento di debito (cfr.
Cass., sez. 1, n° 621 del 15/01/2007): nessuna valenza probatoria può, quindi, essere attribuita ai pagamenti parziali effettuati dall' CP_2
Ancora meno spazio può avere la richiesta istruttoria dell'appellante di provare tramite giuramento decisorio “che il Laboratorio di Analisi Cliniche Malpighi s.a.s. cod. 520327 è centro accreditato ed ha sottoscritto il contratto di riferimento per l'anno 2012 con l
[...]
”: è, infatti, appena il caso di sottolineare che, ai sensi dell'art. 2739 c.c., “il Controparte_2
giuramento non può essere deferito o riferito….sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta”.
Quanto all'eccezione (sollevata per la prima volta con l'atto di appello) di giudicato esterno
- che deriverebbe dalla circostanza che per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed aprile
2012 è stato emesso altro decreto ingiuntivo, quello n° 5230/2012, che non sarebbe stato opposto, ragione per la quale sulla sussistenza del rapporto di accreditamento e del contratto scritto per l'anno 2012 sarebbe intervenuto un giudicato esterno (implicito) -, è sufficiente evidenziare che non è stata fornita prova che tale decreto ingiuntivo sia effettivamente passato in giudicato, non risultando prodotta la dichiarazione di esecutività del decreto stesso ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
4 Quanto, infine, alla domanda subordinata ex art. 2041 c..c., anche in questo caso è sufficiente evidenziare che tale domanda è stata avanzata per la prima volta con l'atto di appello, dal che consegue l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (cfr.
Cass., sez. 1, n° 18145 del 06/06/2022: “La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando
in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia
per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di
arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il "petitum" avendo l'azione
contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”).
…
Con il secondo motivo di appello ci si duole della regolamentazione delle spese processuali operata dal primo giudice, il quale le ha poste interamente a carico della società opposta – odierna appellante – in quanto, per una parte, la domanda di pagamento era stata rigettata e, per l'altra parte, vi era comunque soccombenza virtuale dell'opposta in quanto se era vero che era intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dei pagamenti parziali eseguiti dall' era però anche vero che, se tali pagamenti non fossero CP_2
intervenuti spontaneamente, l'opposizione sarebbe stata accolta integralmente, stante la mancanza degli elementi costitutivi della pretesa azionata.
Ebbene, questa essendo la motivazione del primo giudice, l'appellante, con il motivo di appello in esame, si limita a sostenere, in maniera assertiva, che “alla data della proposizione della domanda monitoria il laboratorio aveva diritto al pagamento delle
Cont prestazione rese nella misura richiesta, tanto è vero che l a proceduto all'adempimento parziale del proprio debito solo successivamente alla notificazione del decreto”.
Tuttavia che l'appellante avesse il diritto all'adempimento parziale è circostanza non vera, mancando la prova della sussistenza dei titoli (provvedimento amministrativo di accreditamento;
contratto scritto) legittimanti il diritto azionato, come già si è detto nell'esaminare il primo motivo di appello: ragione per la quale il primo giudice ha correttamente applicato i principi della soccombenza virtuale.
Per il resto l'appellante non fornisce alcuna
contro
-argomentazione sulla base della quale poter sostenere che, nonostante la (indubbia) soccombenza virtuale, sarebbe stato
5 comunque più corretto, o quanto meno più opportuno, regolare le spese di giudizio in altro modo.
Il motivo è, in definitiva, in parte infondato ed in parte inammissibile.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, essendosi pervenuti, all'esito del presente giudizio, alla conferma della sentenza di primo grado ed al rigetto dell'atto di appello, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà anche tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (23.10.2022).
L'appellante va pertanto condannato al pagamento, in favore dell' appellata, della CP_2
somma di euro 3.473,00 per onorari (fase di studio: euro 1.029,00; fase introduttiva: euro
709,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 1.735,00), attenendosi ai valori minimi (attesa la semplicità del processo) previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000 (valore così individuato tenendo conto della somma ancora oggetto di contestazione, pari ad euro 26.839,51).
Il tutto oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e
C.P.A., nella misura di legge.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dal contro la sentenza Controparte_1
n° 8128/2017, pubblicata in data 14.7.2017 dal Tribunale di PO;
6 - condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata , di spese Controparte_2
ed onorari di giudizio, liquidati in euro 3.473,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
PO, così deciso all'esito della camera di consiglio del 4.6.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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