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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 3103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3103 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2314/2019 pronunciata in data 9 settembre 2019 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Massimo Martucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla Via Ferrarecce n. 55/A appellante
E
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Matilde Mattozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Castelvetrano alla via Mazzini n. 58 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, la Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con ordinanza collegiale del 11.2.2025 (ordinanza ritualmente comunicata alle Parti), rinviava la causa, ex art. 127 ter, comma 4, cpc,
1 all'udienza (in presenza) del 29 maggio 2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato
“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza in presenza del 29 maggio
2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2314/2019 pronunciata in data 9 settembre 2019 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'Avv. Massimo Martucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla Via Ferrarecce n. 55/A appellante
E
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Matilde Mattozzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Castelvetrano alla via Mazzini n. 58 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
All'udienza del 22 maggio 2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc, la Corte, all'esito del mancato deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza nel termine perentorio assegnato con ordinanza collegiale del 11.2.2025 (ordinanza ritualmente comunicata alle Parti), rinviava la causa, ex art. 127 ter, comma 4, cpc,
1 all'udienza (in presenza) del 29 maggio 2025, alla quale, nonostante il regolare avviso, nessuno compariva.
In tale udienza, pertanto, la Corte riservava la causa in decisione onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio.
Orbene, l'art. 127ter c.p.c. (inserito dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149/2022), rubricato
“Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza”, prevede, al comma 4, che: “Se nessuna delle parti deposita le note del termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Attesa, quindi, l'assenza delle parti anche all'udienza in presenza del 29 maggio
2025, sono maturati i presupposti previsti dalla su citata norma per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione.
Considerata poi l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo e a determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
La Corte, pertanto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310
c.p.c..
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VI sezione civile, così provvede:
1. ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
2. dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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