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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1266 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. NAPOLILLO EMANUELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso in riassunzione depositato in data 7.3.24 (in seguito ad ordinanza di incompetenza territoriale resa dal Tribunale di Avellino) parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 312 2022 00017569 67
000, relativo a contributi e sanzioni per euro 17.550,31 per il periodo luglio 2019-giugno Parte_2
2021 deducendone l'illegittimità e concludendo per il suo annullamento, in particolare ha evidenziato che negli anni 2019 – 2021, aveva assunto diversi operai stagionali, per svolgere attività lavorativa sia presso i terreni siti in agro del comune di Moschiano (AV) sia presso i terreni siti nel territorio del comune di Sarno
(SA) e che nell'atto impugnato non veniva in alcun modo indicato se la presunta omissione contributiva si riferiva ai dipendenti applicati in provincia di Avellino oppure a quelli applicati in provincia di Salerno e di non essere pertanto stato messo nelle condizioni di comprendere in relazione a quali posizioni previdenziali venisse richiesto il pagamento di somme, sosteneva pertanto la carenza di motivazione dell'atto oltre che CP_ l'intervenuta decadenza del diritto dell' di iscrivere a ruolo le somme;
instauratosi il contraddittorio si CP_ costituiva in giudizio l' per evidenziare di aver provveduto alla sospensione dell'avviso di addebito ed evidenziare che lo stesso conteneva contributi per l'attività svolta presso i terreni siti nel territorio del comune di Sarno codice 065 135 01, sosteneva che i crediti derivavano dalle denunce presentate dalla stessa controparte, concludeva per il rigetto del ricorso ed in via subordinata per accertare il proprio diritto al pagamento dei suddetti contributi e condanna della controparte al loro pagamento;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con le note di trattazione scritta parte ricorrente ha evidenziato di aver compreso solo con il deposito della memoria difensiva nel giudizio dinanzi al G.d.L. di Avellino che i contributi richiesti si riferivano ai dipendenti impiegati presso il comune di Sarno, e di avere pertanto errato senza colpa nell'adire il CP_ Tribunale di Avellino, ha inoltre reiterato l'eccezione di intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 46/1999, insistendo per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto CP_ previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.
Tanto premesso, considerato che l'Ente convenuto ha evidenziato (già nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale di Avellino) che i contributi richiesti sono il risultato dell'elaborazione dei flussi inviati dall'azienda, precisando che gli stessi consistono in quelli dovuti per il III trim 2019 (termine di pagamento
16/03/2020); per il IV trim. 2019 (termine di pagamento 16/06/2020); per il II tri. 2020 (termine di pagamento 16/12/2020); per il III trim. 2020 (termine di pagamento 16/06/2021); per il I trim 2021
(termine di pagamento 16/09/2021); per il II trim. 2021 (termine di pagamento 16/12/2021) per l'attività svolta presso i terreni siti nel territorio del comune di Sarno (codice 065 135 01) e che il Sig Parte_1
non ha in alcun modo contestato né la debenza né l'importo dei contributi e delle sanzioni
[...] CP_ richieste dall' sebbene l'avviso di addebito vada annullato (perché carente di idonea motivazione e perché i contributi sono stati iscritti a ruolo oltre il termine di decadenza di cui all'art 25, comma 1, lett. a),
D. Lgs. n. 46/1999) va accolta anche la domanda riconvenzionale proposta dall'Ente convenuto con condanna del Sig al pagamento del complessivo importo di euro 17.550,31 per le Parte_1 specifiche causali indicate nell'avviso di addebito annullato;
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1266 2024
Annulla l'avviso di addebito opposto
CP_ Condanna al pagamento dell'importo di euro 17.550,31 in favore dell' -sede Nocera Parte_1
Inferiore-
Compensa le spese di lite tra le parti
Nocera Inferiore 15/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 12.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. NAPOLILLO EMANUELE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
rapp e dif dall'Avv AMATO GAETANO
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso in riassunzione depositato in data 7.3.24 (in seguito ad ordinanza di incompetenza territoriale resa dal Tribunale di Avellino) parte ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 312 2022 00017569 67
000, relativo a contributi e sanzioni per euro 17.550,31 per il periodo luglio 2019-giugno Parte_2
2021 deducendone l'illegittimità e concludendo per il suo annullamento, in particolare ha evidenziato che negli anni 2019 – 2021, aveva assunto diversi operai stagionali, per svolgere attività lavorativa sia presso i terreni siti in agro del comune di Moschiano (AV) sia presso i terreni siti nel territorio del comune di Sarno
(SA) e che nell'atto impugnato non veniva in alcun modo indicato se la presunta omissione contributiva si riferiva ai dipendenti applicati in provincia di Avellino oppure a quelli applicati in provincia di Salerno e di non essere pertanto stato messo nelle condizioni di comprendere in relazione a quali posizioni previdenziali venisse richiesto il pagamento di somme, sosteneva pertanto la carenza di motivazione dell'atto oltre che CP_ l'intervenuta decadenza del diritto dell' di iscrivere a ruolo le somme;
instauratosi il contraddittorio si CP_ costituiva in giudizio l' per evidenziare di aver provveduto alla sospensione dell'avviso di addebito ed evidenziare che lo stesso conteneva contributi per l'attività svolta presso i terreni siti nel territorio del comune di Sarno codice 065 135 01, sosteneva che i crediti derivavano dalle denunce presentate dalla stessa controparte, concludeva per il rigetto del ricorso ed in via subordinata per accertare il proprio diritto al pagamento dei suddetti contributi e condanna della controparte al loro pagamento;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con le note di trattazione scritta parte ricorrente ha evidenziato di aver compreso solo con il deposito della memoria difensiva nel giudizio dinanzi al G.d.L. di Avellino che i contributi richiesti si riferivano ai dipendenti impiegati presso il comune di Sarno, e di avere pertanto errato senza colpa nell'adire il CP_ Tribunale di Avellino, ha inoltre reiterato l'eccezione di intervenuta decadenza dell' ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 46/1999, insistendo per l'annullamento dell'avviso di addebito opposto.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui in materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione alla cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto CP_ previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo.
Tanto premesso, considerato che l'Ente convenuto ha evidenziato (già nella memoria di costituzione innanzi al Tribunale di Avellino) che i contributi richiesti sono il risultato dell'elaborazione dei flussi inviati dall'azienda, precisando che gli stessi consistono in quelli dovuti per il III trim 2019 (termine di pagamento
16/03/2020); per il IV trim. 2019 (termine di pagamento 16/06/2020); per il II tri. 2020 (termine di pagamento 16/12/2020); per il III trim. 2020 (termine di pagamento 16/06/2021); per il I trim 2021
(termine di pagamento 16/09/2021); per il II trim. 2021 (termine di pagamento 16/12/2021) per l'attività svolta presso i terreni siti nel territorio del comune di Sarno (codice 065 135 01) e che il Sig Parte_1
non ha in alcun modo contestato né la debenza né l'importo dei contributi e delle sanzioni
[...] CP_ richieste dall' sebbene l'avviso di addebito vada annullato (perché carente di idonea motivazione e perché i contributi sono stati iscritti a ruolo oltre il termine di decadenza di cui all'art 25, comma 1, lett. a),
D. Lgs. n. 46/1999) va accolta anche la domanda riconvenzionale proposta dall'Ente convenuto con condanna del Sig al pagamento del complessivo importo di euro 17.550,31 per le Parte_1 specifiche causali indicate nell'avviso di addebito annullato;
Le spese di lite vengono compensate tra le parti per la reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 1266 2024
Annulla l'avviso di addebito opposto
CP_ Condanna al pagamento dell'importo di euro 17.550,31 in favore dell' -sede Nocera Parte_1
Inferiore-
Compensa le spese di lite tra le parti
Nocera Inferiore 15/04/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale