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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 7521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7521 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 6663/2024
TRA
difeso dagli avv.ti SPEDALIERE LEOPOLDO e SPEDALIERE Parte_1
LUCIANO
RICORRENTE
E
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/03/24 il ricorrente in epigrafe espone:
«1) che il ricorrente, dipendente della dal 7/04/2018 al Controparte_2
4/12/2018, ricorreva al Tribunale di Napoli al fine di far accertare la natura subordinata del rapporto e la condanna della società al pagamento di pregresse spettanze retributive. Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro, Dott.ssa Amalia Urzini, con sentenza n. 2975/2021 pubblicata il
5/05/2019, accertava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società, condannando quest'ultima al pagamento in favore del lavoratore della somma di Euro 9.839,97 a titolo di differenze retributive di cui Euro 930,00 per FR, oltre interessi e rivalutazioni dalla maturazione delle singole poste al saldo;
2)che a seguito della sentenza, divenuta cosa giudicata, si tentava inutilmente di recuperare il credito. In particolare e per quanto qui rilevante:
2/a)il ricorso per la liquidazione giudiziale era rigettato per esiguità del credito, ai sensi dell'art.49 e 121 CCII:
2/b)conferito incarico di pignoramento mobiliare c/o il debitore,
l'Ufficiale Giudiziario, portatosi in Napoli al Largo Alessandro Lala n.3-
4, già luogo di lavoro dello istante ed unica sede sociale, non reperiva
l'azienda. Segnatamente, come da verbale del 4/7/23, "…. quivi ho rinvenuto
1 un dipendente della nuova società, cosi qualificatosi, al quale, dopo essermi qualificato ed aver esposto lo scopo del mio accesso, ho chiesto il pagamento di quanto dovuto. Lo stesso ha risposto: "attualmente trovasi
" ; non conosciamo i gestori della società debitrice ... non ho qui Pt_2 rinvenuto beni mobili di proprietà della soc. debitrice. Si rimettono gli atti alla parte istante".
2/c)non era possibile alcuna esecuzione individuale nei riguardi dell'amministratore unico, trattandosi di società di Controparte_3 capitali e non essendo emersa alcuna responsabilità personale di quello.
Neppure era possibile attivarsi nei riguardi dei soci, in assenza di liquidazione di quote sociali agli stessi;
2/d)gli accertamenti catastali sulla posizione della società debitrice erano negativi;
3)che in ragione di tanto, si riteneva integrata la situazione di cui all'art.2 L.297/82. Superfluo ogni tentativo di esecuzione, oggettivamente inutile ed ingiustificatamente dispendioso. Si proponeva, pertanto, istanza all' per la liquidazione dei crediti diversi e del FR (richiesta on CP_1 line del 11/09/23 ed allegata documentazione);
4)che decorso il termine di legge ed inottemperante l' , anche sotto il CP_1 profilo del mero riscontro, con istanza on line del 14/11/23, inutilmente si proponeva ricorso al Comitato Provinciale. Ancora, in data 4/12/23 si integrava la domanda con il certificato di mancata opposizione della sentenza n. 2975/2021...
7)che l'istante ha diritto di recuperare dall' sia i crediti diversi CP_1 che il FR. Quanto ai primi, il Giudice che ha accertato il credito nell'an
e nel quantum nei riguardi del datore di lavoro, ha fatto propri i conteggi allegati dal lavoratore. Da questi ed in riferimento ai crediti diversi dal
FR, come previsti dal D.Lgs 80/92, questi vanno individuati nelle retribuzioni maturate per ottobre, novembre e dicembre 2018, sottratto il percepito, per complessivi € 2.254,31.
In particolare, ottobre novembre dicembre retribuzioni € 514,39 € 514,39 € 160,89 straord. € 358,02 € 358,02 €
13^ ratei € 87,15 € 87,15 €
14^ ratei € 87,15 € 87,15 €
____________________________________________________________
Totale € 1.046,71 € 1.046,71 € 160,89
Totale crediti diversi € 2.254,31. Il massimale di CIG per il 2018 è di €
2.974,20 (€ 982,40 x 3); il ricorrente quindi ha diritto a recuperare tutti
i crediti diversi dovuti nella misura suddetta di € 2.254,31, oltre
2 interessi dalla domanda.
L'ammontare del FR – per € 930,00 - è specificato in sentenza e gli interessi e la rivalutazione spettano dalla cessazione del rapporto di lavoro».
Tanto premesso, chiede:
«1)-accertato il suo diritto a percepire dal Fondo di Garanzia il FR nell'importo accertato in sede giudiziale, condanni l' al pagamento, in CP_1 suo favore, della somma di € 930,00 o di quella diversa e anche maggiore che si riterrà, oltre interessi e rivalutazione dal 4/12/18 al soddisfo;
2)-accertato il suo diritto a percepire dal Fondo di Garanzia i crediti diversi dal FR, come individuati in premessa, condanni l' al CP_1 pagamento, in suo favore, della somma di € 2.254,31 o di quella diversa ed anche maggiore che si riterrà, oltre interessi dalla domanda del 11/9/23 al soddisfo».
L' si costituisce esponendo: CP_1
«Come emerge dalla relazione amministrativa e dalla documentazione che si produce, il Fondo di Garanzia in data 10.5.2024 ha provveduto a liquidare in favore del ricorrente l'importo NETTO di €.971,02 a titolo di FR e
l'importo di €.1.191,74 a titolo di ultime mensilità, avendo decurtato le imposte di legge IRPEF».
Chiede pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La parte ricorrente aderisce alla richiesta limitatamente agli importi corrisposti, chiedendo la condanna dell' al pagamento della differenza CP_1 pari ad € 716,04.
In ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo
3 riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3,
Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è
4 in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, il pagamento in corso di causa, avendo soddisfatto parzialmente la pretesa del ricorrente, determina la cessazione parziale della materia del contendere, perché è venuta meno sul punto la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione del pagamento delle differenze a titolo di ultime tre mensilità.
Osserva il ricorrente: «Tale somma, comunque erogata solo successivamente alla data in cui veniva notificato il ricorso (27/03/2024 a mezzo pec – già in atti), è completa quanto al FR e solo parziale rispetto ai crediti diversi».
L' propone, al riguardo, il seguente conteggio: CP_1
Secondo quanto rileva il ricorrente, e secondo quanto emerge dal raffronto tra i rispettivi conteggi, l' ha escluso dalla somma corrisposta CP_4
«lo straordinario dovuto al ricorrente per le ultime tre mensilità. Tanto, si rileva anche dai conteggi riportati dalla controparte nella sua difesa, ove, quanto ai medesimi crediti diversi, si legge la somma indennizzabile di Euro 1.538,27 e non Euro 2.254,31 (come calcolati nell'atto introduttivo)».
La Legge 29 maggio 1982, n. 297 all'articolo 2 stabilisce:
«1. È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel
5 pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
...
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto, alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
...
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato».
Con il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, all'Articolo 1 si è poi stabilito:
«1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n.
297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2.
6 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti».
Il successivo Articolo 2 testualmente dispone quanto segue:
«1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa».
Tenuto conto che la voce non corrisposta concerne il lavoro straordinario dovuto dal datore di lavoro in forza della sentenza n. 2975/2021 pubblicata il 5/05/2019, e tenuto conto che anche con l'aggiunta dello straordinario si resterebbe al di sotto della soglia dei massimali di CIGS, va osservato che alcuna ragione viene esplicitata dall' circa le ragioni per cui CP_1 tale voce non dovrebbe essere ricompresa nel novero dei crediti retributivi.
Sussiste pertanto il diritto del lavoratore al pagamento dell'importo residuo di € 716,04, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente all'importo di
€ 2478,27, condannando l' al pagamento dell'importo di € 706,04, oltre CP_1 interessi dall'11/09/23 al saldo;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1312,00, oltre spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 21/10/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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