Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 17/02/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01225/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05007/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5007 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza P. Amedeo 24;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del Decreto protocollo n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-del Questore di Caserta, recante diniego di permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Caserta n.-OMISSIS-, avente ad oggetto il diniego di rilascio del permesso di soggiorno a seguito di istanza di emersione presentata dal lavoratore ai sensi dell’art. 103 comma 2, D.L. n. 34/2020, adottato sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, dello svolgimento di attività lavorativa in data antecedente il 31 ottobre 2019 in uno dei settori indicati dal cit. art. 103, D.L. n. 34/2020.
2. – Ad avviso del ricorrente il diniego sarebbe viziato da “ un grave errore nella valutazione degli elementi forniti […] a sostegno della propria istanza ”, risultando pienamente integrato il requisito erroneamente contestato dalla Questura, che sarebbe comprovato, secondo quanto dedotto, dal “ patto di prova stipulato tra il datore di lavoro e l’odierno ricorrente, in data 01.10.2019 ”, in un momento antecedente, quindi, il previsto termine del 31 ottobre.
3. – Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – Respinta l’istanza di tutela cautelare (ordinanza n. -OMISSIS-), all’udienza straordinaria del 29 gennaio 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è immeritevole di accoglimento.
6. – Va confermato il convincimento formatosi in sede di cognizione sommaria, che poggia sulla ritenuta inidoneità della documentazione allegata al ricorso per dimostrare il requisito dello svolgimento di attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019 in uno dei settori previsti dal cit. comma 3 dell’articolo 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34.
6.1. – Siffatta conclusione consegue logicamente alla disamina del contenuto, oltremodo generico, del patto di prova addotto a sostegno dell’asserito soddisfacimento della menzionata condizione (come detto l’<< aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019 >>), che ne esclude qualsivoglia rilevanza ai fini di interesse del ricorrente, difettando il patto dei requisiti sostanziali; l’accordo, infatti, non contiene alcun riferimento al settore di attività nel quale sarebbe stato impiegato il lavoratore né, tantomeno, alcuna indicazione concernente l’ambito mansionistico di riferimento ovvero il richiamo del CCNL applicato, con conseguente illegittimità dello stesso (Cass. Civile, Sez. lav., 22/03/2000, n.3451; Tribunale Bari, sez. lav., 25/06/2024, n.2904).
6.2. – Vero è, di contro, che è agli atti del giudizio è depositata dal medesimo ricorrente una comunicazione obbligatoria unificata UniLav indicante, quale data inizio dell'attività lavorativa, il 12/03/2020, documento che pare avvalorare l’ipotesi che allo scadere del patto di prova non abbia fatto seguito, nell’immediato, la stipula da parte del ricorrente di alcun contratto di lavoro.
7. – Va dunque disattesa la censura sollevata in ricorso, risultando l’opposto diniego questorile legittimamente ancorato alla mancata comprova del predetto requisito, non potendo quest’ultima dirsi raggiunta, per quanto sinteticamente rilevato, sulla scorta del patto di prova esibito in giudizio, con conseguente reiezione del gravame.
8. – Le spese, attesa la peculiarità della materia trattata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/6-OMISSIS- del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.