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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5103 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, nato ad [...] il [...] (c.f. ), residente in Parte_1 C.F._1
Castel di Sangro (AQ), in località Ponte Zittola – Case Sparse, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio
MA (c.f. ) presso il suo studio elett.te dom.to in Aversa (CE), alla Via C.F._2
Eduardo De Filippo, n. 18 (Parco Habitat – Scala C), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto introduttivo;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., (c.f./P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_1 sedente in Teverola (CE), alla Via Giacomo Leopardi, n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio
Pagano, presso il suo studio elett.te dom.ta in Aversa (CE), alla Via Cilea n. 62, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di precetto;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 25/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione all'atto di Parte_1 precetto notificatogli il 23/02/2024, mediante il quale l' gli aveva intimato Controparte_1 il pagamento della somma di euro 13.109,87, oltre spese, interessi ed accessori, in forza del lodo arbitrale depositato in data 21/06/2021, reso esecutivo ex art. 825 c.p.c. dal Tribunale di Napoli Nord il 12/11/2021.
A sostegno della spiegata opposizione, l'istante contestava la legittimità del precetto in parola, lamentando di essere stato vittima di condotte dolose e pregiudizievoli, per le quali aveva sporto regolare denuncia-querela nei confronti del legale rapp.te p.t. della società precettante, sig.
[...]
, e nei confronti del di lui figlio, . CP_2 Controparte_3
Formulata istanza di sospensione cautelare, l'attore concludeva affinché fosse dichiarata l'insussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente.
Si costituiva il creditore intimante, il quale, contestando diffusamente l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e competenze.
Il Tribunale, rigettata l'istanza di sospensione, rinviava la causa per la decisione all'udienza del
25/11/2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Alla predetta udienza, le parti concludevano come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. ed il giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nei termini ordinari.
2. Giova in primo luogo precisare che, in tema di opposizioni esecutive, costituisce precipuo e preliminare compito dell'organo giudicante procedere, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica offerta dalle parti, all'esatta qualificazione dell'azione promossa, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (Cass., 24/09/1999 n.
10493; Cass., 20/03/1999 n. 2574).
Dal punto di vista della qualificazione giuridica, le censure di parte opponente costituiscono motivo di opposizione preventiva all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c.
Tanto premesso, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
L'opponente ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in data 23/02/2024, che si fonda su un titolo esecutivo costituito dal lodo arbitrale, la cui natura di decisione giurisdizionale è sancita dall'art. 824 bis c.p.c. (cfr. Tribunale Brindisi, 30/07/2025 n. 1125).
Stante l'esecutorietà concessa ai sensi dell'art. 825 c.p.c., il lodo risulta idoneo a dar corso all'esecuzione forzosa.
“L'attribuzione al lodo dell'efficacia giudiziale lo ricomprende nell'ambito dei provvedimenti giudiziali cui è attribuita efficacia esecutiva, ai sensi dell'art. 474, comma 1, n. 1, cod. proc. Civ., cosicché appare predicabile anche con riguardo ad essi il principio della conversione delle nullità in motivi di gravame, che devono essere tempestivamente fatti valere” (così Cass. 10/01/2023 n. 400).
2 Ne consegue che le doglianze formulate da parte attrice – estremamente generiche già sotto il profilo allegatorio e, in ogni caso, afferenti non al precetto, ma, secondo la prospettazione di parte opponente, alla condotta penalmente rilevante del creditore intimante – risultano insuscettibili di apprezzamento in questa sede.
Costituisce orientamento esegetico granitico e costante quello secondo cui, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., promossa in base ad un titolo di formazione giudiziale, è consentito all'opponente dedurre unicamente questioni relative alla efficacia esecutiva del titolo ovvero alla esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto di credito successivi alla formazione del titolo esecutivo
(ad es., il pagamento anche parziale, la novazione del debito, la sua remissione, la compensazione,
l'avvenuta prescrizione, la transazione), restando inammissibile la deduzione di questioni di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione.
Il giudice dell'esecuzione non può, infatti, effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel corso del quale è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e, quindi, attribuire rilevanza esclusivamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (Cass. sez. III, 17/02/2011 n. 3850).
Il titolo esecutivo giudiziale, invero, può essere preso in considerazione dal giudice dell'opposizione al precetto o dell'opposizione all'esecuzione solo sotto l'aspetto della sua efficace esistenza e persistenza, per verificare se l'esecuzione minacciata sia fondata sul titolo originariamente esistente,
o su titolo venuto a mancare, per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione.
Pertanto, il giudice dell'opposizione a precetto può e deve esaminare il titolo solo sotto il profilo della sua regolarità formale, che è quello della sua regolarità estrinseca, e non sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Nel caso di specie, l'opponente eccepisce vizi che avrebbe dovuto far valere nel procedimento arbitrale, con il reclamo alla Corte d'Appello o con i mezzi di impugnazione di cui all'art. 827 c.p.c.
(Trib. Milano, 05/03/2013 n. 3122).
L'opposizione all'esecuzione è, infatti, rimedio rigorosamente limitato dalla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del rapporto sostanziale consacrato dal titolo su cui si è formato il giudicato, verificatisi successivamente alla formazione del giudicato medesimo, e non anche sulla base di quei fatti che, verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel procedimento di cognizione (cfr. Cass. civ. n.
24752/2008; Cass. civ. n. 27159/2006; Cass. civ. n. 12664/2000; Cass. civ. n. 5231/1993).
3 Per quanto riguarda, nello specifico, i titoli giudiziali e come si desume dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame, quando la legge stabilisce un particolare mezzo di impugnazione contro il titolo giudiziale, non si possono, con l'opposizione in esame, contestare presunti vizi di rito o di merito della decisione.
Non si può, cioè, far valere in sede di opposizione un motivo che andrebbe fatto valere in sede di gravame, né è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo giudiziale (così Trib. Nola, 09/07/2024 n. 2196).
La circostanza che l'opponente abbia sporto denuncia-querela per denunciare condotte lesive perpetrate a suo danno non può, allora, essere invocata per ottenere la sospensione del precetto e paralizzare l'azione esecutiva (cfr. Trib. Napoli Nord, 17/07/2025 n. 2824).
3. Per tutti i superiori motivi, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore della opposta, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, in quanto non è stata compiuta alcuna attività di carattere istruttorio e non sono state depositate memorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna a rifondere alla opposta le spese di lite, che si liquidano in euro Parte_1
1.700,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed
IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Maurizio Pagano, dichiaratosene antistatario.
Aversa, 23/12/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita AT
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