Decreto presidenziale 26 settembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 25/06/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 04753/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02142/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2142 del 2022, proposto da
M.F. Componenti S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituito in giudizio;
Società Azienda Agricola Terre Mie s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Sorrentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta Comunale di Maddaloni n. 19 del 27 gennaio 2022 pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 14.2.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Maddaloni e di Società Azienda Agricola Terre Mie S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 giugno 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – M.F. Componenti s.r.l. ha impugnato, deducendone plurimi profili di illegittimità, la delibera della Giunta Comunale di Maddaloni n. 19 del 27 gennaio 2022, con la quale è stata adottata la proposta di “ Piano Urbanistico Comunale R.U.E.C. e Rapporto Ambientale ” (pubblicata sul B.U.R.C. n. 16 del 14 febbraio 2022).
2. – Le ragioni di doglianza si concentrano sulla contestazione della scelta pianificatoria consistente nella modifica della destinazione d’uso del Quadrante “A”, sul quale insistono manufatti industriali dismessi, tra i quali un complesso immobiliare di proprietà della società ricorrente (“ ex. area Alcatel ”, sito in via Campolongo), da zona industriale (di tipo “ D9 - Centro Integrato di Servizi, Impianti Industriali, Manifatturieri, Artigianali e Commerciali ”) a centro culturale (“ P.O.4.c- Ex Face Standard Centro Polifunzionale (laboratorio artistico di rinnovamento culturale ”).
3. – Il Comune di Maddaloni, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità (per difetto di lesività dell’atto gravato) e l’improcedibilità (per sopravvenuta carenza di interesse e legittimazione) del gravame del quale, in ogni caso, ha chiesto la reiezione anche per infondatezza.
3.1. – Si è costituita in giudizio, previo accesso al relativo fascicolo telematico, altresì, la società Azienda Agricola Terre Mie s.r.l., la quale ha dichiarato di aver acquistato, dalla ricorrente, in data 18 aprile 2023, la proprietà del cit . complesso immobiliare ex area Alcatel a seguito della procedura competitiva di cui all’art. 163-bis della L. Fallimentare, autorizzata dal Tribunale Ordinario di Milano (Seconda Sezione Civile Fallimentare). Ha pertanto richiesto, avendo impugnato la successiva approvazione del P.U.C. con separato ricorso (NRG 4844/2024), in qualità di nuova proprietaria del compendio immobiliare oggetto del contenzioso, la riunione dell’odierno ricorso con quello successivo, dalla medesima promosso avverso l’approvazione P.U.C.
4. – All’udienza straordinaria del 10 giugno 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – L’istanza di riunione, comportando un rinvio della decisione della controversia, invero risalente (2022), analogamente a quanto ritenuto a fronte di simili richieste (T.A.R. Napoli, sez. VII, n. 3551/2025; v. pure Cons. Stato, Sez. II, n. 2329/2024), non è suscettibile di favorevole valutazione, non ravvisandosi, nel caso in esame, “ situazioni eccezionali ” idonee a fondarla e dovendosi rispettare il principio della ragionevole durata del giudizio, tanto più nel processo amministrativo, nel quale vengono in evidenza anche interessi di matrice pubblicistica.
6. – Ciò posto, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi sul punto accogliere l’eccezione della difesa comunale, avendo la società ricorrente, pendente iudicio , dismesso la proprietà del compendio immobiliare per cui si controverte e, di conseguenza, perso ogni legittimazione a censurare il mutamento di destinazione urbanistica dell’area nella quale esso ricade.
6.1. – Non può dubitarsi, invero, che l’interesse al ricorso, nella sua materialità, si incentri e sia intimamente connesso alla titolarità dell’indicato complesso immobiliare, segnatamente alle “ esigenze funzionali delle attività commerciali ivi collocate ”; ulteriore comprova, ove ve ne fosse bisogno, è data dalle concrete ragioni di contestazione del cambio di destinazione dell’area previsto nell’adottato P.U.C., il quale è censurato nella misura in cui “ comporta una lesione immediata e diretta degli interessi economici della Società M.F. Componenti s.r.l. (in liquidazione), degli operatori economici che hanno manifestato l’interesse all’acquisto dell’immobile ai sensi dell’art.41 Cost., nonché della massa dei creditori che, dal positivo esito della procedura di concordato preventivo, vedrebbero soddisfatte le rispettive pretese ”.
Di qui l’improcedibilità del ricorso.
7. – Le spese, attesa la definizione in rito della vertenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO