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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 19/06/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1511/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1511/2024 R.G. promossa da:
(cod.fisc. ), nata il [...] ad [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n.167/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(Co), via Parini n.13;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1
in Eupilio (Co) in data 28.06.1999, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato civile CP_1 di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 13.6.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario in data 28.06.1999, trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune di Eupilio (CO), al numero 10, parte II, serie A, Anno 1999;
- dall'unione coniugale nasceva il figlio in data 15.7.2000, oggi maggiorenne e Per_1
convivente con il padre;
- i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 07.03.2008 a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che è stata omologata con decreto emesso in data 02.04.2009 dal Tribunale di Como;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso depositato in data 03.5.2024 la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, ma è comparso alla udienza di comparizione del 10.6.2025 non opponendosi alla pronuncia divorzile;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data in data 28.06.1999, tra , trascritto nei registri di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Eupilio (CO), al numero 10, parte II, serie A, Anno 1999;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eupilio, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 13.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1511/2024 R.G. promossa da:
(cod.fisc. ), nata il [...] ad [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]n.167/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Caterina Alfano, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
(Co), via Parini n.13;
RESISTENTE - contumace
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1 “Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Signori e Parte_1
in Eupilio (Co) in data 28.06.1999, ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato civile CP_1 di provvedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio, a seguito della camera di consiglio del 13.6.2025, premesso che:
- i coniugi contraevano matrimonio concordatario in data 28.06.1999, trascritto nei registri di
Stato Civile del Comune di Eupilio (CO), al numero 10, parte II, serie A, Anno 1999;
- dall'unione coniugale nasceva il figlio in data 15.7.2000, oggi maggiorenne e Per_1
convivente con il padre;
- i coniugi comparivano innanzi al Presidente del Tribunale in data 07.03.2008 a seguito di ricorso per la separazione consensuale, separazione che è stata omologata con decreto emesso in data 02.04.2009 dal Tribunale di Como;
- da allora i coniugi hanno vissuto sempre separati;
- con ricorso depositato in data 03.5.2024 la moglie chiedeva che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il marito è rimasto contumace, ma è comparso alla udienza di comparizione del 10.6.2025 non opponendosi alla pronuncia divorzile;
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono fin dall'udienza di comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Como, a seguito di ricorso per separazione, e che la separazione tra i coniugi prosegue tuttora, dal momento che gli stessi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio;
- la ricorrente non ha proposto altre domande accessorie, chiedendo unicamente la pronuncia sullo status, in quanto la domanda di conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata è già coperta da giudicato, non essendone richiesta alcuna modificazione;
- la natura necessaria del procedimento e la mancanza di contestazioni in ordine alle domande proposte giustificano la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
2 1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data in data 28.06.1999, tra , trascritto nei registri di Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Eupilio (CO), al numero 10, parte II, serie A, Anno 1999;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eupilio, per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze;
3) COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 13.06.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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