Articolo 5 della Legge 5 aprile 1952, n. 233
Articolo 4Articolo 6
Versione
3 maggio 1952
Art. 5.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1942-43 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate ac
certate per la competenza propria dell'eserci
zio 1942-43 (art. 1)........................... L. 318.320.294,78 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli
esercizi precedenti (art. 3)................... " 1.000.000 -
----------------- Residui attivi al 30 giugno 1943.............. L. 119.320.294,78
-----------------
Entrata in vigore il 3 maggio 1952