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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 29/10/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1411/2023 e promosso da:
già in persona del Dirigente Procuratore Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume – come da procura in atti;
- appellante -
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso dagli avv.ti Gabriella Di Girolamo e Simona Masante- come da procura in atti;
- appellata e appellante incidentale–
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 244/23 pubblicata il 7 aprile 2023 nel giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Cuneo RG 2409/20 instaurato – nuova denominazione di Controparte_1 [...]
– nei confronti del e non notificata: IN VIA Controparte_2 Controparte_4
PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del - € 2.042,10 in linea Controparte_1 Controparte_4 capitale portato dalle fatture Emesse da IS RG SPA indicate nell'elenco prodotto quale
pagina 1 di 11 doc. 03, ad eccezione delle fatture nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150,
2006878618 e 2007009507; - gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- €
720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 ad eccezione delle fatture nn. 2004037724,
2005673651, 2005952411, 2006800150, 2006878618 e 2007009507; - € 2.218,60 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, portati dalle fatture (c.d.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; - gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art.
1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui CP_ ritardato pagamento da parte dell convenuto ha generato gli interessi di mora oggetto della
Nota debito interessi. condannare il al relativo pagamento in favore di CP_4 Controparte_1 Con oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna a restituire a le somme CP_4 da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata IN
VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Controparte_1
di ogni diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_4
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a Controparte_4 Controparte_1 titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
n. 231/2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.”
Per parte appellata: “rejectis adversis;
- previe le declaratorie di legge;
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'avversario appello nullo, improcedibile ed inammissibile;
- IN VIA PRINCIPALE
SUBORDINATA: respingersi l'avversario appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- IN VIA
DI APPELLO INCIDENTALE: IN VIA PRINCIPALE : riformarsi la sentenza di primo grado e per
l'effetto mandare assolto il da ogni domanda contro lo stesso Controparte_4 formulata con ogni consequenziale statuizione in punto spese di giudizio per entrambi i gradi e con obbligo di restituzione integrale di quanto spontaneamente corrisposto dalla P.A. in esecuzione della sentenza;
IN VIA SUBORDINATA: rideterminare, in riforma della sentenza di primo grado, ove occorrendo in via di appello incidentale, nella somma di €. 1.048,07 in linea capitale ed in euro 200,00 per le spese ex art. 6 comma 2 D.Lgs 231/2012 quanto dovuto dal Comune di
pagina 2 di 11 Con
a con conseguente riderminazione degli interessi moratori ed anatocisti e Controparte_4 con condanna di restituzione di quanto superiormente corrisposto dal in esecuzione della CP_4 sentenza di primo grado;
- con pronuncia ex art 96 c.p.c.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (già ) quale cessionaria del credito originario di Controparte_1 Controparte_2
IS RG S.p.a. derivante dal mancato adempimento di fatture per la somministrazione di energia elettrica, aveva convenuto il dinanzi al Tribunale di Cuneo, Controparte_4 per ottenerne la condanna al pagamento di diverse somme. Nello specifico, i crediti oggetto della domanda erano così individuati: 1) Sorte capitale principale per euro 4.810,92 a titolo di mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica;
2) Interessi moratori sulla sorte capitale, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) Interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione (7.8.2020), calcolati al medesimo saggio;
4) Rimborso forfettario ex Art. 6 D.Lgs. 231/2002, calcolato in complessivi euro 960,00, ossia euro 40,00 per ciascuna fattura;
5) Crediti ulteriori (Note Debito interessi) a titolo interessi di mora, maturati a fronte del ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale per euro 2.218,60, oltre ai relativi interessi anatocistici e all'importo di euro
40,00 per ciascuna di tali fatture. In via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna del al CP_4 pagamento di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.1. Si costituiva in giudizio il contestando le domande attoree, eccependo il difetto di CP_4 prova e affermando di aver provveduto al pagamento di ogni somma, ad eccezione di una fattura asseritamente mai ricevuta (n. 20068786018) e svolgendo, infine, domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni subiti a seguito dell'azione avversaria, da liquidarsi anche ex art. 96 c.p.c.
1.2. Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 244/2023 pubblicata in data 7 aprile 2023 ha accolto Con parzialmente le domande di e ha così provveduto: i) ha condannato il Controparte_4 al pagamento della somma di Euro 2.768,82 in linea capitale, oltre agli interessi ex artt. 2 e
[...]
5 D.Lgs. 231/2002 e agli interessi anatocistici su tale capitale, quale credito dovuto a saldo di sei fatture specifiche (nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150, 2006878618 e
2007009507); ii) ha condannato il al pagamento di euro 240,00 ex art. 6, comma 2, CP_4
D.Lgs. 231/2012, ritenendo tale somma dovuta in relazione alle sole sei fatture riconosciute;
iii) ha rigettato la domanda relativa ai crediti per ritardato pagamento (Note Debito Interessi, punti e-
g) per assenza di prova del rapporto sottostante e delle specifiche fatture; iv) ha dichiarato pagina 3 di 11 improponibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.; v) ha rigettato la domanda riconvenzionale del Comune;
vi) ha compensato integralmente le spese di lite.
Il Tribunale ha esaminato separatamente le diverse domande di parte attrice come di seguito meglio specificato.
• Sulla Sorte Capitale (per euro 4.810,92) e pagamento parziale il Tribunale ha preliminarmente Con evidenziato che spettava a provare la fonte dell'obbligazione e al Comune provare l'esatto adempimento;
quanto alla prova dell'adempimento (Mandati di Pagamento) ha rilevato che la mera emissione del mandato di pagamento non costituisce adempimento liberatorio e che solo i mandati quietanzati dalla tesoreria fornivano prova dell'avvenuto pagamento;
quanto alla prova dei Pagamenti liberatori alla cedente, ossia quelli eseguiti dal a IS CP_4
RG dopo la notifica della cessione (avvenuta il 22.10.2014), questi avevano efficacia Con liberatoria (tale assunto si fondava sul fatto che con una comunicazione del 30.10.2015 - mai disconosciuta- aveva ingenerato un legittimo affidamento nel riguardo alla liceità CP_4 dei pagamenti medio tempore eseguiti in favore di IS, rientrando, quindi, nel principio dell'adempimento al creditore apparente (art. 1189 c.c.); quanto invece al credito Con riconosciuto, per effetto dei pagamenti ritenuti liberatori, la pretesa creditoria di è stata ritenuta fondata solo per il minor credito di euro 2.768,82 in linea capitale a saldo di sei fatture specifiche rispetto alle quali il non aveva fornito prova dell'avvenuto CP_4 pagamento (nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150, 2006878618 e
2007009507).
• Sugli interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale il Tribunale ha ritenuto fondata la Con richiesta di di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 e di interessi anatocistici
(perché scaduti da oltre sei mesi dalla notifica della citazione), in quanto il contratto di somministrazione di energia elettrica rientra nel concetto di "transazione commerciale".
• Sul rimborso Forfettario (di euro 40,00 per ciascuna fattura), la richiesta forfettaria è stata accolta limitatamente a euro 240,00 (in luogo dei richiesti euro 960,00) in relazione alle sei fatture la cui la pretesa creditoria era stata riconosciuta fondata;
sul punto, il Tribunale ha ribadito che ai sensi del primo comma dell'art. 1263 c.c. si tratta di “accessori” compresi nel credito trasferito al cessionario ed ha richiamato l'interpretazione della Corte di Giustizia
Europea, secondo cui l'importo forfettario di euro 40,00 è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, anche se inclusa in un'unica domanda giudiziale.
• Quanto alle Note Debito Interessi di mora (per l'importo di euro 2.218,60) la domanda è stata Con rigettata in quanto non aveva specificato il rapporto sottostante, né aveva prodotto il relativo contratto o le specifiche fatture che avevano generato il ritardato pagamento.
• Sulla domanda subordinata e riconvenzionale di parte attrice di ingiustificato arricchimento ex
Art. 2041 c.c. il Tribunale l'ha dichiarata improcedibile per difetto di residualità, in quanto, pagina 4 di 11 avendo natura sussidiaria, poteva essere proposta solo in mancanza di un'azione tipica, invece già stata proposta in via principale;
la Domanda Riconvenzionale spiegata dal CP_4 ex Art. 96 c.p.c. è stata parimenti rigettata per assenza del presupposto dell'integrale Con soccombenza di e mancanza dei connotati di illiceità nella condotta dell'attrice.
• Con declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite, attesa la notevole riduzione delle domande e il comportamento processuale di . CP_1
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello limitatamente ai capi in cui la Controparte_1 domanda non è stata accolta, insistendo per la declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità di tutti i crediti azionati (sorte capitale, interessi moratori, anatocistici e importi forfettari), con richiesta di condanna del al relativo pagamento e alla restituzione delle spese di lite. In CP_4 via subordinata, l'appellante ha chiesto l'accertamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta e la condanna del al pagamento di tale diversa somma a titolo di sorte capitale, interessi di CP_4 mora, interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
L'appello è stato affidato ai motivi di seguito brevemente richiamati.
I. Primo Motivo sulla sorte capitale ritenuta pagata: Nullità e/o erroneità della Sentenza per avere Con il Tribunale ritenuto pagati parte dei crediti. censura la decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto efficacia liberatoria ad alcuni pagamenti effettuati dal alla cedente IS, CP_4 eccependo che il non aveva fornito prova dell'effettivo accredito delle somme (con CP_4 estratti conto o bonifici) e ribadendo, con riferimento a diversa giurisprudenza di merito, che la sola emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento liberatorio, in quanto il mandato è un ordine amministrativo preordinato all'adempimento, ma non lo esaurisce, specialmente in assenza di prova della comunicazione dell'emissione del mandato al creditore. A Con seguito della riforma su questo punto, chiede quindi la condanna al pagamento della maggiore sorte capitale di euro 2.042,10 (ossia relativa alle fatture escluse dalla condanna), con i relativi interessi moratori e anatocistici, oltre al risarcimento forfettario di euro 720,00 ex art. 6, comma
2, D. Lgs. n. 231/02, calcolato su tutte le fatture non riconosciute.
II. Secondo motivo sui crediti oggetto di Nota Debito per ulteriori interessi di mora Interessi Con (punto 4 dell'atto di appello): impugna il rigetto della domanda relativa agli ulteriori interessi di mora di euro 2.218,60 (Nota di Debito n. ED.90003065 prodotta al doc. n. 5) e sul punto, argomenta quattro motivi subordinati:
1) Nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. (punto 4.1. dell'atto di appello) avendo errato il
Tribunale a decidere d'ufficio la questione relativa alla ritenuta assenza di validi contratti tra le società fornitrici e il questione non oggetto di contestazione specifica da parte del CP_4 stesso il quale, avendo pagato le fatture sottostanti la nota di debito, aveva posto in CP_4 essere comportamenti dal carattere "confessorio" sull'esistenza dei contratti;
pagina 5 di 11 2) Erroneità per comportamento confessorio in quanto la sentenza, violando gli artt. 115-116
c.p.c., ha omesso di considerare il comportamento confessorio del consistente nel CP_4 Con pagamento a delle fatture sottostanti le Note Debito, circostanza che dimostrerebbe pacificamente l'esistenza di un valido contratto sottostante;
3) Erroneità per ratifica per fatti concludenti, in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che il comportamento del di accettazione delle forniture/prestazioni, di mancata CP_4 contestazione specifica delle fatture anche dopo la notifica delle cessioni e delle intimazioni di pagamento, abbia costituito una ratifica dei contratti perfacta concludenti implicita, desumibile da una volontà inequivoca incompatibile con il rifiuto, è ammissibile anche nella rappresentanza organica degli enti pubblici. Co
4) Sull'assorbimento e prova dei crediti, sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere assorbita ogni altra questione e non provata l'esistenza dei crediti richiesti a titolo di ulteriori interessi di mora richiamando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto il non aveva eccepito la CP_4
mancata ricezione delle forniture/prestazioni e, pertanto, l'erogazione delle forniture e la correttezza degli Co importi fatturati costituivano fatti pacifici. In accoglimento di tale motivo di appello insiste per la condanna del al pagamento degli ulteriori interessi di mora di euro 2.218,60, dei relativi interessi CP_4 anatocistici e dell'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura sottostante la Nota Debito.
Con III. Terzo motivo sulle Spese di Lite (di cui al punto 5 dell'atto di appello): chiede la riforma della sentenza anche in relazione al capo con il quale sarebbe stata condannata al pagamento delle spese di lite e la restituzione delle somme eventualmente già versate.
3. Si è tempestivamente costituito nel giudizio di appello il con Controparte_4 comparsa del 29.02.2024 insistendo in via preliminare per la nullità e inammissibilità dell'appello Con avversario e rilevando che l'atto di appello di risulta viziato per omessa produzione di documenti, difetto di rappresentanza e, soprattutto, perché i motivi di cui ai punti 4 e 5 dell'atto di appello principale sono riferiti ad altra e diversa controversia (poiché la sentenza impugnata non Con ha accertato l'inesistenza dei contratti né ha condannato alle spese) rendendo impossibile comprendere il procedimento logico-giuridico alla base del gravame. Il ha inoltre eccepito CP_4 Con la genericità della richiesta di pagamento dell'ulteriore somma in quanto avrebbe omesso di individuare o produrre le fatture cui tale somma si riferisce.
In via subordinata, il contesta l'appello principale rilevando che il capo della sentenza di CP_4 primo grado che aveva riconosciuto efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dal a CP_4
IS (anche se successivi alla notifica della cessione, in virtù dell'affidamento ingenerato dalla Con comunicazione di del 30.10.2015), è passato in giudicato, non essendo stato oggetto di Con specifico motivo di gravame da parte di pagina 6 di 11 Con Quanto al motivo n. 3 di (relativo alla Nota Debito Interessi), il ne ribadisce l'assoluta CP_4 infondatezza e sottolinea la correttezza della decisione del Tribunale, condividendone il percorso motivazionale.
3.1. In via di Appello Incidentale, il impugna la sentenza per violazione degli artt. 112, CP_4
115 e 116 c.p.c. e rileva in particolare:
(i) Sull'An della condanna: il Tribunale ha disatteso la prova dell'avvenuto pagamento per le fatture nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150, non considerando che i relativi mandati e bonifici prodotti in primo grado (di cui ai docc. 3, 5, 8, 13, 14, 15) non erano stati Con oggetto di contestazione specifica da parte di
(ii) Sul Quantum della condanna: In subordine, il impugna l'importo di condanna di euro CP_4
2.768,82, sostenendo che il Tribunale è incorso in errore aritmetico, infatti, il totale corretto delle sei fatture riconosciute come non pagate, secondo il è di euro 1.097,07. L'errore era CP_4 derivato dal non aver considerato una Nota di Credito di euro 1.671,75 sulla fattura n.
2005673651, condannando per l'intero importo iniziale anziché per il saldo di euro 33,75. Inoltre, la fattura n. 2007009507 (euro 49,00) risultava in realtà ricompresa e pagata nel mandato n.
582. Sul punto, il chiede quindi la rideterminazione del credito in linea capitale nella CP_4 minor somma di euro 1.048,07 e le spese forfettarie in euro 200,00 (relative a 5 fatture).
Il convenuto ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità/inammissibilità dell'appello CP_4 principale o, in subordine, il suo rigetto;
in via incidentale, insiste per la riforma integrale della sentenza mandando il assolto da ogni domanda avversaria o in estremo subordine, la CP_4 rideterminazione delle somme dovute in euro 1.048,07 per capitale e euro 200,00 per spese Con forfettarie;
tutto con la condanna di ex art. 96 c.p.c.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/03/2024, è stata fissata udienza di rimessione in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e in data 30.9.25 la causa è stata trattenuta a decisione collegiale.
5. In via preliminare, la Corte osserva che l'atto di appello di risulta sicuramente CP_1 redatto in modo sbrigativo e palesemente errato, in particolare con riferimento al terzo motivo di gravame. Nondimeno, pur in presenza di criticità, il gravame non appare radicalmente nullo o inammissibile atteso che i capi di sentenza contestati risultano identificabili.
6. Sull'Appello Principale di . CP_1
pagina 7 di 11 Con 6.1. Con il primo motivo, contesta il rigetto della domanda afferente parti del capitale e rileva che il mero mandato di pagamento non è prova sufficiente di intervenuto adempimento liberatorio.
Il motivo deve essere respinto.
Premesso che la parte appellante non censura di per sé e quindi non colpisce la parte della motivazione del primo giudice afferente i pagamenti medio tempore effettuati dal CP_4 appellato a IS RG (cfr. la puntuale motivazione del Tribunale a pag. 6 della sentenza) rileva la Corte che il primo giudice ha ritenuto che i mandati privi di quietanza non potevano fornire adeguata prova di intervenuto pagamento, mentre invece quelli quietanzati di cui ai doc. nn. 4,6-6 bis, 7, 9, e 10 del “attestano l'intervenuto pagamento delle seguenti fatture CP_4
..”.
A fronte di questa puntuale distinzione, parte appellante – senza confrontarsi con la motivazione della sentenza come ripetutamente richiesto dalla Suprema Corte (“nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono”, così ex multis Cass. 27 settembre 2016, n. 18932;Cass.
13 aprile 2010, n. 8771;Cass. 18 aprile 2007, n. 9244;Cass. 24 novembre 2005, n. 24817) – richiama giurisprudenza varia sul mandato di pagamento in generale ma senza mai soffermarsi sulla fondamentale distinzione tracciata dal primo giudice e sulla valenza probatoria del mandato quietanzato.
Il motivo deve dunque essere respinto e ciò comporta il rigetto delle domande afferenti gli accessori ad esso collegati.
Con 6.2. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha respinto la propria domanda di condanna del al pagamento dei crediti di cui al CP_4 punto e-g delle conclusioni di primo grado, domanda concernente interessi maturati a fronte del ritardato pagamenti di “crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera”.
Il motivo deve essere respinto.
Il Tribunale ha rigettato tale domanda in quanto ha ritenuto non specificato "il rapporto sottostante né prodotto il relativo contratto e, prima ancora, le specifiche fatture asseritamente Con oggetto di ritardato pagamento” e ha articolato la doglianza nei quattro sub motivi di cui si è detto al punto 2, sostanzialmente inconferenti rispetto alla vicenda concreta e alla ratio decidendi del primo giudice.
pagina 8 di 11 Premesso che a fronte delle contestazioni del convenuto il primo giudice si è limitato a CP_4 rilevare, come risulta dalla motivazione sopra riportata, che parte attrice non aveva prodotto contratti e fatture che asseriva pagate in ritardo, va detto che questa Corte ha più volte affermato
(da ultimo App. Torino n. 496/2025) che “il creditore cessionario che agisce per il recupero di interessi di mora deve assolvere all'onere di allegazione e prova di fatti costitutivi del proprio diritto, non potendo limitarsi alla produzione di meri elenchi di fatture di provenienza unilaterale, privi di valore probatorio” come avvenuto nel caso e la giurisprudenza ha da tempo chiarito che per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni vige il principio della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto.
Il richiamo del primo giudice alla mancata produzione del contratto è dunque corretto e del resto le mancate produzioni rilevate in prime cure comportano l'impossibilità di verificare non solo l'esistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ma, particolarmente, la correttezza dei dati Con inseriti da
Resta solo da aggiungere che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc non trova applicazione quando sia richiesta la forma scritta ad substantiam per l'esistenza del diritto: “la mancata contestazione specifica ex art. 115 cpc non opera quando il debitore abbia eccepito la carenza di prova nell'an e/o nel quantum della pretesa e” - come nel caso - “la mancata produzione della documentazione necessaria non lo abbi messo in condizioni di esercitare adeguatamente il diritto di difesa”. (App. Torino, 2025 n. 496).
Con 6.3. Con il terzo motivo, si duole dell'avvenuta condanna di essa banca al rimborso alla controparte delle spese processuali.
Il motivo palesemente inammissibile, frutto di errata lettura della sentenza di primo grado che, Con contrariamente a quanto indicato da ha disposto la compensazione delle spese.
7. L'appello principale di deve pertanto essere respinto. CP_1
8. Prima di esaminare l'appello incidentale del , occorre richiamare Controparte_4
l'ordinanza di correzione errore materiale ottenuta da parte appellata in data 26.3.2024. Con la predetta ordinanza, il Tribunale di Cuneo dà atto “che effettivamente, per mero errore, il minor credito derivante dalle fatture nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411,2006800150,
2006878618 e 2007009507 stato indicato come pari a euro 2.768,82, nonostante dall'elenco di cui al doc. 3 della produzione attorea il saldo richiesto in relazione alle suddette fatture corrisponda al minor importo di euro 1.097,07; … considerato invece che l'omesso scomputo della somma di euro 49,00 di cui alla fattura n. 2007009507 (da cui viene fatta conseguire dall'istante la richiesta di riduzione dell'importo della condanna ex art. 6 comma 2 D- lgs. 231/2002 ad euro
pagina 9 di 11 200,00) è espressione di una precisa scelta del giudice motivata in ragione dell'omessa prova del relativo pagamento (“Con la precisazione che nessuna specifica prova inerente il pagamento della fattura n. 2007009507, invece, si rinviene nel mandato di pagamento n. 582 (doc. 9)…”, disponendo che in dispositivo, in luogo di euro 2.768,82, si legga “euro 1.097,07”.
Per effetto della predetta ordinanza, il dispositivo della sentenza appellata è quello di seguito riportato: ● in parziale accoglimento dell'azione promossa da a) condanna il CP_1 al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_4 CP_1
1.097,07 oltre interessi ex artt. 2 e 5 D. lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza dal giorno del pagamento delle singole fatture azionate fino al saldo effettivo, e oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data della notifica dell'atto di citazione (7.8.2020) sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui agli artt. 2 e 5 D. lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo;
b) condanna il al Controparte_4 pagamento in favore di della somma di euro 240,00 ex 6, comma 2, D. lgs. CP_1
231/2012; ● dichiara improponibile per difetto di residualità la domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c.; rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di;
● Controparte_4 compensa integralmente le spese di lite.
8.1. Ciò premesso e osservato che un mandato non quietanzato non consente di ritenere provato l'adempimento di talché non vi sono ragioni per discostarsi da quanto esattamente motivato sul punto dal Tribunale, la Corte rileva che l'appello incidentale del appellato si risolve nella CP_4 questione del pagamento della fattura n. 2007009507 (euro 49,00), atteso che, per il resto, il
Tribunale di Cuneo ha già provveduto in sede di correzione errore materiale e che non vi è alcun rilievo specifico dell'appellante sul punto.
Il motivo è fondato.
La fattura in discorso è infatti inserita con altre due (la n. 2007043622 e la n. 2006865171) nel mandato di pagamento quietanzato di cui al doc., n. 9 di parte appellata (documento che, per inciso, anche il Tribunale di Cuneo inserisce nell'elenco dei mandati quietanzati, cfr. pag. 5 della sentenza appellata).
A ciò consegue che l'importo dovuto dal Comune a ammonta ad euro 1.048,07 CP_1
(1,097,07 - 49,00), con l'ulteriore conseguenza che l'importo dallo stesso dovuto ex art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231 si riduce ad euro 200.
8.2. L'appello incidentale deve pertanto essere accolto nei termini di cui sopra, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
pagina 10 di 11 9. Ritiene la Corte di dover compensare le spese di causa, atteso l'esito complessivo del giudizio e il comportamento processuale della appellante che, pur molto limitatamente vittoriosa CP_2 rispetto alle domande formulate in primo grado, ha visto il rigetto dell'appello principale e l'ulteriore riduzione della somma dovuta dal . Controparte_4
10. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante principale sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Cuneo n. 244/2023 pubblicata in data 07/04/2023 nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza disattesa: Controparte_4
-Rigetta l'appello principale;
-In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata:
• Ridetermina il credito di nei confronti del in euro CP_1 Controparte_4
1.048,07 per capitale ed euro 200,00 ex art. 6, comma 2 del d. lgs. 2002 n. 231;
• condanna il appellato a pagare a parte appellante le predette somme;
CP_4
-Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
-Dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
28.10.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Emanuela Germano – Consigliere
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1411/2023 e promosso da:
già in persona del Dirigente Procuratore Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume – come da procura in atti;
- appellante -
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_3 difeso dagli avv.ti Gabriella Di Girolamo e Simona Masante- come da procura in atti;
- appellata e appellante incidentale–
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Torino, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 244/23 pubblicata il 7 aprile 2023 nel giudizio di primo grado avanti al
Tribunale di Cuneo RG 2409/20 instaurato – nuova denominazione di Controparte_1 [...]
– nei confronti del e non notificata: IN VIA Controparte_2 Controparte_4
PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del - € 2.042,10 in linea Controparte_1 Controparte_4 capitale portato dalle fatture Emesse da IS RG SPA indicate nell'elenco prodotto quale
pagina 1 di 11 doc. 03, ad eccezione delle fatture nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150,
2006878618 e 2007009507; - gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- €
720,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03 ad eccezione delle fatture nn. 2004037724,
2005673651, 2005952411, 2006800150, 2006878618 e 2007009507; - € 2.218,60 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, portati dalle fatture (c.d.
Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; - gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art.
1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e. scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
- € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui CP_ ritardato pagamento da parte dell convenuto ha generato gli interessi di mora oggetto della
Nota debito interessi. condannare il al relativo pagamento in favore di CP_4 Controparte_1 Con oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna a restituire a le somme CP_4 da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata IN
VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del Controparte_1
di ogni diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_4
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a Controparte_4 Controparte_1 titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs.
n. 231/2. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n.
55/14, oltre CPA e successive.”
Per parte appellata: “rejectis adversis;
- previe le declaratorie di legge;
- IN VIA PRINCIPALE: dichiarare l'avversario appello nullo, improcedibile ed inammissibile;
- IN VIA PRINCIPALE
SUBORDINATA: respingersi l'avversario appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- IN VIA
DI APPELLO INCIDENTALE: IN VIA PRINCIPALE : riformarsi la sentenza di primo grado e per
l'effetto mandare assolto il da ogni domanda contro lo stesso Controparte_4 formulata con ogni consequenziale statuizione in punto spese di giudizio per entrambi i gradi e con obbligo di restituzione integrale di quanto spontaneamente corrisposto dalla P.A. in esecuzione della sentenza;
IN VIA SUBORDINATA: rideterminare, in riforma della sentenza di primo grado, ove occorrendo in via di appello incidentale, nella somma di €. 1.048,07 in linea capitale ed in euro 200,00 per le spese ex art. 6 comma 2 D.Lgs 231/2012 quanto dovuto dal Comune di
pagina 2 di 11 Con
a con conseguente riderminazione degli interessi moratori ed anatocisti e Controparte_4 con condanna di restituzione di quanto superiormente corrisposto dal in esecuzione della CP_4 sentenza di primo grado;
- con pronuncia ex art 96 c.p.c.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. (già ) quale cessionaria del credito originario di Controparte_1 Controparte_2
IS RG S.p.a. derivante dal mancato adempimento di fatture per la somministrazione di energia elettrica, aveva convenuto il dinanzi al Tribunale di Cuneo, Controparte_4 per ottenerne la condanna al pagamento di diverse somme. Nello specifico, i crediti oggetto della domanda erano così individuati: 1) Sorte capitale principale per euro 4.810,92 a titolo di mancato pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica;
2) Interessi moratori sulla sorte capitale, nella misura prevista dagli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
3) Interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori scaduti da oltre sei mesi dalla notifica dell'atto di citazione (7.8.2020), calcolati al medesimo saggio;
4) Rimborso forfettario ex Art. 6 D.Lgs. 231/2002, calcolato in complessivi euro 960,00, ossia euro 40,00 per ciascuna fattura;
5) Crediti ulteriori (Note Debito interessi) a titolo interessi di mora, maturati a fronte del ritardato pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale principale per euro 2.218,60, oltre ai relativi interessi anatocistici e all'importo di euro
40,00 per ciascuna di tali fatture. In via subordinata, l'attrice chiedeva la condanna del al CP_4 pagamento di tutte le somme dovute a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.1. Si costituiva in giudizio il contestando le domande attoree, eccependo il difetto di CP_4 prova e affermando di aver provveduto al pagamento di ogni somma, ad eccezione di una fattura asseritamente mai ricevuta (n. 20068786018) e svolgendo, infine, domanda riconvenzionale per risarcimento dei danni subiti a seguito dell'azione avversaria, da liquidarsi anche ex art. 96 c.p.c.
1.2. Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 244/2023 pubblicata in data 7 aprile 2023 ha accolto Con parzialmente le domande di e ha così provveduto: i) ha condannato il Controparte_4 al pagamento della somma di Euro 2.768,82 in linea capitale, oltre agli interessi ex artt. 2 e
[...]
5 D.Lgs. 231/2002 e agli interessi anatocistici su tale capitale, quale credito dovuto a saldo di sei fatture specifiche (nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150, 2006878618 e
2007009507); ii) ha condannato il al pagamento di euro 240,00 ex art. 6, comma 2, CP_4
D.Lgs. 231/2012, ritenendo tale somma dovuta in relazione alle sole sei fatture riconosciute;
iii) ha rigettato la domanda relativa ai crediti per ritardato pagamento (Note Debito Interessi, punti e-
g) per assenza di prova del rapporto sottostante e delle specifiche fatture; iv) ha dichiarato pagina 3 di 11 improponibile la domanda subordinata ex art. 2041 c.c.; v) ha rigettato la domanda riconvenzionale del Comune;
vi) ha compensato integralmente le spese di lite.
Il Tribunale ha esaminato separatamente le diverse domande di parte attrice come di seguito meglio specificato.
• Sulla Sorte Capitale (per euro 4.810,92) e pagamento parziale il Tribunale ha preliminarmente Con evidenziato che spettava a provare la fonte dell'obbligazione e al Comune provare l'esatto adempimento;
quanto alla prova dell'adempimento (Mandati di Pagamento) ha rilevato che la mera emissione del mandato di pagamento non costituisce adempimento liberatorio e che solo i mandati quietanzati dalla tesoreria fornivano prova dell'avvenuto pagamento;
quanto alla prova dei Pagamenti liberatori alla cedente, ossia quelli eseguiti dal a IS CP_4
RG dopo la notifica della cessione (avvenuta il 22.10.2014), questi avevano efficacia Con liberatoria (tale assunto si fondava sul fatto che con una comunicazione del 30.10.2015 - mai disconosciuta- aveva ingenerato un legittimo affidamento nel riguardo alla liceità CP_4 dei pagamenti medio tempore eseguiti in favore di IS, rientrando, quindi, nel principio dell'adempimento al creditore apparente (art. 1189 c.c.); quanto invece al credito Con riconosciuto, per effetto dei pagamenti ritenuti liberatori, la pretesa creditoria di è stata ritenuta fondata solo per il minor credito di euro 2.768,82 in linea capitale a saldo di sei fatture specifiche rispetto alle quali il non aveva fornito prova dell'avvenuto CP_4 pagamento (nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150, 2006878618 e
2007009507).
• Sugli interessi moratori e anatocistici sulla sorte capitale il Tribunale ha ritenuto fondata la Con richiesta di di interessi moratori ex artt. 2 e 5 D. Lgs. 231/2002 e di interessi anatocistici
(perché scaduti da oltre sei mesi dalla notifica della citazione), in quanto il contratto di somministrazione di energia elettrica rientra nel concetto di "transazione commerciale".
• Sul rimborso Forfettario (di euro 40,00 per ciascuna fattura), la richiesta forfettaria è stata accolta limitatamente a euro 240,00 (in luogo dei richiesti euro 960,00) in relazione alle sei fatture la cui la pretesa creditoria era stata riconosciuta fondata;
sul punto, il Tribunale ha ribadito che ai sensi del primo comma dell'art. 1263 c.c. si tratta di “accessori” compresi nel credito trasferito al cessionario ed ha richiamato l'interpretazione della Corte di Giustizia
Europea, secondo cui l'importo forfettario di euro 40,00 è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, anche se inclusa in un'unica domanda giudiziale.
• Quanto alle Note Debito Interessi di mora (per l'importo di euro 2.218,60) la domanda è stata Con rigettata in quanto non aveva specificato il rapporto sottostante, né aveva prodotto il relativo contratto o le specifiche fatture che avevano generato il ritardato pagamento.
• Sulla domanda subordinata e riconvenzionale di parte attrice di ingiustificato arricchimento ex
Art. 2041 c.c. il Tribunale l'ha dichiarata improcedibile per difetto di residualità, in quanto, pagina 4 di 11 avendo natura sussidiaria, poteva essere proposta solo in mancanza di un'azione tipica, invece già stata proposta in via principale;
la Domanda Riconvenzionale spiegata dal CP_4 ex Art. 96 c.p.c. è stata parimenti rigettata per assenza del presupposto dell'integrale Con soccombenza di e mancanza dei connotati di illiceità nella condotta dell'attrice.
• Con declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite, attesa la notevole riduzione delle domande e il comportamento processuale di . CP_1
2. Avverso detta sentenza ha interposto appello limitatamente ai capi in cui la Controparte_1 domanda non è stata accolta, insistendo per la declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità di tutti i crediti azionati (sorte capitale, interessi moratori, anatocistici e importi forfettari), con richiesta di condanna del al relativo pagamento e alla restituzione delle spese di lite. In CP_4 via subordinata, l'appellante ha chiesto l'accertamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta e la condanna del al pagamento di tale diversa somma a titolo di sorte capitale, interessi di CP_4 mora, interessi anatocistici e somme ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
L'appello è stato affidato ai motivi di seguito brevemente richiamati.
I. Primo Motivo sulla sorte capitale ritenuta pagata: Nullità e/o erroneità della Sentenza per avere Con il Tribunale ritenuto pagati parte dei crediti. censura la decisione del Tribunale laddove ha riconosciuto efficacia liberatoria ad alcuni pagamenti effettuati dal alla cedente IS, CP_4 eccependo che il non aveva fornito prova dell'effettivo accredito delle somme (con CP_4 estratti conto o bonifici) e ribadendo, con riferimento a diversa giurisprudenza di merito, che la sola emissione del mandato di pagamento non costituisce prova dell'adempimento liberatorio, in quanto il mandato è un ordine amministrativo preordinato all'adempimento, ma non lo esaurisce, specialmente in assenza di prova della comunicazione dell'emissione del mandato al creditore. A Con seguito della riforma su questo punto, chiede quindi la condanna al pagamento della maggiore sorte capitale di euro 2.042,10 (ossia relativa alle fatture escluse dalla condanna), con i relativi interessi moratori e anatocistici, oltre al risarcimento forfettario di euro 720,00 ex art. 6, comma
2, D. Lgs. n. 231/02, calcolato su tutte le fatture non riconosciute.
II. Secondo motivo sui crediti oggetto di Nota Debito per ulteriori interessi di mora Interessi Con (punto 4 dell'atto di appello): impugna il rigetto della domanda relativa agli ulteriori interessi di mora di euro 2.218,60 (Nota di Debito n. ED.90003065 prodotta al doc. n. 5) e sul punto, argomenta quattro motivi subordinati:
1) Nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. (punto 4.1. dell'atto di appello) avendo errato il
Tribunale a decidere d'ufficio la questione relativa alla ritenuta assenza di validi contratti tra le società fornitrici e il questione non oggetto di contestazione specifica da parte del CP_4 stesso il quale, avendo pagato le fatture sottostanti la nota di debito, aveva posto in CP_4 essere comportamenti dal carattere "confessorio" sull'esistenza dei contratti;
pagina 5 di 11 2) Erroneità per comportamento confessorio in quanto la sentenza, violando gli artt. 115-116
c.p.c., ha omesso di considerare il comportamento confessorio del consistente nel CP_4 Con pagamento a delle fatture sottostanti le Note Debito, circostanza che dimostrerebbe pacificamente l'esistenza di un valido contratto sottostante;
3) Erroneità per ratifica per fatti concludenti, in quanto il Tribunale ha omesso di considerare che il comportamento del di accettazione delle forniture/prestazioni, di mancata CP_4 contestazione specifica delle fatture anche dopo la notifica delle cessioni e delle intimazioni di pagamento, abbia costituito una ratifica dei contratti perfacta concludenti implicita, desumibile da una volontà inequivoca incompatibile con il rifiuto, è ammissibile anche nella rappresentanza organica degli enti pubblici. Co
4) Sull'assorbimento e prova dei crediti, sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere assorbita ogni altra questione e non provata l'esistenza dei crediti richiesti a titolo di ulteriori interessi di mora richiamando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in quanto il non aveva eccepito la CP_4
mancata ricezione delle forniture/prestazioni e, pertanto, l'erogazione delle forniture e la correttezza degli Co importi fatturati costituivano fatti pacifici. In accoglimento di tale motivo di appello insiste per la condanna del al pagamento degli ulteriori interessi di mora di euro 2.218,60, dei relativi interessi CP_4 anatocistici e dell'importo di euro 40,00 per ciascuna fattura sottostante la Nota Debito.
Con III. Terzo motivo sulle Spese di Lite (di cui al punto 5 dell'atto di appello): chiede la riforma della sentenza anche in relazione al capo con il quale sarebbe stata condannata al pagamento delle spese di lite e la restituzione delle somme eventualmente già versate.
3. Si è tempestivamente costituito nel giudizio di appello il con Controparte_4 comparsa del 29.02.2024 insistendo in via preliminare per la nullità e inammissibilità dell'appello Con avversario e rilevando che l'atto di appello di risulta viziato per omessa produzione di documenti, difetto di rappresentanza e, soprattutto, perché i motivi di cui ai punti 4 e 5 dell'atto di appello principale sono riferiti ad altra e diversa controversia (poiché la sentenza impugnata non Con ha accertato l'inesistenza dei contratti né ha condannato alle spese) rendendo impossibile comprendere il procedimento logico-giuridico alla base del gravame. Il ha inoltre eccepito CP_4 Con la genericità della richiesta di pagamento dell'ulteriore somma in quanto avrebbe omesso di individuare o produrre le fatture cui tale somma si riferisce.
In via subordinata, il contesta l'appello principale rilevando che il capo della sentenza di CP_4 primo grado che aveva riconosciuto efficacia liberatoria ai pagamenti effettuati dal a CP_4
IS (anche se successivi alla notifica della cessione, in virtù dell'affidamento ingenerato dalla Con comunicazione di del 30.10.2015), è passato in giudicato, non essendo stato oggetto di Con specifico motivo di gravame da parte di pagina 6 di 11 Con Quanto al motivo n. 3 di (relativo alla Nota Debito Interessi), il ne ribadisce l'assoluta CP_4 infondatezza e sottolinea la correttezza della decisione del Tribunale, condividendone il percorso motivazionale.
3.1. In via di Appello Incidentale, il impugna la sentenza per violazione degli artt. 112, CP_4
115 e 116 c.p.c. e rileva in particolare:
(i) Sull'An della condanna: il Tribunale ha disatteso la prova dell'avvenuto pagamento per le fatture nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411, 2006800150, non considerando che i relativi mandati e bonifici prodotti in primo grado (di cui ai docc. 3, 5, 8, 13, 14, 15) non erano stati Con oggetto di contestazione specifica da parte di
(ii) Sul Quantum della condanna: In subordine, il impugna l'importo di condanna di euro CP_4
2.768,82, sostenendo che il Tribunale è incorso in errore aritmetico, infatti, il totale corretto delle sei fatture riconosciute come non pagate, secondo il è di euro 1.097,07. L'errore era CP_4 derivato dal non aver considerato una Nota di Credito di euro 1.671,75 sulla fattura n.
2005673651, condannando per l'intero importo iniziale anziché per il saldo di euro 33,75. Inoltre, la fattura n. 2007009507 (euro 49,00) risultava in realtà ricompresa e pagata nel mandato n.
582. Sul punto, il chiede quindi la rideterminazione del credito in linea capitale nella CP_4 minor somma di euro 1.048,07 e le spese forfettarie in euro 200,00 (relative a 5 fatture).
Il convenuto ha concluso chiedendo la dichiarazione di nullità/inammissibilità dell'appello CP_4 principale o, in subordine, il suo rigetto;
in via incidentale, insiste per la riforma integrale della sentenza mandando il assolto da ogni domanda avversaria o in estremo subordine, la CP_4 rideterminazione delle somme dovute in euro 1.048,07 per capitale e euro 200,00 per spese Con forfettarie;
tutto con la condanna di ex art. 96 c.p.c.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in data 12/03/2024, è stata fissata udienza di rimessione in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 352 c.p.c. e in data 30.9.25 la causa è stata trattenuta a decisione collegiale.
5. In via preliminare, la Corte osserva che l'atto di appello di risulta sicuramente CP_1 redatto in modo sbrigativo e palesemente errato, in particolare con riferimento al terzo motivo di gravame. Nondimeno, pur in presenza di criticità, il gravame non appare radicalmente nullo o inammissibile atteso che i capi di sentenza contestati risultano identificabili.
6. Sull'Appello Principale di . CP_1
pagina 7 di 11 Con 6.1. Con il primo motivo, contesta il rigetto della domanda afferente parti del capitale e rileva che il mero mandato di pagamento non è prova sufficiente di intervenuto adempimento liberatorio.
Il motivo deve essere respinto.
Premesso che la parte appellante non censura di per sé e quindi non colpisce la parte della motivazione del primo giudice afferente i pagamenti medio tempore effettuati dal CP_4 appellato a IS RG (cfr. la puntuale motivazione del Tribunale a pag. 6 della sentenza) rileva la Corte che il primo giudice ha ritenuto che i mandati privi di quietanza non potevano fornire adeguata prova di intervenuto pagamento, mentre invece quelli quietanzati di cui ai doc. nn. 4,6-6 bis, 7, 9, e 10 del “attestano l'intervenuto pagamento delle seguenti fatture CP_4
..”.
A fronte di questa puntuale distinzione, parte appellante – senza confrontarsi con la motivazione della sentenza come ripetutamente richiesto dalla Suprema Corte (“nel giudizio di appello - che non è un novum iudicium - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono”, così ex multis Cass. 27 settembre 2016, n. 18932;Cass.
13 aprile 2010, n. 8771;Cass. 18 aprile 2007, n. 9244;Cass. 24 novembre 2005, n. 24817) – richiama giurisprudenza varia sul mandato di pagamento in generale ma senza mai soffermarsi sulla fondamentale distinzione tracciata dal primo giudice e sulla valenza probatoria del mandato quietanzato.
Il motivo deve dunque essere respinto e ciò comporta il rigetto delle domande afferenti gli accessori ad esso collegati.
Con 6.2. Con il secondo motivo di appello, impugna la sentenza del primo giudice nella parte in cui ha respinto la propria domanda di condanna del al pagamento dei crediti di cui al CP_4 punto e-g delle conclusioni di primo grado, domanda concernente interessi maturati a fronte del ritardato pagamenti di “crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera”.
Il motivo deve essere respinto.
Il Tribunale ha rigettato tale domanda in quanto ha ritenuto non specificato "il rapporto sottostante né prodotto il relativo contratto e, prima ancora, le specifiche fatture asseritamente Con oggetto di ritardato pagamento” e ha articolato la doglianza nei quattro sub motivi di cui si è detto al punto 2, sostanzialmente inconferenti rispetto alla vicenda concreta e alla ratio decidendi del primo giudice.
pagina 8 di 11 Premesso che a fronte delle contestazioni del convenuto il primo giudice si è limitato a CP_4 rilevare, come risulta dalla motivazione sopra riportata, che parte attrice non aveva prodotto contratti e fatture che asseriva pagate in ritardo, va detto che questa Corte ha più volte affermato
(da ultimo App. Torino n. 496/2025) che “il creditore cessionario che agisce per il recupero di interessi di mora deve assolvere all'onere di allegazione e prova di fatti costitutivi del proprio diritto, non potendo limitarsi alla produzione di meri elenchi di fatture di provenienza unilaterale, privi di valore probatorio” come avvenuto nel caso e la giurisprudenza ha da tempo chiarito che per i contratti con le Pubbliche Amministrazioni vige il principio della forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che la prova della conclusione del contratto per il quale la legge impone la forma scritta consiste esclusivamente nella produzione del medesimo contratto scritto.
Il richiamo del primo giudice alla mancata produzione del contratto è dunque corretto e del resto le mancate produzioni rilevate in prime cure comportano l'impossibilità di verificare non solo l'esistenza del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ma, particolarmente, la correttezza dei dati Con inseriti da
Resta solo da aggiungere che il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc non trova applicazione quando sia richiesta la forma scritta ad substantiam per l'esistenza del diritto: “la mancata contestazione specifica ex art. 115 cpc non opera quando il debitore abbia eccepito la carenza di prova nell'an e/o nel quantum della pretesa e” - come nel caso - “la mancata produzione della documentazione necessaria non lo abbi messo in condizioni di esercitare adeguatamente il diritto di difesa”. (App. Torino, 2025 n. 496).
Con 6.3. Con il terzo motivo, si duole dell'avvenuta condanna di essa banca al rimborso alla controparte delle spese processuali.
Il motivo palesemente inammissibile, frutto di errata lettura della sentenza di primo grado che, Con contrariamente a quanto indicato da ha disposto la compensazione delle spese.
7. L'appello principale di deve pertanto essere respinto. CP_1
8. Prima di esaminare l'appello incidentale del , occorre richiamare Controparte_4
l'ordinanza di correzione errore materiale ottenuta da parte appellata in data 26.3.2024. Con la predetta ordinanza, il Tribunale di Cuneo dà atto “che effettivamente, per mero errore, il minor credito derivante dalle fatture nn. 2004037724, 2005673651, 2005952411,2006800150,
2006878618 e 2007009507 stato indicato come pari a euro 2.768,82, nonostante dall'elenco di cui al doc. 3 della produzione attorea il saldo richiesto in relazione alle suddette fatture corrisponda al minor importo di euro 1.097,07; … considerato invece che l'omesso scomputo della somma di euro 49,00 di cui alla fattura n. 2007009507 (da cui viene fatta conseguire dall'istante la richiesta di riduzione dell'importo della condanna ex art. 6 comma 2 D- lgs. 231/2002 ad euro
pagina 9 di 11 200,00) è espressione di una precisa scelta del giudice motivata in ragione dell'omessa prova del relativo pagamento (“Con la precisazione che nessuna specifica prova inerente il pagamento della fattura n. 2007009507, invece, si rinviene nel mandato di pagamento n. 582 (doc. 9)…”, disponendo che in dispositivo, in luogo di euro 2.768,82, si legga “euro 1.097,07”.
Per effetto della predetta ordinanza, il dispositivo della sentenza appellata è quello di seguito riportato: ● in parziale accoglimento dell'azione promossa da a) condanna il CP_1 al pagamento in favore di della somma di euro Controparte_4 CP_1
1.097,07 oltre interessi ex artt. 2 e 5 D. lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza dal giorno del pagamento delle singole fatture azionate fino al saldo effettivo, e oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data della notifica dell'atto di citazione (7.8.2020) sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., da calcolarsi al saggio di cui agli artt. 2 e 5 D. lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione fino al saldo effettivo;
b) condanna il al Controparte_4 pagamento in favore di della somma di euro 240,00 ex 6, comma 2, D. lgs. CP_1
231/2012; ● dichiara improponibile per difetto di residualità la domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c.; rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Comune di;
● Controparte_4 compensa integralmente le spese di lite.
8.1. Ciò premesso e osservato che un mandato non quietanzato non consente di ritenere provato l'adempimento di talché non vi sono ragioni per discostarsi da quanto esattamente motivato sul punto dal Tribunale, la Corte rileva che l'appello incidentale del appellato si risolve nella CP_4 questione del pagamento della fattura n. 2007009507 (euro 49,00), atteso che, per il resto, il
Tribunale di Cuneo ha già provveduto in sede di correzione errore materiale e che non vi è alcun rilievo specifico dell'appellante sul punto.
Il motivo è fondato.
La fattura in discorso è infatti inserita con altre due (la n. 2007043622 e la n. 2006865171) nel mandato di pagamento quietanzato di cui al doc., n. 9 di parte appellata (documento che, per inciso, anche il Tribunale di Cuneo inserisce nell'elenco dei mandati quietanzati, cfr. pag. 5 della sentenza appellata).
A ciò consegue che l'importo dovuto dal Comune a ammonta ad euro 1.048,07 CP_1
(1,097,07 - 49,00), con l'ulteriore conseguenza che l'importo dallo stesso dovuto ex art. 6 del d. lgs. 2002 n. 231 si riduce ad euro 200.
8.2. L'appello incidentale deve pertanto essere accolto nei termini di cui sopra, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
pagina 10 di 11 9. Ritiene la Corte di dover compensare le spese di causa, atteso l'esito complessivo del giudizio e il comportamento processuale della appellante che, pur molto limitatamente vittoriosa CP_2 rispetto alle domande formulate in primo grado, ha visto il rigetto dell'appello principale e l'ulteriore riduzione della somma dovuta dal . Controparte_4
10. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante principale sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Cuneo n. 244/2023 pubblicata in data 07/04/2023 nei confronti del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., ogni contraria istanza disattesa: Controparte_4
-Rigetta l'appello principale;
-In parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza appellata:
• Ridetermina il credito di nei confronti del in euro CP_1 Controparte_4
1.048,07 per capitale ed euro 200,00 ex art. 6, comma 2 del d. lgs. 2002 n. 231;
• condanna il appellato a pagare a parte appellante le predette somme;
CP_4
-Conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
-Dichiara compensate tra le parti le spese del grado;
-Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante , di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
28.10.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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