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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 23/12/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1409/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1409/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
IO (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Parini n. 33 è C.F._2 elettivamente domiciliato e da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO Parte_2 C.F._3
IO (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Parini n. 33 è C.F._2 elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale e cessazione degli effetti civili
– procedimento su domanda congiunta –
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i ricorrenti e […] Parte_2 Parte_1
CHIEDONO all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Lecco […] di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE
La separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
PERSONALI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore dei figli) e di comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2. La signora si impegna a trasferire entro sei mesi dal deposito del presente Parte_2 ricorso al signor il 100% della casa con le relative pertinenze nonché del box siti Parte_1 in Malgrate, via Manzoni n. 6/C così contraddistinti: Catasto Fabbricati Foglio 2: mapp. 2097/740, cat A/2, Cl. 4, vani 6,5, mq 133 – abitazione mapp. 2097/719 Cat. C/6, cl. 2, mq 17 – box mapp. 2097/741 Cat. C/2, Cl U, mq 49 – solaio.
Il signor si impegna a corrispondere alla signora al momento della stipula Pt_1 Pt_2 dell'atto notarile e in un'unica soluzione l'importo concordato di € 35.000,00.
Si specifica che tale accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali vigenti tra i coniugi;
3. Conseguentemente il signor subentrerà nel contratto di mutuo ipotecario assumendosi Pt_1
l'onore di pagare le relative rate mensili così come le spese straordinarie riferibili all'immobile;
4. In considerazione degli accordi che precedono, nell'abitazione di Malgrate, via Manzoni n. 6/C, da intendersi quale casa familiare, rimarranno collocati i minori;
5. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. In virtù Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun coniuge individualmente, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò con particolare riguardo al futuro in dirizzo di studi, tenendo comunque presente i loro desideri e le loro inclinazioni. I genitori dovranno pertanto impegnarsi a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto dei figli con pagina 2 di 6 entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6. I genitori concordano di alternarsi nell'abitazione familiare secondo la seguente calendarizzazione:
Settimanalmente
Con la madre il lunedì e il mercoledì (indicativamente dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva avendo cura di riaccompagnare i bambini a scuola); con il padre il martedì e giovedì (indicativamente dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva avendo cura di riaccompagnare i bambini a scuola). I genitori trascorreranno con i figli weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Qualora i genitori fossero impossibilitati, per ragioni lavorative e/o impegni personali, a seguire quanto sopra indicato, gli stessi si impegnano a comunicarselo vicendevolmente.
Festività
Durante le festività natalizie e pasquali e staranno con ciascun genitore, Per_1 Per_2 secondo il principio dell'alternanza annuale, per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al 06.01; dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo).
I minori trascorreranno compleanni, ponti e altre festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza annuale;
Vacanze estive
Ciascun genitore, salvo diverso accordo, terrà con sé e per quindici giorni, Per_1 Per_2 anche non consecutivi, durante il periodo estivo. Periodo estivo si intende dal 01 luglio al 30 agosto. Il periodo di ferie dovrà essere deciso e comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
7. I genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp – ovvero tramite e-mail agli indirizzi già noti – con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute dei minori e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei medesimi.
8. I genitori si impegnano a dare reciprocamente l'uno all'altro immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga i figli in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé i figli nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività;
9. Le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita dei minori (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento – apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti dei minori, sarà tenuto a relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi;
pagina 3 di 6 10. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, l variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse dei minori;
11. I genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute dei figli compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico-pediatra;
12. Entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori.
PATRIMONIALI
13. I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento verso l'altro;
14. Le Parti danno reciprocamente atto che la signora svolge la professione di Parte_2 impiegata commerciale presso la società Howden Spa di Milano e percepisce una retribuzione/compenso mensile pari ad € 2.100,00 per 14 mensilità mentre il signor
[...]
è Amministratore Delegato della VAMA Srl e percepisce un compenso mensile pari a Pt_1 circa € 3.000,00 (docc. nn. 5 – 8);
15. In ragione dell'alternanza settimanale le Parti concordano che ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento dei figli pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento;
16. Le Parti concordano che l'assegno unico venga percepito dalla signora;
Pt_2
17. Le parti sono intestatarie di conti correnti personali separati che rimarranno ciascuno di relativa spettanza. Nessuna pretesa potrà reciprocamente essere avanzata sul saldo portato dai rispettivi conti correnti (doc. n. 9, 10);
18. Le Parti concordano che, qualora venga scelto un istituto privato per i figli, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore, il padre si impegna a sostenere integralmente tutte le spese inerenti le rette annuali di detti istituti per entrambi i figli;
19. Fermo restando quanto disciplinato al punto che precede, i genitori contribuiranno, ciascuno in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che risulteranno opportune e necessarie nell'interesse di e nel rispetto del Protocollo per le spese Per_1 Per_2 straordinarie adottato presso codesto Tribunale al quale si fa specifico riferimento.
CLAUSOLE CONCLUSIVE
20. Le Parti danno atto che con la firma di questo accordo non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo per rapporti passati, arretrati a titolo di mantenimento, spese straordinarie etc;
21. Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 1.10.2025 e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario
[...] celebrato in Missaglia, in data 28.5.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 3, Serie A, Parte II (doc.1, copia estratto per riassunto atto di matrimonio) da cui sono nati i figli:
(a Lecco, il 26.9.2019) e (a Lecco, il 18.4.2022), allegando Persona_3 Persona_4 che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 25.11.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Missaglia (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori e , laddove regolamenta compiutamente le condizioni Persona_3 Persona_4 inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali diverse dal mantenimento.
Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la pagina 5 di 6 causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario celebrato in Missaglia (LC), in data 28.5.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Missaglia, al n. 3, Serie A, Parte II, anno 2016;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, dando atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali diverse dal mantenimento;
3) spese di lite al definitivo,
4) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MISSAGLIA, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Sara Cargasacchi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1409/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
IO (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Parini n. 33 è C.F._2 elettivamente domiciliato e da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. MASSIMO Parte_2 C.F._3
IO (C.F. ), presso il cui studio in Lecco, via Parini n. 33 è C.F._2 elettivamente domiciliata
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale e cessazione degli effetti civili
– procedimento su domanda congiunta –
pagina 1 di 6
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
i ricorrenti e […] Parte_2 Parte_1
CHIEDONO all'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Lecco […] di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE
La separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
PERSONALI
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto (anche nell'interesse superiore dei figli) e di comunicarsi l'eventuale cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2. La signora si impegna a trasferire entro sei mesi dal deposito del presente Parte_2 ricorso al signor il 100% della casa con le relative pertinenze nonché del box siti Parte_1 in Malgrate, via Manzoni n. 6/C così contraddistinti: Catasto Fabbricati Foglio 2: mapp. 2097/740, cat A/2, Cl. 4, vani 6,5, mq 133 – abitazione mapp. 2097/719 Cat. C/6, cl. 2, mq 17 – box mapp. 2097/741 Cat. C/2, Cl U, mq 49 – solaio.
Il signor si impegna a corrispondere alla signora al momento della stipula Pt_1 Pt_2 dell'atto notarile e in un'unica soluzione l'importo concordato di € 35.000,00.
Si specifica che tale accordo è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione dei rapporti patrimoniali vigenti tra i coniugi;
3. Conseguentemente il signor subentrerà nel contratto di mutuo ipotecario assumendosi Pt_1
l'onore di pagare le relative rate mensili così come le spese straordinarie riferibili all'immobile;
4. In considerazione degli accordi che precedono, nell'abitazione di Malgrate, via Manzoni n. 6/C, da intendersi quale casa familiare, rimarranno collocati i minori;
5. I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. In virtù Per_1 Per_2 dell'affidamento condiviso, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte da ciascun coniuge individualmente, le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli verranno valutate congiuntamente ed assunte di comune accordo tra i genitori e ciò con particolare riguardo al futuro in dirizzo di studi, tenendo comunque presente i loro desideri e le loro inclinazioni. I genitori dovranno pertanto impegnarsi a collaborare fra loro nelle funzioni educative e nell'elaborazione di un progetto educativo comune, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto dei figli con pagina 2 di 6 entrambi i genitori e la conservazione di rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
6. I genitori concordano di alternarsi nell'abitazione familiare secondo la seguente calendarizzazione:
Settimanalmente
Con la madre il lunedì e il mercoledì (indicativamente dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva avendo cura di riaccompagnare i bambini a scuola); con il padre il martedì e giovedì (indicativamente dalle ore 18,00 sino alla mattina successiva avendo cura di riaccompagnare i bambini a scuola). I genitori trascorreranno con i figli weekend alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera.
Qualora i genitori fossero impossibilitati, per ragioni lavorative e/o impegni personali, a seguire quanto sopra indicato, gli stessi si impegnano a comunicarselo vicendevolmente.
Festività
Durante le festività natalizie e pasquali e staranno con ciascun genitore, Per_1 Per_2 secondo il principio dell'alternanza annuale, per metà dei rispettivi periodi (dal 23.12 al 30.12; dal 31.12 al 06.01; dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua e dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo).
I minori trascorreranno compleanni, ponti e altre festività con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza annuale;
Vacanze estive
Ciascun genitore, salvo diverso accordo, terrà con sé e per quindici giorni, Per_1 Per_2 anche non consecutivi, durante il periodo estivo. Periodo estivo si intende dal 01 luglio al 30 agosto. Il periodo di ferie dovrà essere deciso e comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
7. I genitori, in un'ottica di solidale condivisione del proprio ruolo, si impegnano a comunicare i cambiamenti di programma mediante sms – anche WhatsApp – ovvero tramite e-mail agli indirizzi già noti – con un termine di 24 ore di preavviso, laddove possibile. Sono fatti salvi ulteriori eventuali e diversi accordi tra le parti, anche in considerazione delle condizioni di salute dei minori e degli impegni scolastici ed extra scolastici dei medesimi.
8. I genitori si impegnano a dare reciprocamente l'uno all'altro immediata comunicazione degli avvisi relativi a riunioni ed attività scolastiche nonché a qualunque evento sportivo e ricreativo che coinvolga i figli in modo da consentire a entrambi di organizzare le proprie giornate lavorative se avessero con sé i figli nei giorni interessati o, comunque, di essere presenti alle attività;
9. Le Parti dovranno tenersi reciprocamente informate circa i fatti più importanti e la sana ed equilibrata crescita dei minori (oltre allo stato di salute, anche con riferimento al comportamento – apprendimento scolastico, rapporti con gli insegnanti e con i coetanei, fede religiosa etc…). A tal proposito il genitore che intratterrà i colloqui con i docenti/insegnanti dei minori, sarà tenuto a relazionare l'altro genitore del contenuto degli stessi;
pagina 3 di 6 10. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro il cambio di residenza, per qualsivoglia motivo, l variazione del recapito telefonico e a rendersi sempre disponibile nell'interesse dei minori;
11. I genitori si impegnano ad assumere congiuntamente tutte le decisioni inerenti la salute dei figli compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la scelta del medico-pediatra;
12. Entrambi i genitori prestano reciproco assenso per il rilascio e il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per i figli minori.
PATRIMONIALI
13. I coniugi si danno atto della reciproca autosufficienza ed indipendenza economica, per cui ciascuno, provvedendo autonomamente, rinuncia al contributo di mantenimento verso l'altro;
14. Le Parti danno reciprocamente atto che la signora svolge la professione di Parte_2 impiegata commerciale presso la società Howden Spa di Milano e percepisce una retribuzione/compenso mensile pari ad € 2.100,00 per 14 mensilità mentre il signor
[...]
è Amministratore Delegato della VAMA Srl e percepisce un compenso mensile pari a Pt_1 circa € 3.000,00 (docc. nn. 5 – 8);
15. In ragione dell'alternanza settimanale le Parti concordano che ciascun genitore provvederà autonomamente al mantenimento dei figli pertanto nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo al loro mantenimento;
16. Le Parti concordano che l'assegno unico venga percepito dalla signora;
Pt_2
17. Le parti sono intestatarie di conti correnti personali separati che rimarranno ciascuno di relativa spettanza. Nessuna pretesa potrà reciprocamente essere avanzata sul saldo portato dai rispettivi conti correnti (doc. n. 9, 10);
18. Le Parti concordano che, qualora venga scelto un istituto privato per i figli, dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore, il padre si impegna a sostenere integralmente tutte le spese inerenti le rette annuali di detti istituti per entrambi i figli;
19. Fermo restando quanto disciplinato al punto che precede, i genitori contribuiranno, ciascuno in ragione del 50%, al pagamento delle spese straordinarie che risulteranno opportune e necessarie nell'interesse di e nel rispetto del Protocollo per le spese Per_1 Per_2 straordinarie adottato presso codesto Tribunale al quale si fa specifico riferimento.
CLAUSOLE CONCLUSIVE
20. Le Parti danno atto che con la firma di questo accordo non hanno più nulla a che pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo per rapporti passati, arretrati a titolo di mantenimento, spese straordinarie etc;
21. Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.
pagina 4 di 6 MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato il 1.10.2025 e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di separazione personale giusto matrimonio concordatario
[...] celebrato in Missaglia, in data 28.5.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 3, Serie A, Parte II (doc.1, copia estratto per riassunto atto di matrimonio) da cui sono nati i figli:
(a Lecco, il 26.9.2019) e (a Lecco, il 18.4.2022), allegando Persona_3 Persona_4 che tra i coniugi sono emersi problemi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto coniugale.
Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, il quale fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c. sino al 25.11.2025.
Mediante il deposito di note scritte le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di separazione sopra trascritte, chiedendo poi la rimessione della causa sul ruolo quanto alla contestuale domanda di divorzio.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di Missaglia (doc. 1);
- in secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che è intervenuto e ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli minori e , laddove regolamenta compiutamente le condizioni Persona_3 Persona_4 inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Consegue a tanto che va pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate dalle parti, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali diverse dal mantenimento.
Manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/70 e successive modificazioni, la pagina 5 di 6 causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge 898/70 e di confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e , i quali hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario celebrato in Missaglia (LC), in data 28.5.2016, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Missaglia, al n. 3, Serie A, Parte II, anno 2016;
2) omologa le condizioni di separazione concordate tra le parti, da intendersi qui trascritte, dando atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali diverse dal mantenimento;
3) spese di lite al definitivo,
4) provvede con separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore,
5) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MISSAGLIA, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Sara Cargasacchi Dott. Marco Erminio Maria Tremolada
pagina 6 di 6