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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/02/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 913/2024
Oggi 04/02/2025 innanzi al giudice dott. ssa Simona Gerola sono comparsi:
Per l'avv.to OT AR e il ricorrente personalmente Parte_1
Per , l'avv.to AZZURRO MATTEO CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti che collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti dichiarano di non aver raggiunto un accordo perché la società convenuta ha ritenuto di nulla dovere al ricorrente stante la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistendo nelle istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni rassegnate .
Dichiarano inoltre, nel caso in cui il giudice ritenesse la causa matura per la decisione , di rinunciare alla lettura del dispositivo
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza e si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 913/2024 promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. OT AR Parte_1
PARTE RICORRENTE contro
con il patrocinio dell'avv. AZZURRO MATTEO CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI per la parte ricorrente
Accertato, per i motivi esposti in narrativa, che il sig. non ha superato il periodo Parte_1
di conservazione del posto di lavoro – c.d. periodo di comporto - stabilito dall'art. 48 del CCNL metalmeccanici piccola media industria Confimi e dall'art. 2110 c.c.,
Accertato che, per i motivi esposti in narrativa, la società resistente ha applicato erroneamente il comporto breve invece del comporto prolungato, come stabilito dall'art. 48 del CCNL metalmeccanici piccola media industria Confimi per l'effetto annullare il licenziamento comminato al ricorrente condannare la (c.f. e p. iva ) in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Monzambano (MN), in via Mastroppa n.
4/6, alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, salva la facoltà di chiedere l'indennità sostituiva alla reintegrazione di cui all'art. 2, co. 3 Dlgs. 23/2015, nei modi e nei termini fissati dalla legge. condannare altresì la (c.f. e p. iva ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria (ultima retribuzione globale di fatto pari ad euro 1.623,45), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro, in ogni caso in misura non superiore a dodici mensilità.
2 Condannare altresì la (c.f. e p. iva ) in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi in cui non venga ritenuta dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al ricorrente, Voglia l'Ill.mo Giudice adito accertato, per i motivi esposti in narrativa, che il sig. non ha superato il periodo Parte_1
di conservazione del posto di lavoro – c.d. periodo di comporto - stabilito dall'art. 48 del CCNL metalmeccanici piccola media industria Confimi e dall'art. 2110 c.c.,
Accertato che, per i motivi esposti in narrativa, la società resistente ha applicato erroneamente il comporto breve invece del comporto prolungato, come stabilito dall'art. 48 del CCNL metalmeccanici piccola media industria Confimi per l'effetto dichiarare risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento;
condannare la (c.f. e p. iva in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale calcolata sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 1.623,45) determinata discrezionalmente dal Giudice secondo i canoni e/o criteri di cui alla sent. della Corte
Costituzionale n. 194/2018, in misura comunque non inferiore a dodici e non superiore a ventiquattro mensilità.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario. per la parte convenuta
NEL MERITO
In via principale rigettare il ricorso del ricorrente e tutte le domande in esso contenute per tutte le argomentazioni sopra esposte;
IN OGNI CASO con il favore dei compensi professionali e delle spese del presente giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva avanti al Tribunale di Mantova Parte_1
l' per sentire accogliere le conclusioni indicate in epigrafe CP_2
3 Il procuratore della parte ricorrente esponeva:
Contr che ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della dal Parte_1
01.05.2023 fino al 10.05.2024, da ultimo in qualità di operaio di livello 3° del CCNL metalmeccanici piccola e media industria Confimi, (ultima retribuzione globale di fatto
1.623,45) e mansione di assemblatore e/o collaudatore;
che quando il rapporto lavorativo con il ricorrente era in essere, la resistente occupava alle proprie dipendenze n. 145 lavoratori;
che la convenuta , con lettera datata 10.05.2024, ha intimato al ricorrente il licenziamento per superamento del periodo di comporto di 183 giorni previsto per i lavoratori con non più di 3 anni di anzianità di servizio di cui all'art. 48 del CCNL metalmeccanici piccola e media industria Confimi;
che tutti i certificati di malattia, a partire dal 06.11.2023, prodotti in causa , in particolare dal
28.11.2023, fino a quando è avvenuto il licenziamento, si riferiscono ad un unico evento morboso sofferto dal ricorrente in quanto i medici curanti del ricorrente hanno sempre indicato quale diagnosi” onfalite – ernia ombelicale incarcerata – ernioplastica”; che uno dei medici di famiglia del ricorrente, il dott. ha poi attestato “con la Persona_1 presente si attesta che, a dispetto delle diverse diagnosi alla base dei “certificati, onfalite – ernia ombelicale incarcerata – ernioplastica tutte fanno riferimento ad un univoco quadro clinico;
che infatti l'onfalite di cui era affetto il ricorrente è poi evoluta in un'”ernia inguinale incarcerata”, che seppur di piccole dimensioni (5 mm/1 cm) ha richiesto un intervento di ernioplastica , al quale è stato sottoposto in data 19.03.2024 )
In punto di diritto contestava la legittimità del licenziamento con ampie e articolate argomentazioni giuridiche .
Deduceva in particolare che l'art. 48 del CCNL di categoria distingue tra comporto breve e comporto prolungato e che nel caso di specie trova applicazione il comporto prolungato in quanto il ricorrente a partire dal 15.11.2023 fino al licenziamento, avvenuto in data 10.05.2024,
è rimasto assente dal lavoro a causa di un unico evento morboso;
che dai cedolini in atti relativi al periodo novembre 2023 – 2024 emerge che il lavoratore non ha mai ripreso l'attività lavorativa con la conseguenza che egli è rimasto assente dal lavoro, a partire dal 15.11.2023, fino al licenziamento, per 160 giorni – come indicato dalla società resistente nella lettera di licenziamento - non interrotti da alcuna ripresa dell'attività lavorativa, quindi, la società resistente avrebbe dovuto applicare la disciplina prevista dall'art. 48 del CCNL citato prevista per il comporto prolungato;
che il ricorrente inoltre, oltre a non aver mai ripreso l'attività
4 lavorativa, alla scadenza del periodo di comporto breve – 183 giorni – avvenuto nel mese di maggio 2024, aveva in corso una malattia con prognosi superiore a 91 giorni di calendario;
che nessuna rilevanza ha l'eventuale indicazione nei certificati di malattia da parte dei medici curanti del ricorrente di “inizio – ricaduta – continuazione” della malattia, in quanto ciò che rileva ai fini del superamento del periodo di comporto è l'assenza dal lavoro per un unico evento morboso, come appunto indicato dal CCNL di categoria, e come ribadito dal certificato del dott.
Per_1
Tanto premesso concludeva come sopra indicato.
Si costituiva ritualmente contestando la fondatezza del ricorso CP_1
Il procuratore della convenuta rilevava , con altrettante articolate argomentazioni giuridiche , che al ricorrente è stato correttamente applicato il periodo di comporto breve e che il licenziamento impugnato è perfettamente legittimo.
La causa, istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti, all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento .
Le norme contrattual-collettive da applicarsi alla fattispecie in esame non sono in verità di lineare interpretazione ma , considerando la verosimile ratio delle stesse, puo' addivenirsi alla conclusione che il licenziamento impugnato è legittimo.
Ai sensi dell'art. 48 CCNL metalmeccanici piccola e media industria:
“In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 183 giorni di calendario per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti [..]
“Il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, nei seguenti casi:
- evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni di calendario;
- quando si siano verificate almeno due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a 91 giorni di calendario;
- quando alla scadenza del periodo di comporto breve sia in corso una malattia con prognosi pari o superiore a 91 giorni di calendario.
Il comporto prolungato è pari a:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: 274 giorni di calendario;
[..]”
5 Partendo dal presupposto che i giorni di assenza del ricorrente sono ovviamente pacifici in quanto documentalmente dimostrati dai certificati in atti, si osserva che la prima ipotesi di comporto “prolungato” non si attaglia alla fattispecie in esame in quanto il ricorrente ha pacificamente superato il comporto breve per effetto di plurime patologie e non in ragione di un unico evento morboso continuativo con assenza ininterrotta ( o interrotta da un'unica ripresa del lavoro per un periodo non superiore a 61 giorni) come richiesto dalla norma collettiva
Anche volendo considerare , come attestato dal dott. (cfr doc. 10 di parte ricorrente) Per_1
“unico evento morboso continuativo” quello che ha colpito l'ombelico del ricorrente ( onfalite e ernia ombelicale incarcerata) , non puo' trovare applicazione la norma relativa al comporto prolungato perchè alla data del licenziamento esso aveva comportato un numero di giorni di assenza per malattia inferiore a 183 .
Per altro verso il ricorrente , come correttamente rimarcato dalla convenuta, ha pacificamente interrotto l'assenza piu' di una volta, ossia per ben 4 volte nell'arco di tempo in cui ha superato il periodo di comporto breve .
La seconda ipotesi di comporto prolungato non è sicuramente configurabile e, infatti , neppure
è stata invocata dal ricorrente in quanto mai si sono verificate due malattie , comportanti ciascuna , una assenza pari a superiore ai 91 giorni.
Veniamo ora al terzo caso
La parte ricorrente sostiene sostanzialmente di aver diritto al prolungamento del comporto anche in quanto alla scadenza del comporto breve era in corso una malattia che è durata continuativamente oltre 91 giorni
La tesi non è condivisibile.
La previsione contrattuale ricollega la particolare tutela del prolungamento alla prognosi, nel senso che la malattia in corso al momento del superamento del comporto breve deve avere una prognosi di pari o superiore a 91 gg , ossia deve essere una patologia che, secondo la preventiva valutazione del medico, avrà una durata di almeno tre mesi.
Nella specie, per contro, la malattia piu' “grave” che da ultimo ha colpito il ricorrente , iniziata il 30.11.23 ( o al piu' il 27.11.2023 se si considera il certificato della dott.ssa ha Per_2
avuto una prognosi limitata al 7.12.2023 ed è continuata ogni volta con prognosi di breve durata
( di circa un mese) .
Il fatto che si tratti pur sempre della medesima malattia non consente, ai fini dell'applicazione della tutela in oggetto, di sommare, una volta giunti ad un assenza di 91 giorni tutti i periodi con prognosi breve successivi al primo periodo di assenza, perché in tal modo si dà vita ad un illogico concetto di «prognosi a posteriori» che costituisce una contraddizione in termini.
6 Né, in contrario, varrebbe replicare che si tratterebbe di un'interpretazione formalistica della norma contrattuale con conseguente inutilità della stessa, dal momento che un medico non si spinge mai ad azzardare una previsione certa di mancata guarigione per un lungo periodo e preferisce invece valutare la situazione di volta in volta in relazione alle condizioni effettive del paziente.
Occorre considerare infatti che la tutela contrattuale in esame scatta dopo la consumazione dell'ordinario periodo di conservazione del posto previsto per la generalità dei casi, ed è chiaramente destinata a tenere conto della speciale situazione di quei lavoratori i quali superino il periodo ordinario di conservazione del posto a causa di eventi morbosi gravi, caratterizzati da una prognosi di lunga durata, che nella specie le parti collettive hanno fissato in almeno 91 gg
Nel caso di specie, invece, il medico ha ritenuto che la malattia iniziata a fine novembre 2023 avesse una breve durata e tale giudizio ha confermato in occasione dei successivi certificati in continuazione.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato perché il ricorrente ha superato il periodo di comporto breve, non sussistendo i presupposti per il prolungamento del periodo di conservazione del posto di lavoro.
La peculiarità delle questioni trattate e la natura interpretativa delle stesse suggeriscono di compensare fra le parti le spese di lite
PQM
definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: rigetta il ricorso e dichiara compensate fra le parti le spese di lite
Così deciso in Mantova , il 4.2.2025
Il giudice
( Simona Gerola)
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