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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5843/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. Inc.te Società_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5295/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36407 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 802/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1, poi diventata a seguito di svariate vicende societarie srl l Resistente_1, ha impugnato davanti alla Corte di giustizia di primo grado di Roma l'avviso di accertamento n 36407 di Roma Capitale con il quale si è chiesto il pagamento di euro 9934,63 per l'Imu dovuta con riferimento all'anno di imposta 2017, incluse sanzioni e interessi.
La ricorrente è proprietaria di n. 134 unità immobiliari per alcuni dei quali assume aver diritto alla esenzione Imu essendo state costruite sulla base di Convenzione con il Comune ed essendo state concesse in locazione agevolata a dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata che possiedono tutti i requisiti richiesti dalla lettera b, comma 2, dell'articolo 13 del DL n 201 del 2011.
Roma Capitale ha resistito nel corso del giudizio di primo grado, ma il ricorso è stato accolto dal giudice che ha annullato l'accertamento compensando le spese.
Roma Capitale, ritenendo errata la sentenza, ha proposto appello.
In particolare, l'appellante, pur riconoscendo che sono stati rispettati gli obblighi dichiarativi previsti dalla norma di riferimento, ritiene che non si possa accedere all'agevolazione richiesta, in quanto non risulta che l'impresa resistente sia quella che ha realizzato gli immobili e che gli stessi siano stati concessi in locazione a canone agevolato a conduttori residenti e aventi i requisiti richiesti dalla legge.
Si è costituita la l Resistente_1 Srl che ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, ha dedotto che l'attuale società è succeduta a seguito di vicende societarie (che sono state analiticamente illustrate) all'originale Società_1 che ha realizzato gli immobili. Ha anche dedotto che l'Imu è stata versata per tutti gli immobili non rientranti nella previsione di legge (indicati ai numeri da 1 a 88 della dichiarazione presentata il 28 giugno del 2018) per un importo totale di euro
142.292,00. Non è stata versata l'IMU per gli immobili di cui ai numeri da 89 a 134 della medesima dichiarazione, sussistendo tutti i requisiti di legge. Parte resistente, ha anche evidenziato che per questi ultimi atti di locazione sono stati forniti all'amministrazione tutti gli estremi delle registrazioni dei contratti, che quindi sono verificabili da parte dell'amministrazione. Infine, parte resistente, ha evidenziato che anche per gli anni precedenti analoghi atti di accertamento sono stati impugnati e confermati dai giudici di primo grado.
La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 16.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Roma Capitale è fondato.
In estrema sintesi, le contestazioni di Roma Capitale sono le seguenti: 1) non c'è prova che gli immobili in questione siano stati realizzati dalla società resistente;
2) non c'è prova che, nella fattispecie, sussistano tutti i presupposti di legge per poter usufruire dell'esenzione Imu. La prima questione non è condivisibile in quanto parte resistente ha analiticamente ricostruito le vicende societarie che hanno fatto succedere alla originaria Società_1, costruttrice degli immobili, l'attuale l Resistente_1 appellante. Si tratta di vicende societarie tutte verificabili da parte di Roma capitale che non le ha contestate, per cui devono intendersi pacifiche.
La seconda questione invece è fondata in quanto, se è vero che parte resistente, ha adempiuto nella sostanza agli obblighi dichiarativi e ha indicato gli estremi della registrazione degli atti di locazione, è anche vero che era suo onere provare in modo specifico l'esistenza di tutti i presupposti per la concessione del beneficio (cfr. Cassazione civile, sezione V, ordinanza del 23 ottobre 2024, n. 27441).
In particolare, non risulta provata da parte resistente, che pure ne aveva l'onere, l'appartenenza di coloro che usufruiscono degli alloggi in questione alla categoria di soggetti svantaggiati, che costituisce un elemento essenziale per accedere al regime esentativo in questione.
Va anche osservato che tale prova non è stata neppure fornita nel corso del giudizio.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto e va riformata la sentenza impugnata.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FORTUNATO VINCENZO, Presidente e Relatore
DIOTALLEVI GIOVANNI, Giudice
LOSTORTO VALENTINA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5843/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. Inc.te Società_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5295/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 9 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36407 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 802/2026 depositato il
17/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1, poi diventata a seguito di svariate vicende societarie srl l Resistente_1, ha impugnato davanti alla Corte di giustizia di primo grado di Roma l'avviso di accertamento n 36407 di Roma Capitale con il quale si è chiesto il pagamento di euro 9934,63 per l'Imu dovuta con riferimento all'anno di imposta 2017, incluse sanzioni e interessi.
La ricorrente è proprietaria di n. 134 unità immobiliari per alcuni dei quali assume aver diritto alla esenzione Imu essendo state costruite sulla base di Convenzione con il Comune ed essendo state concesse in locazione agevolata a dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità organizzata che possiedono tutti i requisiti richiesti dalla lettera b, comma 2, dell'articolo 13 del DL n 201 del 2011.
Roma Capitale ha resistito nel corso del giudizio di primo grado, ma il ricorso è stato accolto dal giudice che ha annullato l'accertamento compensando le spese.
Roma Capitale, ritenendo errata la sentenza, ha proposto appello.
In particolare, l'appellante, pur riconoscendo che sono stati rispettati gli obblighi dichiarativi previsti dalla norma di riferimento, ritiene che non si possa accedere all'agevolazione richiesta, in quanto non risulta che l'impresa resistente sia quella che ha realizzato gli immobili e che gli stessi siano stati concessi in locazione a canone agevolato a conduttori residenti e aventi i requisiti richiesti dalla legge.
Si è costituita la l Resistente_1 Srl che ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello.
In particolare, ha dedotto che l'attuale società è succeduta a seguito di vicende societarie (che sono state analiticamente illustrate) all'originale Società_1 che ha realizzato gli immobili. Ha anche dedotto che l'Imu è stata versata per tutti gli immobili non rientranti nella previsione di legge (indicati ai numeri da 1 a 88 della dichiarazione presentata il 28 giugno del 2018) per un importo totale di euro
142.292,00. Non è stata versata l'IMU per gli immobili di cui ai numeri da 89 a 134 della medesima dichiarazione, sussistendo tutti i requisiti di legge. Parte resistente, ha anche evidenziato che per questi ultimi atti di locazione sono stati forniti all'amministrazione tutti gli estremi delle registrazioni dei contratti, che quindi sono verificabili da parte dell'amministrazione. Infine, parte resistente, ha evidenziato che anche per gli anni precedenti analoghi atti di accertamento sono stati impugnati e confermati dai giudici di primo grado.
La causa è stata decisa alla pubblica udienza del 16.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello di Roma Capitale è fondato.
In estrema sintesi, le contestazioni di Roma Capitale sono le seguenti: 1) non c'è prova che gli immobili in questione siano stati realizzati dalla società resistente;
2) non c'è prova che, nella fattispecie, sussistano tutti i presupposti di legge per poter usufruire dell'esenzione Imu. La prima questione non è condivisibile in quanto parte resistente ha analiticamente ricostruito le vicende societarie che hanno fatto succedere alla originaria Società_1, costruttrice degli immobili, l'attuale l Resistente_1 appellante. Si tratta di vicende societarie tutte verificabili da parte di Roma capitale che non le ha contestate, per cui devono intendersi pacifiche.
La seconda questione invece è fondata in quanto, se è vero che parte resistente, ha adempiuto nella sostanza agli obblighi dichiarativi e ha indicato gli estremi della registrazione degli atti di locazione, è anche vero che era suo onere provare in modo specifico l'esistenza di tutti i presupposti per la concessione del beneficio (cfr. Cassazione civile, sezione V, ordinanza del 23 ottobre 2024, n. 27441).
In particolare, non risulta provata da parte resistente, che pure ne aveva l'onere, l'appartenenza di coloro che usufruiscono degli alloggi in questione alla categoria di soggetti svantaggiati, che costituisce un elemento essenziale per accedere al regime esentativo in questione.
Va anche osservato che tale prova non è stata neppure fornita nel corso del giudizio.
Tutto ciò premesso, l'appello va accolto e va riformata la sentenza impugnata.
La particolarità del caso giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio accoglie l'appello. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio.