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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 04/11/2025, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 4/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1692/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione avverso avviso di pagamento” e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1 C.F._1
Marciano, giusta mandato in atti ricorrente
E
( , rapp.to e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Gianmarco CP_1 P.IVA_1
SA IO
Resistente
NONCHE'
(già quale Controparte_2 Controparte_3
1 agente per la riscossione dei tributi ( P.IVA ), rapp.ta e difesa, P.IVA_2
giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Rotolo
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.10.2018, adiva il presente Tribunale, in Parte_2
veste del giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di pagamento n. 10020189004326654000, con la quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di Euro 1.007,50; detta intimazione ha come suo presupposto la cartella esattoriale n. 10020080042280146000 avente ad oggetto contributi I.V.S. coltivatori diretti anni 2006 e 2007, notificata in data 17.10.2008.
Ciò detto, l'opponente deduceva l'omessa notifica della cartella indicata e, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui a quest'ultima, in assenza di qualsiasi atto interruttivo della prescrizione tra la notifica della cartella ( 17.10.2008) e la notifica dell'avviso di pagamento ( 19.9.2018).
Si costituivano le resistenti che, nel merito, deducevano la sussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione.
L'opposizione è fondata e va accolta, in ragione di quanto di seguito precisato.
È fondata e va accolta l'eccezione di intervenuta prescrizione sollevata dall'opponente.
Nel merito, va precisato che le parti resistenti non hanno ottemperato all'onere, sulle stesse incombente, di fornire la prova documentale dell'avvenuta valida notifica, nei confronti della ricorrente, di atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione;
trattandosi, infatti, di crediti per omesso versamento di contributi previdenziali, il cennato termine prescrizionale è di 5 anni, termine che, fino alla dara di notifica dell'avviso di pagamento (9.2.2018), non risulta validamente interrotto, stante l'avvenuta notifica dell'atto presupposto ( cartella esattoriale) in data 19.9.2018.
Le spese seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, essi, in ragione del principio del decisum, si calcolano, ex DM 147/2022, in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore fino ad euro 1.100,00), tenuto conto della non complessità della materia trattata, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuta la illegittimità, per intervenuta prescrizione, dell'avviso di pagamento n. 10020189004326654000 notificato il 19.9.2018;
2) Condanna le parti resistenti, in solido fra loro, alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 251,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e 15% forfettario, con attribuzione.
Vallo della Lucania, così deciso il 04/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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