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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
I sezione civile
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 540/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto " modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale” e vertente
(C.F. ) nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Forino,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Con ricorso del 29.10.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 5 agosto 2017 e che dalla loro unione erano nati i figli (4.3.2017) Controparte_1 Per_1 e (8.10.2019); che in data 11 luglio 2022 era stata omologata la separazione e in data 24 Per_2
novembre 2023 era stato pronunciato il divorzio che aveva disposto l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e un onere di contribuzione delle spese a carico del padre di euro 200,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che ad entrambi i minori era stato diagnosticato un disturbo dell'attenzione con alterazione della capacità di concentrazione e -sia pure in maniera molto lieve- dell'apprendimento per cui si era resa necessaria la figura dell'insegnante di sostegno per il primo figlio che in ogni caso le decisioni da Per_1
prendere per i minori al fine di seguirli al meglio erano molteplici e che il padre era disinteressato e a tratti ostruzionistico;
che il tempo speso presso il padre veniva in realtà sempre più ridotto poiché
il riferiva di non essere capace di far svolgere adeguatamente i compiti a e CP_1 Per_1
spesso lo riportava senza che lo stesso li avesse svolti per l'indomani o veniva a prenderlo in orario successivo a quello concordato al fine di consentire alla madre di prendersi cura del bambino;
che comunque entrambi i minori stavano con i nonni paterni quando erano in visita al padre, nonni amorevoli e affettuosi ma che comunque non sostituivano la figura paterna;
che si rendevano necessarie decisioni a volte veloci che avevano reso indispensabile il ricorso al Tribunale per ottenere autorizzazioni di vario tipo quali il seguire una terapialogopedistica o l'autorizzazione ad un'uscita didattica e quant'altro.
Per tutti questi motivi, concludeva per la richiesta di un affido esclusivo dei Parte_1
minori al fine di poter decidere in maniera spedita ed efficace per il loro prioritario interesse.
rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale procedeva all'ascolto di ed acquisiva documentazione;
all'udienza Parte_1
del 28 Febbraio 2025 riservava la causa in decisione al collegio.
La richiesta di affido esclusivo va certamente accolta.
deve prendersi cura da sola dei minori, nel senso che ogni attività che la stessa Parte_1
decide di svolgere per il recupero dei lievi disturbi che sono stati diagnosticati grava interamente sulla ricorrente. Il resistente non solo non partecipa alle decisioni, ma, in qualche modo, le ostacola frapponendo, almeno dalla lettura degli atti di causa, solamente ostacoli di carattere economico.
ha dovuto richiedere ripetutamente l'intervento del Tribunale per consentire ai figli Parte_1
di svolgere l'attività di logopedia.
Emblematico, a tal fine, il provvedimento reso in data 5 luglio 2023 dal tribunale di Avellino
in cui è stato disposto il trattamento logopedico per entrambi i figli a causa del diniego di consenso da parte del padre. Analogo provvedimento si è reso necessario anche con l'introduzione del presente giudizio, poiché nel richiedere la fissazione dell'udienza per decidere sull'affido Parte_1
esclusivo, ha chiesto pronunciarsi provvedimenti urgenti al fine di procedere con il trattamento logopedico per e e per consentir loro di partecipare all'attività sportiva di karate presso Per_1 Per_2
una palestra di Forino.
Che si tratti di richieste che mirano a potenziare e a colmare le lacune dei minori risulta evidente dalla copiosa documentazione depositata dalla ricorrente, sia scolastica sia amministrativa dove viene attestato un certo livello di inabilità e di invalidità di entrambi i minori (cfr. verbali Inps del 20.9.2024
dove si attesta che è invalido “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie Per_2
della sua età”; dell'11.6.2024 ove si attesta la medesima diagnosi per relazioni sanitarie Per_1
del Santobono;
relazioni di neuropsichiatri dell'Asl).
Ne consegue che appare irragionevole e oltremodo deleterio per il prioritario benessere dei figli il disinteresse del padre che si traduce nel diniego a prestare il consenso.
In quest'ottica la madre deve necessariamente fare ricorso al Tribunale per ottenere la sostituzione del consenso paterno con un provvedimento del giudice e questo va a discapito della serenità dei minori oltre che del loro interesse, poiché possono esservi dei rallentamenti oltre che degli oneri e costi da sopportare che si potrebbero tradurre nella difficoltà alla partecipazione a strumenti di potenziamento per e Per_2 Per_1
La scelta di rimanere contumace di e la corrispondenza depositata dalla Controparte_1
madre in cui si attesta che l'unica sua preoccupazione è di carattere economico, tendendo per il resto a sottovalutare le problematiche afferenti ai figli, evidenziano uno scarso senso di responsabilità dello stesso che, minimizzando la situazione, impedisce di prendere rapidamente le decisioni necessarie per consentire il superamento di questi disturbi che sono stati diagnosticati da strutture pubbliche e che non sono frutto di fantasie o capricci della ricorrente.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre dei figli Parte_1 Per_3
e con conferma di quanto statuito in sede di divorzio per la regolamentazione dei rapporti Per_1
economici tra le parti nonché con riguardo al diritto di visita. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
- affida i figli minori n. a Solofra il 4.3.2017 e n. a Solofra Persona_4 Persona_5
l'8.10.2017 in via esclusiva alla madre Parte_1
- conferma quanto già previsto in sede di divorzio con riguardo alle pattuizioni economiche e alle visite dei figli al padre;
- condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 2100,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% in favore dell'Erario;
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 6/3/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)
I sezione civile
Il tribunale composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Maria Iandiorio presidente relatore ed estensore
2) dott. Pasquale Russolillo giudice
3) dott. Paola Beatrice giudice nel procedimento iscritto al n. 540/2023 R.G.V.G., avente ad oggetto " modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale” e vertente
(C.F. ) nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Forino,
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento del p.m.
INTERVENTORE NECESSARIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Il collegio ratifica tutta l'attività espletata dal suo presidente nel corso del presente procedimento, pienamente conforme alla delega conferitagli dallo stesso collegio.
Con ricorso del 29.10.2024, ha esposto di aver contratto matrimonio con Parte_1 [...]
in data 5 agosto 2017 e che dalla loro unione erano nati i figli (4.3.2017) Controparte_1 Per_1 e (8.10.2019); che in data 11 luglio 2022 era stata omologata la separazione e in data 24 Per_2
novembre 2023 era stato pronunciato il divorzio che aveva disposto l'affido condiviso dei figli a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e un onere di contribuzione delle spese a carico del padre di euro 200,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che ad entrambi i minori era stato diagnosticato un disturbo dell'attenzione con alterazione della capacità di concentrazione e -sia pure in maniera molto lieve- dell'apprendimento per cui si era resa necessaria la figura dell'insegnante di sostegno per il primo figlio che in ogni caso le decisioni da Per_1
prendere per i minori al fine di seguirli al meglio erano molteplici e che il padre era disinteressato e a tratti ostruzionistico;
che il tempo speso presso il padre veniva in realtà sempre più ridotto poiché
il riferiva di non essere capace di far svolgere adeguatamente i compiti a e CP_1 Per_1
spesso lo riportava senza che lo stesso li avesse svolti per l'indomani o veniva a prenderlo in orario successivo a quello concordato al fine di consentire alla madre di prendersi cura del bambino;
che comunque entrambi i minori stavano con i nonni paterni quando erano in visita al padre, nonni amorevoli e affettuosi ma che comunque non sostituivano la figura paterna;
che si rendevano necessarie decisioni a volte veloci che avevano reso indispensabile il ricorso al Tribunale per ottenere autorizzazioni di vario tipo quali il seguire una terapialogopedistica o l'autorizzazione ad un'uscita didattica e quant'altro.
Per tutti questi motivi, concludeva per la richiesta di un affido esclusivo dei Parte_1
minori al fine di poter decidere in maniera spedita ed efficace per il loro prioritario interesse.
rimaneva contumace. Controparte_1
Il Tribunale procedeva all'ascolto di ed acquisiva documentazione;
all'udienza Parte_1
del 28 Febbraio 2025 riservava la causa in decisione al collegio.
La richiesta di affido esclusivo va certamente accolta.
deve prendersi cura da sola dei minori, nel senso che ogni attività che la stessa Parte_1
decide di svolgere per il recupero dei lievi disturbi che sono stati diagnosticati grava interamente sulla ricorrente. Il resistente non solo non partecipa alle decisioni, ma, in qualche modo, le ostacola frapponendo, almeno dalla lettura degli atti di causa, solamente ostacoli di carattere economico.
ha dovuto richiedere ripetutamente l'intervento del Tribunale per consentire ai figli Parte_1
di svolgere l'attività di logopedia.
Emblematico, a tal fine, il provvedimento reso in data 5 luglio 2023 dal tribunale di Avellino
in cui è stato disposto il trattamento logopedico per entrambi i figli a causa del diniego di consenso da parte del padre. Analogo provvedimento si è reso necessario anche con l'introduzione del presente giudizio, poiché nel richiedere la fissazione dell'udienza per decidere sull'affido Parte_1
esclusivo, ha chiesto pronunciarsi provvedimenti urgenti al fine di procedere con il trattamento logopedico per e e per consentir loro di partecipare all'attività sportiva di karate presso Per_1 Per_2
una palestra di Forino.
Che si tratti di richieste che mirano a potenziare e a colmare le lacune dei minori risulta evidente dalla copiosa documentazione depositata dalla ricorrente, sia scolastica sia amministrativa dove viene attestato un certo livello di inabilità e di invalidità di entrambi i minori (cfr. verbali Inps del 20.9.2024
dove si attesta che è invalido “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie Per_2
della sua età”; dell'11.6.2024 ove si attesta la medesima diagnosi per relazioni sanitarie Per_1
del Santobono;
relazioni di neuropsichiatri dell'Asl).
Ne consegue che appare irragionevole e oltremodo deleterio per il prioritario benessere dei figli il disinteresse del padre che si traduce nel diniego a prestare il consenso.
In quest'ottica la madre deve necessariamente fare ricorso al Tribunale per ottenere la sostituzione del consenso paterno con un provvedimento del giudice e questo va a discapito della serenità dei minori oltre che del loro interesse, poiché possono esservi dei rallentamenti oltre che degli oneri e costi da sopportare che si potrebbero tradurre nella difficoltà alla partecipazione a strumenti di potenziamento per e Per_2 Per_1
La scelta di rimanere contumace di e la corrispondenza depositata dalla Controparte_1
madre in cui si attesta che l'unica sua preoccupazione è di carattere economico, tendendo per il resto a sottovalutare le problematiche afferenti ai figli, evidenziano uno scarso senso di responsabilità dello stesso che, minimizzando la situazione, impedisce di prendere rapidamente le decisioni necessarie per consentire il superamento di questi disturbi che sono stati diagnosticati da strutture pubbliche e che non sono frutto di fantasie o capricci della ricorrente.
Va precisato che il provvedimento di affido esclusivo comporta non la perdita della responsabilità genitoriale, bensì una sua limitazione: il genitore non affidatario deve comunque partecipare alle decisioni rilevanti che riguardano i figli ed esercitare il suo diritto di visita nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice, con possibilità di ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria qualora ritenga che le decisioni assunte dal genitore affidatario, in via esclusiva, siano contrarie all'interesse del figlio minore.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte la regola dell'affidamento condiviso dei figli può
derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull'idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull'inidoneità ovvero sulla manifesta carenza educativa dell'altro genitore (cfr. Cass. n. 16593/2008).
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il principio della bigenitorialità,
da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cfr. Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2015, n. 18817).
Va, pertanto, disposto l'affido esclusivo in favore della madre dei figli Parte_1 Per_3
e con conferma di quanto statuito in sede di divorzio per la regolamentazione dei rapporti Per_1
economici tra le parti nonché con riguardo al diritto di visita. Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
- affida i figli minori n. a Solofra il 4.3.2017 e n. a Solofra Persona_4 Persona_5
l'8.10.2017 in via esclusiva alla madre Parte_1
- conferma quanto già previsto in sede di divorzio con riguardo alle pattuizioni economiche e alle visite dei figli al padre;
- condanna il resistente a pagare alla ricorrente le spese processuali, liquidate in € 2100,00 per compensi professionali, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per legge, nonché rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% in favore dell'Erario;
Si comunichi alle parti, compreso il P.M.
Avellino, 6/3/2025
Il presidente relatore ed estensore
(dott.ssa Maria Iandiorio)