Articolo 10 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1098
Articolo 9Articolo 11
Versione
14 febbraio 1970
Art. 10.
Sono stabiliti nella somma di lire 31.440 i discarichi consentiti, nell'esercizio 1968, ai tesorieri per casi di forma maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 .
Entrata in vigore il 14 febbraio 1970