TRIB
Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/04/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6030/2021 R.G., avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Alessandro D'Auria (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._2 domicilia in Torre Annunziata (NA) alla Via Porto n. 50
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] (C.F. OP
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._3 Rosa Mosca (C.F. presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Scafati (NA) alla Via della Resistenza n. 17/21
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni:
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17.10.2024 le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare, le parti si riportavano ai propri atti e chiedevano riservarsi la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Il PM concludeva come da parere dell'11.11.2024 per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12.11.2021, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi con sentenza la cessazione degli effetti civili del
[...] matrimonio concordatario da loro contratto in AL (NA) in data 24.08.2009
(atto n. 15, parte II, seria A, anno 2009) e dal quale, in data 28.01.2010, nasceva il figlio . A sostegno della domanda, i ricorrenti deducevano che il Per_1
Tribunale di Monza con decreto di omologa dell'11.07.2013 aveva disposto la separazione consensuale dei coniugi e che da allora lo stato di separazione era proseguito ininterrotto.
Il Collegio, tuttavia, rilevata l'incompatibilità dei patti raggiuti dalle parti rispetto alle primarie esigenze di tutela del figlio minore (in particolare in ordine al diritto di visita del padre limitato ad un solo fine settimana al mese ed alla determinazione dell'assegno di mantenimento da questi dovuto per il minore), rinviava per la comparizione delle parti in presenza all'udienza del 10.05.2022. A detta udienza compariva soltanto precisando che, negli ultimi 8 OP anni, il minore aveva incontrato il padre soltanto nel periodo estivo e che questi versava saltuariamente solo euro 100,00. Alla successiva udienza del 13.09.2022, si procedeva all'ascolto di , il quale deduceva di essere in regime Parte_1 di detenzione domiciliare, essendo stato arrestato ad aprile del 2022 e che in precedenza si trovava in regime di detenzione presso il Carcere di Monza fino all'anno 201 e di aver incontrato il figlio, a far data dal 2013, solo sporadicamente nel periodo estivo. Nel corso della predetta udienza, a tal punto, OP chiedeva disporsi l'affido esclusivo del figlio minore in proprio favore ed il Per_1
PM esprimeva parere contrario all'accoglimento del ricorso congiunto.
Con ordinanza dell'11.10.2022, dunque, il Tribunale rigettava il ricorso congiunto in ragione dell'assenza della figura paterna nella vita del minore negli ultimi anni e dell'oggettiva incompatibilità del regime di visita previsto dalle parti rispetto allo stato di detenzione del ricorrente, rimettendo così gli atti di causa al Presidente del Tribunale ai sensi dell'art 4 comma 8 l. 898/70, come modificato dall'art 8 legge 74/1987.
Nel corso dell'udienza presidenziale del 22.02.2023, si procedeva all'ascolto delle parti ed all'esperimento dell'infruttuoso tentativo di conciliazione. Il ricorrente rilevava l'intervenuta revoca della misura degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto, di aver ripreso i rapporti con il figlio che aveva visto un paio di volte in
Biella e – successivamente - durante le vacanze natalizie, allorchè lo stesso era stato accompagnato dalla madre presso i parenti paterni, di avere inoltre con lo stesso costanti rapporti telefonici;
la madre dal canto suo, confermava quanto rappresentato dal ricorrente circa la ripresa dei rapporti padre – figlio e la ripresa dell'attività lavorativa del marito come idraulico – elettricista. Le parti – quindi - rappresentavano di aver raggiunto un nuovo accordo di cui chiedevano il recepimento in via provvisoria. Con ordinanza del 27.02.2022 il Presidente, rilevata nuovamente l'incompatibilità degli accordi raggiunti dalle parti rispetto all'interesse del minore, adottava i necessari provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque, a parziale modifica di quanto dalle stesse concordato in sede di separazione: disponeva l'affido condiviso del figlio minore con residenza Per_1 prevalente presso la madre;
poneva a carico di l'obbligo di Parte_1 concorrere al mantenimento del figlio versando a la somma OP mensile di euro 375,00 oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie per lo stesso;
disciplinava il diritto di visita del padre in ragione almeno di due visite al mese, per i primi due mesi, da svolgersi in modalità protetta presso i Servizi Sociali di PO ( luogo di residenza del minore), secondo modalità e tempi da concordarsi con la predetta struttura, e successivamente, previa verifica del positivo andamento degli incontri e dell'andamento della relazione padre figlio, a fine settimana alterni una volta in PO (ove il si sarebbe Parte_1 recato) ed un'altra volta in AL ( dove il minore sarebbe stato accompagnato dalla madre); disponeva, quindi, indagini da parte dei Servizi
Sociali competenti per il comune di residenza di e del minore OP
( BI) nonché di (AL, NA), Persona_2 Per_3 Parte_1 affinchè, operando in rete e in coordinamento tra loro, accertassero i relativi contesti socio ambientali delle parti ( quello in cui il minore risultava inserito unitamente alla madre e quello del padre), i rapporti fra padre e figlio e la condizione attuale del minore rispetto alla figura paterna tenuto conto della lunga interruzione dei rapporti e della recente ripresa degli stessi per come dedotto dalla ricorrente, monitorando l'effettiva attuazione del diritto di visita per come disciplinato nella predetta ordinanza nonché l'andamento degli incontri avviando, ove ritenuto opportuno, anche un percorso di sostegno psicologico per il minore.
Infine disponeva l'avvio di percorsi di mediazione e sostegno alla genitorialità in favore dei coniugi e rimetteva per il prosieguo le parti innanzi all'istruttore.
Con note depositate in sostituzione dell'udienza del 28.02.2024, le parti rappresentavano di aver raggiunto un ulteriore accordo in cui prevedevano l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre;
obbligo del padre di versare la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore oltre il 50% delle spese straordinarie;
regolamentazione del diritto di Per_1 visita del padre nella misura di due fine settimana al mese, 15 giorni durante il periodo estivo e festività natalizie e pasquali alternate.
Il giudice istruttore, con ordinanza del 01.03.2024, avendo i Servizi Sociali rilevato che le parti disattendevano sistematicamente i patti raggiunti e, dunque, essendovi fondato motivo per ritenere che il nuovo accordo raggiunto dalle stesse avesse valenza meramente formale, disponeva il prosieguo del monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti. Dunque, avendo questi ultimi depositato le proprie relazioni conclusive, con ordinanza del
19.10.2024, la causa veniva riservata in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di cui all''art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 28 ottobre 2024, e disponendo la trasmissione del fascicolo al PM per rendere le proprie conclusioni. Il PM concludeva come da parere dell'11.11.2024 per l'accoglimento del ricorso.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie oggetto di causa, ricorrano i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e . Parte_1 OP
In primo luogo, infatti, il ricorrente ha richiesto la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e parte resistente non si è opposta, così confermando per facta concludentia l'inesistenza dei presupposti per una riconciliazione.
In secondo luogo, risulta realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L.
898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo sicuramente trascorsi ben più di 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Monza nell'ambito del procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa dell'11.07.2013.
È parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/87.
Sorregge tale convincimento, inoltre, il fatto che le parti vivano separate ormai da
12 anni oltre che in città differenti, la loro condotta processuale, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonchè la ferma e comune volontà di mettere fine alla loro unione costantemente manifestata dalle parti tramite le dichiarazioni rese e atti depositati durante tutto l'iter giudiziario. La ha Pt_1 inoltre avuto un altro figlio ed ha un nuovo compagno, avendo quindi costituito oramai un altro autonomo nucleo familiare.
Tutto quanto sopra esposto, consente di ritenere comprovata una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordinato all'ufficiale dello stato civile del comune di AL (Na) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla deve essere disposto circa i rapporti patrimoniali tra i coniugi essendosi gli stessi dichiarati economicamente indipendenti.
In ordine alle statuizioni accessorie inerenti , figlio minore della coppia, il Per_1
Tribunale, valutata ogni circostanza, modificando la misura disposta in via provvisoria dal Presidente, ritiene di disporre l'affido esclusivo del figlio minore alla madre.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ.,
16953/2008, 24841/2010).
In caso di separazione, sia consensuale che giudiziale, e comunque in ipotesi di conflitto tra genitori, il Tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse del minore stesso.
Il giudice deve dunque valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento condiviso del minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza del figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti dell'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo
(violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità del genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In via generale, l'affidamento esclusivo viene disposto dal Giudice quando vi è dimostrazione di un'incapacità (di uno dei due genitori) a provvedere alle responsabilità legate al proprio ruolo di genitore. Pertanto, quando vi è la prova che tale inabilità comporta un pregiudizio al benessere attuale e futuro dei figli minori, il Giudice dispone l'affidamento esclusivo. La scelta tra l'affidamento esclusivo e quello condiviso si basa unicamente sulle fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana crescita psico- fisica dei figli. Di conseguenza, nella prassi giurisprudenziale, il convincimento del Giudice per l'affidamento esclusivo, in luogo dell'affidamento condiviso, si fonda sulla inidoneità comprovata a prendersi cura dei figli minori da parte di uno dei due genitori. In via esemplificativa, la giurisprudenza ha riconosciuto l'affidamento esclusivo nel caso in cui non veniva pagato il contributo di mantenimento del minore, configurando una condotta contraria ai doveri di cura ed assistenza del ruolo di genitore;
oppure nel caso in cui il genitore non rispettava il regime di visite rendendosi di fatto irreperibile;
in altro caso è stato disposto l'affidamento esclusivo ad un genitore poiché l'altro aveva impedito le visite, attuando una vera e propria campagna denigratoria, con l'effetto di determinare nel minore un rifiuto della figura del genitore denigrato, violando così il principio secondo il quale i minori devono avere un rapporto equilibrato e significativo con entrambi i genitori. Sempre per restare agli esempi offerti dalla giurisprudenza, altri tipi di condotte che hanno determinato l'affidamento esclusivo sono i casi in cui il genitore sia aggressivo verso i figli;
oppure i casi in cui il genitore faccia uso di sostanze stupefacenti;
o infine quando il genitore attui uno stile di vita frenetico e stressante per i figli che non tenga conto delle loro esigenze e delle loro tempistiche.
Nella specie, è emerso nel corso del giudizio che i molteplici accordi raggiunti dalle parti hanno avuto carattere solo formale, non avendo il ricorrente mai adempiuto agli stessi. Difatti, la madre ha lamentato che il si è sempre Pt_1 disinteressato del figlio non provvedendo alle sue esigenze né sul piano economico né su quello affettivo. Nella relazione dei Servizi Sociali di Biella si legge infatti che la resistente, , precisava “di aver fatto tutto il OP possibile per fare in modo che il figlio mantenesse i contatti con il padre ma che invece quest'ultimo non abbia mai cercato veramente di avere un rapporto continuativo con , limitandosi a qualche chiamata o videochiamata Per_1 saltuaria”, senza mai andarlo a trovare e senza versare quanto stabilito dal
Tribunale a titolo di mantenimento del minore.
A quanto sopra esposto si aggiunge la chiara e netta posizione assunta da
, che oggi ha quasi 15 anni, il quale ha con fermezza espresso la propria Per_1 volontà ai Servizi Sociali dichiarando di non avere più interesse ad intrattenere rapporti con il padre (Cfr.: “Questa persona a volte mi chiama, chiede sempre le solite cose, io gli rispondo educatamente ma vorrei evitare di farlo, perché lo trovo inutile. E' come se incontrassi una persona per strada e fossi costretto ad incontrarlo altre volte e a sentirlo a telefono. Ma perché dovrei farlo? Per me è uno sconosciuto, perché lo dovrei sentire?”) Addirittura, il ragazzo chiedeva se fosse possibile parlare direttamente con un Giudice per “fargli capire di non essere interessato né a vedere né a sentire il padre”.
Sulla scorta dei predetti elementi, i Servizi Sociali concludevano auspicando l'affido esclusivo del minore alla madre avendo la discontinuità del padre nel cercare il figlio e nel mostrare interesse per le sue necessità impedito di creare un rapporto affettivo stabile fra i due. Venivano altresì esclusi incontri monitorati padre- figlio, stante il disaccordo manifestato dal minore.
Alcun elemento di segno contrario all'affido esclusivo di alla madre è Per_1 rinvenibile nella relazione dei Servizi Sociali di AL in atti nella quale viene descritto come sfiduciato e non più intenzionato a Parte_1 ricostruire un rapporto con il figlio il quale, analogamente, non mostra interesse per la figura paterna.
Ebbene, l'inadempienza dei propri doveri di assistenza morale e materiale verso il figlio (art. 315 bis c.c.), la chiara volontà espressa da e la posizione Per_1 assunta dal padre, costituiscono circostanze di fatto sufficienti per disporre l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre con cui ha sempre convissuto in modo sereno.
Sulla scorta del quadro appena descritto, il Tribunale ritiene superfluo prevedere qualsivoglia disciplina del diritto di visita del minore da parte del padre in quanto imporre incontri padre-figlio contro la volontà di quest'ultimo risulterebbe pregiudizievole degli interessi e della serenità del minore stesso. Il padre potrà dunque sentire e vedere quando vorrà ma sempre nel rispetto della Per_1 volontà del figlio;
il ripristino dei rapporti, infatti, potrà avvenire – previa verifica della seria volontà in tal senso del padre e della condizione psicologica del minore
– con l'ausilio e sotto il monitoraggio dei servizi sociali, dapprima in ambiente protetto e successivamente alla verifica del buon andamento della relazione in forma libera.
In ogni caso, di fronte all'attuale disinteresse del padre ed all'opposizione del figlio di 15 anni di coltivare i rapporti con la figura paterna, appare opportuno sollecitare un percorso di sostegno psicologico individuale per il minore (se dallo stesso accettato) finalizzato a garantirgli il necessario supporto per elaborare il difficile vissuto legato all'assenza della figura paterna e per il padre un percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato al rafforzamento delle competenze genitoriali, disponendo il monitoraggio su tali percorsi e in genere sulla condizione psicologica del minore da parte dei SS competenti.
A tal fine deve essere disposta la prosecuzione del monitoraggio da parte dei
Servizi Sociali competenti per il comune di residenza di e del OP minore ( in provincia di Biella, via Trento n. 21) Persona_2 Per_3 nonché di (AL, provincia di Napoli, alla via Trivio Parte_1
Marchesa n. 70), i quali operando in rete e in coordinamento tra loro, avranno cura di relazionare ogni 6 mesi al giudice tutelare, per i prossimi 18 mesi.
Gli atti quindi andranno trasmessi alla cancelleria della volontaria giurisdizione per l'apertura del fascicolo di vigilanza innanzi al giudice tutelare.
Con riguardo ai profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio minore.
Va, invero, precisato che in merito all'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, l'art. 337 ter c.c., co.
4, prevede che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dunque, sulla scorta di tali elementi, tenuto conto dell'età del minore che ha quasi 15 anni, considerate le sue esigenze ed aspirazioni, rilevato che il padre lavora saltuariamente come termoidraulico percependo esigui redditi, il Collegio reputa equo determinare in euro 300,00 l'assegno dovuto da a Parte_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore, da OP rivalutare annualmente secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le spese di lite, attesa la natura della controversia e il contegno processuale delle parti, possono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di così provvede: OP
1- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 OP
) in AL (NA) in data 24.08.2009 (atto n. 15, C.F._3 parte II, seria A, anno 2009);
2- dispone l'affido esclusivo del figlio alla madre Persona_2 CP_1
con collocazione prevalente presso la stessa;
[...]
3- nulla dispone in ordine al diritto di visita del padre , Parte_1 subordinando la ripresa degli incontri padre – figlio alla verifica da parte dei servizi sociali di una seria volontà in tal senso da parte del padre e della condizione psicologica del minore, e con modalità dapprima in forma protetta presso i predetti servizi e solo a seguito della positiva valutazione della relazione, in forma libera;
4- dispone la prosecuzione del monitoraggio da parte dei Servizi Sociali competenti per il comune di residenza di e del minore OP
( in provincia di Biella, via Trento n. 21) Persona_2 Per_3 nonché di (AL, provincia di Napoli, alla via Trivio Parte_1
Marchesa n. 70), i quali operando in rete e in coordinamento tra loro, avranno cura di relazionare ogni 6 mesi al giudice tutelare, per i prossimi
18 mesi, sull'avvio e l'andamento del percorso di sostegno psicologico individuale per il minore (se dallo stesso accettato) finalizzato a garantirgli il necessario supporto per elaborare il difficile vissuto legato all'assenza della figura paterna, e del percorso di sostegno alla genitorialità, finalizzato al rafforzamento delle competenze genitoriali, da parte del padre;
5- dispone, a tal fine, la trasmissione degli atti alla cancelleria della volontaria giurisdizione per l'apertura del fascicolo di vigilanza innanzi al GT;
6- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00
[...] quale contributo per il mantenimento del figlio minore con Per_1 adeguamento annuale secondo l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai a decorrere dall'1.03.2026;
7- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per il minore purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
7) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di AL per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano