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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/09/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai signori magistrati:
Presidente Dott. Massimo Escher
Consigliere rel. est. Dott. Concetta Pappalardo
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
Componente privato Dott. Ivana Distefano
Componente privato Dott. Corrado Cavarra
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1317/2023 R.G., aventi ad oggetto: “ OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA",
promossa da Parte 1 nata a [...] il [...], c.f. C.F. 1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Petronio, presso il cui studio sito in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26, è elettivamente domiciliata, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
Reclamante
nei confronti di
Avv. LI Mauceri, nella qualità di tutore e difensore dei minori ERsona 1
nato a [...]
[...] nata a [...] il [...], e ERsona 2
,
,
1'11/1/2013, elett.te dom.ta presso il suo studio in Catania, Via Enna n. 12, rappresentata e difesa da se stessa, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
Reclamata
E nei confronti di
وnato a Catania il 25/4/1979, ivi res.te in Viale Castagnola n. 3, Parte 2
, elett.te dom.to in Catania, Via Pensavalle n. 20 presso lo c.f. C.F. 2 studio dell'Avv.to Valeria Capriotti, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 9/4/24;
Reclamato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
All'udienza del 17.9.2025, sentite le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 116/2023, depositata il 13.11.2025, il Tribunale per i Minorenni di
Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, nei confronti della reclamante
[…]
Parte 2 genitori dei minori nata il Parte 1 e di ERsona 1
nato l'[...], ha dichiarato lo stato di 28/12/2011 e ERsona 2
persona dell'avv.adottabilità dei minori predetti;
ha confermato la nomina del tutore in
LI Mauceri;
ha disposto il divieto assoluto di visite, contatti e consegna della minore ai genitori ed a qualunque parente.
Ha interposto appello avverso tale sentenza, notificatale il 27/11/23, Parte 1
[…] madre dei minori, eccependone la nullità per il mancato ascolto dei minori e deducendo che, seppur ella si era trovata nella impossibilità di un progetto di recupero della sua funzione genitoriale, non si era mai sottratta agli accertamenti disposti dal
T.M. e di aver sempre collaborato con i servizi;
deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui erano stati vietati i contatti con i genitori e che sussistevano i presupposti per la c.d. adozione aperta dei minori al fine di consentir loro il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine; chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della sentenza nella parte in cui erano stati vietati i contatti minori genitori, prevedersi un'adozione aperta in modo da consentire ai minori di frequentare la famiglia d'origine.
Si è costituita in questo grado del procedimento la tutrice dei minori, avv. Mauceri contestando integralmente il gravame;
ha evidenziato che dopo la denunzia per maltrattamenti da parte del padre, la madre ed i minori erano stati collocati presso una comunità sin dal 2015, con divieto di incontri con il padre;
ha dedotto che la madre si era dimostrata incapace di prendersi cura dei minori, nonostante i tentativi di recupero della sua funzione genitoriale, sino a quando aveva deciso di allontanarsi definitivamente dalla comunità, lasciando ivi i figli, per tornare a vivere con 1 _1 ; ha dedotto che, nonostante i lunghi anni di supporto alla coppia genitoriale, la loro funzione genitoriale era del tutto deficitaria, come accertato dalla CTU espletata in primo grado, tanto piu' a fronte della situazione personale d'invalidità di entrambi i minori, affetti da ritardo mentale, e del rifiuto nei confronti della famiglia da essi manifestato, specie da ER;
ha evidenziato la gravissima situazione di abbandono morale e materiale in cui versavano i minore allorquando vivevano con la famiglia e poi con la madre, in comunità, sia i numerosi interventi di sostegno posti in esser in favore della madre e da costei pervicacemente rifiutati, con la complicità dell Per 1 و
sia la assoluta inadeguatezza personologica dei genitori e la loro mancanza di consapevolezza del ruolo genitoriale, richiamando le numerose relazioni dei servizi e le conclusioni della CTU svolte in primo grado che avevano escluso ogni possibilità di recupero della responsabilità genitoriale dei due genitori;
ha, altresi', evidenziato l'assoluta mancanza di presupposti per la c.d. adozione mite e la correttezza della esclusione degli incontri che, pur essendo stati previsti per un periodo in spazio neutro, avevano destabilizzato i minori;
ha chiesto il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
وil quale ha affermato di esser consapevole dei suoi Si e' costituito Parte 2
sbagli passati, ed ha chiesto di incontrare i propri figli dichiarandosi disponibile ad un percorso di recupero della genitorialità.
Con ordinanza del 24/6/2024 la Corte rigettava la richiesta di inibitoria, dava atto del fatto che la minore Persona 3 si trovava in comunità e disponeva l'audizione degli affidatari del minore Persona 2 che veniva espletata in via riservata.
Con ordinanza del 10/4/2025 la Corte disponeva l'ascolto dei due minori che veniva espletato in via riservata dal Consigliere delegato e dai Componenti Onorari della
Corte.
All'udienza del 17.9.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell' appello, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO Parte 1Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'appello proposto da appellanti e' tempestivo, essendo stato depositato nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983, e che il contraddittorio e' integro avendo partecipato al giudizio in primo grado tutte le parti costituite nel presente grado del procedimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza appellata, prospettata in limine litis dall' appellante, che ha lamentato il mancato ascolto dei minori da parte del T.M..
Com'e' noto, l'ascolto del minore è disegnato non come atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare.
Si tratta di un diritto personalissimo, proprio della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass. n. 6129 del 26/03/2015;
Cass. n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023, in motivazione).
Il suo riconoscimento nell'ordinamento interno è frutto del progressivo adeguamento alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con la L. 27
maggio 1991, n. 176; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77) i cui contenuti sono stati ripresi anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.
Queste Carte dei diritti segnano un cambio di passo rispetto alla concezione paternalistica della famiglia e mettono in luce che il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento e cioè quella specifica competenza individuale, che pur non coincidendo con la piena acquisizione della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli consente però di rappresentare con sufficiente ragionevolezza i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte. Ed è all'acquisto della capacità di discernimento che la Convenzione di
New York riconnette il diritto di ascolto, senza fissare alcuna età minima. Più
esplicitamente, la Convenzione di Strasburgo rimette al diritto interno (art. 3) di individuare quando il minore è da considerare in età di discernimento.
Il legislatore italiano, nel dare attuazione alle suddette Convenzioni, ha operato una semplificazione, ritenendo sussistente la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto.
Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo (sul punto e più diffusamente v. Cass.
09/08/2023 n. 24226, anche per gli ulteriori richiami di giurisprudenza).
ERaltro, come da giurisprudenza costante (Cass. n. 1474 del 25/01/2021; n. 16569 del
11/06/2021; Cass. n. 24626 del 14/08/2023) il giudice può, in ogni caso, omettere l'ascolto del minore qualora lo ritenga contrario al suo interesse dandone adeguata motivazione.
Alla stregua di tali principi, va, innanzitutto, osservato che, nel caso in esame, durante il procedimento di primo grado, i due minori erano all'epoca infradodicenni, oltre che affetti, entrambi, da ritardo mentale, manifestatosi in forma piu' grave per la piccolo
ER 1, sicche' non vi era alcun obbligo di procedere all'ascolto.
Inoltre, osserva la Corte che, proprio in virtu' di tali condizioni personali dei minori che ne attestavano una limitatissima capacità di discernimento, il T.M. ha espressamente motivato in ordine all'assoluta inopportunità, nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, di procedere all'ascolto diretto dei bambini, rilevando che entrambi i minori avevano piu' volte verbalizzato, sia agli operatori della comunità ospitante sia in occasione del colloquio con i CTU nominati in primo grado, il loro pressante bisogno emotivo di allontanarsi dalla famiglia d'origine ed il loro vivo desiderio di esser collocati in una famiglia affidataria (cfr. motivazione sentenza in atti
).
La valutazione del T.M. che ha ritenuto contrario all'interesse dei minori il loro ascolto appare, quindi, del tutto immune da vizi logico giuridici e l'eccezione va, quindi, rigettata.
Nel merito, ad avviso della Corte, l' appello proposto dalla Pt_1 , cui ha aderito
1' ER 1 , va rigettato, dovendosi ritenere, - sulla base della lunga, approfondita ed articolata istruttoria di primo grado, svolta nel corso del giudizio avente ad oggetto l'adottabilità della suddetta minore, - che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei minori in epigrafe generalizzati, e che non sia ragionevolmente possibile prevedere alcun recupero della capacità genitoriale degli appellanti.
Prima di affrontare in modo analitico i motivi del proposto appello, appare necessario sinteticamente ripercorrere i tratti salienti della complessa vicenda processuale che ha visto coinvolto i minori sopra generalizzati, - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, la cui motivazione e' particolarmente corposa, ed a cui integralmente si rinvia,- nonché le principali circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla impugnata dichiarazione di adottabilità dei minori stessi.
Il procedimento in primo grado veniva aperto nel lontano 2015, in seguito alle denunzie di gravi maltrattamenti in famiglia poste in esser da soggetto Parte 2
,
affetto ritardo mentale con dismaturità affettiva e personologica, turbe del comportamento e riduzione marcata della capacità socio relazionale e lavorativa, aggravata da incoscienza della malattia, - nei confronti della moglie dei figli e sinanche della propria madre;
la Pt 1 veniva collocata con i minori presso la Comunità Casa
Maria Marletta di Catania;
in data 23/2/2016 l'ER aggrediva violentemente la e portava fuori dalla comunità la piccola _1 terrorizzandola;
durante la lunga Pt 1
permanenza in comunità della Pt 1 con i figli si accertava la totale inadeguatezza della madre a prendersi cura dei figli (relazioni del 2015 in atti, confermate sino al
2018 ), ed i genitori rifiutavano di sottoscrivere le richieste necessarie per consentire ai figli di ricevere le prestazioni sanitarie ed economiche di cui alla L. n. 104/92, necessarie a fronte del fatto che ER 1 era risultata affetto da deficit cognitivo con marcato ritardo psicomotorio e del linguaggio con turbe del comportamento ed ipoacusia, e del fatto che Per_2 presentava un ritardo psicomotorio e del linguaggio come accertato dal servizio di SNPI;
veniva sospesa la responsabilità genitoriale e vietati incontri con il padre;
dopo un lungo periodo di permanenza in comunità, venivano consentiti rientri in famiglia e si accertava che, al rientro in comunità, i minori si presentavano in condizioni igieniche precarie e riferivano di continui litigi tra i genitori;
in occasione del rientro del 1/1/2018 l'operatrice della comunità sorprendeva i minori nell'atto di simulare un rapporto sessuale, entrambi con i pantaloni abbassati, nell'indifferenza totale della madre che minimizzava l'accaduto; la Pt 1 , in data
15/10/2021, abbandonava i figli in comunità tornando con il marito;
i minori, nell'indisponibilità di famiglie affidatarie, venivano collocati presso la Comunità Il
Vasaio di Catania, e si prevedevano incontri settimanali con i genitori presso spazio neutro;
i minori manifestavano e verbalizzavano grave disagio in occasione degli incontri con i genitori manifestando l'intenzione di non vederli piu'.
Nel corso del procedimento il T.M. disponeva una CTU collegiale sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori, e, nella relazione del'11/8/23 in atti, si dava atto che la coppia, “non possedeva risorse sufficienti per assicurare la crescita e l'assistenza di cui necessitano i minori, che, entrambi, sebbene con gradi differenti presentano necessità peculiari e segnatamente percorso riabilitativi e didattica di sostegno controlli clinici periodici e terapia farmacologica antiepilettica per _1“. 66Si evidenziava che Per 2 manifesta una profonda disillusione nei confronti dei genitori, che deriva dalle condotte violente messe in atto dal padre e dall'incapacità della madre di proteggerli da lui" passività presente anche nelle condotte della signora in spazio neutro.
I consulenti concludevano per l'impossibilità di recupero delle funzioni genitoriali, ed evidenziavano che non hanno sortito effetto i lunghi anni di attività dedicati al 66
supporto genitoriale dal 2015” e rimarcavano i tratti personologici dei genitori rilevando che "incidono gravemente sulle capacità genitoriali la marcata rigidità del pensiero, i pervasivi disturbi psichiatrici con discontrollo pulsionale a carico del padre,
e tratti di personalità dipendenti a carico della madre. In atto entrambi i genitori non posseggono i criteri minimi essenziali, ne' insieme ne' separatamente, per svolgere funzioni genitoriali che riguardano la cura e protezione, la funzione riflessiva la funzione empatica affettiva la funzione organizzativa".
Il T.M., pertanto, rilevata l'assoluta carenza di consapevolezza delle necessità dei minori in capo alla coppia, la totale carenza di consapevolezza dei due soggetti dei propri problemi psicopatologici, l'assoluta incapacità genitoriale e la totale assenza di una rete familiare di sostegno e supporto e la mancanza di una concreta progettualità di vita dei genitori, con la sentenza appellata, dichiarava l'adottabilità dei minori, ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui essi versavano,
l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali degli appellanti e l'inidoneità di diverse figure vicarianti il ruolo genitoriale.
Fatta tale necessaria premessa in punto di fatto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame, la procedura che ha portato all'adottabilità dei minori è stata connotata da una serie di interventi concreti a tutela e sostegno della madre che sono stati pervicacemente rifiutati dalla Pt 1 che, assieme all _1 , si e' dimostrata del tutto incapace di occuparsi dei due figli, peraltro entrambi con bisogni speciali.
Situazione che, in verità, non e' stata minimamente contestata da nessuno dei due genitori.
Inoltre, osserva la Corte che, nel caso in esame, del tutto correttamente il TM ha ritenuto provata l'assoluta mancanza di capacità genitoriale in capo ad entrambi gli appellanti.
E' stata, invero, riscontrata l'esistenza di una situazione di grave violenza assistita dei minori costretti ad assistere alle violenze inflitte alla madre dal padre, affetto da disturbi mentali e del tutto inconsapevole del suo stato di malattia;
e' stata riscontrata una assoluta incuria materiale da parte della madre, confermata dalla lunga e duratura osservazione del comportamento materno all'interno della struttura e dalle condizioni dei minori, esposta a gravi rischi per la loro stessa incolumità e non minimamente tutelati dalla madre, che li ha abbandonati in comunità, nonche' la totale assenza di consapevolezza della realtà dei genitori.
Durante il lunghissimo periodo di collocamento in casa famiglia, e' stata osservata l'assoluta incapacità della madre di accudire e crescere i figli, e la vanificazione di ogni progetto attivato in suo favore;
e' stato accertato che i genitori, per le loro condizioni psicopatologiche, non sono in grado di porre in esser una rivisitazione critica del loro comportamento, non essendo capaci di rendersi conto dei loro gravissimi limiti cognitivi, e che la madre e' incapace di prestare sinanche assistenza morale e materiale ai minore, mettendone a repentaglio la salute e l'integrità fisica ( cfr. episodio in cui ebbe a perdere le tracce del figlio in strada poi rintracciato dalle forze dell'ordine).
وCio' premesso, va, peraltro, osservato che, nel ricorso in appello proposto dalla Pt_1 in realtà, non sono state minimamente contestate le circostanze di fatto attestanti la assoluta incapacità genitoriale insuscettibile di ogni previsione di recupero in capo ad entrambi i genitori, e che l'unico motivo d'appello cui ha aderito anche il padre e' quello con cui si chiede di prevedere incontri genitori figli e si invoca la c.d. adozione mite.
Tali essendo i motivi d'appello concretamente proposti deve, quindi, ritenersi accertato che sono i profili personologici dei reclamanti ed i loro evidenti deficit che costituiscono il limite invalicabile ad un corretto esercizio del loro ruolo genitoriale, che determina una prognosi di non recuperabilità del loro ruolo genitoriale.
Va, poi, rimarcato, in ordine ai minori, cio' che e' emerso dall'audizione degli affidatari di Per 2 sentiti in questo grado del procedimento, - i quali hanno
-
non ha ricordi dei genitori mentre ricorda bene la sorella con dichiarato che Per 2
cui gli affidatari stanno mantenendo il rapporto;
e va altresi' rimarcato quanto e' emerso dallo stesso ascolto dei due minori, disposto in questo grado del giudizio avendo i due ragazzi superato i dodici anni. Persona 2 ha dichiarato " dei vecchi genitori ricordo solo la mamma e non Invero, 66 66il papa' e subito dopo ha aggiunto “Ho brutti ricordi di papa' “; e _1 ha affermato
Non ricordo nulla dei miei genitori Mi ricordo solo botte e brutte parole I miei genitori 66litigavano. Io non ne voglio parlare ". ( cfr verbale di audizione in atti).
-per veroRitiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, il gravame, proposto in termini del tutto generici, deve integralmente rigettarsi.
-
Invero, in seno all'atto di impugnazione, l'appellante si è limitata a lamentare la mancata applicazione della c.d. adozione mite e il divieto di incontri, senza neppure contestare le risultanze degli accertamenti espletati in primo grado, peraltro in tempi assolutamente recenti, ed a manifestare un mero desiderio di recuperare il rapporto con i minori, senza alcuna seria interiorizzazione ed assunzione di responsabilità, e soprattutto senza mai dimostrare consapevolezza dei problemi suoi e del padre e dei bisogni dei bambini.
Orbene, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per i minori, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa - ed in particolare del fatto che le intenzioni manifestate non sono suffragate da nessun elemento nuovo, risultino determinanti per la conferma della decisione appellata
-
l'atteggiamento di rifiuto tenuto dagli appellanti rispetto all'aiuto ed al supporto che più volte è stato loro offerto dal Pt3 dai servizi sociali, i gravi problemi psichiatrici del padre e le loro gravi carenze personologiche, con conseguente manifesta inutilità di nuovi ed ulteriori approfondimenti che sarebbero meramente esplorativi ed oggettivamente superflui alla luce delle condotte tenute e degli accertamenti già espletati in tempi molto recenti, che consentono una valutazione all'attualità dei presupposti per la declaratoria d'adottabilità ( Cass. 2024/9798; 2024/14777; Cass.
2024/23320).
In particolare, ritiene il Collegio che gli evidenti limiti intellettivi e cognitivi dei genitori sono tali da compromettere in modo irreversibile la loro capacità genitoriale, ed appare, altresì, estremamente improbabile un recupero della stessa in tempi ragionevoli, avuto riguardo all'interesse ed alle esigenze dei figli minori a crescere in un contesto familiare sano e sereno.
ERtanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse dei minori.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia
(art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art. 7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" (Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 66
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, Pt 4 c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo
2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio
2003, CP 1 Morselli c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, ER 4 c. Italia, ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla
"...alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali,
anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi
..".
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 9798/2024; Cass. 2023/4002; Cass.
19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri
(Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
- che la condotta degli appellanti si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli sin dalla loro nascita che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
che, nella specie, sono state adottate tutte le misura assistenziali per evitare la
-
recisione del legame tra la minore ed i genitori, ma senza ottenere l'esito sperato in considerazione della mancanza di consapevolezza dei genitori, delle patologie che li affliggono e delle loro gravi carenze personologiche;
- che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche dei genitori, ma dalla sussistenza di comportamenti del tutto abbandonici mai rivisitati ne' compresi e del tutto incompatibili con una crescita serena della figlia minore.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce il minore ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini in modo ingiustificato a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, e porsi in insanabile contrasto con la loro ferma volontà ed in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi, che verrebbe altrimenti esposta a pericolose sperimentazioni, specie in considerazione dell'assoluta carenza della funzione protettiva in capo agli appellanti (Cass. 10/1/2014
n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte evidenziare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un'eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che, a tenore di quanto dagli stessi dichiarato, la condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' esser giustificata neppure da una situazione di inedia.
ER completezza, infine, deve, rimarcarsi che, nella specie, la qualificazione della condotta degli appellanti è scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria o punitiva nei confronti degli stessi, attestandosi, piuttosto, su una valutazione meramente oggettiva della loro assoluta ed irreversibile incapacità genitoriale.
Da ultimo, la sussistenza dello stato di abbandono dei minori predetti va confermata anche sotto il profilo della mancanza, nella specie, di parenti in grado di prendersi cura della minore, con conseguente rigetto anche dell'ultimo motivo d'appello. Tali essendo le circostanze di fatto, il primo motivo gravame, - per vero proposto in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - con cui si chiede l'adozione mite deve rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse della minore e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Com'e' noto, invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la c.d. adozione mite ha il proprio fondamento normativo nella l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti.
Si tratta di una fattispecie del tutto diversa dall'adozione c.d. "legittimante" che costituisce oggetto del presente processo ed alla quale si è pervenuti perchè la conservazione di tali rapporti si poneva in manifesto contrasto con l'interesse dei minori, che si sono trovati in una condizione di endemico e radicale abbandono,
determinato da un'incapacità dei genitori di allevarli e di curarli, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza dei figli di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
Ciò detto, in questa sede occorre solo ricordare che il presente giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi della 1. n. 184 del 1983, artt. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale -come avviene nel caso in esame- alla dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutivo di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.
Ne consegue che, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può essere assunta, in ogni caso, alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), 1. cit. (Cass. 6188/2023 e 21024/2022).
ER quanto attiene, infine, alla richiesta di incontri genitori minori avanzata in subordine dall'appellante, osserva la Corte che anche tale motivo deve rigettarsi nell'esclusivo superiore interesse dei minori.
Invero, la duratura osservazione degli incontri previsti in spazio neutro nel corso del giudizio di primo grado, pur consentiti, ha dato esito negativo ed ha evidenziato che tali incontri destabilizzavano i minori e creavano loro uno stato di grave disagio psicologico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
Rigetta ogni altra richiesta;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione del 17.9.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
Composta dai signori magistrati:
Presidente Dott. Massimo Escher
Consigliere rel. est. Dott. Concetta Pappalardo
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere
Componente privato Dott. Ivana Distefano
Componente privato Dott. Corrado Cavarra
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1317/2023 R.G., aventi ad oggetto: “ OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA",
promossa da Parte 1 nata a [...] il [...], c.f. C.F. 1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Maria Rosa Petronio, presso il cui studio sito in Catania, Via Vittorio Emanuele Orlando n. 26, è elettivamente domiciliata, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
Reclamante
nei confronti di
Avv. LI Mauceri, nella qualità di tutore e difensore dei minori ERsona 1
nato a [...]
[...] nata a [...] il [...], e ERsona 2
,
,
1'11/1/2013, elett.te dom.ta presso il suo studio in Catania, Via Enna n. 12, rappresentata e difesa da se stessa, ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
Reclamata
E nei confronti di
وnato a Catania il 25/4/1979, ivi res.te in Viale Castagnola n. 3, Parte 2
, elett.te dom.to in Catania, Via Pensavalle n. 20 presso lo c.f. C.F. 2 studio dell'Avv.to Valeria Capriotti, che lo rappresenta e difende per procura in atti, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 9/4/24;
Reclamato
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
АЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
All'udienza del 17.9.2025, sentite le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
FATTO
Con sentenza n. 116/2023, depositata il 13.11.2025, il Tribunale per i Minorenni di
Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale, nei confronti della reclamante
[…]
Parte 2 genitori dei minori nata il Parte 1 e di ERsona 1
nato l'[...], ha dichiarato lo stato di 28/12/2011 e ERsona 2
persona dell'avv.adottabilità dei minori predetti;
ha confermato la nomina del tutore in
LI Mauceri;
ha disposto il divieto assoluto di visite, contatti e consegna della minore ai genitori ed a qualunque parente.
Ha interposto appello avverso tale sentenza, notificatale il 27/11/23, Parte 1
[…] madre dei minori, eccependone la nullità per il mancato ascolto dei minori e deducendo che, seppur ella si era trovata nella impossibilità di un progetto di recupero della sua funzione genitoriale, non si era mai sottratta agli accertamenti disposti dal
T.M. e di aver sempre collaborato con i servizi;
deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui erano stati vietati i contatti con i genitori e che sussistevano i presupposti per la c.d. adozione aperta dei minori al fine di consentir loro il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine; chiedeva, previa sospensione dell'esecutività della sentenza nella parte in cui erano stati vietati i contatti minori genitori, prevedersi un'adozione aperta in modo da consentire ai minori di frequentare la famiglia d'origine.
Si è costituita in questo grado del procedimento la tutrice dei minori, avv. Mauceri contestando integralmente il gravame;
ha evidenziato che dopo la denunzia per maltrattamenti da parte del padre, la madre ed i minori erano stati collocati presso una comunità sin dal 2015, con divieto di incontri con il padre;
ha dedotto che la madre si era dimostrata incapace di prendersi cura dei minori, nonostante i tentativi di recupero della sua funzione genitoriale, sino a quando aveva deciso di allontanarsi definitivamente dalla comunità, lasciando ivi i figli, per tornare a vivere con 1 _1 ; ha dedotto che, nonostante i lunghi anni di supporto alla coppia genitoriale, la loro funzione genitoriale era del tutto deficitaria, come accertato dalla CTU espletata in primo grado, tanto piu' a fronte della situazione personale d'invalidità di entrambi i minori, affetti da ritardo mentale, e del rifiuto nei confronti della famiglia da essi manifestato, specie da ER;
ha evidenziato la gravissima situazione di abbandono morale e materiale in cui versavano i minore allorquando vivevano con la famiglia e poi con la madre, in comunità, sia i numerosi interventi di sostegno posti in esser in favore della madre e da costei pervicacemente rifiutati, con la complicità dell Per 1 و
sia la assoluta inadeguatezza personologica dei genitori e la loro mancanza di consapevolezza del ruolo genitoriale, richiamando le numerose relazioni dei servizi e le conclusioni della CTU svolte in primo grado che avevano escluso ogni possibilità di recupero della responsabilità genitoriale dei due genitori;
ha, altresi', evidenziato l'assoluta mancanza di presupposti per la c.d. adozione mite e la correttezza della esclusione degli incontri che, pur essendo stati previsti per un periodo in spazio neutro, avevano destabilizzato i minori;
ha chiesto il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
وil quale ha affermato di esser consapevole dei suoi Si e' costituito Parte 2
sbagli passati, ed ha chiesto di incontrare i propri figli dichiarandosi disponibile ad un percorso di recupero della genitorialità.
Con ordinanza del 24/6/2024 la Corte rigettava la richiesta di inibitoria, dava atto del fatto che la minore Persona 3 si trovava in comunità e disponeva l'audizione degli affidatari del minore Persona 2 che veniva espletata in via riservata.
Con ordinanza del 10/4/2025 la Corte disponeva l'ascolto dei due minori che veniva espletato in via riservata dal Consigliere delegato e dai Componenti Onorari della
Corte.
All'udienza del 17.9.2025, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del P.G. che ha chiesto il rigetto dell' appello, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO Parte 1Deve, preliminarmente, rilevarsi che l'appello proposto da appellanti e' tempestivo, essendo stato depositato nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 17 legge n. 184/1983, e che il contraddittorio e' integro avendo partecipato al giudizio in primo grado tutte le parti costituite nel presente grado del procedimento.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza appellata, prospettata in limine litis dall' appellante, che ha lamentato il mancato ascolto dei minori da parte del T.M..
Com'e' noto, l'ascolto del minore è disegnato non come atto istruttorio, ma come un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare.
Si tratta di un diritto personalissimo, proprio della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo;
costituisce al tempo stesso primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore (Cass. n. 6129 del 26/03/2015;
Cass. n. 15365 del 22/07/2015; Cass. n. 13377 del 16/05/2023, in motivazione).
Il suo riconoscimento nell'ordinamento interno è frutto del progressivo adeguamento alle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti del fanciullo (Convenzione di New
York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con la L. 27
maggio 1991, n. 176; Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo in data 25 gennaio 1996 e ratificata dall'Italia con la L. 20 marzo 2003, n. 77) i cui contenuti sono stati ripresi anche dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea.
Queste Carte dei diritti segnano un cambio di passo rispetto alla concezione paternalistica della famiglia e mettono in luce che il minore non è il soggetto passivo di una tutela pensata e costruita esclusivamente dagli adulti, ma titolare di diritti suoi propri, distinti da quelli del nucleo familiare cui appartiene, e che deve essere ammesso ad esercitare personalmente, nella misura in cui lo consente la capacità di discernimento e cioè quella specifica competenza individuale, che pur non coincidendo con la piena acquisizione della attitudine a compiere validamente atti giuridici, gli consente però di rappresentare con sufficiente ragionevolezza i propri interessi, poiché egli comprende la portata delle proprie azioni e si prefigura le conseguenze delle proprie scelte. Ed è all'acquisto della capacità di discernimento che la Convenzione di
New York riconnette il diritto di ascolto, senza fissare alcuna età minima. Più
esplicitamente, la Convenzione di Strasburgo rimette al diritto interno (art. 3) di individuare quando il minore è da considerare in età di discernimento.
Il legislatore italiano, nel dare attuazione alle suddette Convenzioni, ha operato una semplificazione, ritenendo sussistente la capacità di discernimento ove il minore abbia compiuto i dodici anni, fissando così una presunzione che rende doveroso l'ascolto, salvo che ricorrano i casi previsti dalla legge di cui dare conto in motivazione (ascolto superfluo, pregiudizio per il minore); mentre, con riferimento ai bambini di età inferiore, l'ascolto è dovuto solo nel caso in cui il minore, in concreto, risulti capace di discernimento, inteso nel senso di cui sopra si è detto.
Non sussiste dunque, un obbligo generalizzato ed officioso di ascolto dei minori di età inferiore ai dodici anni poiché il diritto alla partecipazione alle decisioni deve essere esercitato in modo consapevole ed effettivo (sul punto e più diffusamente v. Cass.
09/08/2023 n. 24226, anche per gli ulteriori richiami di giurisprudenza).
ERaltro, come da giurisprudenza costante (Cass. n. 1474 del 25/01/2021; n. 16569 del
11/06/2021; Cass. n. 24626 del 14/08/2023) il giudice può, in ogni caso, omettere l'ascolto del minore qualora lo ritenga contrario al suo interesse dandone adeguata motivazione.
Alla stregua di tali principi, va, innanzitutto, osservato che, nel caso in esame, durante il procedimento di primo grado, i due minori erano all'epoca infradodicenni, oltre che affetti, entrambi, da ritardo mentale, manifestatosi in forma piu' grave per la piccolo
ER 1, sicche' non vi era alcun obbligo di procedere all'ascolto.
Inoltre, osserva la Corte che, proprio in virtu' di tali condizioni personali dei minori che ne attestavano una limitatissima capacità di discernimento, il T.M. ha espressamente motivato in ordine all'assoluta inopportunità, nell'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, di procedere all'ascolto diretto dei bambini, rilevando che entrambi i minori avevano piu' volte verbalizzato, sia agli operatori della comunità ospitante sia in occasione del colloquio con i CTU nominati in primo grado, il loro pressante bisogno emotivo di allontanarsi dalla famiglia d'origine ed il loro vivo desiderio di esser collocati in una famiglia affidataria (cfr. motivazione sentenza in atti
).
La valutazione del T.M. che ha ritenuto contrario all'interesse dei minori il loro ascolto appare, quindi, del tutto immune da vizi logico giuridici e l'eccezione va, quindi, rigettata.
Nel merito, ad avviso della Corte, l' appello proposto dalla Pt_1 , cui ha aderito
1' ER 1 , va rigettato, dovendosi ritenere, - sulla base della lunga, approfondita ed articolata istruttoria di primo grado, svolta nel corso del giudizio avente ad oggetto l'adottabilità della suddetta minore, - che sussista, in modo irreversibile, lo stato di abbandono morale e materiale dei minori in epigrafe generalizzati, e che non sia ragionevolmente possibile prevedere alcun recupero della capacità genitoriale degli appellanti.
Prima di affrontare in modo analitico i motivi del proposto appello, appare necessario sinteticamente ripercorrere i tratti salienti della complessa vicenda processuale che ha visto coinvolto i minori sopra generalizzati, - puntualmente richiamata nella sentenza impugnata, la cui motivazione e' particolarmente corposa, ed a cui integralmente si rinvia,- nonché le principali circostanze di fatto e le vicende che hanno portato alla impugnata dichiarazione di adottabilità dei minori stessi.
Il procedimento in primo grado veniva aperto nel lontano 2015, in seguito alle denunzie di gravi maltrattamenti in famiglia poste in esser da soggetto Parte 2
,
affetto ritardo mentale con dismaturità affettiva e personologica, turbe del comportamento e riduzione marcata della capacità socio relazionale e lavorativa, aggravata da incoscienza della malattia, - nei confronti della moglie dei figli e sinanche della propria madre;
la Pt 1 veniva collocata con i minori presso la Comunità Casa
Maria Marletta di Catania;
in data 23/2/2016 l'ER aggrediva violentemente la e portava fuori dalla comunità la piccola _1 terrorizzandola;
durante la lunga Pt 1
permanenza in comunità della Pt 1 con i figli si accertava la totale inadeguatezza della madre a prendersi cura dei figli (relazioni del 2015 in atti, confermate sino al
2018 ), ed i genitori rifiutavano di sottoscrivere le richieste necessarie per consentire ai figli di ricevere le prestazioni sanitarie ed economiche di cui alla L. n. 104/92, necessarie a fronte del fatto che ER 1 era risultata affetto da deficit cognitivo con marcato ritardo psicomotorio e del linguaggio con turbe del comportamento ed ipoacusia, e del fatto che Per_2 presentava un ritardo psicomotorio e del linguaggio come accertato dal servizio di SNPI;
veniva sospesa la responsabilità genitoriale e vietati incontri con il padre;
dopo un lungo periodo di permanenza in comunità, venivano consentiti rientri in famiglia e si accertava che, al rientro in comunità, i minori si presentavano in condizioni igieniche precarie e riferivano di continui litigi tra i genitori;
in occasione del rientro del 1/1/2018 l'operatrice della comunità sorprendeva i minori nell'atto di simulare un rapporto sessuale, entrambi con i pantaloni abbassati, nell'indifferenza totale della madre che minimizzava l'accaduto; la Pt 1 , in data
15/10/2021, abbandonava i figli in comunità tornando con il marito;
i minori, nell'indisponibilità di famiglie affidatarie, venivano collocati presso la Comunità Il
Vasaio di Catania, e si prevedevano incontri settimanali con i genitori presso spazio neutro;
i minori manifestavano e verbalizzavano grave disagio in occasione degli incontri con i genitori manifestando l'intenzione di non vederli piu'.
Nel corso del procedimento il T.M. disponeva una CTU collegiale sulla capacità genitoriale di entrambi i genitori, e, nella relazione del'11/8/23 in atti, si dava atto che la coppia, “non possedeva risorse sufficienti per assicurare la crescita e l'assistenza di cui necessitano i minori, che, entrambi, sebbene con gradi differenti presentano necessità peculiari e segnatamente percorso riabilitativi e didattica di sostegno controlli clinici periodici e terapia farmacologica antiepilettica per _1“. 66Si evidenziava che Per 2 manifesta una profonda disillusione nei confronti dei genitori, che deriva dalle condotte violente messe in atto dal padre e dall'incapacità della madre di proteggerli da lui" passività presente anche nelle condotte della signora in spazio neutro.
I consulenti concludevano per l'impossibilità di recupero delle funzioni genitoriali, ed evidenziavano che non hanno sortito effetto i lunghi anni di attività dedicati al 66
supporto genitoriale dal 2015” e rimarcavano i tratti personologici dei genitori rilevando che "incidono gravemente sulle capacità genitoriali la marcata rigidità del pensiero, i pervasivi disturbi psichiatrici con discontrollo pulsionale a carico del padre,
e tratti di personalità dipendenti a carico della madre. In atto entrambi i genitori non posseggono i criteri minimi essenziali, ne' insieme ne' separatamente, per svolgere funzioni genitoriali che riguardano la cura e protezione, la funzione riflessiva la funzione empatica affettiva la funzione organizzativa".
Il T.M., pertanto, rilevata l'assoluta carenza di consapevolezza delle necessità dei minori in capo alla coppia, la totale carenza di consapevolezza dei due soggetti dei propri problemi psicopatologici, l'assoluta incapacità genitoriale e la totale assenza di una rete familiare di sostegno e supporto e la mancanza di una concreta progettualità di vita dei genitori, con la sentenza appellata, dichiarava l'adottabilità dei minori, ritenendo l'attualità e l'irreversibilità dello stato d'abbandono in cui essi versavano,
l'impossibilità di recupero delle capacità genitoriali degli appellanti e l'inidoneità di diverse figure vicarianti il ruolo genitoriale.
Fatta tale necessaria premessa in punto di fatto, deve, innanzitutto, evidenziarsi che, nel caso in esame, la procedura che ha portato all'adottabilità dei minori è stata connotata da una serie di interventi concreti a tutela e sostegno della madre che sono stati pervicacemente rifiutati dalla Pt 1 che, assieme all _1 , si e' dimostrata del tutto incapace di occuparsi dei due figli, peraltro entrambi con bisogni speciali.
Situazione che, in verità, non e' stata minimamente contestata da nessuno dei due genitori.
Inoltre, osserva la Corte che, nel caso in esame, del tutto correttamente il TM ha ritenuto provata l'assoluta mancanza di capacità genitoriale in capo ad entrambi gli appellanti.
E' stata, invero, riscontrata l'esistenza di una situazione di grave violenza assistita dei minori costretti ad assistere alle violenze inflitte alla madre dal padre, affetto da disturbi mentali e del tutto inconsapevole del suo stato di malattia;
e' stata riscontrata una assoluta incuria materiale da parte della madre, confermata dalla lunga e duratura osservazione del comportamento materno all'interno della struttura e dalle condizioni dei minori, esposta a gravi rischi per la loro stessa incolumità e non minimamente tutelati dalla madre, che li ha abbandonati in comunità, nonche' la totale assenza di consapevolezza della realtà dei genitori.
Durante il lunghissimo periodo di collocamento in casa famiglia, e' stata osservata l'assoluta incapacità della madre di accudire e crescere i figli, e la vanificazione di ogni progetto attivato in suo favore;
e' stato accertato che i genitori, per le loro condizioni psicopatologiche, non sono in grado di porre in esser una rivisitazione critica del loro comportamento, non essendo capaci di rendersi conto dei loro gravissimi limiti cognitivi, e che la madre e' incapace di prestare sinanche assistenza morale e materiale ai minore, mettendone a repentaglio la salute e l'integrità fisica ( cfr. episodio in cui ebbe a perdere le tracce del figlio in strada poi rintracciato dalle forze dell'ordine).
وCio' premesso, va, peraltro, osservato che, nel ricorso in appello proposto dalla Pt_1 in realtà, non sono state minimamente contestate le circostanze di fatto attestanti la assoluta incapacità genitoriale insuscettibile di ogni previsione di recupero in capo ad entrambi i genitori, e che l'unico motivo d'appello cui ha aderito anche il padre e' quello con cui si chiede di prevedere incontri genitori figli e si invoca la c.d. adozione mite.
Tali essendo i motivi d'appello concretamente proposti deve, quindi, ritenersi accertato che sono i profili personologici dei reclamanti ed i loro evidenti deficit che costituiscono il limite invalicabile ad un corretto esercizio del loro ruolo genitoriale, che determina una prognosi di non recuperabilità del loro ruolo genitoriale.
Va, poi, rimarcato, in ordine ai minori, cio' che e' emerso dall'audizione degli affidatari di Per 2 sentiti in questo grado del procedimento, - i quali hanno
-
non ha ricordi dei genitori mentre ricorda bene la sorella con dichiarato che Per 2
cui gli affidatari stanno mantenendo il rapporto;
e va altresi' rimarcato quanto e' emerso dallo stesso ascolto dei due minori, disposto in questo grado del giudizio avendo i due ragazzi superato i dodici anni. Persona 2 ha dichiarato " dei vecchi genitori ricordo solo la mamma e non Invero, 66 66il papa' e subito dopo ha aggiunto “Ho brutti ricordi di papa' “; e _1 ha affermato
Non ricordo nulla dei miei genitori Mi ricordo solo botte e brutte parole I miei genitori 66litigavano. Io non ne voglio parlare ". ( cfr verbale di audizione in atti).
-per veroRitiene il Collegio che, tali essendo le circostanze di fatto, il gravame, proposto in termini del tutto generici, deve integralmente rigettarsi.
-
Invero, in seno all'atto di impugnazione, l'appellante si è limitata a lamentare la mancata applicazione della c.d. adozione mite e il divieto di incontri, senza neppure contestare le risultanze degli accertamenti espletati in primo grado, peraltro in tempi assolutamente recenti, ed a manifestare un mero desiderio di recuperare il rapporto con i minori, senza alcuna seria interiorizzazione ed assunzione di responsabilità, e soprattutto senza mai dimostrare consapevolezza dei problemi suoi e del padre e dei bisogni dei bambini.
Orbene, non può non rilevarsi che la finalità della presente procedura è quella di stabilire quale sia il miglior interesse per i minori, e cioè se rimanere con i genitori o, se invece, sia necessario recidere detto legame, in considerazione delle condotte oggettivamente pregiudizievoli per i minori poste in essere dai genitori.
Ritiene il Collegio che, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa - ed in particolare del fatto che le intenzioni manifestate non sono suffragate da nessun elemento nuovo, risultino determinanti per la conferma della decisione appellata
-
l'atteggiamento di rifiuto tenuto dagli appellanti rispetto all'aiuto ed al supporto che più volte è stato loro offerto dal Pt3 dai servizi sociali, i gravi problemi psichiatrici del padre e le loro gravi carenze personologiche, con conseguente manifesta inutilità di nuovi ed ulteriori approfondimenti che sarebbero meramente esplorativi ed oggettivamente superflui alla luce delle condotte tenute e degli accertamenti già espletati in tempi molto recenti, che consentono una valutazione all'attualità dei presupposti per la declaratoria d'adottabilità ( Cass. 2024/9798; 2024/14777; Cass.
2024/23320).
In particolare, ritiene il Collegio che gli evidenti limiti intellettivi e cognitivi dei genitori sono tali da compromettere in modo irreversibile la loro capacità genitoriale, ed appare, altresì, estremamente improbabile un recupero della stessa in tempi ragionevoli, avuto riguardo all'interesse ed alle esigenze dei figli minori a crescere in un contesto familiare sano e sereno.
ERtanto, deve ritenersi che la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse dei minori.
La soluzione sopra indicata appare l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, che pure dichiara il diritto del minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia, ed in tale ottica, prevede strumenti (quali l'affidamento solidaristico, l' inserimento in una comunità di tipo familiare o, in mancanza in un istituto di assistenza pubblico o privato) volti a supportare le famiglie qualora le stesse si trovino in situazioni di difficoltà, transeunti e superabili, con l'attivazione di adeguati interventi di sostegno e di aiuto, essendo espressamente previsto che le condizioni di indigenza del minore non possono essere di ostacolo al diritto del predetto alla propria famiglia
(art.1 ).
Com'e' noto, la cd. adozione legittimante (art. 7) è prevista per i minori dichiarati in stato di adottabilità, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori medesimi o dei parenti tenuti a provvedervi (art.8), sempre che la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (la forza maggiore va esclusa se il nucleo familiare rifiuta le misure di sostegno offerte dai servizi sociali).
Di recente la Suprema Corte, in conformità alla CEDU, ha ribadito il principio secondo cui il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia di origine, quantomeno finché ciò sia possibile, considerando l'adozione come misura estrema da adottare quando il programma di sostegno non sortisca l'effetto sperato (Cass. n. 25213/2013), cosicchè l'adozione va applicata solo quando "ogni altro rimedio appaia inadeguato rispetto all'esigenza dell'acquisto e del recupero di uno stabile e adeguato contesto familiare" (Cass. n. 881/2015).
Si è osservato, altresì, che il ridimensionamento dell'istituto dell'adozione quale estrema ratio discende dall'art. 8 della Convenzione Europea Diritti dell'Uomo che sancisce, (primo comma), il diritto di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, disponendo (al secondo comma), che: Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica 66
nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".
La Corte Edu ha ritenuto che il ricorso all'adozione è legittimo solo in presenza di circostanze eccezionali, in particolare, nei casi in cui i genitori si siano dimostrati particolarmente indegni (v. Cedu, 21 ottobre 2008, Pt 4 c. Italia, ric. n. 19537/03), in presenza di atti di violenza o maltrattamento fisico o psichico (v. Cedu, 13 marzo
2005, Y.C. c. Regno Unito, ric. n. 4547/10) o di abusi sessuali (v. Cedu, 9 maggio
2003, CP 1 Morselli c. Italia, ric. n. 52763/99) ed in generale qualora il permanere nella famiglia di origine sia di sicuro pregiudizio per il minore.
In tale ottica, si è altresì precisato che, essendo l'adozione una misura estrema, gli Stati membri hanno l'obbligo di assicurare che le proprie autorità giudiziarie e amministrative adottino preventivamente tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il permanere del minore nella propria famiglia di origine (Cedu, 21 gennaio 2014, ER 4 c. Italia, ric. n. 33773/01).
È, dunque, evidente che, essendo questo il quadro normativo nazionale e sovranazionale di riferimento, l'accertamento dello stato di abbandono del minore deve essere condotto in modo particolarmente rigoroso, com'e' avvenuto, del resto, nel caso in esame.
In tal senso, si veda Cass. n.7391/2016, in cui la Suprema Corte ha specificato che alla
"...alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore è possibile ricorrere solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, quando non siano basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto l'adozione di un minore, recidendo ogni legame con la famiglia d'origine, costituisce misura eccezionale (una estrema ratio) cui è possibile ricorrere non già per consentirgli di essere accolto in un contesto più favorevole, così sottraendolo alle cure dei suoi genitori biologici, ma solo quando si siano dimostrate impraticabili tutte le misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento con i genitori biologici, tra le quali vi è anche l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, che è presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali,
anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale, in concreto, di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi
..".
E cio' fermo restando che, anche nel giudizio inerente alla verifica dello stato d'abbandono, non puo' che assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Come e' stato di recente chiarito, invero, il giudice di merito deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali con riferimento, innanzitutto, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto anche futuro di assunzione di responsabilità genitoriale caratterizzato da cura ed accadimento, e solo se, a seguito dei tentativi di recupero, questo progetto sia fallito e risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con le necessità dei minori di vivere in un sano contesto familiare e' possibile dichiarare lo stato d'adottabilità; (Cass. 9798/2024; Cass. 2023/4002; Cass.
19154/19; Cass. 2017/22589; Cass. 2015/6137); ne consegue che e' irrilevante la mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri
(Cass. 2018/4097; Cass. 2018/26624 e da ultimo Cass. 2019/19156).
In conformità ai suddetti principi deve evidenziarsi nel caso in specie:
- che la condotta degli appellanti si è risolta in reiterati comportamenti fattuali gravissimi e pregiudizievoli per i figli sin dalla loro nascita che denotano la sussistenza di una incapacità genitoriale in concreto, non recuperabile in tempi ragionevoli;
che, nella specie, sono state adottate tutte le misura assistenziali per evitare la
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recisione del legame tra la minore ed i genitori, ma senza ottenere l'esito sperato in considerazione della mancanza di consapevolezza dei genitori, delle patologie che li affliggono e delle loro gravi carenze personologiche;
- che l'accertamento dello stato di abbandono non viene fatto discendere solo dalle carenze personologiche dei genitori, ma dalla sussistenza di comportamenti del tutto abbandonici mai rivisitati ne' compresi e del tutto incompatibili con una crescita serena della figlia minore.
In tale situazione, non recidere il legame che unisce il minore ai genitori vorrebbe dire esporre i bambini in modo ingiustificato a pericolosi esperimenti che, ragionevolmente, aggraverebbero il loro percorso di crescita, e porsi in insanabile contrasto con la loro ferma volontà ed in contrasto manifesto con il best interest dei minori stessi, che verrebbe altrimenti esposta a pericolose sperimentazioni, specie in considerazione dell'assoluta carenza della funzione protettiva in capo agli appellanti (Cass. 10/1/2014
n. 341; Cass. 12730/2011).
Di essenziale rilevo appare, infine, alla Corte evidenziare che, nel caso in esame, nessuna rilevanza ha avuto un'eventuale stato di deprivazione economica dei genitori, atteso che, a tenore di quanto dagli stessi dichiarato, la condotta tenuta in concreto dagli appellanti non puo' esser giustificata neppure da una situazione di inedia.
ER completezza, infine, deve, rimarcarsi che, nella specie, la qualificazione della condotta degli appellanti è scevra da qualsiasi connotazione sanzionatoria o punitiva nei confronti degli stessi, attestandosi, piuttosto, su una valutazione meramente oggettiva della loro assoluta ed irreversibile incapacità genitoriale.
Da ultimo, la sussistenza dello stato di abbandono dei minori predetti va confermata anche sotto il profilo della mancanza, nella specie, di parenti in grado di prendersi cura della minore, con conseguente rigetto anche dell'ultimo motivo d'appello. Tali essendo le circostanze di fatto, il primo motivo gravame, - per vero proposto in termini del tutto generici, inidonei a scalfire la motivazione della sentenza appellata, - con cui si chiede l'adozione mite deve rigettarsi, dovendo ritenersi che, nel caso in esame, la dichiarazione di adottabilità sia l'unica misura idonea a tutelare l'interesse della minore e la soluzione adottata sia l'unica conforme ai principi dettati in tema di adozione dalla legge n. 183/1984, come modificata dalla legge n. 149/2001, laddove deve assumere carattere determinate l'interesse del minore, in relazione all'esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, ed aiuto psicologico, che costituiscono requisiti indispensabili per lo sviluppo e la formazione della sua personalità (Cass. 5095/2014).
Com'e' noto, invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la c.d. adozione mite ha il proprio fondamento normativo nella l. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), che consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti.
Si tratta di una fattispecie del tutto diversa dall'adozione c.d. "legittimante" che costituisce oggetto del presente processo ed alla quale si è pervenuti perchè la conservazione di tali rapporti si poneva in manifesto contrasto con l'interesse dei minori, che si sono trovati in una condizione di endemico e radicale abbandono,
determinato da un'incapacità dei genitori di allevarli e di curarli, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza dei figli di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica.
Ciò detto, in questa sede occorre solo ricordare che il presente giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi della 1. n. 184 del 1983, artt. 8 e ss., e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale -come avviene nel caso in esame- alla dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutivo di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.
Ne consegue che, nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità, non può essere assunta, in ogni caso, alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), 1. cit. (Cass. 6188/2023 e 21024/2022).
ER quanto attiene, infine, alla richiesta di incontri genitori minori avanzata in subordine dall'appellante, osserva la Corte che anche tale motivo deve rigettarsi nell'esclusivo superiore interesse dei minori.
Invero, la duratura osservazione degli incontri previsti in spazio neutro nel corso del giudizio di primo grado, pur consentiti, ha dato esito negativo ed ha evidenziato che tali incontri destabilizzavano i minori e creavano loro uno stato di grave disagio psicologico.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza di primo grado appellata va integralmente confermata ed il gravame va rigettato.
In considerazione della natura della controversia, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania, con cui è stato dichiarato lo stato di adottabilità dei predetti minori e per l'effetto, conferma integralmente la suddetta sentenza;
Rigetta ogni altra richiesta;
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Sezione del 17.9.2025.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott. Concetta Pappalardo Dott. Massimo Escher