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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 24/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1804/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Bianco ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il sindacato Al Cobas in Gallarate (VA),
Via Pasubio, n. 8, per procura in atti ricorrente
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Busto
Garolfo (MI), Via Per Busto Arsizio, n. 46
convenuta contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale - patto di prova
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 18.11.2024, ha esposto di avere lavorato per la società convenuta dal 10.8.2024, senza regolarizzazione contrattuale e contributiva, con orario di lavoro stabilito dalla responsabile, nonché socia della stessa, sig.ra , inizialmente per due ore e mezza al Parte_2
giorno e, successivamente, con prolungamento d'orario, alternandosi nei turni con la collega e con il figlio dei due soci, come da messaggi
WhatsApp (doc. n. 3); ha esposto, inoltre, che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato in data 2.9.2024, anche a mezzo di comunicazione al Centro per l'Impiego (doc. nn. 4 e 5), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario parziale al 62,50%, in qualità di commessa, e che al contratto è stato apposto un patto di prova della durata di 120 giorni;
che è stata licenziata verbalmente in data 30.9.2024 dal socio della società convenuta sig. e che, in assenza di comunicazioni CP_2
scritte, ha verificato presso il Centro per l'Impiego, di essere stata licenziata in data 1.10.2024, per mancato superamento del periodo di prova (doc. n. 6).
La ricorrente, lamentando la nullità e l'inefficacia del licenziamento disposto nei suoi confronti e dando atto di non avere percepito le spettanze di fine rapporto, né la retribuzione relativa al mese di settembre, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Busto Arsizio,
Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: Nel merito: 1) accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato a far data dal 10.08.2024 o da altra data ritenuta di giustizia e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del patto di prova tardivamente apposto solo in data 2.09.24; 2) conseguentemente
2 accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale disposto nei confronti della ricorrente con condanna della convenuta, in via principale, ex art.2 D.Lgs 23/15 a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al risarcimento del danno sulla base del tallone mensile di €.939,48 (€.867,22X13:12), con versamento dei contributi previdenziali o, in via subordinata, condannare la convenuta, ex art.3, comma 1 e art.9, D.Lgs. 23/15 al risarcimento del danno, sulla base del predetto tallone mensile e nella misura massima prevista di legge con condanna, in tal caso, al pagamento altresì dell'indennità sostitutiva di preavviso;
3) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione relativa al mese di settembre 2024 pari ad €.1025,28, nonché alla quota di tfr e tredicesima mensilità maturata e pari rispettivamente ad €.64,23 (867,22 :13,5) e la quota di tredicesima mensilità risulta pari ad €.72,26. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ex art.93 c.p.c. 5) con sentenza esecutiva”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e, all'udienza del
12.3.2025, è stata dichiarata contumace. Parte ricorrente ha dato atto del pagamento della retribuzione del mese di settembre 2024, con bonifico eseguito dalla società convenuta in data 3.3.2025 per l'importo di 903,00 euro netti, corrispondente al lordo indicato. E' stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 23.4.2025 per il deposito di note scritte e, all'esito del deposito delle stesse da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Accertamento della natura subordinata, nullità del patto di prova e licenziamento orale
3 Le domande di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro instauratosi tra le parti il 10.8.2024, di nullità del patto di prova e di inefficacia del licenziamento intimato verbalmente, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, oltre al pagamento delle differenze retributive, sono fondate e vanno accolte.
La ricorrente ha fornito in giudizio la prova di avere svolto attività lavorativa per la società convenuta anche nel periodo precedente la regolarizzazione del rapporto lavorativo, sin dal 10.8.2024, come è emerso dalle conversazioni WhatsApp intercorse tra la ricorrente e la responsabile della società che indica l'orario di lavoro alla ricorrente e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (“da sola nella vendita”,
“compresenza”, “chiusura” - doc. n. 3) e da cui emerge la sottoposizione della ricorrente al potere organizzativo e direttivo della società convenuta.
Soltanto in data 2.9.2024, la società convenuta ha consegnato alla ricorrente la lettera di assunzione per la sua tardiva sottoscrizione, con contestuale apposizione del patto di prova di 120 giorni (doc. n. 4).
Il patto di prova, per avere validità, deve essere formalizzato per iscritto e deve sussistere fin dall'inizio del rapporto, nel senso che deve essere sottoscritto anteriormente ovvero, quale termine massimo, contestualmente all'instaurazione del rapporto lavorativo;
da ciò consegue che l'eventuale formalizzazione del patto di prova in un momento successivo all'inizio del rapporto ne determina la nullità.
La Corte di Cassazione ha chiarito che "la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin
4 dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore" (cfr., Cass. Civ., Sez.
Lav., 26 luglio 2002, n. 11122; conformi, Cass. Civ., Sez. Lav., 22 ottobre
2010, n. 21758; Cass. Civ., Sez. Lav., 14 aprile 2001, n. 5591; Trib.
Monza, Sez. Lav., 14 febbraio 2020, n. 103).
Nel caso di specie in esame, il patto di prova - oltre ad avere una durata superiore a quella massima di 60 giorni prevista dal CCNL di riferimento per il livello D1 di inquadramento della ricorrente (doc. n. 11) - risulta nullo, in quanto sottoscritto in data 2.9.2024, successivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro, instaurato a decorrere dal 10.8.2024, come è risultato dalle conversazioni WhatsApp prodotte, con adibizione continuativa della ricorrente, da quella data, alle mansioni di commessa nel negozio della società convenuta.
La nullità del patto di prova determina l'assunzione della ricorrente in via definitiva, sin dall'inizio dello svolgimento delle mansioni di commessa, con conseguente venir meno del regime di libera recedibilità delle parti, con la conseguenza che il recesso "ad nutum" intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento, soggetto pertanto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo.
Nel caso di specie, il licenziamento è stato comunicato alla ricorrente oralmente in data 30.9.2024.
5 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente ha l'onere di provare solo la sua estromissione dal rapporto, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare che il rapporto è cessato per altra causa, ad esempio per risoluzione consensuale o per dimissioni del lavoratore o che vi è stato un licenziamento scritto (cfr., Cass. Sez. lav., ord. 19 ottobre 2011, n. 21684;
Cass. Sez. lav., sent. 27 agosto 2007, n. 18087).
Parte ricorrente ha provato l'estromissione dal rapporto di lavoro attraverso la certificazione del Centro per l'Impiego dalla quale emerge la volontà datoriale di risolvere in modo unilaterale il rapporto di lavoro (doc.
n. 6), mentre la società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente al mancato svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo dal 10.8.2024 all'1.10.2024, alle mansioni svolte, all'orario osservato, alla corresponsione della retribuzione prevista per l'inquadramento contrattuale della lavoratrice, alla comunicazione scritta del licenziamento e alla sussistenza di una causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, gli elementi agli atti, la contumacia di parte convenuta, non possono che essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso.
Il licenziamento (comunque illegittimo in quanto esercitato ante tempus, prima dei 120 giorni previsti nel patto di prova e anche nei 60 previsti dal
CCNL, oltre che nullo, stante la nullità del patto di prova apposto successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro), poiché intimato verbalmente alla ricorrente, deve essere, pertanto, dichiarato inefficace, con conseguente applicazione dell'art. 2, 1° comma, del d.lgs. n. 23/2015 che estende espressamente la tutela reale del posto di lavoro al
“licenziamento dichiarato inefficace perché intimato informa orale”, con
6 conseguente diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, salvo il successivo esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità, e al risarcimento del danno sulla base del tallone mensile di euro 939,48 (euro 867,22X13:12), da corrispondersi dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo, dedotto quanto eventualmente percepito altrove, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Retribuzione
La ricorrente ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., alla retribuzione per il periodo lavorato, nonché alle spettanze di fine rapporto.
Stante il cedolino paga depositato agli atti di provenienza datoriale (doc. n.
7), non contestato considerata la contumacia della società convenuta, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma relativa alla quota di TFR e 13a mensilità maturata, pari rispettivamente a euro 64,23 (867,22:13,5) e ad euro 72,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La mensilità di settembre 2024 risulta, invece, essere stata corrisposta in corso di causa.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta contumace è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
7 - dichiara la costituzione di un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato a far data dal 10.8.2024 e la nullità del patto di prova tardivamente apposto in data 2.9.2024;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento orale disposto nei confronti della ricorrente e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al risarcimento del danno dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, sulla base del tallone mensile di euro 939,48, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività, oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di euro 64,23 a titolo di TFR e della somma lorda di euro 72,26 a titolo di 13° mensilità maturata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 24/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
Francesca La Russa ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1804/2024 R.G.L., promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Bianco ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il sindacato Al Cobas in Gallarate (VA),
Via Pasubio, n. 8, per procura in atti ricorrente
contro
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Busto
Garolfo (MI), Via Per Busto Arsizio, n. 46
convenuta contumace
OGGETTO: Licenziamento individuale - patto di prova
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 Fatto e diritto
La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 18.11.2024, ha esposto di avere lavorato per la società convenuta dal 10.8.2024, senza regolarizzazione contrattuale e contributiva, con orario di lavoro stabilito dalla responsabile, nonché socia della stessa, sig.ra , inizialmente per due ore e mezza al Parte_2
giorno e, successivamente, con prolungamento d'orario, alternandosi nei turni con la collega e con il figlio dei due soci, come da messaggi
WhatsApp (doc. n. 3); ha esposto, inoltre, che il rapporto di lavoro è stato regolarizzato in data 2.9.2024, anche a mezzo di comunicazione al Centro per l'Impiego (doc. nn. 4 e 5), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed orario parziale al 62,50%, in qualità di commessa, e che al contratto è stato apposto un patto di prova della durata di 120 giorni;
che è stata licenziata verbalmente in data 30.9.2024 dal socio della società convenuta sig. e che, in assenza di comunicazioni CP_2
scritte, ha verificato presso il Centro per l'Impiego, di essere stata licenziata in data 1.10.2024, per mancato superamento del periodo di prova (doc. n. 6).
La ricorrente, lamentando la nullità e l'inefficacia del licenziamento disposto nei suoi confronti e dando atto di non avere percepito le spettanze di fine rapporto, né la retribuzione relativa al mese di settembre, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Busto Arsizio,
Giudice del lavoro, respinta ogni contraria istanza e con ogni opportuna statuizione così giudicare: Nel merito: 1) accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato a far data dal 10.08.2024 o da altra data ritenuta di giustizia e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del patto di prova tardivamente apposto solo in data 2.09.24; 2) conseguentemente
2 accertare e dichiarare l'inefficacia del licenziamento orale disposto nei confronti della ricorrente con condanna della convenuta, in via principale, ex art.2 D.Lgs 23/15 a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato ed al risarcimento del danno sulla base del tallone mensile di €.939,48 (€.867,22X13:12), con versamento dei contributi previdenziali o, in via subordinata, condannare la convenuta, ex art.3, comma 1 e art.9, D.Lgs. 23/15 al risarcimento del danno, sulla base del predetto tallone mensile e nella misura massima prevista di legge con condanna, in tal caso, al pagamento altresì dell'indennità sostitutiva di preavviso;
3) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione relativa al mese di settembre 2024 pari ad €.1025,28, nonché alla quota di tfr e tredicesima mensilità maturata e pari rispettivamente ad €.64,23 (867,22 :13,5) e la quota di tredicesima mensilità risulta pari ad €.72,26. 4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario ex art.93 c.p.c. 5) con sentenza esecutiva”.
La società convenuta non si è costituita in giudizio e, all'udienza del
12.3.2025, è stata dichiarata contumace. Parte ricorrente ha dato atto del pagamento della retribuzione del mese di settembre 2024, con bonifico eseguito dalla società convenuta in data 3.3.2025 per l'importo di 903,00 euro netti, corrispondente al lordo indicato. E' stato concesso termine ex art. 127 ter c.p.c. sino al 23.4.2025 per il deposito di note scritte e, all'esito del deposito delle stesse da parte ricorrente, la causa viene decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato.
Accertamento della natura subordinata, nullità del patto di prova e licenziamento orale
3 Le domande di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro instauratosi tra le parti il 10.8.2024, di nullità del patto di prova e di inefficacia del licenziamento intimato verbalmente, con condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, oltre al pagamento delle differenze retributive, sono fondate e vanno accolte.
La ricorrente ha fornito in giudizio la prova di avere svolto attività lavorativa per la società convenuta anche nel periodo precedente la regolarizzazione del rapporto lavorativo, sin dal 10.8.2024, come è emerso dalle conversazioni WhatsApp intercorse tra la ricorrente e la responsabile della società che indica l'orario di lavoro alla ricorrente e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (“da sola nella vendita”,
“compresenza”, “chiusura” - doc. n. 3) e da cui emerge la sottoposizione della ricorrente al potere organizzativo e direttivo della società convenuta.
Soltanto in data 2.9.2024, la società convenuta ha consegnato alla ricorrente la lettera di assunzione per la sua tardiva sottoscrizione, con contestuale apposizione del patto di prova di 120 giorni (doc. n. 4).
Il patto di prova, per avere validità, deve essere formalizzato per iscritto e deve sussistere fin dall'inizio del rapporto, nel senso che deve essere sottoscritto anteriormente ovvero, quale termine massimo, contestualmente all'instaurazione del rapporto lavorativo;
da ciò consegue che l'eventuale formalizzazione del patto di prova in un momento successivo all'inizio del rapporto ne determina la nullità.
La Corte di Cassazione ha chiarito che "la forma scritta necessaria, a norma dell'art. 2096 c.c., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin
4 dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendosi ammettere solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola verbalmente pattuita mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore" (cfr., Cass. Civ., Sez.
Lav., 26 luglio 2002, n. 11122; conformi, Cass. Civ., Sez. Lav., 22 ottobre
2010, n. 21758; Cass. Civ., Sez. Lav., 14 aprile 2001, n. 5591; Trib.
Monza, Sez. Lav., 14 febbraio 2020, n. 103).
Nel caso di specie in esame, il patto di prova - oltre ad avere una durata superiore a quella massima di 60 giorni prevista dal CCNL di riferimento per il livello D1 di inquadramento della ricorrente (doc. n. 11) - risulta nullo, in quanto sottoscritto in data 2.9.2024, successivamente rispetto all'inizio del rapporto di lavoro, instaurato a decorrere dal 10.8.2024, come è risultato dalle conversazioni WhatsApp prodotte, con adibizione continuativa della ricorrente, da quella data, alle mansioni di commessa nel negozio della società convenuta.
La nullità del patto di prova determina l'assunzione della ricorrente in via definitiva, sin dall'inizio dello svolgimento delle mansioni di commessa, con conseguente venir meno del regime di libera recedibilità delle parti, con la conseguenza che il recesso "ad nutum" intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento, soggetto pertanto alla verifica giudiziale della sussistenza o meno della giusta causa o del giustificato motivo.
Nel caso di specie, il licenziamento è stato comunicato alla ricorrente oralmente in data 30.9.2024.
5 Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il lavoratore che deduca di essere stato licenziato oralmente ha l'onere di provare solo la sua estromissione dal rapporto, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare che il rapporto è cessato per altra causa, ad esempio per risoluzione consensuale o per dimissioni del lavoratore o che vi è stato un licenziamento scritto (cfr., Cass. Sez. lav., ord. 19 ottobre 2011, n. 21684;
Cass. Sez. lav., sent. 27 agosto 2007, n. 18087).
Parte ricorrente ha provato l'estromissione dal rapporto di lavoro attraverso la certificazione del Centro per l'Impiego dalla quale emerge la volontà datoriale di risolvere in modo unilaterale il rapporto di lavoro (doc.
n. 6), mentre la società convenuta non si è costituita in giudizio e non ha fornito alcuna prova contraria, come era suo onere ex art. 2697 cod. civ., relativamente al mancato svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo dal 10.8.2024 all'1.10.2024, alle mansioni svolte, all'orario osservato, alla corresponsione della retribuzione prevista per l'inquadramento contrattuale della lavoratrice, alla comunicazione scritta del licenziamento e alla sussistenza di una causa legittima di risoluzione del rapporto di lavoro.
Pertanto, gli elementi agli atti, la contumacia di parte convenuta, non possono che essere valutate come ammissione dei fatti esposti in ricorso.
Il licenziamento (comunque illegittimo in quanto esercitato ante tempus, prima dei 120 giorni previsti nel patto di prova e anche nei 60 previsti dal
CCNL, oltre che nullo, stante la nullità del patto di prova apposto successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro), poiché intimato verbalmente alla ricorrente, deve essere, pertanto, dichiarato inefficace, con conseguente applicazione dell'art. 2, 1° comma, del d.lgs. n. 23/2015 che estende espressamente la tutela reale del posto di lavoro al
“licenziamento dichiarato inefficace perché intimato informa orale”, con
6 conseguente diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, salvo il successivo esercizio dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità, e al risarcimento del danno sulla base del tallone mensile di euro 939,48 (euro 867,22X13:12), da corrispondersi dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo, dedotto quanto eventualmente percepito altrove, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
Retribuzione
La ricorrente ha diritto, ai sensi degli artt. 2099 e 2120 cod. civ., alla retribuzione per il periodo lavorato, nonché alle spettanze di fine rapporto.
Stante il cedolino paga depositato agli atti di provenienza datoriale (doc. n.
7), non contestato considerata la contumacia della società convenuta, la società convenuta deve essere condannata al pagamento, nei confronti della ricorrente, della somma relativa alla quota di TFR e 13a mensilità maturata, pari rispettivamente a euro 64,23 (867,22:13,5) e ad euro 72,26, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
La mensilità di settembre 2024 risulta, invece, essere stata corrisposta in corso di causa.
In applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la società convenuta contumace è tenuta al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente come liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
così provvede, nella contumacia della società convenuta:
7 - dichiara la costituzione di un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato a far data dal 10.8.2024 e la nullità del patto di prova tardivamente apposto in data 2.9.2024;
- dichiara l'inefficacia del licenziamento orale disposto nei confronti della ricorrente e, per l'effetto,
- condanna la società convenuta ex art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e al risarcimento del danno dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegrazione, sulla base del tallone mensile di euro 939,48, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività, oltre che al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per tutto il periodo;
- condanna la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma lorda di euro 64,23 a titolo di TFR e della somma lorda di euro 72,26 a titolo di 13° mensilità maturata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- condanna la società convenuta a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio, 24/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La Russa
8