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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3092/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259018204700000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259018204700000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160074814068000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160110410327000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170032853461000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190035992678000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220018511152000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 05/09/2025 ad DE e all'Agenzia delle AT , il sig. Ricorrente_1 impugnava – l'intimazione di pagamento n. 29620259018204700000, notificata il 09/06/2025 unitamente alle
– le cartelle di pagamento nn.
29620160074814068000,
29620160110410327000,
29620170032853461000,
29620190035992678000,
29620220018511152000, affermando che non sarebbero mai state notificate e deducendo la prescrizione dei crediti.
L'Agenzia delle AT si costituiva depositando la documentazione attestante la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento, effettuata tra il 2017 e il 2022, tramite notifica ex art. 140 c.p.c. con deposito in casa comunale e raccomandata informativa, come emergente dagli allegati prodotti. Le cartelle non venivano impugnate nel termine di legge ed erano dunque divenute definitive. Eccepiva che il ricorso è inammissibile nella parte in cui contesta gli atti presupposti e che l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri.
Con memoria illustrativa depositata in data 27 gennaio 2026, il ricorrente ribadiva:
– la nullità delle notifiche delle cartelle e degli atti successivi (intimazioni e preavviso di fermo), sostenendo che esse sarebbero state effettuate per “irreperibilità” senza che l'agente notificatore avesse documentato le necessarie ricerche presso il domicilio fiscale;
– richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. 19012/2017; 27035/2018; 23183/2023; 20577/2023) sulla necessità di previo accertamento della irreperibilità assoluta;
– deduceva inoltre la prescrizione triennale dei crediti portati dalle cartelle mai ritualmente notificate;
– sosteneva che la permanenza del ricorrente nel Comune di Partinico sarebbe comprovata dal certificato storico di residenza e dalla successiva ricezione dell'intimazione impugnata;
– concludeva per l'illegittimità di tutti gli atti presupposti e dell'intimazione stessa, con richiesta di accoglimento del ricorso e annullamento integrale della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è inammissibile.
1. Sulla contestazione delle cartelle di pagamento
Le cartelle prodromiche all'intimazione risultano tutte regolarmente notificate come da documentazione allegata dalle Amministrazioni, mediante
– deposito presso la casa comunale,
– affissione dell'avviso,
– invio della raccomandata informativa, con avvisi di ricevimento allegati.
Ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.lgs. 546/1992, le cartelle avrebbero dovuto essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica. Non essendo state impugnate, esse:
sono divenute definitive,
non sono più sindacabili, non possono essere rimesse in discussione mediante l'impugnazione dell'intimazione.
Le eccezioni della memoria ricorrente, pur articolate e riccamente motivate, non superano il limite processuale della decadenza.
Ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.lgs. 546/1992, tali cartelle – atti autonomamente impugnabili – dovevano essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica. Non essendo state impugnate, esse sono divenute definitive e non più contestabili.
Di conseguenza, ogni doglianza del ricorrente relativa:
– alla mancata notifica delle cartelle,
– alla prescrizione dei relativi crediti,
– a vizi relativi agli importi ivi iscritti,
è oggi inammissibile, perché riferita ad atti definitivi e non più impugnabili.
2. Sui limiti dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento
Come sancito dalla Corte di Cassazione: l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare vizi di cartelle divenute definitive. Il contribuente non può far valere prescrizioni anteriori alla notifica dell'intimazione o vizi relativi alle cartelle non impugnate nei termini. L'omessa impugnazione delle cartelle e dei successivi atti interruttivi produce la cristallizzazione del credito: "... In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato".(Cassazione sentenza 6436/25)
Poiché il ricorrente deduce esclusivamente vizi relativi agli atti presupposti, il ricorso risulta integralmente inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/1992;;
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che si liquidano in 400,00 a favore dell'Agenzia delle AT
Direzione Provinciale di Palermo. Nulla per le spese nei confronti di DE.
Così deciso in Palermo, lì 25.2.2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3092/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. AT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259018204700000 TRIBUTI VARI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259018204700000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160074814068000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160110410327000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170032853461000 BOLLO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190035992678000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620220018511152000 BOLLO 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 05/09/2025 ad DE e all'Agenzia delle AT , il sig. Ricorrente_1 impugnava – l'intimazione di pagamento n. 29620259018204700000, notificata il 09/06/2025 unitamente alle
– le cartelle di pagamento nn.
29620160074814068000,
29620160110410327000,
29620170032853461000,
29620190035992678000,
29620220018511152000, affermando che non sarebbero mai state notificate e deducendo la prescrizione dei crediti.
L'Agenzia delle AT si costituiva depositando la documentazione attestante la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento, effettuata tra il 2017 e il 2022, tramite notifica ex art. 140 c.p.c. con deposito in casa comunale e raccomandata informativa, come emergente dagli allegati prodotti. Le cartelle non venivano impugnate nel termine di legge ed erano dunque divenute definitive. Eccepiva che il ricorso è inammissibile nella parte in cui contesta gli atti presupposti e che l'intimazione può essere impugnata solo per vizi propri.
Con memoria illustrativa depositata in data 27 gennaio 2026, il ricorrente ribadiva:
– la nullità delle notifiche delle cartelle e degli atti successivi (intimazioni e preavviso di fermo), sostenendo che esse sarebbero state effettuate per “irreperibilità” senza che l'agente notificatore avesse documentato le necessarie ricerche presso il domicilio fiscale;
– richiamava giurisprudenza di legittimità (Cass. 19012/2017; 27035/2018; 23183/2023; 20577/2023) sulla necessità di previo accertamento della irreperibilità assoluta;
– deduceva inoltre la prescrizione triennale dei crediti portati dalle cartelle mai ritualmente notificate;
– sosteneva che la permanenza del ricorrente nel Comune di Partinico sarebbe comprovata dal certificato storico di residenza e dalla successiva ricezione dell'intimazione impugnata;
– concludeva per l'illegittimità di tutti gli atti presupposti e dell'intimazione stessa, con richiesta di accoglimento del ricorso e annullamento integrale della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ll ricorso è inammissibile.
1. Sulla contestazione delle cartelle di pagamento
Le cartelle prodromiche all'intimazione risultano tutte regolarmente notificate come da documentazione allegata dalle Amministrazioni, mediante
– deposito presso la casa comunale,
– affissione dell'avviso,
– invio della raccomandata informativa, con avvisi di ricevimento allegati.
Ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.lgs. 546/1992, le cartelle avrebbero dovuto essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica. Non essendo state impugnate, esse:
sono divenute definitive,
non sono più sindacabili, non possono essere rimesse in discussione mediante l'impugnazione dell'intimazione.
Le eccezioni della memoria ricorrente, pur articolate e riccamente motivate, non superano il limite processuale della decadenza.
Ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 del D.lgs. 546/1992, tali cartelle – atti autonomamente impugnabili – dovevano essere impugnate entro 60 giorni dalla notifica. Non essendo state impugnate, esse sono divenute definitive e non più contestabili.
Di conseguenza, ogni doglianza del ricorrente relativa:
– alla mancata notifica delle cartelle,
– alla prescrizione dei relativi crediti,
– a vizi relativi agli importi ivi iscritti,
è oggi inammissibile, perché riferita ad atti definitivi e non più impugnabili.
2. Sui limiti dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento
Come sancito dalla Corte di Cassazione: l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare vizi di cartelle divenute definitive. Il contribuente non può far valere prescrizioni anteriori alla notifica dell'intimazione o vizi relativi alle cartelle non impugnate nei termini. L'omessa impugnazione delle cartelle e dei successivi atti interruttivi produce la cristallizzazione del credito: "... In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato".(Cassazione sentenza 6436/25)
Poiché il ricorrente deduce esclusivamente vizi relativi agli atti presupposti, il ricorso risulta integralmente inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Palermo, definitivamente pronunciando:
Dichiara il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/1992;;
Condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che si liquidano in 400,00 a favore dell'Agenzia delle AT
Direzione Provinciale di Palermo. Nulla per le spese nei confronti di DE.
Così deciso in Palermo, lì 25.2.2026.
Il Giudice monocratico