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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/10/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 609/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Tagliavia n.16 (Rc), presso lo studio del difensore, Avv. Domenico Piccolo, CF , che la rappresenta e difende, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
CF con sede in Via Nazionale- Controparte_1 P.IVA_1 Palazzo San Giovanni, n.625, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Controparte_2 nata a [...] il [...], CF , rappresentato e difeso, in C.F._3 forza di procura resa su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di costituzione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2024, dall'Avv. Fernando Scrivano (c.f.
) legale dell'Avvocatura Civica, elettivamente domiciliato presso la C.F._4 Sede Municipale in Via Nazionale n. 625- Palazzo San Giovanni, fax. 0965.7934231, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 12.03.2022 , dipendente del Comune di Parte_1 [...]
conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di Parte_1 essere riammessa sul posto di lavoro con corresponsione delle retribuzioni e di ogni altra spettanza di legge dall'atto di sospensione alla data di effettiva reintegra, interessi legali e rivalutazione monetaria compresi;
2) proporre questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 1, DL 127/2021 in relazione agli articoli 2 e 36 della Costituzione;
3) in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del cd Assegno alimentare. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari”. Esponeva di essere dipendente del Comune, stabilizzata a far data dal 1° gennaio 2020, categoria A, settore politiche sociali, retribuzione prevista dal CCNL di categoria. Lamentava di essere stata illegittimamente sottoposta alla sanzione introdotta dall'art. 1, comma 1-4-5, del D.L. 127/21 conv. in L. 165/21, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per mancata esibizione e possesso della certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione Covid-19. 2
La sanzione era illegittima perché irrogata senza rispettare i princìpi di gradualità e proporzionalità propri delle sanzioni disciplinari;
perché la richiesta di esibizione del certificato vaccinale era pervenuta da soggetto non espressamente delegato a svolgere tale attività, di cui non erano noti procedura, atto di nomina e generalità. Rivendicava il proprio diritto a svolgere attività lavorativa in assenza di rapporti interpersonali o, comunque, in assenza di rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2, sostenendo che questo trovasse fondamento nella Direttiva Quadro del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, all'articolo 4, paragrafo 1, a norma del quale gli Stati membri, “per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata possono stabilire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”. Non avendo contatto fisico con colleghi e cittadini che si recavano presso l'ente, il mancato possesso della certificazione verde doveva atteggiarsi in modo diverso, consentendole di proseguire nell'esercizio dell'attività lavorativa. Lamentava la mancata corresponsione del cd. assegno alimentare nel periodo di assenza dal lavoro. Il divieto di cui al comma 6 dell'art. 1, DL 127/2021 era incostituzionale per violazione degli articoli 2 e 36 della Costituzione. L'assegno in questione, infatti, era un beneficio di natura assistenziale previsto addirittura per i dipendenti sottoposti a procedimenti disciplinari e finanche penali, con conseguente disparità di trattamento dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria. La norma trattava in modo diseguale situazioni che erano identiche (sospensione per sanzione disciplinare del lavoratore, sospensione per mancato possesso della certificazione verde). Tra l'altro, la prevista durata della sanzione in assenza di un fatto sottostante di rilievo potenzialmente disciplinare o penale o comunque illecito – appariva in contrasto con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, pure nel ricorso a misure emergenzialei dovevano essere applicati. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Riferiva di aver rispettato pedissequamente le prescrizioni previste dalla legge: aveva adottato, in data 14.10.2021, prot. 29870 l'atto in cui erano contenute le modalità organizzative per le verifiche della certificazione verde presso le sedi comunali, con conseguente nomina in pari data - per il Settore delle Politiche Sociali interessato nella vicenda - di apposito verificatore. L'interpretazione della norma prospettata dalla ricorrente, con riguardo all'asserito diritto a svolgere comunque attività lavorativa in assenza di rapporti interpersonali e, quindi, di rischio, risultava destituita di ogni fondamento sia sotto il profilo normativo, in ragione della chiarissima previsione contenuta nell'art. art. 9 quinquies D.L.52/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 127/2021, sia in ragione della effettiva impraticabilità dovuta alla presenza di numerosi dipendenti presso l'ufficio delle politiche sociali. Parimenti infondata era la doglianza relativa ai prospettati vizi di incostituzionalità della norma in esame. Il ricorso, quindi, non poteva quindi trovare accoglimento.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1853 pubblicata il 13.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e compensava le spese di giudizio. Preliminarmente, il Tribunale dava atto che la ricorrente, nelle more del giudizio, era stata riammessa al lavoro ed alla retribuzione a far data dal giorno 01.05.2022 (Determina n. 229 del 29.04.2022), al cessare dell'efficacia della legge che disponeva la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per i soggetti non in possesso della certificazione verde. Esaminando la doglianza relativa all'illegittimità della sanzione irrogata per presunti vizi inerenti alla procedura di verifica attuata in seno all'ufficio politiche sociali, affermava la 3
correttezza dell'operato dell'ente che, “per come previsto dalla normativa, aveva adottato, in data 14.10.2021, prot. 29870, le modalità organizzative per le verifiche della certificazione verde presso le sedi comunali, con conseguente nomina in pari data- per il Settore delle Politiche Sociali interessato nella vicenda- di apposito verificatore, provvedendo pure a fornire idonea informativa a tutti i lavoratori (vedasi nomina e modalità in all.06 alla memoria di costituzione). Infatti, il Responsabile Settore Politiche Sociali, Avv. Maria Grazia Papasidero- provvedeva a designare la Sig.ra quale incaricato al controllo Persona_1 dell'obbligo del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Greenpass)”. Era proprio dal soggetto incaricato che, correttamente, la aveva ricevuto la Pt_1 richiesta di esibizione del green pass e, in ragione della mancata esibizione, aveva correttamente subìto la sanzione impugnata. Altrettanto infondata era la doglianza con riguardo alla mancata collocazione in luogo tale da consentire l'assenza di contatti con altre persone e, quindi, ad impedire il rischio di diffusione dell'epidemia. Tale ipotesi, infatti, non era contemplata dalla norma emergenziale ed il datore di lavoro, di conseguenza, non aveva alcuna discrezionalità. Con riguardo alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare per il lavoratore sprovvisto di green pass ed alla prospettata incostituzionalità per violazione degli artt. 2 e 36 Cost., il Tribunale dava atto dell'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale che aveva dichiarato inammissibili ed infondate le q.l.c.. La Consulta aveva rilevato che “la disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata”. Proseguiva la Consulta: “ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. Sulla prospettata natura assistenziale dell'assegno alimentare, proseguiva la Consulta, “anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia”. Rigettava, quindi, il ricorso e compensava le spese di giudizio.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Pt_1 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'illegittimità della sopra meglio specificata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché da qualsivoglia emolumento, disposta dal Comune di nei confronti della Sig.ra Controparte_1 ; - per l'effetto, condannare controparte alla corresponsione in favore della Parte_1 lavoratrice appellante delle retribuzioni e di ogni altra spettanza di legge dall'atto di sospensione alla data di reintegra, interessi legali e rivalutazione monetaria compresi, ossia dal 29.12.2021 sino al 30.04.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 4
Con l'unico motivo di appello avversava la sentenza perché ingiusta in merito alla mancata pronuncia con riguardo alla violazione dell'art. 1, comma 1 - 4 -5, del D.L. 127/21 conv. in L. 165/21. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'appellante fosse a conoscenza che la sig.ra era stata indicata quale soggetto verificatore. In ragione di tale Persona_1 circostanza, non aveva esibito la certificazione verde, così volendo tutelare i propri dati personali relativi al diritto alla salute. La mancata conoscenza del ruolo svolto dalla era imputabile al datore di Parte_2 lavoro che, pur avendo adottato le modalità organizzative previste dalla legge, non le aveva portate a conoscenza dei lavoratori: “Nessuna pubblicazione o affissione è stata effettuata dell'atto con cui sono state disposte le modalità organizzative ed effettuata la nomina del verificatore di talché deve ritenersi che gli stessi non sono stati portati a conoscenza dei soggetti destinatari. Né, d'altronde, risulta che l'appellante abbia preso conoscenza diretta di detti atti e, a riprova di ciò, si consideri che in calce alle copie prodotte da controparte è presente la sottoscrizione per presa visione solo ed esclusivamente del verificatore nominato”. Non vi era quindi prova che la avesse avuto conoscenza del Pt_1 provvedimento e, legittimamente, si era rifiutata di rivelare i propri dati sanitari. La condotta dell'ente violava il disposto dell'art.15, co. 7, lett. h), del DPCM 17.06.2021, richiamato dall'art.5 DL 127/2021, il quale testualmente prevedeva che “il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa”. Tali circostanze avevano reso illegittima la sanzione irrogata alla Pt_1 Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ribadiva di aver adottato, in data 14.10.2021, prot. 29870, le modalità organizzative per le verifiche della certificazione verde presso le sedi comunali, con conseguente nomina in pari data, per il Settore delle Politiche Sociali interessato nella vicenda, di apposito verificatore. In ordine all'asserita violazione del D.L. 127/2021, osservava che, per come risultava dalla documentazione prodotta, il Responsabile Settore Politiche Sociali aveva provveduto a designare quale incaricata al controllo dell'obbligo del possesso della Persona_1 Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Greenpass), che in sede di effettuazione delle verifiche, accertava che l'odierna appellante non era provvista della certificazione verde, segnalando la circostanza al Responsabile di Settore. Il gravame non poteva quindi trovare accoglimento. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Al fine di individuare la disciplina regolatrice della materia oggetto dell'appello, appare utile ricostruire il quadro normativo posto a fondamento dell'attività contestata al
[...]
Controparte_1 L'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 prevede, per quanto di interesse, che: “Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente: «Art.
9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione 5
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Il comma 5 della norma. dettaglia l'obbligo posto in capo ai datori di lavoro onerandoli di definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Il comma 6 dispone che: “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Il ha adottato e depositato gli atti con cui erano state Controparte_1 definite le modalità organizzative per la verifica della certificazione verde presso le sedi comunali di cui al citato c. 5, in data 14.10.201 (prot. 29810). In pari data, con circolare recante prot. 29870, aveva proceduto alla nomina del verificatore, espressamente disponendo che l'atto valeva anche quale nomina di persona autorizzata al trattamento dei dati personali a norma del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii e del Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, 2016/769. Nel rispetto del delineato quadro normativo, in data 29.12.1021, la verificatrice Per_1
sottoponeva a controllo n. 22 lavoratori e, all'esito delle verifiche, emergeva che solo
[...] la non aveva esibito il green pass e, invitata ad uscire, non aveva rispettato l'ordine Pt_1 impartito (all. 7, fasc. di primo grado). In data 31.12.2021, come risulta da comunicazione mail depositata in atti (sempre all. 7), a fronte di una nuova richiesta di esibizione della certificazione verde riguardante n. 8 lavoratori, la si rifiutava e dichiarava, senza avere mai smentito queste affermazioni, Pt_1 di essersi recata in loco “solo per timbrare”.
5. Posto quanto sopra, le argomentazioni che l'appellante ha posto a sostegno dell'illegittimità dell'atto irrogatole, non appaiono assistite da pregio. Alla data del primo controllo, il 29.11.2021, la ricorrente, che ha impugnato la sanzione affermando di non aver avuto conoscenza dell'atto di nomina del verificatore e delle procedure attuate dall'ente, si è rifiutata ed ha prolungato la presenza in ufficio, violando un preciso disposto normativo. Va rammentato che “l'espressa previsione di tale obbligo in funzione della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 va intesa nel senso che l'immunizzazione del singolo tramite il vaccino autorizzato aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge)” (Cassazione civile sez. lav., 05/12/2024, n.31216), con l'appellante non era titolare di discrezionalità alcuna nel realizzare la prevenzione dal contagio, né ella avrebbe potuto sostituire e/o dare prevalenza 6
alle proprie personali determinazioni rispetto a quelle dettate dal legislatore ed alla cui attuazione era predisposto il datore di lavoro, che vi aveva provveduto. A ciò va aggiunto che dalla documentazione in atti emerge che i citati provvedimenti comunali, regolarmente protocollati dall'ente, non fossero conosciuti solo ed esclusivamente dalla unica dipendente del settore a dichiarare di non conoscere il ruolo istituzionale Pt_1 affidato alla verificatrice, mentre siffatta mancata conoscenza non sussisteva in capo al cospicuo numero di lavoratori verificati. In ogni caso, ove pure fosse stata sussistente questa singolare mancata conoscenza (singolare perché ha riguardato solo la persona dell'appellante, ma non anche degli altri colleghi sottoposti al medesimo obbligo), ciò sarebbe potuto avvenire fino alla data del 29.11.2021, posto che in quel momento l'appellante era stata resa edotta di un preciso obbligo normativamente imposto a suo carico ed il cui adempimento era stato esplicitamente richiesto dal datore di lavoro. Laddove avesse nutrito dubbi sull'identità del verificatore e/o sulla legittimità della richiesta, sarebbe stato suo onere attivarsi presso l'ente datoriale, da cui provenivano la richiesta di esibizione e la designazione del verificatore, al fine di conseguire la dovuta certezza. Non solo ciò non è avvenuto, ma in data 31.12.2021 la lavoratrice si è nuovamente rifiutata senza addurre (vedi allegato 7) alcuna ragione relativa alla presunta violazione di dati sensibili riconducibili al diritto alla salute, come in questa sede affermato. Anche quest'ultima affermazione non è dirimente, né esimente. Il trattamento dei dati personali, anche quelli relativi allo stato di salute, da parte del datore di lavoro, avviene sistematicamente, per espressa disposizione dell'art. 113 del Codice di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, della disciplina nazionale di settore, ma anche delle norme preesistenti che garantiscono la dignità e la libertà delle persone sui luoghi di lavoro, a norma dell'art. 88 del Regolamento UE n. 2016/679, e in particolare delle norme che stabiliscono il divieto per il datore di lavoro di acquisire o comunque “trattare” dati relativi alla salute o alla sfera privata e alle convinzioni personali che «non [siano] attinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore». L'obbligo di esibizione del green pass trova la sua fonte in una norma di rango nazionale posta a presidio dei diritti fondamentali del cittadino e della collettività, a fronte della diffusione degli effetti della pandemia, dell'elevato grado di allarme sociale da questa generato, dalla rilevanza e dell'incisività delle misure adottare. La richiesta di esibizione del green pass non poteva rivelarsi lesiva della sfera di riservatezza, poiché nulla diceva in dettaglio rispetto alle condizioni di salute della lavoratrice (non essendo peraltro soggetto esentato per legge e quindi posto nella condizione di comunicare al datore di lavoro l'eventuale presenza di particolari patologie esimenti dall'obbligo vaccinale), limitandosi ad accertare il rispetto di un obbligo normativamente imposto per ragioni di tutela della salute e della sicurezza pubblica. Peraltro, è stato ragionevolmente considerato che: “I soggetti non vaccinati non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, in quanto l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non rende conoscibile ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione (vaccinazione, guarigione da COVID-19 o attestazione della negatività al virus)” (Consiglio di Stato sez. III, 17/09/2021, n.5130) Nulla di tutto la ricorrente ha attestato, limitandosi a permanere nei luoghi di lavoro. La condotta dell'appellante ha palesato profili di irragionevolezza nella misura in cui ha dedotto di non aver conosciuto un atto adottato dall'ente per cui ha prestato servizio per un ventennio, che però è stato conosciuto da buona parte dei suoi colleghi (almeno n. 22) e che questo atto non fosse in alcun modo conoscibile, neppure a due giorni dalla prima verifica, neppure a fronte di una fonte normativa nazionale che espressamente prevedeva, 7
per l'esercizio dell'attività professionale da parte dei pubblici dipendenti, l'obbligo di esibizione della certificazione vaccinale/del test antigenico negativo/del certificato di guarigione dal Covid. Anzi, la circostanza che la avesse richiesto di essere collocata in luogo isolato, Pt_1 senza tenere contatti con altro personale, denota che ben avesse inteso porsi in una situazione anomala e che, ciononostante, avesse proseguito nel perpetrare la sua condotta illegittima fino all'adozione del provvedimento di sospensione, poi revocato al cessare del periodo emergenziale. Il provvedimento sanzionatorio appare fondato, legittimo ed adeguato non potendosi coonestare la tesi, sostenuta dall'appellante, della mancata conoscenza o conoscibilità, all'interno di un contesto professionale ristretto, di atti regolarmente adottati e protocollati dal proprio datore di lavoro, ben conosciuti dagli altri colleghi, né assumendo valore esimente, nella fattispecie dedotta in giudizio, il diritto di riservatezza. L'appello, dunque, non può trovare accoglimento. La soccombenza impone la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite –in € 4.966,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in personal del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1853/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 13.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate € 4.966,00 oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 609/2023 R.G., vertente TRA
, nata a [...] il [...], CF , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Tagliavia n.16 (Rc), presso lo studio del difensore, Avv. Domenico Piccolo, CF , che la rappresenta e difende, pec C.F._2
Email_1 appellante CONTRO
CF con sede in Via Nazionale- Controparte_1 P.IVA_1 Palazzo San Giovanni, n.625, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Controparte_2 nata a [...] il [...], CF , rappresentato e difeso, in C.F._3 forza di procura resa su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di costituzione, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 31.01.2024, dall'Avv. Fernando Scrivano (c.f.
) legale dell'Avvocatura Civica, elettivamente domiciliato presso la C.F._4 Sede Municipale in Via Nazionale n. 625- Palazzo San Giovanni, fax. 0965.7934231, pec Email_2 appellato CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 12.03.2022 , dipendente del Comune di Parte_1 [...]
conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra di Parte_1 essere riammessa sul posto di lavoro con corresponsione delle retribuzioni e di ogni altra spettanza di legge dall'atto di sospensione alla data di effettiva reintegra, interessi legali e rivalutazione monetaria compresi;
2) proporre questione di legittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 1, DL 127/2021 in relazione agli articoli 2 e 36 della Costituzione;
3) in subordine, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del cd Assegno alimentare. Con Vittoria di spese, diritti ed onorari”. Esponeva di essere dipendente del Comune, stabilizzata a far data dal 1° gennaio 2020, categoria A, settore politiche sociali, retribuzione prevista dal CCNL di categoria. Lamentava di essere stata illegittimamente sottoposta alla sanzione introdotta dall'art. 1, comma 1-4-5, del D.L. 127/21 conv. in L. 165/21, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione per mancata esibizione e possesso della certificazione verde attestante l'avvenuta vaccinazione Covid-19. 2
La sanzione era illegittima perché irrogata senza rispettare i princìpi di gradualità e proporzionalità propri delle sanzioni disciplinari;
perché la richiesta di esibizione del certificato vaccinale era pervenuta da soggetto non espressamente delegato a svolgere tale attività, di cui non erano noti procedura, atto di nomina e generalità. Rivendicava il proprio diritto a svolgere attività lavorativa in assenza di rapporti interpersonali o, comunque, in assenza di rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov2, sostenendo che questo trovasse fondamento nella Direttiva Quadro del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, all'articolo 4, paragrafo 1, a norma del quale gli Stati membri, “per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui viene espletata possono stabilire un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato”. Non avendo contatto fisico con colleghi e cittadini che si recavano presso l'ente, il mancato possesso della certificazione verde doveva atteggiarsi in modo diverso, consentendole di proseguire nell'esercizio dell'attività lavorativa. Lamentava la mancata corresponsione del cd. assegno alimentare nel periodo di assenza dal lavoro. Il divieto di cui al comma 6 dell'art. 1, DL 127/2021 era incostituzionale per violazione degli articoli 2 e 36 della Costituzione. L'assegno in questione, infatti, era un beneficio di natura assistenziale previsto addirittura per i dipendenti sottoposti a procedimenti disciplinari e finanche penali, con conseguente disparità di trattamento dei lavoratori appartenenti alla medesima categoria. La norma trattava in modo diseguale situazioni che erano identiche (sospensione per sanzione disciplinare del lavoratore, sospensione per mancato possesso della certificazione verde). Tra l'altro, la prevista durata della sanzione in assenza di un fatto sottostante di rilievo potenzialmente disciplinare o penale o comunque illecito – appariva in contrasto con i canoni di temporaneità e di proporzionalità che, pure nel ricorso a misure emergenzialei dovevano essere applicati. Si costituiva il chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Riferiva di aver rispettato pedissequamente le prescrizioni previste dalla legge: aveva adottato, in data 14.10.2021, prot. 29870 l'atto in cui erano contenute le modalità organizzative per le verifiche della certificazione verde presso le sedi comunali, con conseguente nomina in pari data - per il Settore delle Politiche Sociali interessato nella vicenda - di apposito verificatore. L'interpretazione della norma prospettata dalla ricorrente, con riguardo all'asserito diritto a svolgere comunque attività lavorativa in assenza di rapporti interpersonali e, quindi, di rischio, risultava destituita di ogni fondamento sia sotto il profilo normativo, in ragione della chiarissima previsione contenuta nell'art. art. 9 quinquies D.L.52/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 127/2021, sia in ragione della effettiva impraticabilità dovuta alla presenza di numerosi dipendenti presso l'ufficio delle politiche sociali. Parimenti infondata era la doglianza relativa ai prospettati vizi di incostituzionalità della norma in esame. Il ricorso, quindi, non poteva quindi trovare accoglimento.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 1853 pubblicata il 13.11.2023, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda e compensava le spese di giudizio. Preliminarmente, il Tribunale dava atto che la ricorrente, nelle more del giudizio, era stata riammessa al lavoro ed alla retribuzione a far data dal giorno 01.05.2022 (Determina n. 229 del 29.04.2022), al cessare dell'efficacia della legge che disponeva la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per i soggetti non in possesso della certificazione verde. Esaminando la doglianza relativa all'illegittimità della sanzione irrogata per presunti vizi inerenti alla procedura di verifica attuata in seno all'ufficio politiche sociali, affermava la 3
correttezza dell'operato dell'ente che, “per come previsto dalla normativa, aveva adottato, in data 14.10.2021, prot. 29870, le modalità organizzative per le verifiche della certificazione verde presso le sedi comunali, con conseguente nomina in pari data- per il Settore delle Politiche Sociali interessato nella vicenda- di apposito verificatore, provvedendo pure a fornire idonea informativa a tutti i lavoratori (vedasi nomina e modalità in all.06 alla memoria di costituzione). Infatti, il Responsabile Settore Politiche Sociali, Avv. Maria Grazia Papasidero- provvedeva a designare la Sig.ra quale incaricato al controllo Persona_1 dell'obbligo del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Greenpass)”. Era proprio dal soggetto incaricato che, correttamente, la aveva ricevuto la Pt_1 richiesta di esibizione del green pass e, in ragione della mancata esibizione, aveva correttamente subìto la sanzione impugnata. Altrettanto infondata era la doglianza con riguardo alla mancata collocazione in luogo tale da consentire l'assenza di contatti con altre persone e, quindi, ad impedire il rischio di diffusione dell'epidemia. Tale ipotesi, infatti, non era contemplata dalla norma emergenziale ed il datore di lavoro, di conseguenza, non aveva alcuna discrezionalità. Con riguardo alla mancata corresponsione dell'assegno alimentare per il lavoratore sprovvisto di green pass ed alla prospettata incostituzionalità per violazione degli artt. 2 e 36 Cost., il Tribunale dava atto dell'intervenuta pronuncia della Corte costituzionale che aveva dichiarato inammissibili ed infondate le q.l.c.. La Consulta aveva rilevato che “la disciplina dell'assegno alimentare invocata nelle ordinanze di rimessione, quale fattispecie cui raffrontare le norme censurate per verificarne la ragionevolezza, configura la sospensione come misura provvisoria, priva di carattere sanzionatorio e piuttosto disposta cautelarmente nell'interesse pubblico (ordinanze n. 541 e n. 258 del 1988), destinata ad essere travolta dall'esaurimento dei paralleli procedimenti, il che rende improponibile la comparazione. Invero, la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata”. Proseguiva la Consulta: “ben diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”. Sulla prospettata natura assistenziale dell'assegno alimentare, proseguiva la Consulta, “anche muovendo da tale premessa interpretativa, tuttavia, rimane smentita la conclusione che configuri quale soluzione costituzionalmente obbligata l'accollo al datore di lavoro della erogazione solidaristica, in favore del lavoratore che non abbia inteso vaccinarsi e che sia perciò solo temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, di una provvidenza di natura assistenziale, esulante dai diritti di lavoro, atta a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita del dipendente e della sua famiglia”. Rigettava, quindi, il ricorso e compensava le spese di giudizio.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dalla che ne invocava la Pt_1 riforma, rassegnando le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare l'illegittimità della sopra meglio specificata sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nonché da qualsivoglia emolumento, disposta dal Comune di nei confronti della Sig.ra Controparte_1 ; - per l'effetto, condannare controparte alla corresponsione in favore della Parte_1 lavoratrice appellante delle retribuzioni e di ogni altra spettanza di legge dall'atto di sospensione alla data di reintegra, interessi legali e rivalutazione monetaria compresi, ossia dal 29.12.2021 sino al 30.04.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. 4
Con l'unico motivo di appello avversava la sentenza perché ingiusta in merito alla mancata pronuncia con riguardo alla violazione dell'art. 1, comma 1 - 4 -5, del D.L. 127/21 conv. in L. 165/21. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che l'appellante fosse a conoscenza che la sig.ra era stata indicata quale soggetto verificatore. In ragione di tale Persona_1 circostanza, non aveva esibito la certificazione verde, così volendo tutelare i propri dati personali relativi al diritto alla salute. La mancata conoscenza del ruolo svolto dalla era imputabile al datore di Parte_2 lavoro che, pur avendo adottato le modalità organizzative previste dalla legge, non le aveva portate a conoscenza dei lavoratori: “Nessuna pubblicazione o affissione è stata effettuata dell'atto con cui sono state disposte le modalità organizzative ed effettuata la nomina del verificatore di talché deve ritenersi che gli stessi non sono stati portati a conoscenza dei soggetti destinatari. Né, d'altronde, risulta che l'appellante abbia preso conoscenza diretta di detti atti e, a riprova di ciò, si consideri che in calce alle copie prodotte da controparte è presente la sottoscrizione per presa visione solo ed esclusivamente del verificatore nominato”. Non vi era quindi prova che la avesse avuto conoscenza del Pt_1 provvedimento e, legittimamente, si era rifiutata di rivelare i propri dati sanitari. La condotta dell'ente violava il disposto dell'art.15, co. 7, lett. h), del DPCM 17.06.2021, richiamato dall'art.5 DL 127/2021, il quale testualmente prevedeva che “il personale interessato dal processo di verifica è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa”. Tali circostanze avevano reso illegittima la sanzione irrogata alla Pt_1 Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello. Controparte_1
Ribadiva di aver adottato, in data 14.10.2021, prot. 29870, le modalità organizzative per le verifiche della certificazione verde presso le sedi comunali, con conseguente nomina in pari data, per il Settore delle Politiche Sociali interessato nella vicenda, di apposito verificatore. In ordine all'asserita violazione del D.L. 127/2021, osservava che, per come risultava dalla documentazione prodotta, il Responsabile Settore Politiche Sociali aveva provveduto a designare quale incaricata al controllo dell'obbligo del possesso della Persona_1 Certificazione Verde COVID-19 (c.d. Greenpass), che in sede di effettuazione delle verifiche, accertava che l'odierna appellante non era provvista della certificazione verde, segnalando la circostanza al Responsabile di Settore. Il gravame non poteva quindi trovare accoglimento. Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello è infondato. Al fine di individuare la disciplina regolatrice della materia oggetto dell'appello, appare utile ricostruire il quadro normativo posto a fondamento dell'attività contestata al
[...]
Controparte_1 L'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 prevede, per quanto di interesse, che: “Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-quater è inserito il seguente: «Art.
9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico). - 1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione 5
verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica del rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Il comma 5 della norma. dettaglia l'obbligo posto in capo ai datori di lavoro onerandoli di definire entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo. Il comma 6 dispone che: “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”. Il ha adottato e depositato gli atti con cui erano state Controparte_1 definite le modalità organizzative per la verifica della certificazione verde presso le sedi comunali di cui al citato c. 5, in data 14.10.201 (prot. 29810). In pari data, con circolare recante prot. 29870, aveva proceduto alla nomina del verificatore, espressamente disponendo che l'atto valeva anche quale nomina di persona autorizzata al trattamento dei dati personali a norma del D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii e del Regolamento europeo sulla tutela dei dati personali, 2016/769. Nel rispetto del delineato quadro normativo, in data 29.12.1021, la verificatrice Per_1
sottoponeva a controllo n. 22 lavoratori e, all'esito delle verifiche, emergeva che solo
[...] la non aveva esibito il green pass e, invitata ad uscire, non aveva rispettato l'ordine Pt_1 impartito (all. 7, fasc. di primo grado). In data 31.12.2021, come risulta da comunicazione mail depositata in atti (sempre all. 7), a fronte di una nuova richiesta di esibizione della certificazione verde riguardante n. 8 lavoratori, la si rifiutava e dichiarava, senza avere mai smentito queste affermazioni, Pt_1 di essersi recata in loco “solo per timbrare”.
5. Posto quanto sopra, le argomentazioni che l'appellante ha posto a sostegno dell'illegittimità dell'atto irrogatole, non appaiono assistite da pregio. Alla data del primo controllo, il 29.11.2021, la ricorrente, che ha impugnato la sanzione affermando di non aver avuto conoscenza dell'atto di nomina del verificatore e delle procedure attuate dall'ente, si è rifiutata ed ha prolungato la presenza in ufficio, violando un preciso disposto normativo. Va rammentato che “l'espressa previsione di tale obbligo in funzione della prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 va intesa nel senso che l'immunizzazione del singolo tramite il vaccino autorizzato aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge)” (Cassazione civile sez. lav., 05/12/2024, n.31216), con l'appellante non era titolare di discrezionalità alcuna nel realizzare la prevenzione dal contagio, né ella avrebbe potuto sostituire e/o dare prevalenza 6
alle proprie personali determinazioni rispetto a quelle dettate dal legislatore ed alla cui attuazione era predisposto il datore di lavoro, che vi aveva provveduto. A ciò va aggiunto che dalla documentazione in atti emerge che i citati provvedimenti comunali, regolarmente protocollati dall'ente, non fossero conosciuti solo ed esclusivamente dalla unica dipendente del settore a dichiarare di non conoscere il ruolo istituzionale Pt_1 affidato alla verificatrice, mentre siffatta mancata conoscenza non sussisteva in capo al cospicuo numero di lavoratori verificati. In ogni caso, ove pure fosse stata sussistente questa singolare mancata conoscenza (singolare perché ha riguardato solo la persona dell'appellante, ma non anche degli altri colleghi sottoposti al medesimo obbligo), ciò sarebbe potuto avvenire fino alla data del 29.11.2021, posto che in quel momento l'appellante era stata resa edotta di un preciso obbligo normativamente imposto a suo carico ed il cui adempimento era stato esplicitamente richiesto dal datore di lavoro. Laddove avesse nutrito dubbi sull'identità del verificatore e/o sulla legittimità della richiesta, sarebbe stato suo onere attivarsi presso l'ente datoriale, da cui provenivano la richiesta di esibizione e la designazione del verificatore, al fine di conseguire la dovuta certezza. Non solo ciò non è avvenuto, ma in data 31.12.2021 la lavoratrice si è nuovamente rifiutata senza addurre (vedi allegato 7) alcuna ragione relativa alla presunta violazione di dati sensibili riconducibili al diritto alla salute, come in questa sede affermato. Anche quest'ultima affermazione non è dirimente, né esimente. Il trattamento dei dati personali, anche quelli relativi allo stato di salute, da parte del datore di lavoro, avviene sistematicamente, per espressa disposizione dell'art. 113 del Codice di protezione dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, della disciplina nazionale di settore, ma anche delle norme preesistenti che garantiscono la dignità e la libertà delle persone sui luoghi di lavoro, a norma dell'art. 88 del Regolamento UE n. 2016/679, e in particolare delle norme che stabiliscono il divieto per il datore di lavoro di acquisire o comunque “trattare” dati relativi alla salute o alla sfera privata e alle convinzioni personali che «non [siano] attinenti alla valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore». L'obbligo di esibizione del green pass trova la sua fonte in una norma di rango nazionale posta a presidio dei diritti fondamentali del cittadino e della collettività, a fronte della diffusione degli effetti della pandemia, dell'elevato grado di allarme sociale da questa generato, dalla rilevanza e dell'incisività delle misure adottare. La richiesta di esibizione del green pass non poteva rivelarsi lesiva della sfera di riservatezza, poiché nulla diceva in dettaglio rispetto alle condizioni di salute della lavoratrice (non essendo peraltro soggetto esentato per legge e quindi posto nella condizione di comunicare al datore di lavoro l'eventuale presenza di particolari patologie esimenti dall'obbligo vaccinale), limitandosi ad accertare il rispetto di un obbligo normativamente imposto per ragioni di tutela della salute e della sicurezza pubblica. Peraltro, è stato ragionevolmente considerato che: “I soggetti non vaccinati non subiscono lesioni del diritto alla riservatezza sanitaria in ordine alla scelta compiuta, in quanto l'attuale sistema di verifica del possesso della certificazione verde non rende conoscibile ai terzi il concreto presupposto dell'ottenuta certificazione (vaccinazione, guarigione da COVID-19 o attestazione della negatività al virus)” (Consiglio di Stato sez. III, 17/09/2021, n.5130) Nulla di tutto la ricorrente ha attestato, limitandosi a permanere nei luoghi di lavoro. La condotta dell'appellante ha palesato profili di irragionevolezza nella misura in cui ha dedotto di non aver conosciuto un atto adottato dall'ente per cui ha prestato servizio per un ventennio, che però è stato conosciuto da buona parte dei suoi colleghi (almeno n. 22) e che questo atto non fosse in alcun modo conoscibile, neppure a due giorni dalla prima verifica, neppure a fronte di una fonte normativa nazionale che espressamente prevedeva, 7
per l'esercizio dell'attività professionale da parte dei pubblici dipendenti, l'obbligo di esibizione della certificazione vaccinale/del test antigenico negativo/del certificato di guarigione dal Covid. Anzi, la circostanza che la avesse richiesto di essere collocata in luogo isolato, Pt_1 senza tenere contatti con altro personale, denota che ben avesse inteso porsi in una situazione anomala e che, ciononostante, avesse proseguito nel perpetrare la sua condotta illegittima fino all'adozione del provvedimento di sospensione, poi revocato al cessare del periodo emergenziale. Il provvedimento sanzionatorio appare fondato, legittimo ed adeguato non potendosi coonestare la tesi, sostenuta dall'appellante, della mancata conoscenza o conoscibilità, all'interno di un contesto professionale ristretto, di atti regolarmente adottati e protocollati dal proprio datore di lavoro, ben conosciuti dagli altri colleghi, né assumendo valore esimente, nella fattispecie dedotta in giudizio, il diritto di riservatezza. L'appello, dunque, non può trovare accoglimento. La soccombenza impone la condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile complessità bassa, applicando i valori minimi, stante l'assenza di complessità delle questioni dedotte in lite –in € 4.966,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in personal del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1853/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 13.11.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate € 4.966,00 oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti