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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2452 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da:
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Parte_1
individuale , con l'Avv. Parte_2
Olgert Sula
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con il Dott. la
[...] CP_2
Dott.ssa e la Dott.ssa CP_3 CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI: per il ricorrente:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento e di confisca n. 2024/263, relativa alla pratica repertorio
n. 2024/536 LI/gm/Ufficio Regolazione Attività Produttiva e pedissequa ordinanza di confisca, notificata in data 23.04.2024, e per l'effetto, revocare la confisca disponendo la restituzione dei beni confiscati.
Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento e di confisca n. 2024/263, relativa alla pratica repertorio
n. 2024/536 LI/gm/Ufficio Regolazione Attività Produttiva e pedissequa ordinanza di confisca, notificata in data 23.04.2024, e per l'effetto, determinare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, concedendo la rateizzazione massima consentita ex lege e revocare la confisca disponendo la restituzione dei beni confiscati.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: in caso di conferma della sola ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2024/263, relativa alla pratica repertorio
n. 2024/536 LI/gm/Ufficio Regolazione Attività Produttiva, notificata in data
23.04.2024, concedere la rateizzazione massima consentita ex lege e per l'effetto, accertata l'illegittimità del provvedimento di confisca, disporne la revoca con la restituzione dei beni confiscati.
Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali come per legge e, solo in subordine, la compensazione delle spese e dei compensi”.
per la resistente:
“Nel merito: sia rigettato il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto e in diritto
e sia confermata integralmente l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.05.2024 il sig. , in qualità di legale rappresentante Parte_1
dell'impresa di , proponeva opposizione Parte_2 Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e di confisca n. 2024/263 del 22 aprile
2024 relativa alla pratica di repertorio n. 2024/536 emessa dalla CP_1
di e notificata in data 23.04.2024, con cui veniva
[...] Controparte_1 comminata la sanzione di € 5.500,00 per avere svolto attività di autoriparazione senza aver presentato la denuncia di inizio attività prescritta dall'art. 10 D.P.R. 558/99 e contestualmente disposta la confisca dell'attrezzatura e le strumentazioni utilizzate.
Il ricorrente rilevava che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 558/1999 con cui era stato abolito il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2 L. n. 122/1992, la sanzione e la confisca previste all'art. 10, comma 2, L.
122/1992 non dovevano più ritenersi applicabili all'esercente attività di autoriparazione in assenza di iscrizione al relativo registro, bensì solamente nei confronti di colui che eserciti tale attività in assenza di iscrizione al registro delle imprese.
Conseguentemente, deduceva di non avere commesso alcuna infrazione, essendo egli iscritto alla CC.I.AA. di Treviso e Belluno dall'anno 2011 in qualità di esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture nuove ed usate e commercio all'ingrosso e al dettaglio di accessori e ricambi per auto e moto.
Veniva, inoltre, contestata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla determinazione della sanzione pecuniaria, nonché l'illegittimità della confisca per errata applicazione dell'art. 20 L. 689/1981, non rientrando il materiale confiscato tra quelli per i quali è prevista la confisca obbligatoria.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo venisse annullato il provvedimento impugnato, previa sospensione della sua esecuzione.
In via subordinata veniva richiesta la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva la invocando la legittimità Controparte_1
dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva documentalmente istruita.
Fissata udienza di discussione al 14.04.2025, all'esito il Giudice decideva la causa.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n 69.
La presente opposizione non è meritevole di accoglimento.
Emerge dai documenti di causa che, a seguito di un controllo amministrativo effettuato in data 19.01.2024 presso i locali dell'impresa individuale Parte_2
di sita in Villorba (TV), la Polizia Stradale per il Veneto –
[...] Parte_1
Sezione di Treviso accertava l'esercizio di attività di autoriparazione di veicoli in assenza della denuncia di inizio attività di cui all'art. 10 D.P.R. 558/1999.
In pari data veniva notificato il verbale di contestazione di illecito amministrativo e disposto il sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione (doc. 1 resistente).
In seguito al ricevimento degli scritti difensivi ed effettuata l'audizione del trasgressore, la CC.I.AA. di con ordinanza n. 2024/51 disponeva il Controparte_1
parziale dissequestro dei beni, cui seguiva l'adozione dell'ordinanza ingiunzione qui opposta, con cui veniva confermata la sanzione amministrativa e disposta la confisca dei beni rimanenti (doc. 5 resistente).
Orbene, a fondamento del suo primo motivo di opposizione il ricorrente rileva che il
D.P.R. n. 558/1999 all'art. 15 ha abolito il “Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione”, precisando all'art. 10, comma 6 che “i richiami alle “sezioni”, al
“registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione” nonché al “registro di cui all'articolo 2”, contenuti nella legge n. 122/1992 (…) devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al registro delle imprese”.
Da questa modifica legislativa l'opponente desume che per l'esercizio dell'attività di autoriparazione sia sufficiente che l'impresa sia iscritta nel registro delle imprese, come avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia, tale interpretazione non considera che l'attività di autoriparazione è soggetta ad una peculiare disciplina, volta a garantire che la stessa sia esercitata da soggetti in possesso di determinati requisiti. L'art. 1 della L. 122/1992 prescrive, infatti, che “al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione””.
Il comma 3 del medesimo art. 1 stabilisce, inoltre, che “ai fini della presente legge
l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) ; b) CP_5
carrozzeria; c) gommista”.
Per tale finalità pubblicistica, l'art. 10 D.P.R. 558/1999 a fondamento dell'ordinanza qui opposta stabilisce, al primo comma, che “Le imprese che intendono esercitare
l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112, denuncia di inizio attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992 n. 122 dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma
4”, ossia la preposizione alla gestione tecnica di tali attività di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio
1992 n. 122.
“Alla stessa procedura” – continua l'art. 10 D.P.R. 558/1999 – “sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della L.
n. 298/1974 che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno”.
La norma impone, pertanto, alle imprese che intendano esercitare l'attività di autoriparazione di presentare un'apposita segnalazione per denunciare quali attività intendano esercitare tra quelle indicate all'art. 1, comma 3, L. 122/1992
(meccatronica, carrozzeria e gommista), dichiarando altresì il possesso dei requisiti di cui al comma 4 (gestione tecnica affidata a persona dotata dei requisiti previsti dalla legge).
Il comma 2 del medesimo art. 10 D.P.R. 558/1999 specifica, inoltre, che “le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per
l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1 unitamente alla domanda di iscrizione all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11 comma 8 DPR n. 581/1995, all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di 10 giorni e all'iscrizione definitiva previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia”.
Il successivo comma 3 prescrive espressamente che non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, L. n. 122/1992, in assenza della relativa specifica iscrizione.
Il comma 5 stabilisce, inoltre, che l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese che siano iscritte, “relativamente a detta attività”, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
La normativa relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione prevede quindi una serie di specifici requisiti e obblighi di comunicazione che pacificamente non ricorrono nel caso in esame, ove il ricorrente risulta essere iscritto nel registro delle imprese soltanto come commerciante all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati e di autoricambi (doc. 4 ricorrente).
Risulta, peraltro, comprovato l'esercizio, da parte del ricorrente, di attività di autoriparazione all'interno dei locali dell'autorivendita Parte_2
Si vedano in tal senso le dichiarazioni rilasciate dal sig. agli agenti Parte_1
accertatori in data 19.01.2024: “All'incirca durante la pandemia Covid ho iniziato a svolgere all'interno dei locali della mia attività anche piccoli lavori di meccanica e carrozzeria utilizzando gli strumenti che avete rinvenuto nel corso del controllo, i quali sono stati tutti da me acquistati” (doc. 1 resistente). Ciò risulta, del resto, corroborato dalle svariate attrezzature tipiche di un'officina rinvenute nei locali e successivamente poste sotto sequestro (a tal fine si veda il fascicolo fotografico sub doc. 1 resistente).
Per le esposte argomentazioni si ritiene sussistere la fattispecie contestata, avendo il ricorrente svolto attività di autoriparazione in assenza della segnalazione certificata di inizio attività prescritta dall'art. 10 D.P.R. 558/1999.
Deve essere rigettata anche la domanda di riduzione al minimo edittale di € 5.164,00 della sanzione applicata nella misura di € 5.500,00.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 911 del 02.02.1996, con la quale si è affermato che: “L'art. 11 della legge n. 689 del 1981, specificando i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo una formula normativa sostanzialmente equivalente a quella adoperata dall'art. 133 c.p., dimostra che l'autorità ingiungente non è chiamata ad elaborare giudizi di valore sugli interessi pubblici tutelati, presupposto già apprezzato dal legislatore e trasfuso nella norma ma semplicemente ad adeguare l'entità della sanzione alla gravità della violazione e alle condizioni soggettive del trasgressore, svolgendo una mera attività tecnico-discrezionale diretta, non diversamente da quella del giudice, ad applicare la legge al caso concreto e a rendere liquida l'obbligazione, attività che nulla ha a che fare con l'esercizio della discrezionalità amministrativa vera e propria (cfr., in particolare, Cass., 23 giugno 1987, n. 5489). ……Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora non emergano caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzare la violazione con maggiore o con minor rigore, non spetta al trasgressore l'applicazione della sanzione nel minimo edittale (…) Né può
l'opponente limitarsi “a lamentare l'eccessività della sanzione senza dedurre elementi specifici che il giudice ha il dovere di valutare”.
Orbene, nella fattispecie in esame non solo parte ricorrente non ha indicato specifiche ragioni a sostegno della richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione pecuniaria, ma le numerose attrezzature utilizzate per l'attività illecita conducono a ritenere corretta la quantificazione eseguita dall'Amministrazione (nello specifico, dalla lettura dell'ordinanza qui opposta può contarsi un numero di 27 unità sottoposte a confisca).
Non è configurabile nemmeno il vizio di motivazione, avendo l'ordinanza- ingiunzione fatto espresso riferimento alla “rilevanza sociale dell'obbligo violato”, nonché a “tutte le circostanze di fatto e di diritto utili per la determinazione della sanzione amministrativa”.
Sul punto si veda Tribunale di Bergamo, sez. VI, 19/10/2022 n. 2159: “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”.
Risulta, altresì, legittimamente disposta la confisca, venendo in applicazione il disposto di cui all'art. 10, comma 3, L. 122/1992 a mente del quale l'esercizio di attività di autoriparazione illecita comporta la confisca obbligatoria delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della resistente come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: respinge l'opposizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida in € 849,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Treviso il 14.04.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Veronica Marchiori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione 1^ Civile
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, avv. Veronica Marchiori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2452 dell'anno 2024 del Ruolo Generale, promossa da:
, in qualità di legale rappresentante dell'impresa Parte_1
individuale , con l'Avv. Parte_2
Olgert Sula
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con il Dott. la
[...] CP_2
Dott.ssa e la Dott.ssa CP_3 CP_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ord. ingiunzione ex art. 22 e ss. L. n. 689/1981
CONCLUSIONI: per il ricorrente:
“Nel merito in via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento e di confisca n. 2024/263, relativa alla pratica repertorio
n. 2024/536 LI/gm/Ufficio Regolazione Attività Produttiva e pedissequa ordinanza di confisca, notificata in data 23.04.2024, e per l'effetto, revocare la confisca disponendo la restituzione dei beni confiscati.
Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento e di confisca n. 2024/263, relativa alla pratica repertorio
n. 2024/536 LI/gm/Ufficio Regolazione Attività Produttiva e pedissequa ordinanza di confisca, notificata in data 23.04.2024, e per l'effetto, determinare la sanzione pecuniaria nel minimo edittale, concedendo la rateizzazione massima consentita ex lege e revocare la confisca disponendo la restituzione dei beni confiscati.
Nel merito, in via ulteriormente subordinata: in caso di conferma della sola ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 2024/263, relativa alla pratica repertorio
n. 2024/536 LI/gm/Ufficio Regolazione Attività Produttiva, notificata in data
23.04.2024, concedere la rateizzazione massima consentita ex lege e per l'effetto, accertata l'illegittimità del provvedimento di confisca, disporne la revoca con la restituzione dei beni confiscati.
Con vittoria di spese, diritti e compensi di lite, oltre iva (se dovuta), cpa e spese generali come per legge e, solo in subordine, la compensazione delle spese e dei compensi”.
per la resistente:
“Nel merito: sia rigettato il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto e in diritto
e sia confermata integralmente l'ordinanza ingiunzione di pagamento e confisca opposta.
In ogni caso: con vittoria di spese e onorari di causa”.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23.05.2024 il sig. , in qualità di legale rappresentante Parte_1
dell'impresa di , proponeva opposizione Parte_2 Parte_1
avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento e di confisca n. 2024/263 del 22 aprile
2024 relativa alla pratica di repertorio n. 2024/536 emessa dalla CP_1
di e notificata in data 23.04.2024, con cui veniva
[...] Controparte_1 comminata la sanzione di € 5.500,00 per avere svolto attività di autoriparazione senza aver presentato la denuncia di inizio attività prescritta dall'art. 10 D.P.R. 558/99 e contestualmente disposta la confisca dell'attrezzatura e le strumentazioni utilizzate.
Il ricorrente rilevava che a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 558/1999 con cui era stato abolito il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2 L. n. 122/1992, la sanzione e la confisca previste all'art. 10, comma 2, L.
122/1992 non dovevano più ritenersi applicabili all'esercente attività di autoriparazione in assenza di iscrizione al relativo registro, bensì solamente nei confronti di colui che eserciti tale attività in assenza di iscrizione al registro delle imprese.
Conseguentemente, deduceva di non avere commesso alcuna infrazione, essendo egli iscritto alla CC.I.AA. di Treviso e Belluno dall'anno 2011 in qualità di esercente attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture nuove ed usate e commercio all'ingrosso e al dettaglio di accessori e ricambi per auto e moto.
Veniva, inoltre, contestata la carenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito alla determinazione della sanzione pecuniaria, nonché l'illegittimità della confisca per errata applicazione dell'art. 20 L. 689/1981, non rientrando il materiale confiscato tra quelli per i quali è prevista la confisca obbligatoria.
L'opponente concludeva, quindi, chiedendo venisse annullato il provvedimento impugnato, previa sospensione della sua esecuzione.
In via subordinata veniva richiesta la riduzione della sanzione al minimo edittale.
Si costituiva la invocando la legittimità Controparte_1
dell'ordinanza-ingiunzione e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva documentalmente istruita.
Fissata udienza di discussione al 14.04.2025, all'esito il Giudice decideva la causa.
Motivi della decisione
Si premette che la presente sentenza viene redatta con motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n 69.
La presente opposizione non è meritevole di accoglimento.
Emerge dai documenti di causa che, a seguito di un controllo amministrativo effettuato in data 19.01.2024 presso i locali dell'impresa individuale Parte_2
di sita in Villorba (TV), la Polizia Stradale per il Veneto –
[...] Parte_1
Sezione di Treviso accertava l'esercizio di attività di autoriparazione di veicoli in assenza della denuncia di inizio attività di cui all'art. 10 D.P.R. 558/1999.
In pari data veniva notificato il verbale di contestazione di illecito amministrativo e disposto il sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività di autoriparazione (doc. 1 resistente).
In seguito al ricevimento degli scritti difensivi ed effettuata l'audizione del trasgressore, la CC.I.AA. di con ordinanza n. 2024/51 disponeva il Controparte_1
parziale dissequestro dei beni, cui seguiva l'adozione dell'ordinanza ingiunzione qui opposta, con cui veniva confermata la sanzione amministrativa e disposta la confisca dei beni rimanenti (doc. 5 resistente).
Orbene, a fondamento del suo primo motivo di opposizione il ricorrente rileva che il
D.P.R. n. 558/1999 all'art. 15 ha abolito il “Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione”, precisando all'art. 10, comma 6 che “i richiami alle “sezioni”, al
“registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione” nonché al “registro di cui all'articolo 2”, contenuti nella legge n. 122/1992 (…) devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al registro delle imprese”.
Da questa modifica legislativa l'opponente desume che per l'esercizio dell'attività di autoriparazione sia sufficiente che l'impresa sia iscritta nel registro delle imprese, come avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia, tale interpretazione non considera che l'attività di autoriparazione è soggetta ad una peculiare disciplina, volta a garantire che la stessa sia esercitata da soggetti in possesso di determinati requisiti. L'art. 1 della L. 122/1992 prescrive, infatti, che “al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata “attività di autoriparazione””.
Il comma 3 del medesimo art. 1 stabilisce, inoltre, che “ai fini della presente legge
l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) ; b) CP_5
carrozzeria; c) gommista”.
Per tale finalità pubblicistica, l'art. 10 D.P.R. 558/1999 a fondamento dell'ordinanza qui opposta stabilisce, al primo comma, che “Le imprese che intendono esercitare
l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998 n. 112, denuncia di inizio attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992 n. 122 dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma
4”, ossia la preposizione alla gestione tecnica di tali attività di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge 5 febbraio
1992 n. 122.
“Alla stessa procedura” – continua l'art. 10 D.P.R. 558/1999 – “sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 12 della L.
n. 298/1974 che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione, nonché ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno”.
La norma impone, pertanto, alle imprese che intendano esercitare l'attività di autoriparazione di presentare un'apposita segnalazione per denunciare quali attività intendano esercitare tra quelle indicate all'art. 1, comma 3, L. 122/1992
(meccatronica, carrozzeria e gommista), dichiarando altresì il possesso dei requisiti di cui al comma 4 (gestione tecnica affidata a persona dotata dei requisiti previsti dalla legge).
Il comma 2 del medesimo art. 10 D.P.R. 558/1999 specifica, inoltre, che “le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per
l'artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1 unitamente alla domanda di iscrizione all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11 comma 8 DPR n. 581/1995, all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di 10 giorni e all'iscrizione definitiva previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia”.
Il successivo comma 3 prescrive espressamente che non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, L. n. 122/1992, in assenza della relativa specifica iscrizione.
Il comma 5 stabilisce, inoltre, che l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese che siano iscritte, “relativamente a detta attività”, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
La normativa relativa all'esercizio dell'attività di autoriparazione prevede quindi una serie di specifici requisiti e obblighi di comunicazione che pacificamente non ricorrono nel caso in esame, ove il ricorrente risulta essere iscritto nel registro delle imprese soltanto come commerciante all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli nuovi e usati e di autoricambi (doc. 4 ricorrente).
Risulta, peraltro, comprovato l'esercizio, da parte del ricorrente, di attività di autoriparazione all'interno dei locali dell'autorivendita Parte_2
Si vedano in tal senso le dichiarazioni rilasciate dal sig. agli agenti Parte_1
accertatori in data 19.01.2024: “All'incirca durante la pandemia Covid ho iniziato a svolgere all'interno dei locali della mia attività anche piccoli lavori di meccanica e carrozzeria utilizzando gli strumenti che avete rinvenuto nel corso del controllo, i quali sono stati tutti da me acquistati” (doc. 1 resistente). Ciò risulta, del resto, corroborato dalle svariate attrezzature tipiche di un'officina rinvenute nei locali e successivamente poste sotto sequestro (a tal fine si veda il fascicolo fotografico sub doc. 1 resistente).
Per le esposte argomentazioni si ritiene sussistere la fattispecie contestata, avendo il ricorrente svolto attività di autoriparazione in assenza della segnalazione certificata di inizio attività prescritta dall'art. 10 D.P.R. 558/1999.
Deve essere rigettata anche la domanda di riduzione al minimo edittale di € 5.164,00 della sanzione applicata nella misura di € 5.500,00.
Sul punto si richiama la sentenza della Cassazione n. 911 del 02.02.1996, con la quale si è affermato che: “L'art. 11 della legge n. 689 del 1981, specificando i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie secondo una formula normativa sostanzialmente equivalente a quella adoperata dall'art. 133 c.p., dimostra che l'autorità ingiungente non è chiamata ad elaborare giudizi di valore sugli interessi pubblici tutelati, presupposto già apprezzato dal legislatore e trasfuso nella norma ma semplicemente ad adeguare l'entità della sanzione alla gravità della violazione e alle condizioni soggettive del trasgressore, svolgendo una mera attività tecnico-discrezionale diretta, non diversamente da quella del giudice, ad applicare la legge al caso concreto e a rendere liquida l'obbligazione, attività che nulla ha a che fare con l'esercizio della discrezionalità amministrativa vera e propria (cfr., in particolare, Cass., 23 giugno 1987, n. 5489). ……Infatti, premesso che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora non emergano caratterizzazioni specifiche che possano indurre ad apprezzare la violazione con maggiore o con minor rigore, non spetta al trasgressore l'applicazione della sanzione nel minimo edittale (…) Né può
l'opponente limitarsi “a lamentare l'eccessività della sanzione senza dedurre elementi specifici che il giudice ha il dovere di valutare”.
Orbene, nella fattispecie in esame non solo parte ricorrente non ha indicato specifiche ragioni a sostegno della richiesta di riduzione al minimo edittale della sanzione pecuniaria, ma le numerose attrezzature utilizzate per l'attività illecita conducono a ritenere corretta la quantificazione eseguita dall'Amministrazione (nello specifico, dalla lettura dell'ordinanza qui opposta può contarsi un numero di 27 unità sottoposte a confisca).
Non è configurabile nemmeno il vizio di motivazione, avendo l'ordinanza- ingiunzione fatto espresso riferimento alla “rilevanza sociale dell'obbligo violato”, nonché a “tutte le circostanze di fatto e di diritto utili per la determinazione della sanzione amministrativa”.
Sul punto si veda Tribunale di Bergamo, sez. VI, 19/10/2022 n. 2159: “l'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall'atto di contestazione”.
Risulta, altresì, legittimamente disposta la confisca, venendo in applicazione il disposto di cui all'art. 10, comma 3, L. 122/1992 a mente del quale l'esercizio di attività di autoriparazione illecita comporta la confisca obbligatoria delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate.
Per quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della resistente come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle fasi effettivamente svolte in corso di causa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: respinge l'opposizione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della resistente che liquida in € 849,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Treviso il 14.04.2025 Il Giudice Onorario
Avv. Veronica Marchiori