Rigetto
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 10336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10336 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10336/2025REG.PROV.COLL.
N. 02754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2754 del 2025, proposto da:
Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio dei primi due, in Roma, Piazzale delle Belle Arti, n. 6 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
CO PM s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Umberto Morera, con domicilio eletto in Roma, largo Giuseppe Toniolo, n. 6 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter , n. 600/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di CO PM s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il Cons. RA IL e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Umberto Morera;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso monitorio r.g. n. 13518/2019 CO PM s.p.a. agiva in giudizio dinanzi al T.a.r. Lazio nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a. (debitore ceduto) per il pagamento del credito di € 209.567,28, oltre interessi legali, credito ceduto al medesimo CO PM (creditore cessionario) dalla Società Agricola AL NT S.S. (creditrice cedente) in relazione alla convenzione n. TO102710 stipulata da quest’ultima con il Gestore.
2. - Il T.a.r. Lazio con decreto presidenziale n. 75 del 20 gennaio 2020, in accoglimento del ricorso monitorio, ordinava al SE il pagamento in favore del CO PM della suddetta somma di € 209.567,28, oltre interessi legali dalla data della domanda.
3. - Con atto di opposizione il Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a. chiedeva al T.a.r. Lazio (giudizio r.g. n. 3253/2020) di:
« 1) dichiarare estinto il credito vantato da CO PM S.p.A. nei confronti del SE per effetto di compensazione legale perfezionatasi nelle date del 28 luglio 2016 e del 26 ottobre 2017;
2) in subordine, previa liquidazione del credito del SE S.p.A. nei confronti di CO PM S.p.A., dichiarare estinto il credito vantato da CO PM S.p.A. nei confronti del SE S.p.A. per effetto di compensazione giudiziale ai sensi dell’articolo 1243, comma 2, c.p.c.;
3) per l’effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 75 del 20 gennaio 2020 (R.G. n. 13518/2019), emesso dal TAR Lazio, Sede di Roma, Sezione III-Ter e notificato al SE S.p.A. il 12 febbraio 2020.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio .» (cfr. pagg. 13 e 14 del “ Ricorso ai sensi dell’articolo 118 c.p.a. ” proposto dal SE).
In sintesi il SE sosteneva “ l’insussistenza della pretesa creditoria azionata da CO PM per compensazione ai sensi degli artt. 1241 e seguenti del codice civile ” (cfr. pagg. 6 e ss. del “ Ricorso ai sensi dell’articolo 118 c.p.a. ”).
4. - L’adito T.a.r., nella resistenza di CO PM s.p.a., con la sentenza segnata in epigrafe, respingeva la proposta opposizione, ritenendo infondate le censure sollevate e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo n. 75/2020.
5. - Con rituale atto di appello il Gestore dei Servizi Energetici - SE s.p.a. chiedeva la riforma della predetta sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua dei seguenti motivi di gravame:
« I. Sull’avvenuto stralcio della memoria del CO PM in primo grado.
II. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui questa ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione di compensazione legale. Violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243, comma 1, c.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Motivazione carente, illogica, irragionevole e perplessa.
III. Sulla erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto i presupposti della compensazione giudiziale. Omissione di pronuncia. Omessa, carente o meramente apparente motivazione della sentenza. Violazione dell’art. 1243, comma 2, c.c. e degli artt. 1241 e 1242 c.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 3 c.p.a.
IV. Sull’erroneità della sentenza nella parte in cui questa ha rilevato l’insussistenza di un credito del debitore ceduto nei confronti del creditore cessionario poiché ciò porrebbe nel nulla un negozio di cessione valido. Violazione degli artt. 1241, 1242 e 1243 c.c. Omessa e/o carente motivazione. ».
6. - Resisteva al gravame il CO PM s.p.a., chiedendone il rigetto.
7. - All’udienza pubblica del 18 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
8. - L’appello è infondato.
8.1. - Con il primo motivo di appello il Gestore chiede di “… dare atto dell’avvenuto stralcio della memoria difensiva di CO PM, che è stato disposto dal TAR con la sentenza impugnata …” (cfr. pag. 7 dell’atto di appello), con la conseguenza che - secondo l’impostazione del SE - ogni successiva difesa del CO PM rappresenterebbe un inammissibile novum in violazione del divieto di cui all’art. 104, comma 1, cod. proc. amm.
La censura va disattesa poiché la presentazione tardiva di una memoria nel corso del giudizio di primo grado da considerare, pertanto, tamquam non esset , non preclude affatto l’esercizio del diritto di difesa in fase di appello.
8.2. - Con il secondo e il terzo motivo di appello il SE deduce l’asserita erroneità della pronuncia impugnata rispettivamente “… per non aver rilevato la sussistenza dei presupposti per procedere alla compensazione legale ai sensi dell’art. 1243, comma 1, c.c., il cui accertamento era stato domandato dal SE con il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo …” (cfr. pag. 8 dell’atto di appello) e “… nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la compensazione giudiziale ai sensi dell’art. 1243, comma 2, c.c. …” (cfr. pag. 17 dell’atto di appello).
I motivi (suscettibili di trattazione unitaria in quanto hanno ad oggetto i presupposti di operatività del meccanismo di compensazione ex artt. 1241 e ss. cod. civ.) vanno disattesi.
Sul punto va osservato che la sentenza appellata, con motivazione condivisibile, ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo il T.a.r. correttamente non sussistenti i requisiti di operatività della compensazione legale, né di quella giudiziale (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado).
Invero, la notifica al debitore ceduto ( i.e. il SE) della cessione (in favore del creditore cessionario CO PM) del credito (vantato originariamente dalla Società Agricola F.LL OT [creditrice cedente] verso il SE in relazione alla diversa convenzione n. TO101781) è avvenuta in data ( i.e. 18 aprile 2013 - 6 maggio 2013) evidentemente anteriore rispetto all’atto di pignoramento presso terzi (risalente al 22 ottobre 2015 posto in essere dalla società Lavorazioni Meccaniche Polloni s.r.l. [creditrice pignorante] nei confronti della società OT sempre con riferimento alla convenzione n. TO101781).
Ne discende che il credito in esame (vantato dalla ditta creditrice cedente OT [e successivamente dal creditore cessionario CO PM] verso il SE) è sottratto alla procedura esecutiva de qua .
Risulta, infatti, documentalmente provato, e non contestato, che: a) la notifica della cessione del credito (dalla OT al CO PM) è avvenuta nel 2013; b) l’atto di pignoramento risale al 22 ottobre 2015 ed è stato notificato in data 26 ottobre 2015.
Pertanto, poiché la notificazione della cessione del credito è avvenuta prima del pignoramento, la cessione (in favore di PM) del credito (vantato originariamente dalla OT verso il SE) era pienamente opponibile al creditore pignorante, essendo il credito oggetto dell’avvenuta cessione fuoriuscito dal patrimonio del debitore esecutato e, per l’effetto, non più pignorabile.
Nel rapporto con il pignoramento, la prevalenza della cessione del credito è stabilita sulla base dell’anteriorità della data della notifica, ovvero dell’accettazione della stessa.
Dalla lettura a contrario dell’art. 2914, comma 1, n. 2, cod. civ. (secondo cui “ Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento: … 2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento ”) si ricava, infatti, che hanno, all’opposto, effetto, in pregiudizio del creditore pignorante (e dei creditori intervenuti nell’esecuzione), le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto, o accettate dal medesimo, anteriormente al pignoramento.
La sottrazione del credito in esame alla procedura esecutiva rendeva dunque il debito inesigibile per il creditore pignorante, privandolo di una qualità essenziale ex art. 1243 cod. civ. che il medesimo debito deve possedere affinché sia suscettibile di compensazione (legale, ovvero giudiziale).
Come noto, la compensazione assolve alla funzione di estinguere le obbligazioni attraverso l’adempimento - in via compensativa - delle prestazioni reciprocamente dovute fino a concorrenza delle quantità corrispondenti, esulando tuttavia dal perimetro di applicazione dell’istituto quei crediti pecuniari che, pur avendo titolo diverso, non siano esigibili e, nel caso della compensazione legale, siano anche liquidi.
Come correttamente statuito dal T.a.r. nella pronuncia appellata, nella fattispecie devono quindi ritenersi insussistenti i requisiti di operatività della compensazione sia legale, sia giudiziale, e ciò in quanto la notifica della cessione del credito in data certa anteriore rispetto all’atto di pignoramento presso terzi aveva sottratto alla procedura esecutiva il credito vantato dalla OT nei confronti del SE sulla base della convenzione tariffaria.
Tale esaustiva motivazione evidenzia appieno l’infondatezza del motivo di gravame proposto dal SE secondo cui il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente inquadrato la vicenda, focalizzando la propria attenzione sul credito della OT non dedotto in compensazione.
Ritiene questo Collegio non condivisibile l’impostazione seguita dal SE laddove tenta di contrastare la pronuncia del T.a.r. che, nell’escludere la sussistenza dei presupposti di compensabilità dei crediti, ha compiutamente valutato nella sua complessità tutta la vicenda oggetto del presente giudizio.
Invero, diversamente da quanto rilevato dal Gestore, è proprio nella opponibilità dell’intervenuta cessione del credito al pignoramento che va individuata la corretta chiave di lettura della vicenda de qua .
Come sostenuto dallo stesso SE, la sospensione dei pagamenti dovuti al CO PM (quale cessionario del credito della AL) sarebbe stata determinata proprio dopo aver effettuato il medesimo Gestore il pagamento, in qualità di terzo pignorato, in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione del Tribunale di Reggio Emilia del 27 luglio 2016, all’esito della procedura esecutiva mobiliare promossa in danno della OT.
È dunque proprio rispetto a tale pagamento - contrariamente a quanto dedotto dall’appellante - che deve incentrarsi la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di compensabilità dei crediti, così come correttamente operato dal T.a.r. Lazio.
La non opponibilità del credito alla procedura esecutiva mobiliare promossa in danno della OT ha infatti sottratto alla procedura esecutiva il credito vantato nei confronti del SE sulla base della convenzione tariffaria, rendendolo così inesigibile.
In altri termini, il pagamento effettuato dal SE ai creditori nella procedura esecutiva mobiliare costituisce null’altro che il pagamento, da parte del Gestore, di un debito della OT.
Tuttavia, ciò è avvenuto non già in forza del pregresso contratto (la cui cessione si era perfezionata prima del pignoramento), bensì quale pagamento ex art. 1180 cod. civ. (in tema di “ Adempimento del terzo ”).
La circostanza che il SE abbia pagato il creditore non può chiaramente penalizzare la posizione del CO PM, il quale è totalmente estraneo al rapporto sostanziale e processuale relativo al pignoramento (afferente ad altro soggetto rispetto a quello che ha sottoscritto la convenzione) e non può dunque subirne le conseguenze.
L’inesigibilità del credito così determinatasi non integra, pertanto, la fattispecie della compensazione legale.
L’esigibilità del credito presuppone l’esistenza di un obbligo di pagamento da parte del debitore, obbligo che nella fattispecie in esame non può certo dirsi sussistente proprio in ragione del fatto che il pagamento del debito della OT non ha costituito un pagamento del debitor debitoris , nell’ambito della procedura esecutiva presso terzi, quanto piuttosto un pagamento da parte del terzo che non legittima alcuna richiesta di ripetizione nei confronti del CO PM, rispetto al quale il SE non ha maturato alcun diritto alla restituzione.
Va, altresì, rimarcato che il credito del CO PM verso il SE (derivante dalla convenzione con la società AL) era soggetto a termini di pagamento rateale, il che ne esclude comunque la piena esigibilità, requisito richiesto al fine di consentire l’operatività della compensazione.
Il difetto del requisito di esigibilità del credito esclude l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’istituto della compensazione legale, come correttamente evidenziato dal T.a.r.
Peraltro, il SE non ha fornito in primo grado alcun elemento probatorio in grado di dimostrare la certezza e la pronta liquidabilità del suo asserito credito restitutorio nei confronti del CO PM.
Al contrario, risulta che il debito della OT verso il terzo creditore (la ditta pignorante Lavorazioni Meccaniche Polloni s.r.l.) non era liquido sino al momento del pagamento da parte del SE.
La mera allegazione, da parte del Gestore, del doppio pagamento non implica, infatti, automaticamente la certezza e la liquidità (ovvero la facilità e prontezza della liquidazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ.) del diritto alla restituzione nei confronti del cessionario (PM), potendo ben sussistere - come avvenuto nella vicenda per cui è causa - contestazioni in merito alla sua fondatezza o all’ammontare effettivamente dovuto dallo stesso CO PM.
Deve, pertanto, ritenersi corretta la decisione del T.a.r. Lazio, che merita dunque di essere confermata.
8.3. - Con il quarto motivo di gravame (cfr. pagg. 20 e ss. dell’atto di appello) il SE deduce l’asserita erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che, in seguito al pagamento dei creditori della OT, non possa essere sorto un credito del SE (debitore ceduto) nei confronti del CO PM (creditore cessionario), poiché ciò «… significherebbe porre nel nulla un negozio di cessione esistente, valido e validamente opponibile … » (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza appellata).
Il SE afferma che tale statuizione del T.a.r. sarebbe apodittica e carente di motivazione, in quanto non spiegherebbe le ragioni per cui la compensazione di un credito restitutorio vanificherebbe la cessione.
Il motivo non è meritevole di positivo apprezzamento.
In primis va rilevato che il difetto di motivazione non rileva qualora - come nel caso di specie - l’esito della decisione non può essere differente da quello al quale è pervenuto il Giudice di primo grado.
Va, altresì, rimarcato che da una attenta lettura della sentenza appellata si deduce agevolmente l’iter logico-giuridico seguito dal T.a.r., il quale ha sostanzialmente e correttamente affermato che riconoscere un credito del SE nei confronti del CO PM equivarrebbe a porre nel nulla il valido negozio di cessione intercorso tra le parti, non potendosi certo legittimamente compensare un debito derivante da una valida cessione di credito (dalla AL al CO PM in relazione alla convenzione n. TO102710) con un presunto credito sorto da una distinta vicenda contrattuale ( i.e. cessione di credito dalla OT a PM in relazione alla diversa convenzione n. TO101781).
La validità della cessione del credito dalla AL al CO PM non è mai stata contestata ed è proprio su tale cessione che si fonda il decreto ingiuntivo n. 75/2020: consentire una compensazione nei termini pretesi dal SE in primo grado pregiudicherebbe inammissibilmente gli effetti di tale cessione.
Né può validamente invocarsi, come pretende la parte appellante, la riserva di opporre la compensazione espressa dal SE in sede di accettazione della cessione.
È, infatti, palese che tale riserva afferisce esclusivamente alle eccezioni opponibili alla cedente AL e non già a crediti sorti da rapporti diversi intercorsi con altri soggetti (quale appunto la OT) e le cui vicende hanno portato a un pagamento non opponibile al CO PM.
Il decreto ingiuntivo n. 75/2020 è stato, dunque, emesso sulla base di un credito certo, liquido ed esigibile derivante dalla convenzione tra il SE (debitore ceduto) e la AL (creditrice cedente), validamente ceduto al CO PM e non validamente compensato, né compensabile.
A fronte della sussistenza di tali presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo nulla è stato validamente dedotto dal SE per inficiare il decreto ingiuntivo opposto.
Anche sotto tale profilo la sentenza gravata è dunque corretta e come tale merita di essere confermata.
9. - In conclusione, dalle argomentazioni in precedenza espresse discende che l’appello è infondato e va perciò respinto.
10. - In considerazione della peculiarità e novità della presente controversia sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AN EN, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
RA Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
RA IL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA IL | AN EN |
IL SEGRETARIO