Ordinanza cautelare 13 dicembre 2013
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2013
Ordinanza cautelare 13 dicembre 2013
Sentenza 24 aprile 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/04/2014, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2013 REG.RIC.
N. 00929/2013 REG.RIC.
N. 00941/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2013, proposto da:
- NI IS, LU FE, CA VE, rappresentati e difesi dagli avv.ti UR Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Garibaldi n.105;
contro
- Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, artistici, etnoantropologici per le Province di Cagliari e AN, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge, in via Dante n. 23;
- Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Murroni e NI Parisi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente. in Cagliari, viale Trento n. 69;
- PR di AN, rappresentato e difeso dall'avv. IO Bardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carla Putzolu in Cagliari, via Tola n. 6;
- Anas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Allori e Manuela D'Innella, con domicilio eletto presso Anas s.p.a., in Cagliari, via Biasi n. 27;
- Comune di Sennariolo, non costituito in giudizio.
nei confronti di
Esprogeo s.n.c. e Preve Costruzioni s.p.a., non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 929 del 2013, proposto da:
Comune di UG, rappresentato e difeso dagli avv. UR Barberio e Stefano Porcu, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
- Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, artistici, etnoantropologici per le Province di Cagliari e AN, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge, in via Dante n. 23;
- Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Murroni e NI Parisi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente. in Cagliari, viale Trento n. 69;
- PR di AN, rappresentato e difeso dall'avv. IO Bardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carla Putzolu in Cagliari, via Tola n. 6;
- Anas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Allori e Manuela D'Innella, con domicilio eletto presso Anas s.p.a., in Cagliari, via Biasi n. 27;
- Comune di Sennariolo, non costituito in giudizio.
nei confronti di
Esprogeo s.n.c. e Preve Costruzioni s.p.a., non costituite in giudizio.
sul ricorso numero di registro generale 941 del 2013, proposto da:
OR AM, EL OR, AR IO AR, UR PI, IO CE PI, NC AS, NI RE NI, NE AM e PI LU, rappresentati e difesi dagli avv.ti Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;
contro
- Ministero per i Beni e le attività culturali e Soprintendenza per i Beni architettonici, paesaggistici, artistici, etnoantropologici per le Province di Cagliari e AN, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria per legge, in via Dante n. 23;
- Regione Sardegna, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Murroni e NI Parisi, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente. in Cagliari, viale Trento n. 69;
- PR di AN, rappresentato e difeso dall'avv. IO Bardi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carla Putzolu in Cagliari, via Tola n. 6;
- Anas s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Allori e Manuela D'Innella, con domicilio eletto presso Anas s.p.a., in Cagliari, via Biasi n. 27;
nei confronti di
Esprogeo s.n.c. e Preve Costruzioni s.p.a., non costituite in giudizio.
per l'annullamento:
quanto al ricorso n. 928 del 2013:
- della determinazione n. 2928 prot. 42571 del 4.09.2013 del Servizio tutela paesaggistica per le province di AN e del Medio Campidano - Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, relativa ai lavori di realizzazione della "Circonvallazione di UG in variante S.S. 292 - 1° TR ;
- del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e AN prot. 13658 in data 26.08.2013;
- delle note di avvio del procedimento comunicate ai ricorrenti prott. 23767, 23783 e 23793 del 18.07.2013;
- della deliberazione della Giunta PRle di AN n. 82 in data 16.07.2013 (pubblicata all'Albo pretorio sino al 3.08.2013), mai comunicata, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo, "ai soli fini espropriativi", nonchè, ove occorra, del Decreto n. 3 del 26.09.2013 di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e, ancora, sempre ove occorra, della Deliberazione della Giunta PRle di AN, di approvazione del progetto definitivo, 262 del 5.11.2010 e della determinazione, di approvazione del progetto esecutivo, n. 76 in data 7.03.2011.
quanto al ricorso n. 929 del 2013:
- della determinazione n. 2928 prot. 42571 del 4.09.2013 del Servizio tutela paesaggistica per le province di AN e del Medio Campidano - Autorizzazione ex art. 146 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, relativa ai lavori di realizzazione della "Circonvallazione di UG in variante S.S. 292 - 1° TR ;
- del parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e AN prot. 13658 in data 26.08.2013;
- della deliberazione della Giunta PRle di AN n. 82 in data 16.07.2013 (pubblicata all'Albo pretorio sino al 3.08.2013), mai comunicata, con la quale è stato riapprovato il progetto definitivo - esecutivo, "ai soli fini espropriativi", nonchè, ove occorra, del Decreto n. 3 del 26.09.2013 di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e, ancora, sempre ove occorra, della Deliberazione della Giunta PRle di AN, di approvazione del progetto definitivo, 262 del 5.11.2010 e della determinazione, di approvazione del progetto esecutivo, n. 76 in data 7.03.2011..
quanto al ricorso n. 941 del 2013:
- della deliberazione (non conosciuta) della Giunta PRle di AN n. 177 del 2.08.2010, avente ad oggetto "adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento relativo alla Conferenza dei Servizi del 27.07.2010, indetta per la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai "Lavori di costruzione della circonvallazione di UG in variante alla SS 292";
- della deliberazione della Giunta PRle di AN n. 254 del 27.10.2010, avente ad oggetto"conferma della volontà per la realizzazione di interventi di viabilità ftnanziati con fondi regionali e mandato al dirigente della viabilità per Ia prosecuzione attività";
- della deliberazione della Giunta PRle di AN n. 262 del 5.11.2010, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo per i "lavori di costruzione della circonvallazione di UG in variante alla S.S. 292".
- della determinazione del dirigente del Settore Viabilità della PR di AN n° 76 del 7.03.2011 avente ad oggetto l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di costruzione della circonvallazione di UG in variante alla S.S. 292;
- della deliberazione della Giunta PRle di AN n° 82 del 16.07.2013, avente ad oggetto "lavori di costruzione della circonvallazione di UG in variante alla S.S. 292 I° stralcio. Riapprovazione progetto definitivo ed esecutivo";
- della nota della PR di AN prot. n° 23837 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90" inviata al sig. OR AM;
- della nota della PR di AN prot. n° 23808 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241190'' inviata alla sig.ra EL OR;
- della nota della PR di AN prot. n° 23762 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90'' inviata al sig. AR IO AR;
- della nota della PR di AN prot. n. 23813 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241190'' inviata al sig. UR PI;
- della nota della PR di AN del 18.07.2013, se esistente, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt.7 e 8 L. 241190'' inviata al sig. IO CE PI;
- della nota della PR di AN del 18.07.2013, se esistente, avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90'' inviata al sig. NC AS;
- della nota della PR di AN prot. n° 23801 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90'' inviata al sig. NI RE NI;
- della nota della PR di AN prot. n° 23754 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 32712001 e artt. 7 e 8 L. 241190'' inviata al sig. NE AM;
- della nota della PR di AN prot. n° 23823 del 18.07.2013 avente ad oggetto "comunicazione ai sensi dell' art. 17 del D.P.R. 327/2001 e artt. 7 e 8 L. 241/90" inviata alla sig.ra PI LU;
- dell'avviso di cui all'art. 17 del D.P.R. 327 del 2001 pubblicato sull'albo pretorio del Comune di UG e della relativa nota di trasmissione prot. 5228 del19.07.2013;
- del parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, prot. 13658 del 26.08.2013, reso dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici. Artisti ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e AN ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- della determinazione del Direttore del Servizio Tutela Paesaggistica della R.A.S. n° 2928 del 4.09.2013 contenente l'autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e della relativa nota di trasmissione prot. 42571.1.43 del 4.09.2013.
- del decreto d'occupazione d'urgenza n° 3 del 26.09.2013 emesso dal Dirigente del Settore Viabilità della PR di AN e delle relative note di comunicazione del 4.10.2013 inviate ai ricorrenti dalla ES.PRO.GEO. s.n.c.
Visti i ricorsi e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le attività culturali, della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Cagliari e AN, della Regione Sardegna, della PR di AN e di Anas s.p.a.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2014 il dott. IO Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Tutti i ricorsi in epigrafe descritti riguardano atti (espropriativi e di valutazione della compatibilità paesaggistica) preordinati alla realizzazione di una nuova strada in PR di AN (denominata “Variante alla strada statale n. 292 AN/Bosa”), comprensiva di “viadotti” finalizzati a superare il letto del fiume Riu Mannu/Marafè che attraversa il previsto tracciato previsto. I gravami R.G. n. 941/2013 e R.G. n. 928/2013 sono proposti da alcuni proprietari di terreni colpiti dalle relative procedure ablatorie, mentre il ricorso R.G. 929/2013 è presentato dal Comune di UG.
L’intervento fu previsto per la prima volta nell’ambito del Programma integrato di area approvato con Accordo di programma del 18 maggio 1999 dalla Regione, dalla PR di AN (promotrice dell’intervento) e dai comuni interessati dalla nuova strada, tra cui quello di UG (doc. 4 prodotto in giudizio dalla PR di AN).
Il Programma integrato contemplava in effetti due distinte opere stradali:
- quella ora in esame (“Variante alla SS. n. 192”), finalizzata ad accelerare lo scorrimento del traffico nella direzione nord-sud, evitando l’attraversamento dei centri abitati presenti lungo la SS. 192 e assicurando la congiunzione fra diversi tratti stradali a scorrimento più rapido;
- un ulteriore opera (“Panoramica di bordo valle”), allo scopo di evitare l’attraversamento del centro abitato di UG.
Mentre quest’ultimo intervento è stato già realizzato e aperto al traffico, sul primo -oggetto della presente controversia- sono stati recentemente consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria della relativa gara d’appalto.
Ciò posto è opportuno ripercorrere il complesso iter procedimentale successivo al già richiamato accordo di programma.
In data 19 marzo 2003 si tenne la prima conferenza di servizi per l’esame del progetto preliminare della “Variante”.
Con determinazioni dirigenziali 8 ottobre 2003, n. 35751 e 28 gennaio 2004, n. 114/VIII, il S.A.V.I. della Regione Sardegna escluse di dover sottoporre il progetto a V.I.A., a condizione che in sede di progettazione definitiva fossero attuate le seguenti prescrizioni (doc. 7 prodotto dalla PR in data 25 novembre 2013):
- “si minimizzi l’interferenza con le superfici boscate”;
- “la maggior compensazione possibile tra scavi e riporti, tesa a ridurre l’altezza di questi ultimi dal piano di campagna”;
- “nelle intersezioni con corsi d’acqua si eviti l’utilizzo di tubolari preformati”;
- utilizzo di “pietra locale o altri materiali compatibili con un miglior inserimento dell’opera nel paesaggio”;
- “messa a dimora di essenze autoctone nelle scarpate e nelle zone limitrofe alle aree interessate ai lavori”;
- “il progetto deve escludere qualsiasi opera d’arte in alveo e, durante la fase di realizzazione dei lavori, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari a preservare l’alveo stesso del fiume da eventuali danneggiamenti, inquinamenti e deviazioni del corso d’acqua”.
Nella riunione del 6 febbraio 2004 la conferenza di servizi (composta dalla PR di AN, dagli uffici regionali competenti in materia tra cui il S.A.V.I., dalla Soprintendenza archeologica per le Province di Cagliari e AN, dalla Soprintendenza ai Beni ambientali per le medesime Province, dall’A.N.A.S., dai Comuni di UG e Sennarilo, dalla Comunità montana n. 14, dall’Ufficio territoriale del Governo di AN e dalla Camera di commercio di AN e dall’ENEL) approvò il sopra descritto progetto preliminare, dichiarando le aree private interessate “di notevole interesse pubblico”; nel verbale della conferenza di servizi furono ribadite le medesime condizioni già individuate dal S.A.V.I. affinché potesse essere evitata la V.I.A (doc. 8 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013).
Di seguito la stessa PR predispose il progetto definitivo dell’opera, che fu poi approvato dalla conferenza di servizi (tra le stesse amministrazioni sopra citate) nelle riunioni del 20 dicembre 2006 e 15 febbraio 2007, ancorché con il parere contrario del Comune di UG e nell’assenza, tra gli altri, del S.A.V.I., della Soprintendenza ai Beni archeologici e della Soprintendenza ai Beni ambientali e paesaggistici; per questa ragione la conferenza di servizi -pur approvando il progetto- precisò che lo stesso avrebbe dovuto successivamente ricevere il parere di compatibilità delle amministrazioni assenti, con particolare riferimento a quella paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (cfr. doc. 9 prodotto in giudizio dalla PR in data 25 novembre 2013).
Con nota 16 febbraio 2007 la Soprintendenza per i Beni archeologici espresse parere positivo (doc. 10 prodotto dalla PR) e stessa cosa fece la Soprintendenza per i Beni culturali e paesaggistici con nota 8 marzo 2007.
Con determinazione 26 giugno 2007, n. 2097, del Direttore generale del Servizio regionale di Tutela del Paesaggio di AN (doc. 12 prodotto dalla PR in data 25 novembre 2013) fu rilasciata l’autorizzazione paesaggistica sul progetto definitivo dell’opera.
Si legge in motivazione che:
- l’opera è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), g), m), del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in quanto “ricompresa nella fascia di 150 m. da corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche o in terreni considerati bosco o in prossimità di emergenze archeologiche…nell’ambito di paesaggio n. 10 Montiferru all’esterno della fascia costiera. Nell’assetto ambientale attraversa aree classificate naturali e sub naturali, aree seminaturali e aree, utilizzazione agroforestale;
- l’intervento prevede la realizzazione di …una circonvallazione di fondovalle in variante all’attuale percorso della SS n. 192 per ovviare agli inconvenienti che si creavano nell’attraversare i centri abitati di UG e Sennariolo, che con il costante sviluppo del traffico veicolare risultava sempre più problematico….prevede una sede stradale a due corsie della larghezza di 7,50 metri, oltre le banchine laterali di 1,50 metri e le cunette di larghezza variabile…il contesto paesaggistico di riferimento è quello caratterizzato dalla vasta area posta tra il versante nordovest del complesso boscato del Montiferru e le falesie del tratto di costa S. Caterina di Pittinurri e la foce del Riu Mannu, che segna il confine tra i comuni di UG e Tresnuraghes. È un territorio nella parte iniziale costituito da terreni ricoperti da rada macchia mediterranea o da colture olivicole, nella parte mediana da seminativi, fino ad incontrare la profonda incisione in cui scorre il Riu Marafè, che viene superato con un viadotto e nella quale è notevole la presenza di vegetazione riparia d’alto fusto e arbustiva, per poi ritrovare terreni seminativi e prato-pascolo sino all’innesto con la ss. 192 subito dopo l’abitato di Sennariolo.
- l’intervento risulta paesaggisticamente ammissibile in quanto il tracciato stradale si sviluppa lungo un territorio costituito da seminativi e pascolo cespugliato che ha subito profonde trasformazioni negli ultimi decenni a seguito dei miglioramenti fondiari che hanno portato alla quasi totale eliminazione dell’originaria copertura vegetale a macchia mediterranea, sostituita dalla colture cerealicole o foraggere o da impianti ovicoli;
- in questo contesto panoramico l’opera si inserisce senza introdurre significativi elementi di turbativa al bene paesaggistico tutelato, purché vengano rispettate le seguenti prescrizioni: 1. le pareti degli scavi dovranno essere piantumate con essenze vegetali tipiche del luogo, previa semina di essenze erbacee (tipo prati armati), atte a garantire una copertura vegetale uniforme e continua e la stabilità dei fondi; 2. le aree di cantiere dovranno essere limitate a quelle indicate nei disegni di progetto, evitando l’apertura di piste provvisorie e l’estirpazione di macchia evoluta nelle aree limitrofe a quelle occupate dal corpo stradale”.
Fu poi completato il procedimento di verifica della valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo dell’opera, con delibera della Giunta regionale 10 dicembre 2009, n. 54/24 (doc. 15 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013) che stabili di non sottoporre l’intervento a V.I.A. a condizione che fossero rispettate le condizioni indicate dal S.A.V.I. nell’apposita “Monografia istruttoria” del 30 novembre 2009 (doc. 14 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013), in particolare le seguenti:
“- il progetto esecutivo dovrà essere corredato da uno studio specifico sulla linea architettonica dell’opera d’arte…in particolare le pile del viadotto e le relative aree di lavoro dovranno essere ubicate esternamente all’alveo del Rio Marafè, senza interferenze con il regime delle acque e limitando gli impatti sulla vegetazione ripariale;
- dovrà essere redatto uno studio da parte di un esperto in discipline botaniche che specifichi tutti gli interventi di ripristino e naturalizzazione, in particolare nelle aree interessate dal viadotto (pile e spalle), per i quali dovranno essere utilizzate specie autoctone…;
- le aree indicate dovranno essere limitate a quelle indicate nei disegni di progetto…;
- dovrà essere evitato l’attraversamento dell’alveo da parte dei mezzi meccanici…;
- prima dell’inizio dei lavori dovranno essere trasmessi al servizio SAVI gli elaborati progettuali che recepiscono le prescrizioni sopra descritte”.
Avverso la citata deliberazione della Giunta regionale n. 54/24 del 2009 (non sottoposizione a V.I.A. a determinate condizioni) è stato proposto dal Comune di Cagliari un separato ricorso giurisdizionale, iscritto al R.G. n. 192/2010 e tuttora pendente ai fini del merito, mentre l’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza di questa Sezione 10 aprile 2013, n. 110.
Nel frattempo la Soprintendenza per i Beni e le attività culturali, con nota 6 agosto 2009, n. 4615 (doc. 4 di parte ricorrente) evidenziò la presenza in prossimità del tracciato della nuova strada sito di due nuraghi e di alcune “grotticelle artificiali” di epoca preistorica e dichiarò di condividere i rilievi del Comune di UG sul fatto che l’intervento comporterebbe un grave “sacrificio paesaggistico ed economico” a fronte di “un risparmio nei tempi di percorrenza irrisorio rispetto al costo e non risolverebbe altri problemi di speditezza e sicurezza nel percorso stradale verso AN”; tuttavia concluse ribadendo il parere favorevole già espresso con nota del 16 febbraio 2007 (vedi supra).
In data 27 luglio 2010 una nuova Conferenza di servizi (assenti, tra gli altri, le Soprintendenze interessate e il S.A.V.I.) reiterò i vincoli preordinati all’espropriazione sulle aree private interessate all’intervento già approvati il 6 aprile 2004, nel frattempo scaduti (doc. 16 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013) e l’atto conclusivo di tale conferenza di servizi fu poi adottato dalla Giunta provinciale di AN con deliberazione 2 agosto 2010, n. 177, la quale -con successiva deliberazione 27 ottobre 2010, n. 254- confermò la propria volontà di realizzare l’intervento, dando mandato al Dirigente del Settore viabilità di porre in essere le procedure necessarie.
Con deliberazione 5 novembre 2010, n. 262, la Giunta provinciale di AN (doc. 17 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013) approvò il progetto definitivo dell’opera e la dichiarò di pubblica utilità.
Seguirono gli ulteriori pareri favorevoli delle Amministrazioni assenti all’ultima conferenza di servizi (docc. 18 - 20 prodotti dalla PR di AN in data 25 novembre 2013), nonché, con deliberazioni della Giunta provinciale di AN 7 marzo 2011, n. 76 (doc. 3 quater prodotto in giudizio dai ricorrenti IS e altri) e 14 marzo 2011, n. 131/987 (doc. 21 prodotto in giudizio dalla difesa provinciale) intervennero, rispettivamente, l’approvazione del progetto esecutivo e l’indizione della gara d’appalto per l’esecuzione degli stessi.
In data 25 marzo 2013 ha chiesto il rilascio di nuova autorizzazione paesaggistica, essendo nel frattempo scaduta quella rilasciata nel 2007 (vedi supra).
Tale istanza è stata preliminarmente esaminata dal Servizio regionale di tutela del paesaggio, il quale -con relazione tecnico illustrativa 30 maggio 2013, n. 22734- ne ha proposto il rigetto, osservando, fra l’altro, che “la procedura di V.I.A. di cui alla deliberazione della G.R. n. 54/24 si è chiusa con una serie di prescrizioni che a parere dello scrivente sono state disattese, infatti non risulta che sia stato effettuato uno studio dettagliato della linea architettonica del viadotto e le pile dello stesso, sebbene non ricadono nell’levo propriamente detto, così come definito dal Genio civile, sono comunque all’interno della golena, ai piedi della gola, e la loro realizzazione comporta, viste anche le fondazioni, una ingente trasformazione dello stato dei luoghi, irreversibile, non mitigabile e non sostenibile, in relazione all’alto valore paesaggistico dell’area”, che “l’opera è fortemente percepibile da punti di visuale pubblica”, che “Gli interventi di mitigazione e compensazione verranno realizzati con un secondo lotto di lavori, pertanto per un lungo periodo lo stato dei luoghi non sarà come riportato nelle simulazioni fotografiche” e che, pertanto, “l’intervento, relativamente alla realizzazione del viadotto del Rio Marafè, non è coerente con le alte valenze paesaggistiche di riferimento”.
Sul punto la PR ha inviato al S.A.V.I. la nota 24 giugno 2013 (doc. 23 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013), osservando che la dianzi riportata relazione non era stata registrata al protocollo provinciale sino a qualche giorno prima e che pertanto era stata solo di recente esaminata; che già nel 2010 era stato dato mandato ai tecnici incaricati di inserire nel progetto esecutivo le prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 54/24 del 2009 e che, infine, “a causa della limitatezza delle somme disponibili il progetto esecutivo appaltato fu relativo ad uno stralcio che non comprende alcune opere di finitura del corpo stradale e le opere di ripristino ambientale. Tali lavorazioni tuttavia sono state previste in un progetto di completamento che trova copertura finanziaria nel notevole ribasso d’asta disponibile dall’appalto dei lavori stradali e sarà inviato a Codesto Servizio prima dell’inizio dei lavori”.
Con successiva nota del 27 giugno 2013 (doc. 24 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013), la PR ha trasmesso al Ministero per i Beni e le attività culturali ulteriore documentazione fotografica inerente la posizione del viadotto n. 3 (oggetto di rilievo del S.A.V.I.), dalla quale, secondo la stessa PR, “si evince chiaramente che il sito dove è prevista la realizzazione della pila non interferisce con il normale deflusso delle acque e si trova a poco più di 20 metri dall’alveo del corso d’acqua”.
Con nota 26 agosto 2013, n. 13658 (doc. 25 prodotto dalla PR di AN in data 25 novembre 2013), la Soprintendenza ha emesso parere positivo alla realizzazione dell’opera, osservando che “Dalle simulazioni foto realistiche presentate si evincono il linguaggio architettonico conferito ai piloni del viadotto, nonché le dimensioni degli stessi e la loro posizione all’interno della gola del torrente; la foggia dei piloni è impostata a grande semplicità e linearità; la posizione dei plinti di fondazione non incide direttamente sul letto del torrente né interferisce con particolari formazioni rocciose degne di interesse paesaggistico. Considerato quanto sopra, si ritiene che il viadotto, ancorché caratterizzato fa proporzioni notevoli, interferisce nella gola solamente alle brevi e medie distanze, senza provocare impatti insostenibili per il contesto paesaggistico circostante”; il parere favorevole è stato subordinato alla condizione “che venga predisposto un progetto di mitigazione dei lavori in oggetto prima della realizzazione degli stessi”.
Pertanto il Servizio regionale di tutela paesaggistica ha poi rilasciato l’autorizzazione paesaggistica richiesta (determinazione 4 settembre 2013, n. 2928), a condizione che siano rispettate le condizioni richieste dalla Soprintendenza (ovvero che “venga predisposto un progetto di mitigazione dei lavori in oggetto prima della realizzazione degli stessi”).
Nel frattempo la Giunta provinciale di AN, previe comunicazioni di avvio del procedimento ai proprietari interessati (e pubblicazione del relativo avviso all’Albo pretorio), aveva (con deliberazione 16 luglio 2013, n. 82) nuovamente approvato il progetto definitivo “ai soli fini espropriativi” e con successivo decreto del Dirigente del Settore viabilità 26 settembre 2013, n. 3, disposto l’occupazione di urgenza dei terreni interessati.
Con i ricorsi in epigrafe si chiede l’annullamento, della deliberazione della Giunta provinciale di AN n. 177/2010 (di adozione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi indetta per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio dei terreni necessari; oggetto del solo ricorso RG. n. 941/2013); della deliberazione della Giunta provinciale di AN n. 254/2010 (di conferma della volontà di realizzare gli interventi in esame; oggetto del solo ricorso RG. n. 941/2013); della deliberazione della Giunta provinciale di AN n. 262/2010 di approvazione del progetto definitivo; della determinazione dirigenziale n. 76/2011 di approvazione del progetto esecutivo; delle note di avvio del procedimento espropriativo inviate ai proprietari interessati (queste ultime oggetto dei soli ricorsi RG. n. 941/2013 e RG. n. 928/2013), della deliberazione n. 82/2013 con cui la Giunta provinciale di AN ha “riapprovato il progetto a fini espropriativi”; del decreto provinciale n. 3/2013 di occupazione di urgenza; dell’autorizzazione paesaggistica regionale n. 2928/2013 e del presupposto parere vincolante della Soprintendenza n.13658/2013.
I ricorsi, affidati a molteplici censure, saranno esaminati nella parte in diritto.
In tutti e tre i ricorsi si è costituita la PR di AN, eccependo l’inammissibilità, tardività e infondatezza del gravami.
Si sono, altresì, costituiti in giudizio, sempre in tutti i ricorsi, il Ministero per i Beni e le attività culturali, la Regione Sardegna e ANAS s.p.a., chiedendo la reiezione del gravame.
Con identiche ordinanze del 13 dicembre 2013, nn. 410, 411 e 412, questa Sezione, rilevata l’incompletezza della documentazione amministrativa versata agli atti del giudizio, ne ha disposto l’integrazione a cura delle parti interessate e nel frattempo non ha accolto le istanze cautelari formulate dai ricorrenti, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 14 marzo 2014.
In data 7 gennaio 2014 la difesa erariale ha depositato in giudizio copia della relazione redatta dal Servizio regionale di Tutela paesaggistica 30 maggio 2013, n. 27374, nonché copia del parere vincolante favorevole espresso dalla Soprintendenza 26 agosto 2013, n. 113658.
In data 15 gennaio 2014 la difesa provinciale ha versato agli atti del giudizio copia delle osservazioni svolte dalla PR con deliberazione della Giunta 12 ottobre 2009, n. 198 (in risposa ai rilievi svolti dal Comune di UG), unitamente a copia degli atti progettuali relativi agli “interventi di mitigazione” previsti in attuazione dei rilievi svolti dal S.A.V.I.
È seguito lo scambio di ulteriori memorie defensionali, con cui ciascuna delle parti ha ulteriormente ribadito le proprie tesi.
Alla pubblica udienza del 14 marzo 2014 le cause sono state trattenute in decisione.
DIRITTO
In primo luogo va disposta la riunione dei tre ricorsi in epigrafe indicati, che riguardano la stessa vicenda e in gran parte anche i medesimi provvedimenti; inoltre la riunione si impone perché solo nel ricorso RG. n. 941/2013 la difesa della PR ha prodotto in originale (e quindi in versione a colori, chiaramente leggibile) un documento (numerato 1 bis) che evidenzia l’esatta collocazione dell’opera prevista.
A. Ciò posto devono essere esaminate le eccezioni di rito.
A.1. La PR eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità di tutti e tre i gravami, quanto meno con riferimento agli atti della procedura ablatoria, per mancata impugnazione dell’atto presupposto, vale a dire la deliberazione con cui la conferenza di servizi, in data 27 luglio 2010, aveva riapprovato i vincoli espropriativi, nel frattempo scaduti.
L’eccezione è priva di pregio, in quanto -pur nella mancata indicazione espressa nell’elenco degli atti impugnati- il contenuto dei gravami evidenzia un inequivoco intento di ottenere l’annullamento anche del citato provvedimento, invocando tutti i ricorrenti la caducazione in radice delle rispettive procedure ablatorie, come dimostra se non l’altro l’espressa impugnazione della deliberazione 5 novembre 2010, n. 262 (con cui la Giunta provinciale di AN approvò il progetto definitivo dell’opera, dichiarandola di pubblica utilità); permane, inoltre, un chiaro interesse di tutti i ricorrenti ad impugnare gli atti relativi al procedimento di autorizzazione paesaggistica, che costituisce presupposto autonomo e imprescindibile per la concreta realizzazione dell’opera.
A.2. La difesa provinciale eccepisce l’inammissibilità del ricorso RG. n. 941/2013 con specifico riferimento alla posizione del sig. IO CE PI, non avendo lo stesso adeguatamente dimostrato di essere proprietario.
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame di tale eccezione perché del tutto ininfluente in relazione all’esito complessivo del giudizio, considerato che l’impugnazione resta, comunque ammissibile, in relazione ai numerosi altri ricorrenti.
A.3. Ancora, la difesa della PR eccepisce la tardività del ricorso RG. n. 928/2013, producendo (doc. 1) copia delle notifiche effettuate ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 327/2001 nei confronti dei sig.ri NI IS, LU FE e CA VE, con cui gli stessi furono informati, rispettivamente in data 31 luglio 2013, 25 luglio 2013 e 26 luglio 2013, del fatto che con deliberazione della Giunta provinciale 16 luglio 2013, n. 82, erano stati riapprovati a fini espropriativi i progetti, confermato il vincolo espropriativo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera, per cui il ricorso, spedito per la notifica in data 11 novembre 2013, sarebbe tardivo.
Tale eccezione non può, tuttavia, condurre all’improcedibilità del ricorso, in quanto:
- essa è certamente priva di pregio in relazione alla posizione del sig. IS, il quale -avendo ricevuto notifica del procedimento ablatorio in data 31 luglio 2013- tenuto conto della sospensione feriale dei termini aveva tempo per impugnare sino al 14 novembre 2013, per cui il ricorso (notificato l’11 novembre 2013) è stato dallo stesso IS tempestivamente proposto;
- quanto agli altri due ricorrenti, ai quali in effetti l’avviso ex art. 17 del d.p.r. n. 327/2001 è stato notificato in data 25 luglio 2013 (al sig. FE) e 26 luglio 2013 (alla sig,ra VE), deve però considerarsi l’evidente complessità della vicenda, caratterizzata dall’interferenza della procedura ablatoria con quella di autorizzazione paesaggistica, dalla quale discende che il dies a quo del termine di impugnazione non possa ragionevolmente precedere la data di piena ed effettiva conoscenza di tutti gli atti necessari alla concreta realizzabilità dell’opera, compresi, quindi, quelli relativi all’autorizzazione paesaggistica, dei quali non è stata provata la pregressa conoscenza da parte di nessuno dei ricorrenti;
- in ogni caso, anche laddove il ricorso si rivelasse tardivo con riferimento agli atti di natura ablatoria, anche i sigg.ri FE e VE comunque manterrebbero intatto il loro interesse ad impugnare gli atti del procedimento di autorizzazione paesaggistica, i quali costituiscono una condizione necessaria per la concreta attuazione di un intervento che incide su aree di cui gli stessi ricorrenti sono proprietari e come tali vantano un interesse qualificato e differenziato da quello degli altri cittadini.
A.4. Infine la difesa provinciale deduce la tardività del ricorso n. 929/2013 (proposto dal solo Comune di UG), con specifico riferimento all’impugnazione degli atti di approvazione del progetto definitivo e di quello esecutivo dell’opera, dei quali il Comune avrebbe avuto conoscenza quanto meno a decorrere dal 18 luglio 2013, data in cui la stessa PR gli avrebbe comunicato gli estremi di quei provvedimenti.
L’eccezione è priva di pregio e questo per due ordini di ragioni.
In primo luogo perché la PR non ha dimostrato la ricezione in data 18 luglio 2013, da parte del Comune, della sopra citata comunicazione e in secondo luogo perché, come già si è osservato ad altri fini, la complessità dell’intera vicenda comporta che il dies a quo non possa che coincidere con la piena conoscenza di tutti gli atti impugnati, compresi quelli ascrivibili al procedimento di autorizzazione paesaggistica (vedi supra).
B. Ciò posto si passa all’esame dei ricorsi nel merito, raggruppando le censure in base al loro contenuto logico-giuridico.
B.1. Con il primo motivo dedotto nei ricorsi RG. n. 928/2013 e RG. n. 929/2013 si evidenzia che -a fronte della proposta di rigetto dell’autorizzazione paesaggistica formulata dal Servizio regionale di Tutela del Paesaggio in sede di relazione preliminare, in ragione del mancato rispetto delle prescrizioni sollevate dalla Giunta regionale nella deliberazione n. 54/24 del 2009 (vedi narrativa)- la Soprintendenza avrebbe illegittimamente sovrapposto la propria valutazione a quella degli organi regionali, in tal modo travalicando i propri poteri. Tale rilievo è formulato anche nel ricorso RG. n. 941/2013 (prima parte della seconda censura), ove nello specifico si evidenzia il contrasto tra il parere della Soprintendenza ed i rilievi formulati dagli organi regionali nel precedente (e distinto) procedimento di verifica preliminare alla V.I.A.
La censura è infondata.
Nel regime normativo vigente il parere espresso dalla Soprintendenza in ambito paesaggistico ha carattere vincolante e autonomo, nel senso che il “nucleo fondamentale” della decisione è rimesso proprio al suddetto organo statale, laddove quello regionale (o comunale, a seconda dei casi) si limita ad effettuare un’istruttoria (e una correlativa proposta) preliminare, nonché a recepire nell’atto finale il contenuto del parere vincolante espresso dalla Soprintendenza, che ben può essere di segno diverso rispetto alla proposta formulata dagli organi regionali. Quanto al ritenuto contrasto con i rilievi proposti nel distinto procedimento di verifica preliminare alla V.I.A. lo stesso non inficia di per sé la valutazione (paesaggistica) della Soprintendenza, fermo restando che tale aspetto, così come quello del contrasto tra il parere della Soprintendenza e la proposta preliminare in ambito paesaggistico, assume rilievo in punto di difetto di motivazione e istruttoria, come fra breve si vedrà.
B.2. Con il secondo motivo dei ricorsi RG. n. 928/2013 e 929/2013, cui nella sostanza corrisponde il secondo motivo contenuto nel ricorso RG. n. 941/2013, si deduce il difetto di motivazione del parere favorevole della Soprintendenza, essendosi la stessa limitata a osservare che “la posizione dei plinti di fondazione non incide direttamente sul letto del torrente”; in tal modo, l’Autorità statale non avrebbe tenuto conto dei rilievi sollevati dal Servizio di tutela paesaggistica regionale nella relazione preliminare, sostanzialmente mutuati dalle prescrizioni a suo tempo sollevate dal S.A.V.I. sotto il profilo ambientale (e recepiti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 54/24 del 2009: vedi narrativa); in particolare la Soprintendenza non avrebbe considerato il rilievo del Servizio regionale secondo cui i pilastri “sono comunque all’interno della golena”, cioè all’interno dell’area compresa tra l’alveo di magra del fiume e l’argine maestro, e questo benché la stessa “golena” assuma a sua volta notevole interesse paesaggistico.
La doglianza merita di essere condivisa.
Prima di tutto occorre richiamare gli elementi di fatto emersi nel corso del processo.
Tutte le parti sostanzialmente concordano sul fatto che i pilastri dei viadotti (e in particolare il pilastro n. 3, sul quale si appunta principalmente la loro attenzione), pur non progettato all’interno dell’alveo del fiume propriamente detto (inteso come area occupata in stato di magra), è comunque previsto all’interno della cd. “golena”, cioè dello spazio compreso tra il limite dell’alveo vero e proprio e il margine esterno della più ampia gola che racchiude il corso d’acqua: tale circostanza, espressamente evidenziata dal Servizio tutela del paesaggio nella prelazione preliminare al parere della Soprintendenza, non è specificamente contestata neppure da quest’ultima, la quale si limita a osservare genericamente che “la posizione dei plinti di fondazione non incide direttamente sul letto del torrente”.
La circostanza è poi ulteriormente confortata dal documento 1 bis prodotto dalla PR nel ricorso RG. n. 941/2013 (si tratta della tavola progettuale a colori n. 5), ove è rappresentato, sia dall’alto che in sezione, lo schema di inserimento del pilone n. 3: da tale rappresentazione emerge che lo stesso pilone è previsto a circa 20 metri dal margine esterno del letto del fiume nel suo stato di magra, ma pur sempre all’interno del più ampio “canyon” ove scorre il fiume, in una zona occupata da diffusa vegetazione (cfr. veduta dall’alto); più precisamente il pilone si inserisce appena prima che cominci l’area di livello più elevato, priva di vegetazione boschiva, che si trova all’esterno dello stesso “canyon”.
Pertanto la circostanza di fatto (insistenza del pilone sulla cd. “golena”) segnalata dagli uffici regionali in sede di relazione preliminare (e dagli stessi uffici considerata come ragione ostativa all’autorizzazione paesaggistica) può considerarsi processualmente dimostrata, così come non vi è dubbio che su tale aspetto la Soprintendenza non si sia espressamente pronunciata, limitandosi a rilevare la non incidenza del pilone sul letto del fiume vero e proprio.
Ciò posto il Collegio ritiene che tale incompletezza della valutazione infici concretamente la legittimità delle contestate valutazioni paesaggistiche, nei termini e limiti che si passa ad esporre.
Non rientra, come noto, tra i compiti del giudice amministrativo quello di compiere valutazioni sul merito delle scelte tecnico-discrezionali espresse dagli organi cui è deputata la tutela del paesaggio, essendo possibile in questa sede sindacarne soltanto le manchevolezze, estrinsecamente rilevabili, sotto il profilo dell’istruttoria, della motivazione e della evidente illogicità o travisamento dei fatti.
Ma è proprio questa evenienza che si riscontra proprio nel caso in esame, in quanto la mancata valutazione della circostanza descritta (incidenza del pilone sulla golena del fiume) non è priva di concreto rilievo, in quanto:
- la “golena” è, come noto, zona potenzialmente connotata da particolare rilievo paesaggistico e ambientale, perché al suo interno si crea spesso un habitat botanico e faunistico di pregio e perché assume rilevanza ai fini del regolare scorrimento delle acque: tale aspetto, benché propriamente ascrivibile a valutazioni di tipo ambientale, incide però anche sulla tutela del paesaggio, che nella moderna visione notoriamente fatta propria dal legislatore (cfr. d.lgs. n. 42/2004 e Convenzione europea per la tutela del paesaggio) assume connotati molteplici e correlabili a tutti i valori (tra cui l’ambiente) che al territorio si collegano;
- pertanto esiste un indiretto (ma concreto) collegamento tra il procedimento paesaggistico e le misure imposte dalla Giunta regionale a conclusione del procedimento di verifica preliminare alla V.I.A. e in particolare la prescrizione che “le pile del viadotto e le relative aree di lavoro dovranno essere ubicate esternamente all’alveo del Rio Marafè, senza interferenze con il regime delle acque e limitando gli impatti sulla vegetazione ripariale”;
- ciò non significa che la collocazione del pilastro prevista in progetto (all’interno della “golena” anche se fuori dall’alveo del fiume vero e proprio) possa in questa sede necessariamente in contrasto con gli interessi paesaggistici affidati alle cure della Soprintendenza, se non altro perché ciò esula dal sindacato giurisdizionale; significa però la stessa Soprintendenza avrebbe dovuto tenere conto della stessa a livello motivazionale, illustrando le relative ricadute di tipo paesaggistico e prendendo espressa posizione al riguardo;
- viceversa la Soprintendenza ha completamente eluso il problema, limitandosi a sottolineare che il pilone non è stato progettato all’interno dell’alveo fluviale propriamente detto, senza esprimere alcuna valutazione di compatibilità paesaggistica circa la sua insistenza sulla “golena”, il che si traduce in un chiaro difetto di motivazione che inficia il provvedimento impugnato.
Deve, peraltro, precisarsi che il suddetto vizio motivazionale, pur inevitabilmente comportando l’illegittimità dell’impugnata autorizzazione paesaggistica e del presupposto parere vincolante della Soprintendenza, non riverbera i propri effetti sugli atti espropriativi impugnati, nei confronti dei quali, peraltro, neppure sono stati dedotti vizi autonomi. In altre parole, all’esito della presente pronuncia, la Soprintendenza sarà chiamata a esprimere nuovamente le proprie valutazioni di compatibilità paesaggistica tenendo conto anche della circostanza sopra evidenziata, restando per il resto intatta la complessiva struttura del procedimento, il quale, però, non potrebbe trovare concreta attuazione ove la valutazione paesaggistica di tale aspetto dovesse infine essere di segno negativo.
B.3. Vengono poi all’attenzione due ulteriori e correlati profili di censura.
Innanzitutto (prima parte del terzo motivo dei ricorsi RG. 928/2013 e 929/2013, cui sostanzialmente corrispondono la prima e la settima censura del ricorso n. 941/2013), si reputa illegittima la “inversione temporale” cui sarebbe andato incontro il procedimento, nella parte in cui l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dopo che la PR aveva già approvato il progetto definitivo e quello esecutivo dell’opera (e consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria dell’appalto).
In secondo luogo (seconda parte del terzo motivo dei ricorsi RG. 928/2013 e 929/2013, cui corrispondono nella sostanza la terza e la sesta censura del ricorso RG. n. 941/2013), si evidenzia che l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata su progetti (definitivo ed esecutivo) in cui non erano state inserite le opere di mitigazione prescritte prima dal S.A.V.I. e poi sostanzialmente recepite dalla stessa Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica, la quale era stata stata espressamente condizionata a “che venga predisposto un progetto di mitigazione dei lavori in oggetto prima della realizzazione degli stessi”.
I due profili di doglianza non meritano di essere condivisi.
Prima di tutto si osserva che la vigente normativa in materia di autorizzazione paesaggistica non esige che il progetto definitivo ed esecutivo vengano dopo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica già rilasciata, semmai è vero il contrario, in quanto l’art. 146, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 prescrive che “2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione”: in sostanza il legislatore impone che l’autorizzazione paesaggistica abbia ad oggetto atti progettuali già compiuti e definiti, a garanzia di una valutazione completa e basata su dati obiettivi.
Non di meno l’iter procedimentale presenta aspetti di anomalia, laddove la PR di AN ha appaltato i lavori di realizzazione dell’opera senza aver preventivamente adeguato il progetto (che circoscrive il “perimetro esecutivo” delle opere in appalto) alle prescrizioni dettate dal S.A.V.I. e poi sostanzialmente recepite dalla Soprintendenza in sede di autorizzazione paesaggistica. Tuttavia il Collegio ritiene che tale irregolarità procedimentale non possa di per sé condurre all’illegittimità dell’intero iter procedimentale sottoposto alla sua attenzione.
Si osserva, infatti, che dalla documentazione versata in atti dalla PR di AN (docc. da 1 a 5 depositati il 15 gennaio 2014) emerge che le “opere di mitigazione” richieste sono state poi effettivamente inserite in un “progetto di adeguamento” successivamente approvato dalla PR, per un costo quantificato di euro 37.500 (cfr. la Relazione tecnica allegata al progetto).
Pertanto, laddove all’esito della presente pronuncia la Soprintendenza decidesse di rilasciare una nuova autorizzazione paesaggistica congruamente motivata (vedi supra), gli interventi di mitigazione dovranno essere inevitabilmente realizzati, se non perché in assenza l’intera opera non potrebbe essere positivamente collaudata, in quanto i medesimi interventi di mitigazione sono stati indicati dalla Soprintendenza alla stregua di “condizione” necessaria” affinchè l’intera opera pubblica possa considerarsi paesaggisticamente compatibile.
Quanto poi alla specifica prescrizione secondo cui i pilastri avrebbero dovuto essere inseriti all’esterno dell’alveo del fiume (e in modo da non interromperne il regolare deflusso), anch’essa sollevata dal S.A.V.I., non può che ribadirsi quanto già osservato: sarà la Soprintendenza, all’esito della presente pronuncia di annullamento, a dover nuovamente (e più motivatamente) valutare se l’attuale previsione progettuale (collocazione di un pilastro all’esterno dell’alveo ma all’interno nella golena) possa ritenersi compatibile con la suddetta prescrizione e più in generale con la tutela del paesaggio, per cui la concreta realizzabilità dell’opera verrà in definitiva a dipendere proprio da tale aspetto.
B.4. Con il quarto motivo di tutti e tre i ricorsi si deduce il contrasto tra l’impugnata autorizzazione paesaggistica, ove non si fa alcun cenno alle emergenze archeologiche presenti in loco, e pregressi rilievi della Soprintendenza ai Beni archeologici, contenuti nella nota 4615/2009 (cfr. narrativa).
La censura è priva di pregio.
Si osserva, infatti, che -pur evidenziato la presenza di quelle emergenze archeologiche- la Soprintendenza ai Beni archeologici ha infine riconfermato il proprio parere favorevole, evidentemente non ravvisando precisi ostacoli riconducibile agli interventi affidati alle sue cure, per cui, sotto questo specifico profilo, la decisione finale appare in linea con le risultanze dell’istruttoria.
B.5. Con il quinto motivo dedotto nel ricorso RG. n. 941/2913 si deduce lo sviamento di potere, sul presupposto che l’unica finalità perseguita dalla PR di AN sarebbe stata quella di evitare la perdita del finanziamento già ottenuto per la realizzazione della nuova strada.
La censura è chiaramente infondata, posto che la PR ha motivato le proprie scelte sulla ritenuta utilità della nuova strada, come si evince dal tenore complessivo del procedimento e degli atti impugnati, per cui l’affermazione dei ricorrenti non può essere condivisa.
B.6. Con l’ottava e la nona censura del ricorso RG: n. 941/2013, di contenuto molto simile, si evidenzia il fatto che in alcune delle aree interessate dal nuovo tracciato sono presenti esemplari di ulivo e di quercia, alcuni dei quali secolari, nonché un boschetto di sugherete (ciò che resta di una foresta di querce molto antica); pertanto l’opera in esame, comportando l’abbattimento di tali essenze arboree, si porrebbe in contrasto con gli artt. 26, 26, 38 e 39 delle NTA del PPR, nelle parte in cui vietano interventi che pregiudichino la tutela delle aree naturali, seminaturali o comunque di interesse naturalistico e ambientale.
Tali censure sono prive di pregio.
Le disposizioni richiamate, infatti, non comportano una preclusione assoluta alla possibilità di effettuare interventi sulle relative aree, bensì impongono un’adeguata ponderazione dei relativi interessi, in bilanciamento con altri possibili interessi pubblici e tenendo conto di possibili modalità di intervento che le autorità preposte considerino, comunque, compatibili con la tutela imposta dal Piano. Nel caso di specie questi presupposti si riscontrano pienamente, come dimostra l’analitica analisi della vegetazione esistente, dell’impatto dell’opera e dei relativi interventi di mitigazione, che si evince soprattutto dalla documentazione depositata in giudizio dalla PR in data 15 gennaio 2014 (“controsservazioni” e “relazione sugli interveti di mitigazione”).
B.7. Per quanto premesso i ricorsi in esame vanno accolti limitatamente al profilo di censura sopra descritto al paragrafo B.2, che inficia l’autorizzazione paesaggistica e il presupposto parere vincolate della Soprintendenza, non avendo quest’ultima adeguatamente motivato circa la compatibilità paesaggistica della previsione progettuale secondo cui uno dei pilastri del viadotto stradale dovranno essere collocati (seppure al di fuori dell’alveo fluviale) all’interno della cd. “golena”.
Viceversa non meritano accoglimento tutti gli altri profili di censura, per cui i ricorsi vanno respinti in relazione agli ulteriori atti impugnati, la cui concreta eseguibilità dipenderà ovviamente dall’esito della nuova valutazione rimessa alla Soprintendenza, condizione imprescindibile per l’attuazione dell’intero intervento.
Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio, vista la parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, previa riunione, accoglie in parte i ricorsi in epigrafe descritti e, per l’effetto, annulla la determinazione del Direttore Servizio tutela paesaggistica della Regione Sardegna 4 settembre 2013, n. 2928 e il presupposto parere della Soprintendenza ai Beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici, etnoantropologici delle Province di Cagliari e AN 26 agosto 2013, n. 13658.
Respinge, per il resto, i ricorsi in esame.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
NC Scano, Presidente
IO Plaisant, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/04/2014
IL SEGRETARIO