Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/04/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
La Giudice del lavoro, dott.ssa Caterina Linares, ha pronunciato, a seguito di udienza celebrata trattazione scritta in data 5 marzo 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1532 /2024 R.G.L. promossa
D A
COD. FISC - P. IVA RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 P.IVA_1
DALL'AVV. GAETANO DE SALVO (C.F. ) ED ELETTIVAMENTE DOMICILIATA C.F._1
IN MESSINA, VIA UNIVERSITÀ 8
C O N T R O
, RAPPRESENTATO E Controparte_1
DIFESO DALL'AVV. ANTONINO RIZZO (C.F. ) CON DOMICILIO EX CodiceFiscale_2
LEGE IN TRAPANI, NELLA VIA SCONTRINO 28
resistente -
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In particolare, risulta che l'opposto ha annullato d'ufficio in autotutela l'avviso di addebito CP_1 oggetto del giudizio.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni stato e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza delle parti allorché non possa farsi luogo alla
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015)
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo di accordo anche sulle spese, la cessata materia va dichiarata regolando le spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza (cfr Cassazione sentenza n.16150 del 2010).
Non vi è ragione di discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale (cfr. Cass. sez.I
14023 del 27 settembre 2002) che costituisce declinazione del principio di causalità rispetto alla domanda svolta e richiede l'accertamento dell'astratta fondatezza delle ragioni spiegate dalle parti.
Sul punto, si osserva che le ragioni dell'opponente devono ritenersi astrattamente fondate, per cui le spese vanno liquidate come in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale secondo il D.M. 55/2014 e D.M. 3772018, ciò valutando il comportamento processuale di parte opposta, che ha annullato l'avviso in autotutela, e con applicazione della riduzione di cui all'art.4 comma 9 (essendo la pronuncia di rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
che si liquidano in €.1.118,50 di cui €.118,50 per spese e il resto per compensi oltre
[...] accessori di legge
Così deciso in data 03/04/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Giudice onorario di pace
Caterina Linares
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Giudice Caterina Linares in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44