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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 232/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. TARTAGLIA C.F._1
MARINUNZIA con domicilio eletto in CORSO VITTORIO EMANUELE
22 41121 MODENA, sostituito in corso di causa dall'avv. CHIARA
BERNARDI con domicilio eletto presso il suo studio in Castelnovo di
Sotto via Cavagnola n. 15, ricorrente e (C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. Mariastella Mescoli, con domicilio eletto presso il suo studio in
Reggio Emilia via della Previdenza Sociale 8 resistente
Pubblico Ministero intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 02.11.2020 chiedeva dichiararsi CP_1 lo scioglimento del matrimonio con Controparte_2 sposata con rito civile il 9.7.2005 a Reggio Emilia, matrimonio dal quale
[...] sono nati i figli (6.2.2007) e (18.6.2010). Il ricorrente Per_1 Per_2 chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con chiedeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso sé e calendario delle visite materne secondo gli accordi assunti dalle parti in sede della CTU espletata nel giudizio di separazione, assegnazione della casa coniugale in suo favore e mantenimento diretto dei figli.
Si costituiva la chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Pt_1 assegnazione della casa coniugale al collocamento dei figli paritario CP_1 alternato settimanale con attivazione di un percorso di sostegno dei minori volto ad un'esatta valutazione della PAS (sindrome da alienazione parentale) e un percorso di mediazione familiare di supporto alla genitorialità. Chiedeva, infine, un contributo al mantenimento dei minori a carico del pari CP_1 all'importo mensile di € 900,00. Con sentenza non definitiva veniva pronunciato lo scioglimento dle matrimonio.
Nel prosieguo veniva disposto accertamento della Guardia di Finanza circa le condizioni economiche della signora e veniva altresì disposta CTU Pt_1 psicologica per accertare, alla luce dell'accesa conflittualità tra le parti, le migliori previsioni per l'affidamento e la collocazione dei minori.
pag. 2/9 Dalle indagini di GdF risultava che la resistente era stata titolare, fino allo scioglimento, della ditta individuale Ecotel con redditi di € 13.247 per l'anno 2019; che era amministratrice e socia unica della T.A. Montaggi Industriale
S.r.l.s.; che era amministratrice unica della Sekhmet S.r.l. con tredici addetti.
Il 20.04.2022 veniva depositata la relazione della CTU dalla quale risultava che i minori apparivano sinceramente legati ad entrambi i genitori, pur bloccati all'interno di un pesante conflitto di lealtà che limitava la loro possibilità di vivere liberamente e con spontaneità il rapporto con ciascuno di essi, conflitto alimentato in buona parte dall'avversione nutrita dalla resistente nei confronti della nuova compagna del che entrambi, seppure in CP_1 forma diversa, mostravano carenze nel legame affettivo con la madre ascrivibili, in parte, al poco tempo che la poteva dedicare ai figli, Pt_1 dovendosi necessariamente dividere tra vita familiare e impegni di lavoro e, in parte, alla qualità del rapporto connotato talvolta da modalità impulsive e distanzianti della madre.
La consulente riteneva insussistenti le condizioni dell'affido condiviso per via del perdurante atteggiamento oppositivo/ rivendicativo della signora Pt_1 nei confronti che impediva qualunque forma di cooperazione CP_1 genitoriale. Pur non ponendo in dubbio l'amore provato dalla erso i Pt_1 suoi figli e i suoi sforzi di offrire loro tutto ciò di cui avevano bisogno, la consulente riteneva che le sue personali rivendicazioni verso l'ex marito la tenessero centrata sul conflitto coniugale, limitando in maniera significativa la sua capacità di cogliere e rispondere ai bisogni dei figli e di collaborare con il padre nell'interesse dei minori. Conclusivamente, il consulente suggeriva il collocamento prevalente dei minori presso il padre, mantenendo ampi tempi di visita per la madre
(weekend alterni, nei weekend di spettanza paterna dal mercoledì al venerdì mattina, nei weekend di propria spettanza dal martedì al mercoledì) e, considerato l'elevato coinvolgimento dei figli nel conflitto coniugale e lo stato di sofferenza in cui versavano, ribadiva l'opportunità di garantire ad entrambi i minori un percorso di sostegno psicologico, ove elaborare strategie funzionali per adattarsi alla complessa situazione familiare.
Con sentenza n. 2/2023 del 02.01.2023, il Tribunale di Reggio Emilia affidava i minori in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso il e con diritto di visita materno (weekend alterni, dal mercoledì al CP_1 venerdì mattina nei weekend di spettanza paterna, dal martedì al mercoledì
pag. 3/9 mattina nei weekend di spettanza materna, durante le vacanze natalizie, alternativamente, dalle 10 del 24 dicembre alle 10 del 25 e dalle 10 del 31 dicembre alla ripresa della scuola, oppure dalle 10 del 25 dicembre alle 10 del
31 dicembre;
durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore: durante le vacanze pasquali, per intero ad anni alterni presso ciascun genitore); assegnava la casa familiare al poneva a CP_1 carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 800,00 con suddivisione delle spese straordinarie al 50% ciascuno;
condannava parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, ponendo interamente a carico della stessa le spese relative al compenso del
CTU.
Il Collegio riteneva la relazione peritale logicamente coerente e condivisibile nelle sue conclusioni, frutto di una disamina articolata, ampiamente corredata da riferimenti fattuali pertinenti e in parte confermati dagli altri atti di causa, dando atto che la stessa ha dato adeguatamente conto della sua apparente distonia rispetto alle conclusioni raggiunte dalla CTU effettuata nel giudizio di separazione raccomandando un affidamento congiunto dei minori sul presupposto che, pur essendo all'epoca già palese l'elevata e dannosa conflittualità genitoriale, appariva ancora possibile che questa venisse meno o si attenuasse fino a giungere a livelli fisiologici o tollerabili grazie a uno sforzo di entrambe le parti, cosa che, alla luce di quanto emerso nel procedimento, la CTU e il Tribunale non ritenevano più prospettabile nel breve periodo.
Il Collegio riteneva dunque, allo stato, il la persona più adatta ad CP_1 assumere per i minori decisioni non dettate da una pregiudiziale ostilità nei confronti dell'ex coniuge e dannose per il loro sviluppo, essendo apparso in grado di anteporre gli interessi della prole al proprio posizionamento rispetto alla Pt_1
Quanto alle condizioni economiche, il Tribunale riteneva che la situazione di precarietà prospettata dalla ricorrente fosse stata ampiamente smentita dalle risultanze istruttorie che rilevavano una condizione di agio e prosperità (auto di grossa cilindrata, lunghe e costose vacanze presso mete esclusive, costosi regali ai figli, il controllo totalitario di un'impresa con almeno 13 dipendenti).
2.- La a impugnato detta sentenza, chiedendo l'affido condiviso dei Pt_1 minori, con collocazione prevalente presso sé, regolamentazione delle visite pag. 4/9 paterne e obbligo a carico del di contribuire al loro mantenimento con CP_1 assegno mensile di € 900,00, Valutate le condotte ostative e omissive del padre, chiedeva altresì adottare i provvedimenti necessari relativi alla responsabilità genitoriale e l'ammonimento ex all'art. 709-ter cpc. Con il primo motivo l'appellante censurava la scelta del Giudice di disporre l'affido esclusivo al padre, che, in quanto eccezione, avrebbe dovuto essere supportata da idonea e specifica motivazione, a suo dire insussistente nel provvedimento impugnato. Assumeva che il Collegio, nell'appiattirsi sulle conclusioni della perizia, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla capacità genitoriale del padre, né tantomeno sull'inidoneità materna, osservando che né dalla CTU né dagli atti di causa era possibile desumere un giudizio di inadeguatezza genitoriale della Neppure avrebbe il Pt_1
Tribunale tenuto conto di circostanze significative ai fini della decisione, quali l'imputazione del del per il reato di lesioni aggravate nei confronti CP_1 della moglie (allegava richiesta del 30.5.2019 del PM di emissione del decreto penale di condanna alla multa di € 6.750,00 - RGNR 5471/2018); il diniego ingiustificato al rilascio del passaporto;
la violazione della bigenitorialità mediante estromissione della madre dalle decisioni relative all'istruzione e ai trattamenti sanitari dei figli;
il mancato assolvimento dei compiti educativi demandati ai nonni paterni;
le plurime azioni penali, con giudizi ancora pendenti, promossi dal nei propri confronti e sintomatici di un CP_1 atteggiamento belligerante e ostile;
l'omesso esame delle dichiarazioni dei minori in sede di audizione e di CTU, che avevano riferito del rapporto non del tutto pacifico con la nuova compagna del padre, delle condizioni igieniche dell'abitazione paterna non ottimali e avevano descritto la figura materna in termini positivi.
Censurava altresì la parzialità della perizia, in ragione del rapporto di amicizia tra la C.t.u. e il Consulente per parte ricorrente, mai sconfessato.
Con il secondo motivo la contestava l'errata valutazione degli Pt_1 elementi probatori relativi alla sua situazione economica, assumendo che il
Giudice avrebbe delineato un tenore di vita agiato sulla base di mere illazioni e non di prove certe, né avrebbe considerato che il suo attuale compagno,
, le forniva un importante supporto economico. Ribadiva, Persona_3 inoltre, di non essere proprietaria di immobili, di vivere in un piccolo appartamento in locazione, di essere amministratrice e socia unica della società T.A montaggi inattiva e prossima alla cancellazione e amministratrice unica della Sekjmet Srl.
pag. 5/9 Con il terzo motivo, l'appellante eccepiva l'omesso esame dell'istanza di indagini tributarie sul e l'assenza di motivazione al riguardo, nonché CP_1 di alcun giudizio comparativo tra le posizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi.
Censurava, infine, la condanna alle spese di lite.
3.- Si costituiva insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Il rappresentava che la abitualmente non rispettava i CP_1 Pt_1 provvedimenti del primo Giudice, in particolare quelli riguardanti i tempi di frequentazione dei figli, e non si occupava di loro, con la conseguenza che e seppur abituati alle lunghe assenze della madre, soffrivano Per_2 Per_1 sentendosi abbandonati. Osservava che le carenze del legame affettivo madre- figli erano state evidenziate dalla CTU, oltre che dallo psicologo dell'Ausl di
Reggio Emilia che aveva seguito e dalla CTU della causa di Per_1 separazione;
rilevava che, pur avendo le parti concordato di intraprendere un percorso di mediazione di supporto alla genitorialità, la non si era Pt_1 presentata agli incontri, rendendo di fatto impossibile darvi luogo;
rilevava altresì che l'abitazione ex coniugale era una vecchia casa colonica in comproprietà del proprio padre, solo parzialmente ristrutturata circa vent'anni addietro, situata nella frazione Villa Sesso di Reggio Emilia, tra le zone più popolari e meno richieste della città; rappresentava che permaneva una mancata accettazione da parte della della compagna del Pt_1 CP_1
Allegava, infine, che la controparte era interamente assorbita dal conflitto con l'ex coniuge e, mediante un atteggiamento rivendicativo/oppositivo, strumentalizzava ogni evento, rendendolo oggetto di denuncia nei suoi confronti, impedendo ogni forma di cooperazione genitoriale e deconcentrandosi dall'interesse principale costituito dal benessere dei figli minori.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5. All'udienza del 20.02.2024 la Corte disponeva un aggiornamento della
CTU.
6.- L'appello va parzialmente accolto.
Alla luce dei risultati dell'aggiornamento peritale disposto in questo grado, la Corte ritiene infatti di dover parzialmente modificare le statuizioni del primo pag. 6/9 giudice in ordine all'affidamento dei minori, in perfetta aderenza alle ultime conclusioni del perito fondate su un metodo corretto di indagini ed argomentazioni precise e puntuali.
Va peraltro rilevato che uno dei figli ha ormai raggiunto la maggiore età
e che anche l'altro figlio è in età adolescenziale, età che impone di Per_1 adattare ogni decisione ai suoi desideri ed interessi. La consulente (CTU depositata il 22.11.2024) rileva che le problematiche emerse in passato sono rimaste sostanzialmente invariate e che, nonostante il tempo trascorso dalla separazione, permane una reiterazione del conflitto che, ormai cristallizzato, ostacola qualsiasi positiva evoluzione.
Da un lato, il lamenta principalmente il mancato rispetto da parte CP_1 della del calendario visite, lo scarso supporto nella gestione Pt_1 quotidiana dei figli e la carente contribuzione alle spese di mantenimento;
dall'altro lato, la lamenta una scarsa disponibilità del padre a Pt_1 lasciare i figli in giorni diversi da quelli concessi dal provvedimento o per periodi più prolungati. e sono apparsi molto provati dall'ennesimo coinvolgimento Per_1 Per_2 all'interno di un percorso giudiziario attivato dai genitori, reagendo con differenti modalità di adattamento, ma mostrando entrambi segni di disagio e instabilità emotiva. In particolare, è risultato positivo a un test per Per_1
l'uso di droghe leggere, si è reso protagonista di una violenta colluttazione avvenuta a scuola ed ha chiaramente espresso una mancanza di fiducia verso entrambi i genitori, colpevoli ai suoi occhi di avergli mentito e di averlo coinvolto nel conflitto. , invece, adotta un meccanismo di difesa che lo Per_2 porta ad investire meno emotivamente nella relazione con la madre, senza aspettative e, quindi, senza delusioni.
Dalla consulenza emerge chiaramente un quadro connotato da incapacità di entrambi i genitori a confrontarsi e comunicare efficacemente, rendendo impossibile adottare decisioni condivise nell'interesse dei figli;
un quadro caratterizzato da forti tensioni, che impediscono ai genitori di esercitare una genitorialità condivisa in modo sereno ed efficace. Per tali motivi la CTU ritiene l'affido ai Servizi Sociali la misura più idonea ad assicurare che le decisioni fondamentali per il benessere dei minori siano adottate in modo imparziale e senza condizionamenti provenienti dal conflitto genitoriale.
pag. 7/9 Ritiene altresì necessario che i Servizi affidatari avviino un percorso di sostegno rivolto ai genitori, con l'obiettivo di promuovere un miglioramento delle dinamiche genitoriali.
Quanto al collocamento e al regime di visita, suggerisce di mantenere un calendario con tempi di frequentazione tendenzialmente paritari, a settimane alterne, mantenendo inalterati i periodi festivi di Natale e Pasqua e prevedendo invece, per il periodo estivo, un'alternanza di due settimane, con l'obiettivo di favorire la permanenza dei minori in Sardegna con la madre. Detti risultati sono integralmente condivisi e recepiti dal Collegio, come in dispositivo, con l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali, con il compito di attivare un percorso di sostegno e rimettendo agli stessi Servizi il compito di elaborare un calendario delle visite materne, sempre nel rispetto dei desideri e degli impegni del minore, garantendo ampio diritto di visita, con tempi sostanzialmente paritari tra i genitori. La collocazione prevalente presso il padre, con il quale vive anche l'altro figlio giustifica l'assegnazione Per_1 al padre della casa coniugale come già disposto dal Tribunale con rigetto dell'istanza di modifica sul punto. Passando agli aspetti economici, le decisioni del Tribunale appaiono consone alla situazione reddituale delle parti, ai tempi di permanenza effettivi con i genitori e alle esigenze dei figli rapportate alla loro età.
Alla parziale modifica delle decisioni del primo grado sulla base dei risultati peritali sopra riportati, consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna della ai restanti due terzi come in dispositivo per Pt_1 la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] costituito, con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 2/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: affida il figlio minore ai Servizi Sociali, demandando agli stessi il Per_2 compito di attivare un percorso di sostegno sia per i minori sia per i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
pag. 8/9 affida ai Servizi il compito di elaborare un regime di visite garantendo tempi paritari con i genitori sempre nel rispetto dei desideri e degli interessi del minore;
compensa per un terzo le spese e condanna la ai restanti due terzi Pt_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi per il primo grado ed € 4.630,00 per compensi del secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Spese della CTU di questo grado definitivamente in solido tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 6.3.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 232/2023
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), assistito e difeso dall'Avv. TARTAGLIA C.F._1
MARINUNZIA con domicilio eletto in CORSO VITTORIO EMANUELE
22 41121 MODENA, sostituito in corso di causa dall'avv. CHIARA
BERNARDI con domicilio eletto presso il suo studio in Castelnovo di
Sotto via Cavagnola n. 15, ricorrente e (C.F. ), assistito e difeso CP_1 C.F._2
dall'Avv. Mariastella Mescoli, con domicilio eletto presso il suo studio in
Reggio Emilia via della Previdenza Sociale 8 resistente
Pubblico Ministero intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 02.11.2020 chiedeva dichiararsi CP_1 lo scioglimento del matrimonio con Controparte_2 sposata con rito civile il 9.7.2005 a Reggio Emilia, matrimonio dal quale
[...] sono nati i figli (6.2.2007) e (18.6.2010). Il ricorrente Per_1 Per_2 chiedeva che fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con chiedeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione prevalente presso sé e calendario delle visite materne secondo gli accordi assunti dalle parti in sede della CTU espletata nel giudizio di separazione, assegnazione della casa coniugale in suo favore e mantenimento diretto dei figli.
Si costituiva la chiedendo lo scioglimento del matrimonio con Pt_1 assegnazione della casa coniugale al collocamento dei figli paritario CP_1 alternato settimanale con attivazione di un percorso di sostegno dei minori volto ad un'esatta valutazione della PAS (sindrome da alienazione parentale) e un percorso di mediazione familiare di supporto alla genitorialità. Chiedeva, infine, un contributo al mantenimento dei minori a carico del pari CP_1 all'importo mensile di € 900,00. Con sentenza non definitiva veniva pronunciato lo scioglimento dle matrimonio.
Nel prosieguo veniva disposto accertamento della Guardia di Finanza circa le condizioni economiche della signora e veniva altresì disposta CTU Pt_1 psicologica per accertare, alla luce dell'accesa conflittualità tra le parti, le migliori previsioni per l'affidamento e la collocazione dei minori.
pag. 2/9 Dalle indagini di GdF risultava che la resistente era stata titolare, fino allo scioglimento, della ditta individuale Ecotel con redditi di € 13.247 per l'anno 2019; che era amministratrice e socia unica della T.A. Montaggi Industriale
S.r.l.s.; che era amministratrice unica della Sekhmet S.r.l. con tredici addetti.
Il 20.04.2022 veniva depositata la relazione della CTU dalla quale risultava che i minori apparivano sinceramente legati ad entrambi i genitori, pur bloccati all'interno di un pesante conflitto di lealtà che limitava la loro possibilità di vivere liberamente e con spontaneità il rapporto con ciascuno di essi, conflitto alimentato in buona parte dall'avversione nutrita dalla resistente nei confronti della nuova compagna del che entrambi, seppure in CP_1 forma diversa, mostravano carenze nel legame affettivo con la madre ascrivibili, in parte, al poco tempo che la poteva dedicare ai figli, Pt_1 dovendosi necessariamente dividere tra vita familiare e impegni di lavoro e, in parte, alla qualità del rapporto connotato talvolta da modalità impulsive e distanzianti della madre.
La consulente riteneva insussistenti le condizioni dell'affido condiviso per via del perdurante atteggiamento oppositivo/ rivendicativo della signora Pt_1 nei confronti che impediva qualunque forma di cooperazione CP_1 genitoriale. Pur non ponendo in dubbio l'amore provato dalla erso i Pt_1 suoi figli e i suoi sforzi di offrire loro tutto ciò di cui avevano bisogno, la consulente riteneva che le sue personali rivendicazioni verso l'ex marito la tenessero centrata sul conflitto coniugale, limitando in maniera significativa la sua capacità di cogliere e rispondere ai bisogni dei figli e di collaborare con il padre nell'interesse dei minori. Conclusivamente, il consulente suggeriva il collocamento prevalente dei minori presso il padre, mantenendo ampi tempi di visita per la madre
(weekend alterni, nei weekend di spettanza paterna dal mercoledì al venerdì mattina, nei weekend di propria spettanza dal martedì al mercoledì) e, considerato l'elevato coinvolgimento dei figli nel conflitto coniugale e lo stato di sofferenza in cui versavano, ribadiva l'opportunità di garantire ad entrambi i minori un percorso di sostegno psicologico, ove elaborare strategie funzionali per adattarsi alla complessa situazione familiare.
Con sentenza n. 2/2023 del 02.01.2023, il Tribunale di Reggio Emilia affidava i minori in via esclusiva al padre, con collocazione prevalente presso il e con diritto di visita materno (weekend alterni, dal mercoledì al CP_1 venerdì mattina nei weekend di spettanza paterna, dal martedì al mercoledì
pag. 3/9 mattina nei weekend di spettanza materna, durante le vacanze natalizie, alternativamente, dalle 10 del 24 dicembre alle 10 del 25 e dalle 10 del 31 dicembre alla ripresa della scuola, oppure dalle 10 del 25 dicembre alle 10 del
31 dicembre;
durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore: durante le vacanze pasquali, per intero ad anni alterni presso ciascun genitore); assegnava la casa familiare al poneva a CP_1 carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 800,00 con suddivisione delle spese straordinarie al 50% ciascuno;
condannava parte resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, ponendo interamente a carico della stessa le spese relative al compenso del
CTU.
Il Collegio riteneva la relazione peritale logicamente coerente e condivisibile nelle sue conclusioni, frutto di una disamina articolata, ampiamente corredata da riferimenti fattuali pertinenti e in parte confermati dagli altri atti di causa, dando atto che la stessa ha dato adeguatamente conto della sua apparente distonia rispetto alle conclusioni raggiunte dalla CTU effettuata nel giudizio di separazione raccomandando un affidamento congiunto dei minori sul presupposto che, pur essendo all'epoca già palese l'elevata e dannosa conflittualità genitoriale, appariva ancora possibile che questa venisse meno o si attenuasse fino a giungere a livelli fisiologici o tollerabili grazie a uno sforzo di entrambe le parti, cosa che, alla luce di quanto emerso nel procedimento, la CTU e il Tribunale non ritenevano più prospettabile nel breve periodo.
Il Collegio riteneva dunque, allo stato, il la persona più adatta ad CP_1 assumere per i minori decisioni non dettate da una pregiudiziale ostilità nei confronti dell'ex coniuge e dannose per il loro sviluppo, essendo apparso in grado di anteporre gli interessi della prole al proprio posizionamento rispetto alla Pt_1
Quanto alle condizioni economiche, il Tribunale riteneva che la situazione di precarietà prospettata dalla ricorrente fosse stata ampiamente smentita dalle risultanze istruttorie che rilevavano una condizione di agio e prosperità (auto di grossa cilindrata, lunghe e costose vacanze presso mete esclusive, costosi regali ai figli, il controllo totalitario di un'impresa con almeno 13 dipendenti).
2.- La a impugnato detta sentenza, chiedendo l'affido condiviso dei Pt_1 minori, con collocazione prevalente presso sé, regolamentazione delle visite pag. 4/9 paterne e obbligo a carico del di contribuire al loro mantenimento con CP_1 assegno mensile di € 900,00, Valutate le condotte ostative e omissive del padre, chiedeva altresì adottare i provvedimenti necessari relativi alla responsabilità genitoriale e l'ammonimento ex all'art. 709-ter cpc. Con il primo motivo l'appellante censurava la scelta del Giudice di disporre l'affido esclusivo al padre, che, in quanto eccezione, avrebbe dovuto essere supportata da idonea e specifica motivazione, a suo dire insussistente nel provvedimento impugnato. Assumeva che il Collegio, nell'appiattirsi sulle conclusioni della perizia, non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla capacità genitoriale del padre, né tantomeno sull'inidoneità materna, osservando che né dalla CTU né dagli atti di causa era possibile desumere un giudizio di inadeguatezza genitoriale della Neppure avrebbe il Pt_1
Tribunale tenuto conto di circostanze significative ai fini della decisione, quali l'imputazione del del per il reato di lesioni aggravate nei confronti CP_1 della moglie (allegava richiesta del 30.5.2019 del PM di emissione del decreto penale di condanna alla multa di € 6.750,00 - RGNR 5471/2018); il diniego ingiustificato al rilascio del passaporto;
la violazione della bigenitorialità mediante estromissione della madre dalle decisioni relative all'istruzione e ai trattamenti sanitari dei figli;
il mancato assolvimento dei compiti educativi demandati ai nonni paterni;
le plurime azioni penali, con giudizi ancora pendenti, promossi dal nei propri confronti e sintomatici di un CP_1 atteggiamento belligerante e ostile;
l'omesso esame delle dichiarazioni dei minori in sede di audizione e di CTU, che avevano riferito del rapporto non del tutto pacifico con la nuova compagna del padre, delle condizioni igieniche dell'abitazione paterna non ottimali e avevano descritto la figura materna in termini positivi.
Censurava altresì la parzialità della perizia, in ragione del rapporto di amicizia tra la C.t.u. e il Consulente per parte ricorrente, mai sconfessato.
Con il secondo motivo la contestava l'errata valutazione degli Pt_1 elementi probatori relativi alla sua situazione economica, assumendo che il
Giudice avrebbe delineato un tenore di vita agiato sulla base di mere illazioni e non di prove certe, né avrebbe considerato che il suo attuale compagno,
, le forniva un importante supporto economico. Ribadiva, Persona_3 inoltre, di non essere proprietaria di immobili, di vivere in un piccolo appartamento in locazione, di essere amministratrice e socia unica della società T.A montaggi inattiva e prossima alla cancellazione e amministratrice unica della Sekjmet Srl.
pag. 5/9 Con il terzo motivo, l'appellante eccepiva l'omesso esame dell'istanza di indagini tributarie sul e l'assenza di motivazione al riguardo, nonché CP_1 di alcun giudizio comparativo tra le posizioni economiche e patrimoniali degli ex coniugi.
Censurava, infine, la condanna alle spese di lite.
3.- Si costituiva insistendo per il rigetto dell'appello. CP_1
Il rappresentava che la abitualmente non rispettava i CP_1 Pt_1 provvedimenti del primo Giudice, in particolare quelli riguardanti i tempi di frequentazione dei figli, e non si occupava di loro, con la conseguenza che e seppur abituati alle lunghe assenze della madre, soffrivano Per_2 Per_1 sentendosi abbandonati. Osservava che le carenze del legame affettivo madre- figli erano state evidenziate dalla CTU, oltre che dallo psicologo dell'Ausl di
Reggio Emilia che aveva seguito e dalla CTU della causa di Per_1 separazione;
rilevava che, pur avendo le parti concordato di intraprendere un percorso di mediazione di supporto alla genitorialità, la non si era Pt_1 presentata agli incontri, rendendo di fatto impossibile darvi luogo;
rilevava altresì che l'abitazione ex coniugale era una vecchia casa colonica in comproprietà del proprio padre, solo parzialmente ristrutturata circa vent'anni addietro, situata nella frazione Villa Sesso di Reggio Emilia, tra le zone più popolari e meno richieste della città; rappresentava che permaneva una mancata accettazione da parte della della compagna del Pt_1 CP_1
Allegava, infine, che la controparte era interamente assorbita dal conflitto con l'ex coniuge e, mediante un atteggiamento rivendicativo/oppositivo, strumentalizzava ogni evento, rendendolo oggetto di denuncia nei suoi confronti, impedendo ogni forma di cooperazione genitoriale e deconcentrandosi dall'interesse principale costituito dal benessere dei figli minori.
4.- Il PM regolarmente interveniva.
5. All'udienza del 20.02.2024 la Corte disponeva un aggiornamento della
CTU.
6.- L'appello va parzialmente accolto.
Alla luce dei risultati dell'aggiornamento peritale disposto in questo grado, la Corte ritiene infatti di dover parzialmente modificare le statuizioni del primo pag. 6/9 giudice in ordine all'affidamento dei minori, in perfetta aderenza alle ultime conclusioni del perito fondate su un metodo corretto di indagini ed argomentazioni precise e puntuali.
Va peraltro rilevato che uno dei figli ha ormai raggiunto la maggiore età
e che anche l'altro figlio è in età adolescenziale, età che impone di Per_1 adattare ogni decisione ai suoi desideri ed interessi. La consulente (CTU depositata il 22.11.2024) rileva che le problematiche emerse in passato sono rimaste sostanzialmente invariate e che, nonostante il tempo trascorso dalla separazione, permane una reiterazione del conflitto che, ormai cristallizzato, ostacola qualsiasi positiva evoluzione.
Da un lato, il lamenta principalmente il mancato rispetto da parte CP_1 della del calendario visite, lo scarso supporto nella gestione Pt_1 quotidiana dei figli e la carente contribuzione alle spese di mantenimento;
dall'altro lato, la lamenta una scarsa disponibilità del padre a Pt_1 lasciare i figli in giorni diversi da quelli concessi dal provvedimento o per periodi più prolungati. e sono apparsi molto provati dall'ennesimo coinvolgimento Per_1 Per_2 all'interno di un percorso giudiziario attivato dai genitori, reagendo con differenti modalità di adattamento, ma mostrando entrambi segni di disagio e instabilità emotiva. In particolare, è risultato positivo a un test per Per_1
l'uso di droghe leggere, si è reso protagonista di una violenta colluttazione avvenuta a scuola ed ha chiaramente espresso una mancanza di fiducia verso entrambi i genitori, colpevoli ai suoi occhi di avergli mentito e di averlo coinvolto nel conflitto. , invece, adotta un meccanismo di difesa che lo Per_2 porta ad investire meno emotivamente nella relazione con la madre, senza aspettative e, quindi, senza delusioni.
Dalla consulenza emerge chiaramente un quadro connotato da incapacità di entrambi i genitori a confrontarsi e comunicare efficacemente, rendendo impossibile adottare decisioni condivise nell'interesse dei figli;
un quadro caratterizzato da forti tensioni, che impediscono ai genitori di esercitare una genitorialità condivisa in modo sereno ed efficace. Per tali motivi la CTU ritiene l'affido ai Servizi Sociali la misura più idonea ad assicurare che le decisioni fondamentali per il benessere dei minori siano adottate in modo imparziale e senza condizionamenti provenienti dal conflitto genitoriale.
pag. 7/9 Ritiene altresì necessario che i Servizi affidatari avviino un percorso di sostegno rivolto ai genitori, con l'obiettivo di promuovere un miglioramento delle dinamiche genitoriali.
Quanto al collocamento e al regime di visita, suggerisce di mantenere un calendario con tempi di frequentazione tendenzialmente paritari, a settimane alterne, mantenendo inalterati i periodi festivi di Natale e Pasqua e prevedendo invece, per il periodo estivo, un'alternanza di due settimane, con l'obiettivo di favorire la permanenza dei minori in Sardegna con la madre. Detti risultati sono integralmente condivisi e recepiti dal Collegio, come in dispositivo, con l'affidamento del figlio minore ai Servizi Sociali, con il compito di attivare un percorso di sostegno e rimettendo agli stessi Servizi il compito di elaborare un calendario delle visite materne, sempre nel rispetto dei desideri e degli impegni del minore, garantendo ampio diritto di visita, con tempi sostanzialmente paritari tra i genitori. La collocazione prevalente presso il padre, con il quale vive anche l'altro figlio giustifica l'assegnazione Per_1 al padre della casa coniugale come già disposto dal Tribunale con rigetto dell'istanza di modifica sul punto. Passando agli aspetti economici, le decisioni del Tribunale appaiono consone alla situazione reddituale delle parti, ai tempi di permanenza effettivi con i genitori e alle esigenze dei figli rapportate alla loro età.
Alla parziale modifica delle decisioni del primo grado sulla base dei risultati peritali sopra riportati, consegue la compensazione per un terzo delle spese di lite e la condanna della ai restanti due terzi come in dispositivo per Pt_1 la maggiore soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] costituito, con l'intervento del Pubblico Ministero, avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 2/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: affida il figlio minore ai Servizi Sociali, demandando agli stessi il Per_2 compito di attivare un percorso di sostegno sia per i minori sia per i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
pag. 8/9 affida ai Servizi il compito di elaborare un regime di visite garantendo tempi paritari con i genitori sempre nel rispetto dei desideri e degli interessi del minore;
compensa per un terzo le spese e condanna la ai restanti due terzi Pt_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi per il primo grado ed € 4.630,00 per compensi del secondo grado oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Spese della CTU di questo grado definitivamente in solido tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 6.3.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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