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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 01/12/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 387/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Signori Magistrati
Dottoressa Anna Martelli Presidente
Dottor Antonio Mondini Giudice rel.,
Dottoressa Giulia Nicolai Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2021 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AS UC UC e dell'Avv. SANZO SALVATORE
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. TONIATTI MICHELE e dell'Avv. PERILLO VINCENZO
CONVENUTA
e
1 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. BIGLIA ANDREA GIOVANNI
CONVENUTA
e
(C.F. ), quale trustee dell' Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CONSANI CHIARA
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
e
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'Avv. CONSANI CHIARA P.IVA_2
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: successione ereditaria
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: nel merito, in via principale: -
2 dichiarare nullo ex artt. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, cod. civ. l'atto costitutivo del Trust, redatto avanti al notaio dott. in Milano, in Persona_1 data 9 maggio 2012, rep. 102386, racc. 12126; - dichiarare nullo ex artt.
643 cod. pen. e 1418, 1 comma, cod. civ. il testamento pubblico del 16 maggio 2013 a rogito notaio dott. in Milano;
- dichiarare nullo Persona_1 ex art. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, cod. civ., o – comunque – ex artt.
628 e 1419 cod. civ., il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, registrato in Persona_1
Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; - accertare e/o dichiarare la nullità del testamento olografo del 1° marzo 2016, pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. in Viareggio, rep. 13.315 e Persona_2 racc. 5.655, registrato a Viareggio il 20 luglio 2017, n. 3635, Serie 1T, conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale Penale di Milano con sentenza n. 11398/2022 pronunciata il 24 ottobre 2022 e depositata telematicamente dall'avv. Chiara NI in data 14 marzo 2023; - disporre l'annullamento ex art. 1972, 2 comma, cod. civ. della Transazione del 21 novembre 2017 e del verbale recante l'Accordo di Mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca o, in via subordinata, dichiarare nulli ex artt. 1325 e 1418, 2 comma, cod. civ., la Transazione del 21 novembre 2017
e il verbale recante l'Accordo di Mediazione concluso in data 22 novembre
2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
- accertare lo stato di erede legittimo di di Persona_3 Parte_1
ex art. 570 cod. civ. e, conseguentemente, disporre l'attribuzione in
[...] suo favore di 1/3 del patrimonio ereditario del de cuius o, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di a pretendere il Parte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 7.000.000,00. In via istruttoria: - Ammettere le seguenti istanze istruttorie: A) Prova per testi
3 sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg. SS De ME e Lgt. che ha Controparte_7 conosciuto , il marito della sig.ra quando l'ha avuta in cura Per_3 CP_5 presso l'Ospedale San Luca dell'istituto Auxologico Italiano di Milano?; 2)
Vero che, in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg.
SS De ME e Lgt. che ha sempre visto , Controparte_7 Per_3 accompagnato da un autista/guardia del corpo di nome;
3) Vero CP_6 che, in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg. SS
De ME e Lgt. che ha trovato particolarmente Controparte_7 Per_3 ansioso ed agitato, occasionalmente aggressivo?; 4) Vero che, in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg. SS De ME e Lgt.
che RI aveva i sintomi di una persona affetta da Controparte_7 disturbi psichici?; 5) Vero che, in data 5 aprile 2016, ha riferito agli ufficiali di
P.G. Lgt. e che ha conosciuto , il Controparte_7 Controparte_8 Per_3 marito della sig.ra quando l'ha avuta in cura presso l'Ospedale San CP_5
Luca dell'istituto Auxologico Italiano di Milano?; 6) Vero che, in data 5 aprile
2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Lgt. e Controparte_7 CP_8 che ha sempre visto , accompagnato da un autista/guardia del
[...] Per_3 corpo di nome;
7) Vero che, in data 5 aprile 2016, ha riferito agli CP_6 ufficiali di P.G. Lgt. e che il Controparte_7 Controparte_8 comportamento di era sintomatico di fragilità emotiva e di ansia?; 8) Per_3
Vero che, in data 17 settembre 2015, ha riferito al Giudice del Tribunale di
Lucca, dott.ssa Silvia Morelli, che ha abusato negli anni e per Per_3 lunghissimo tempo di alcool, droga e psicofarmaci?; 9) Vero che, in data 17 settembre 2015, ha riferito al Giudice del Tribunale di Lucca, dott.ssa Silvia
Morelli, che non era in grado di attendere individualmente alla Per_3 propria quotidianità di vita ed infatti non era mai lasciato solo?; 10) Vero che, all'esito della perizia svolta su nell'ambito del procedimento Per_3
4 dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 7520/2015, dott.ssa , ha concluso Per_4 che i dati anamnestici consentivano di affermare la spiccata vulnerabilità psichica di risalente almeno al 2011?; 11) Vero che, all'esito della Per_3 perizia svolta su nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Per_3
Milano, R.G. 7520/2015, dott.ssa , ha concluso che i sintomi Per_4 neuropsichiatrici correlati alla demenza con alterazioni fronto-temporali sono da ritenere risalenti almeno al 2011?. Si indicano come testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati: - il prof. dott. , domiciliato Per_5 presso l'Istituto Auxologico di Milano, in Via Mercalli, n. 32 sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 1-4; - il dott. domiciliato presso Testimone_1
l'Istituto Auxologico di Milano, in Via Mercalli, n. 32 sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 5-7; - la dott.ssa domiciliata in Milano, Via Testimone_2 del Mare n. 189, sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 8-9; - il dott.
[...]
domiciliato in Milano, Via Simone D'Orsenigo n, 5 sulle circostanze di Tes_3 cui ai capitoli nn. 10-11. B) Ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. all' del libro degli eventi del sin dalla sua costituzione al fine CP_4 CP_4 di verificare i compensi percepiti dai trustee nonché dai guardiani che si sono susseguiti alla “guida” del Trust. in ogni caso: - con condanna alle spese”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, in via principale: - dichiarare nullo ex artt. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, c.c. l'atto costitutivo del redatto CP_4 avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio 2012, rep. Persona_1
102386, racc. 12126 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo); - dichiarare nullo ex artt.
643 cod. pen. e 1418, 1 comma, c.c. il testamento pubblico del 16 maggio
5 2013 a rogito notaio dott. in Milano (cfr. doc. 2 fascicolo Persona_1 attoreo); - dichiarare nullo ex art. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, c.c., o – comunque – ex artt. 628 e 1419 c.c., il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e Persona_1 racc. 12630, regi-strato in Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo); - accertare e/o dichiarare la nullità del testamento olografo del 1° marzo 2016, pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. in Viareggio, rep. 13.315 e racc. 5.655, Persona_2 registrato a Viareggio il 20 luglio 2017, n. 3635, Serie 1T (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo), conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale Penale di Milano con sentenza n. 11398/2022 pronunciata il 24 ottobre 2022; - disporre l'annullamento ex art. 1972, 2 comma, c.c. della transazione del 21 novembre 2017 e del verbale recante l'accordo di mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo); - accertare lo stato di erede legittima di ex art. 570 Controparte_2
c.c. e, conseguentemente, disporre l'attribuzione in suo favore di 1/3 (un terzo) del patrimonio ereditario del de cuius. in via subordinata: - dichiarare nulli ex artt. 1325 e 1418, 2 comma, c.c., la transazione del 21 novembre
2017 e il verbale recante l'accordo di mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Lucca (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo) stante la nullità l'atto costitutivo del redatto avanti al notaio dott. in Milano, in CP_4 Persona_1 data 9 maggio 2012, rep. 102386, racc. 12126 e del testamento del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e Persona_1 racc. 12630, regi-strato in Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T ; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito dovesse ritenere valida la transazione del 21 novembre 2017 e/o l'accordo di
6 mediazione del 22 novembre 2017 e dovesse negare lo stato di erede legittimo dell'odierna convenuta accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a pretendere il pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_2 di € 7.000.000,00 alla stessa spettanti in base ai termini della transazione del 21 novembre 2017 come richiamati l'accordo di mediazione del 22 novembre 2017 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo); in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A e spese generali.
Per CP_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare. 1) In via principale: - nulla oppone alle domande di accertamento dello stato di eredi legittimi dei fratelli e , con attribuzione agli stessi di 1/3 (un Pt_1 CP_2 terzo) per ciascuno del patrimonio ereditario del de cuius;
- accertare lo stato di erede legittima di ex art. 570 c.c. e, Controparte_1 conseguentemente, disporre l'attribuzione in suo favore di 1/3 (un terzo) del patrimonio ereditario del de cuius;
2) In via subordinata: - nulla oppone alle domande dei fratelli e di annullamento ex artt. 1325 e 1418, Pt_1 CP_2
2 comma, c.c., la transazione del 21 novembre 2017 e il verbale recante l'accordo di mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo) stante la nullità dell'atto costitutivo del CP_4 redatto avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio Persona_1
2012, rep. 102386, racc. 12126 e del testamento del 26 settembre 2013 a rogito del notaio Dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, Persona_1 regi-strato in Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito dovesse ritenere valida la transazione del 21 novembre 2017 e/o l'accordo di mediazione del 22
7 novembre 2017 e dovesse negare lo stato di erede legittimo dell'odierna convenuta accertare e dichiarare il diritto di a Controparte_1 pretendere il pagamento in proprio favore dell'importo di € 7.000.000,00 alla stessa spettanti in base ai termini della transazione del 21 novembre 2017 come richiamati nell'accordo di mediazione del 22 novembre 2017 (cfr. docc.
5 e 6 fascicolo attoreo), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi - occorrendo - anche in via equitativa;
non opponendosi, in pari tempo, alle speculari domande dei fratelli. 3) In ogni caso: con il favore delle spese e compensi professionali di giudizio.
Per e per CP_4 Controparte_5
[...]
“Preso atto dell'esito della sentenza pronunciata in data 5.11.2025 dalla
Corte di Cassazione, si rimette a codesto Ill.mo Tribunale rispetto all'accoglimento delle domande attoree di nullità del Trust redatto avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio 2012, rep. 102386, Persona_1 racc. 12126, nonché degli ulteriori atti ex adverso indicati: 1) testamento pubblico del 16 maggio 2013; 2) testamento pubblico del 26 settembre
2013; 3) testamento olografo del 1° marzo 2016. Quanto precede, oltre all'annullamento della Transazione del 21 novembre 2017. Data la natura della controversia e delle intervenute pronunce sopra richiamate, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
FATTI DELLA CAUSA CP_
1. Jr. , al fine di tutelare i propri diritti sull'eredità del Parte_1 fratello , ha chiesto accertarsi, nel contraddittorio delle Persona_6 sorelle e nonché di Controparte_1 Controparte_2
8 dell' e della Controparte_6 CP_4 Controparte_5
l'invalidità dell'atto istitutivo dell' l'invalidità dei
[...] CP_4 testamenti del de cuius e degli atti di transazione e di mediazione stipulati tra esso attore e i convenuti, quali eredi e legatari del de cuius, trattandosi di atti stipulati per effetto diretto di reati di circonvenzione d'incapace commessi da più persone ed in particolare da e dal notaio Controparte_9
in danno del predetto , affetto da disturbi Persona_1 Persona_6 psichici gravi e impeditivi del formarsi di una autonoma volontà, o di atti conseguenti ai primi.
In sintesi l'attore ha sostenuto essere stati effetto diretto del reato di circonvenzione di incapace e quindi essere nulli, i seguenti atti: atto istitutivo del Trust, in data 9 maggio 2012. In forza di tale atto,
[...]
era stato nominato trustee insieme a e la signora CP_9 Per_3 era stata nominata guardiano del Quest'ultima era Parte_2 CP_4 stata sostituita nella qualità di guardiano da il 5 giugno 2012. Persona_1
Lo scopo del era ricondotto alla volontà di di cautelare il CP_4 Per_3 proprio patrimonio a tutela sua e di sua moglie Controparte_5
(deceduta il 24 febbraio 2017). Tale patrimonio – stimato in circa 150 milioni di euro – era prevalentemente riconducibile alla società Controparte_10
(“IDB”). Con l'atto in questione veniva disposto che,
[...] successivamente alla morte di entrambi i beneficiari iniziali ed al venir meno del Trust (la cui durata era prevista in 80 anni), tutto il patrimonio sarebbe stato assegnato alla Fondazione Antinea Massetti de Rico – Hile Onlus, istituita con atto in data 29 febbraio 2012, quale beneficiaria finale. In realtà
-ha sostenuto l'attore- il era stato concepito dal e dal CP_4 CP_9 Per_1 al fine di farvi confluire e “blindare” l'intero patrimonio dei coniugi
, esercitandone il controllo e la gestione sin dall'origine; CP_11
9 testamento, datato 16 maggio 2013, a rogito del notaio con cui Per_1
RI aveva istituito esso attore unico erede ed aveva legato €
1.000.000,00 a favore del suo badante Controparte_6 testamento datato 26 settembre 2013, a rogito del notaio con cui Per_1
aveva revocato il primo testamento, istituito quale suo unico erede il Per_3
legato € 1.250.000,00 a favore del badante € CP_4 Controparte_6
1.000.000,00, a favore della LL € 350.000,00, a favore di esso CP_2 attore, ed € 200.000,00 a favore della LL;
CP_1 testamento olografo, datato 1° marzo 2016 (pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. , di Viareggio, in data 17 Persona_2 luglio 2017), con il quale RI aveva revocato il secondo testamento, istituito la LL quale sua unica erede, legato € 5.000.000,00 a CP_1 favore della LL € 3.000.000,00 a favore di esso attore ed € CP_2
2.000.000,00 a favore di Controparte_6
L'attore ha individuato come atti conseguenti ai primi e da dichiararsi nulli, ai sensi degli art. 1325 e 1418 c.c., o da annullarsi, ai sensi dell'art.1972, secondo comma c.c., per derivazione,
l'accordo di transazione in data 21 novembre 2017 e il verbale, in cui l'accordo era stato trasfuso, del 22 novembre 2017 nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione Forense presso l'Ordine degli
Avvocati di Lucca, con i quali, i beneficati a vario titolo dai testamenti , CP_12
e , il la e avevano CP_2 CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 deciso di dare parziale esecuzione al secondo testamento, confermando l'istituzione del Trust quale unico erede, nonché l'istituzione di legati in favore di , e di e di ripartire i beni CP_2 Pt_1 CP_1 Controparte_6 ereditari con assegnazione al Trust delle azioni nella IDB (pari al 70% del capitale) unitamente all'importo di € 6.000.000,00, al lordo delle imposte di successione italiane applicabili, a dell'importo di € Controparte_6
10 2.000.000,00, al lordo delle imposte di successione ed a e Pt_3 CP_2
, € 7.000.000,00 ciascuno. Pt_1
Quanto alla stato psichico del fratello, l'attore ha dedotto che il fratello era affetto, già dal 2012, da una forma di demenza frontotemporale a causa della quale era incapace di autodeterminarsi, era stato, nel luglio 2015, in relazione a tale stato psichico, sottoposto dal Tribunale di Milano ad amministrazione di sostegno, era stato nel settembre 2015 dichiarato inabile dal Tribunale di Lucca con nomina, quale curatore provvisorio, della sig.ra
, commercialista, destinataria di plurimi incarichi da parte Persona_7 della IDB, e moglie del notaio Per_1
Quanto al reato di circonvenzione (art. 643 c.p.), l'attore ha richiamato gli atti e i documenti del procedimento e del processo penale a carico del del della , in concorso tra loro e con altri, per CP_9 Per_1 Per_7 tale reato e per reati ulteriori, avanti al Tribunale di Milano.
Il procedimento era stato aperto nel 2016 con n. R.G.N.R. n. 3472.
Il capo di imputazione per e era (per quanto interessa), CP_9 Per_1 in riferimento all'atto istitutivo del il seguente: “per procurare a sé e CP_4 ad altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di
[...]
[…] lo inducevano a compiere un atto che importava effetti Persona_6 giuridici per lui e per altri dannosi e, specificamente, lo inducevano a costituire, in qualità di disponente – con conferimento della sua (intera) quota di partecipazione nella I.D.B. S.p.a., pari al 5% del capitale sociale
[…], l' , […] avendo gli stessi e acquisito la CP_4 CP_9 Per_1 formale legittimazione (nelle rispettive cariche) a compiere atti giuridici imputabili al e assumendo di fatto il controllo dell'intero patrimonio CP_4 personale del predetto ”. CP_2
11 In relazione al secondo testamento, il e il notaio erano imputati di CP_9 circonvenzione di incapace e, il notaio, anche per falso e circonvenzione di incapace
In relazione al terzo testamento era imputato di circonvenzione di incapace CP_ l'avvocato legale della famiglia , CP_13
Nel corso della causa sono state depositate le pronunce emesse a definizione dei vari gradi del processo penale.
Con sentenza del Tribunale di Milano n.11398/2022, il NI è stato assolto, sono stati condannati per circonvenzione di incapace e CP_9
è stato altresì condannato per falso nella redazione del Per_1 Per_1 secondo testamento. Per e per rispetto a questo CP_1 CP_6 testamento, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per il reato di circonvenzione di incapace.
Il Tribunale ha anche dichiarato falso il secondo testamento e nullo il terzo testamento.
La nullità del terzo testamento è stata fatta derivare dalla incapacità del de cuius.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n.909 del 14 febbraio 2025, ha applicato la prescrizione dei reati di riferimento salvo assolvere il Notaio dal reato di falso nel secondo testamento e dal reato di circonvenzione di incapace quanto al medesimo testamento, sul motivo che non vi era prova che fosse, alla data del 26 settembre 2013, incapace di Persona_3 manifestare una volontà consapevole.
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 5 novembre 2025, ha disposto la definitiva assoluzione di da ogni imputazione, ha cassato CP_13 con rinvio la sentenza di appello quanto alla assoluzione del notaio dal Per_1 reato di falso ideologico relativo al testamento del 26 settembre 2013, ha
12 cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello sulle statuizioni civili;
ha confermato nel resto la pronuncia impugnata.
2. e si sono costituite Controparte_1 Controparte_2 aderendo all'iniziativa di parte attrice e chiedendo il riconoscimento della loro qualità di eredi legittime o, in subordine, l'attribuzione a sé di 7.000.000 euro come da atto di transazione.
3. Il Trustee dell' e la si sono costituiti con unico atto. CP_4 CP_5
Hanno assunto una posizione sostanzialmente non oppositiva alle domande inerenti il trust ed hanno sottolineato che l'attore non aveva formulato domande nei confronti della , firmataria della CP_5 transazione/mediazione “solo per ragioni di opportunità e completezza degli atti in quanto beneficiaria finale del Trust alla sua scadenza”.
4. è rimasto contumace. Controparte_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le domande avanzate dall'attore e dalle convenute Controparte_1
e di dichiarazione di invalidità, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p., dell' atto istitutivo del CP_4 in data 9 maggio 2012, del testamento, datato 16 maggio 2013, a rogito del notaio del testamento datato 26 settembre 2013, a rogito del notaio Per_1
del testamento olografo, datato 1° marzo 2016, sono in parte Per_1 fondate.
Ai sensi dell'art. 643 c.p. “Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila”.
13 Per consolidata giurisprudenza, “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti” (Cass. 10609/2017).
Il principio vale anche per il negozio testamentario.
A far dichiarare la nullità del contratto e del negozio testamentario per circonvenzione di incapace non è necessario l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere come quella richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c., “essendo invece sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio” (Cass. n.10329 del 19/05/2016).
L'attore sostiene che versava in uno stato di fragilità Persona_6 psichica già dal 2012 e che ciò emerge dalle dichiarazioni rese da persone vicine al de cuius e dalle risultanze di accertamenti medici svolti nel corso degli anni sul de cuius, acquisite al processo penale svoltosi davanti al
Tribunale penale di Milano e qui riprodotte.
In effetti quanto sostenuto dall'attore emerge (v. documento 7 di parte attrice) dalle dichiarazioni del prof. (professore ordinario di Persona_5 medicina fisica e riabilitativa presso l'Università degli Studi di Milano e direttore dell'Unità di Riabilitazione Neuromotoria dell'Istituto Auxologico
Italiano di Milano) secondo, cui nel settembre-ottobre 2012, “Era evidente
14 che [ndr: ] non stesse bene, direi occasionalmente aggressivo […] Per_3
Direi sintomi di una persona affetta da disturbi psichici”; dalle dichiarazioni di tale secondo cui il de cuius aveva “sempre avuto problemi Tes_4 psichici” ed era depresso;
dalle dichiarazioni di (primo Persona_8 marito della sig.ra , secondo cui “era come un bambino … CP_5 Per_3 poteva stare per ore a dondolarsi su una sedia senza parlare. Era praticamente impossibile instaurare un rapporto con lui”; dalle dichiarazioni del Dott. , medico curante della sig.ra sin dal 2012, Testimone_1 CP_5 secondo cui all'epoca il de cuius “era certamente una persona particolarmente ansiosa ed agitata e in alcuni casi con episodi aggressivi [...] assumeva farmaci ansiolitici anche in quantità eccessiva”; dalle dichiarazioni dello stesso per cui non stava bene da anni, anche prima del CP_6 Per_3
2012; dalle risultanze della perizia del dott. del 1° giugno Testimone_3
2016, emessa nell'ambito del procedimento tutelare dinanzi al Tribunale di
Milano, R.G. n. 7520/2015, secondo cui era affetto da una forma di Per_3 demenza fronto-parietale bilaterale con vulnerabilità psichica risalente nel tempo. Dai successivi chiarimenti forniti dal medico emerge l'impossibilità di determinare il momento in cui le facoltà di hanno subito un Persona_3 declino, nonché la circostanza che, prima della visita medica da lui condotta nei primi mesi del 2016, la patologia ben avrebbe potuto essere meno grave ed acuta. L'impossibilità è superata dalle altre risultanze citate.
L'affermazione per cui il grado della patologia poteva essere stata inferiore prima del 2016 non smentisce affatto che lo stato di alterazione psichica, sufficiente ai fini dell'art. 643 c.p., fosse presente. Lo stato di alterazione psichica del de cuius risultata altresì della perizia del prof. Persona_9 del 31 marzo 2016 depositata nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno svoltosi davanti al Tribunale di Lucca, R.G. n.
4362/2015, secondo cui era “paziente scarsamente collaborante, Per_3
15 disorientato nel tempo e nello spazio”, con “difficoltà ad eseguire comandi semplici”, “lacune mnesiche”, “difficoltà a collocare nel tempo gli avvenimenti”, “difficoltà nel mantenere l'attenzione su un compito” e incapace di “fare calcoli semplici”. Non decisive, perché prive di preciso riferimento, sono le dichiarazioni di rilasciate all'udienza Testimone_2 del 17 settembre 2015, nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, secondo cui solo “recentemente” aveva manifestato Per_3 disturbi psicotici indotti da sostanze, era “molto manovrabile, nel senso che qualsiasi cosa che una persona gli chieda, lui gliela dà perché non è in grado di elaborare la richiesta”.
Quanto alla responsabilità del notaio per il reato di cui all'art. 643 c.p. per l'atto istitutivo del e per il secondo testamento non vi è che da CP_4 effettuare un richiamo ai numerosi atti di indagine recepiti dalla sentenza di condanna del Tribunale di Milano, pp. 38 e ss, la quale ha concluso che, “a fronte dello stato di deficienza di ” la redazione dell'atto istitutivo Persona_3 integrava “condotte di circonvenzione” e che il secondo testamento, per “le risalenti condizioni di infermità psichica di ” è stato “ frutto di Persona_3 circonvenzione e che tale reato è stato posto in essere, ai danni degli eredi legittimi di , da notaio rogante, in concorso con Persona_3 Per_1 [...]
(che, all'epoca, era peraltro anche trustee del futuro erede)” (cfr. CP_9 sentenza, p. 98).
In ragione di quanto precede l'atto istitutivo del e il secondo CP_4 testamento devono essere dichiarati nulli.
La transazione e il verbale di mediazione in cui la stessa è stata trasfusa, vanno dichiarati nulli ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., posto che il è CP_4 da considerarsi tamquam non esset, cosicché, per un verso, il suo trustee non ha potuto manifestare un valido consenso alla Controparte_3 conclusione della transazione e dell'accordo e, per altro verso, detti atti,
16 tendenti ai fini distributivi e attributivi a favore del sono privi di causa. CP_4
Né, infine, è possibile applicare gli articoli 1419 e 1420 c.c. dovendo ritenersi che nella transazione, volta a comporre controversie sulle “reciproche pretese” basate su “previsioni contrastanti tra i tre testamenti” (v. premessa della transazione), la partecipazione del e l'attribuzione di determinati CP_4 beni ereditari al Trust sono elementi essenziali e imprescindibili.
Non vi è agli atti alcun elemento per dichiarare, ai sensi degli artt. 643 c.p. e
1418 c.c., nullo il primo testamento.
Non vi sono elementi sufficienti per dichiarare, ai sensi dei medesimi articoli, nullo il terzo testamento: l'attore si limita ad affermare che detto testamento non può considerarsi “il frutto della libera e spontanea determinazione del testatore, che, all'epoca era già affetto da gravi disturbi psichici che gli impedivano di manifestare una propria autonoma volontà”; attore e convenute richiamano la decisione del Tribunale di Milano. Quest'ultima, tuttavia, si limita, a propria volta, a rimettere gli atti alla Procura di sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di e del CP_1
CP_6
La dichiarazione di nullità del terzo testamento contenuta nella sentenza del
Tribunale di Milano è stata privata di effetto dalla sentenza di appello a sua volta cassata dalla Corte di legittimità con cui, per tutte le questioni civili, è stato disposto il rinvio alla Corte di Appello di Milano.
Il terzo testamento è incompatibile con il primo: con questo aveva Per_3 istituito unico erede l'attore, salvo un legato € 1.000.000,00 a favore di con il terzo testamento ha istituito unico erede la Controparte_6 Per_3 LL , ha legato € 5.000.000,00 a favore della LL € CP_1 CP_2
3.000.000,00 a favore dell'attore ed € 2.000.000,00 a favore di CP_6
[...]
In forza dell'art. 682 c.c. il terzo testamento annulla il primo.
17 Allo stato la successione di risulta regolata dal testamento Persona_3 olografo del 1° marzo 2016, pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. in Viareggio, rep. 13.315 e racc. 5.655, Persona_2 registrato a Viareggio il 20 luglio 2017, n. 3635, Serie 1T.
2. In conclusione: in parziale accoglimento di quanto domandato da
[...]
, da e da , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 va dichiarato nullo il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, registrato in Persona_1
Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; va dichiarato nullo l'atto istitutivo del , redatto avanti al notaio dott. in CP_4 Persona_1
Milano, in data 9 maggio 2012, rep. 102386, racc. 12126; vanno dichiarati nulli la Transazione del 21 novembre 2017 e il verbale recante l'Accordo di
Mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di
Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
va dichiarato privo di effetti il testamento pubblico del 16 maggio 2013 a rogito notaio dott. Per_1 in Milano. Le ulteriori domande di , di
[...] Parte_1 [...]
e di vanno respinte. Controparte_2 Controparte_1
3. Le spese sono compensate per intero tra , Parte_1 [...]
e . CP_2 CP_2 Controparte_1
4. Vanno compensate le spese tra , Parte_1 CP_2 Controparte_2
e e il trustee del Trust Hile stante la condotta
[...] Controparte_1 non oppositiva del trustee medesimo.
5. Sono compensate le spese tra , Parte_1 Controparte_2
e e
[...] Controparte_1 Controparte_5
come da richiesta di quest'ultima
[...]
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento di quanto domandato da Parte_1
, da e da , dichiara
[...] Controparte_2 Controparte_1
18 nullo il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, registrato in Milano, il Persona_1
25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; dichiara nullo l'atto istitutivo del CP_4
, redatto avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio
[...] Persona_1
2012, rep. 102386, racc. 12126; dichiara nulla la Transazione del 21 novembre 2017; dichiara nullo il verbale recante l'Accordo di Mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione
Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
dichiara privo di effetti il testamento pubblico del 16 maggio 2013 a rogito notaio dott. Persona_1 in Milano;
rigetta le ulteriori domande di , Parte_1 CP_2 Controparte_2
e da;
[...] Controparte_1 compensa per intero le spese di causa tra , Parte_1 [...]
e ; Controparte_2 Controparte_1 compensa le spese tra , e Parte_1 Controparte_2
e Controparte_1 Controparte_3 compensa le spese tra , e Parte_1 Controparte_2
e . Controparte_1 Controparte_14
Così deciso in Lucca, dal Tribunale riunito nella camera di consiglio del
27.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dottor Antonio Mondini Dottoressa Anna Martelli
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Signori Magistrati
Dottoressa Anna Martelli Presidente
Dottor Antonio Mondini Giudice rel.,
Dottoressa Giulia Nicolai Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 387/2021 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
AS UC UC e dell'Avv. SANZO SALVATORE
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. TONIATTI MICHELE e dell'Avv. PERILLO VINCENZO
CONVENUTA
e
1 (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'Avv. BIGLIA ANDREA GIOVANNI
CONVENUTA
e
(C.F. ), quale trustee dell' Controparte_3 C.F._4 CP_4
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. CONSANI CHIARA
[...] P.IVA_1
CONVENUTO
e
(C.F. Controparte_5
), con il patrocinio dell'Avv. CONSANI CHIARA P.IVA_2
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_6 C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: successione ereditaria
CONCLUSIONI
Conclusioni per l'attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: nel merito, in via principale: -
2 dichiarare nullo ex artt. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, cod. civ. l'atto costitutivo del Trust, redatto avanti al notaio dott. in Milano, in Persona_1 data 9 maggio 2012, rep. 102386, racc. 12126; - dichiarare nullo ex artt.
643 cod. pen. e 1418, 1 comma, cod. civ. il testamento pubblico del 16 maggio 2013 a rogito notaio dott. in Milano;
- dichiarare nullo Persona_1 ex art. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, cod. civ., o – comunque – ex artt.
628 e 1419 cod. civ., il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, registrato in Persona_1
Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; - accertare e/o dichiarare la nullità del testamento olografo del 1° marzo 2016, pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. in Viareggio, rep. 13.315 e Persona_2 racc. 5.655, registrato a Viareggio il 20 luglio 2017, n. 3635, Serie 1T, conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale Penale di Milano con sentenza n. 11398/2022 pronunciata il 24 ottobre 2022 e depositata telematicamente dall'avv. Chiara NI in data 14 marzo 2023; - disporre l'annullamento ex art. 1972, 2 comma, cod. civ. della Transazione del 21 novembre 2017 e del verbale recante l'Accordo di Mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca o, in via subordinata, dichiarare nulli ex artt. 1325 e 1418, 2 comma, cod. civ., la Transazione del 21 novembre 2017
e il verbale recante l'Accordo di Mediazione concluso in data 22 novembre
2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
- accertare lo stato di erede legittimo di di Persona_3 Parte_1
ex art. 570 cod. civ. e, conseguentemente, disporre l'attribuzione in
[...] suo favore di 1/3 del patrimonio ereditario del de cuius o, in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di a pretendere il Parte_1 pagamento in proprio favore dell'importo di € 7.000.000,00. In via istruttoria: - Ammettere le seguenti istanze istruttorie: A) Prova per testi
3 sulle seguenti circostanze: 1) Vero che in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg. SS De ME e Lgt. che ha Controparte_7 conosciuto , il marito della sig.ra quando l'ha avuta in cura Per_3 CP_5 presso l'Ospedale San Luca dell'istituto Auxologico Italiano di Milano?; 2)
Vero che, in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg.
SS De ME e Lgt. che ha sempre visto , Controparte_7 Per_3 accompagnato da un autista/guardia del corpo di nome;
3) Vero CP_6 che, in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg. SS
De ME e Lgt. che ha trovato particolarmente Controparte_7 Per_3 ansioso ed agitato, occasionalmente aggressivo?; 4) Vero che, in data 21 marzo 2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Magg. SS De ME e Lgt.
che RI aveva i sintomi di una persona affetta da Controparte_7 disturbi psichici?; 5) Vero che, in data 5 aprile 2016, ha riferito agli ufficiali di
P.G. Lgt. e che ha conosciuto , il Controparte_7 Controparte_8 Per_3 marito della sig.ra quando l'ha avuta in cura presso l'Ospedale San CP_5
Luca dell'istituto Auxologico Italiano di Milano?; 6) Vero che, in data 5 aprile
2016, ha riferito agli ufficiali di P.G. Lgt. e Controparte_7 CP_8 che ha sempre visto , accompagnato da un autista/guardia del
[...] Per_3 corpo di nome;
7) Vero che, in data 5 aprile 2016, ha riferito agli CP_6 ufficiali di P.G. Lgt. e che il Controparte_7 Controparte_8 comportamento di era sintomatico di fragilità emotiva e di ansia?; 8) Per_3
Vero che, in data 17 settembre 2015, ha riferito al Giudice del Tribunale di
Lucca, dott.ssa Silvia Morelli, che ha abusato negli anni e per Per_3 lunghissimo tempo di alcool, droga e psicofarmaci?; 9) Vero che, in data 17 settembre 2015, ha riferito al Giudice del Tribunale di Lucca, dott.ssa Silvia
Morelli, che non era in grado di attendere individualmente alla Per_3 propria quotidianità di vita ed infatti non era mai lasciato solo?; 10) Vero che, all'esito della perizia svolta su nell'ambito del procedimento Per_3
4 dinanzi al Tribunale di Milano, R.G. 7520/2015, dott.ssa , ha concluso Per_4 che i dati anamnestici consentivano di affermare la spiccata vulnerabilità psichica di risalente almeno al 2011?; 11) Vero che, all'esito della Per_3 perizia svolta su nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di Per_3
Milano, R.G. 7520/2015, dott.ssa , ha concluso che i sintomi Per_4 neuropsichiatrici correlati alla demenza con alterazioni fronto-temporali sono da ritenere risalenti almeno al 2011?. Si indicano come testi sulle circostanze di cui ai capitoli di prova formulati: - il prof. dott. , domiciliato Per_5 presso l'Istituto Auxologico di Milano, in Via Mercalli, n. 32 sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 1-4; - il dott. domiciliato presso Testimone_1
l'Istituto Auxologico di Milano, in Via Mercalli, n. 32 sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 5-7; - la dott.ssa domiciliata in Milano, Via Testimone_2 del Mare n. 189, sulle circostanze di cui ai capitoli nn. 8-9; - il dott.
[...]
domiciliato in Milano, Via Simone D'Orsenigo n, 5 sulle circostanze di Tes_3 cui ai capitoli nn. 10-11. B) Ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. all' del libro degli eventi del sin dalla sua costituzione al fine CP_4 CP_4 di verificare i compensi percepiti dai trustee nonché dai guardiani che si sono susseguiti alla “guida” del Trust. in ogni caso: - con condanna alle spese”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca adito, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, in via principale: - dichiarare nullo ex artt. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, c.c. l'atto costitutivo del redatto CP_4 avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio 2012, rep. Persona_1
102386, racc. 12126 (cfr. doc. 1 fascicolo attoreo); - dichiarare nullo ex artt.
643 cod. pen. e 1418, 1 comma, c.c. il testamento pubblico del 16 maggio
5 2013 a rogito notaio dott. in Milano (cfr. doc. 2 fascicolo Persona_1 attoreo); - dichiarare nullo ex art. 643 cod. pen. e 1418, 1 comma, c.c., o – comunque – ex artt. 628 e 1419 c.c., il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e Persona_1 racc. 12630, regi-strato in Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T (cfr. doc. 3 fascicolo attoreo); - accertare e/o dichiarare la nullità del testamento olografo del 1° marzo 2016, pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. in Viareggio, rep. 13.315 e racc. 5.655, Persona_2 registrato a Viareggio il 20 luglio 2017, n. 3635, Serie 1T (cfr. doc. 4 fascicolo attoreo), conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale Penale di Milano con sentenza n. 11398/2022 pronunciata il 24 ottobre 2022; - disporre l'annullamento ex art. 1972, 2 comma, c.c. della transazione del 21 novembre 2017 e del verbale recante l'accordo di mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo); - accertare lo stato di erede legittima di ex art. 570 Controparte_2
c.c. e, conseguentemente, disporre l'attribuzione in suo favore di 1/3 (un terzo) del patrimonio ereditario del de cuius. in via subordinata: - dichiarare nulli ex artt. 1325 e 1418, 2 comma, c.c., la transazione del 21 novembre
2017 e il verbale recante l'accordo di mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Lucca (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo) stante la nullità l'atto costitutivo del redatto avanti al notaio dott. in Milano, in CP_4 Persona_1 data 9 maggio 2012, rep. 102386, racc. 12126 e del testamento del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e Persona_1 racc. 12630, regi-strato in Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T ; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito dovesse ritenere valida la transazione del 21 novembre 2017 e/o l'accordo di
6 mediazione del 22 novembre 2017 e dovesse negare lo stato di erede legittimo dell'odierna convenuta accertare e dichiarare il diritto di
[...]
a pretendere il pagamento in proprio favore dell'importo Controparte_2 di € 7.000.000,00 alla stessa spettanti in base ai termini della transazione del 21 novembre 2017 come richiamati l'accordo di mediazione del 22 novembre 2017 (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo); in ogni caso - con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A e spese generali.
Per CP_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare. 1) In via principale: - nulla oppone alle domande di accertamento dello stato di eredi legittimi dei fratelli e , con attribuzione agli stessi di 1/3 (un Pt_1 CP_2 terzo) per ciascuno del patrimonio ereditario del de cuius;
- accertare lo stato di erede legittima di ex art. 570 c.c. e, Controparte_1 conseguentemente, disporre l'attribuzione in suo favore di 1/3 (un terzo) del patrimonio ereditario del de cuius;
2) In via subordinata: - nulla oppone alle domande dei fratelli e di annullamento ex artt. 1325 e 1418, Pt_1 CP_2
2 comma, c.c., la transazione del 21 novembre 2017 e il verbale recante l'accordo di mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (cfr. docc. 5 e 6 fascicolo attoreo) stante la nullità dell'atto costitutivo del CP_4 redatto avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio Persona_1
2012, rep. 102386, racc. 12126 e del testamento del 26 settembre 2013 a rogito del notaio Dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, Persona_1 regi-strato in Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo giudice adito dovesse ritenere valida la transazione del 21 novembre 2017 e/o l'accordo di mediazione del 22
7 novembre 2017 e dovesse negare lo stato di erede legittimo dell'odierna convenuta accertare e dichiarare il diritto di a Controparte_1 pretendere il pagamento in proprio favore dell'importo di € 7.000.000,00 alla stessa spettanti in base ai termini della transazione del 21 novembre 2017 come richiamati nell'accordo di mediazione del 22 novembre 2017 (cfr. docc.
5 e 6 fascicolo attoreo), ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, da determinarsi - occorrendo - anche in via equitativa;
non opponendosi, in pari tempo, alle speculari domande dei fratelli. 3) In ogni caso: con il favore delle spese e compensi professionali di giudizio.
Per e per CP_4 Controparte_5
[...]
“Preso atto dell'esito della sentenza pronunciata in data 5.11.2025 dalla
Corte di Cassazione, si rimette a codesto Ill.mo Tribunale rispetto all'accoglimento delle domande attoree di nullità del Trust redatto avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio 2012, rep. 102386, Persona_1 racc. 12126, nonché degli ulteriori atti ex adverso indicati: 1) testamento pubblico del 16 maggio 2013; 2) testamento pubblico del 26 settembre
2013; 3) testamento olografo del 1° marzo 2016. Quanto precede, oltre all'annullamento della Transazione del 21 novembre 2017. Data la natura della controversia e delle intervenute pronunce sopra richiamate, si chiede la compensazione delle spese di lite”.
FATTI DELLA CAUSA CP_
1. Jr. , al fine di tutelare i propri diritti sull'eredità del Parte_1 fratello , ha chiesto accertarsi, nel contraddittorio delle Persona_6 sorelle e nonché di Controparte_1 Controparte_2
8 dell' e della Controparte_6 CP_4 Controparte_5
l'invalidità dell'atto istitutivo dell' l'invalidità dei
[...] CP_4 testamenti del de cuius e degli atti di transazione e di mediazione stipulati tra esso attore e i convenuti, quali eredi e legatari del de cuius, trattandosi di atti stipulati per effetto diretto di reati di circonvenzione d'incapace commessi da più persone ed in particolare da e dal notaio Controparte_9
in danno del predetto , affetto da disturbi Persona_1 Persona_6 psichici gravi e impeditivi del formarsi di una autonoma volontà, o di atti conseguenti ai primi.
In sintesi l'attore ha sostenuto essere stati effetto diretto del reato di circonvenzione di incapace e quindi essere nulli, i seguenti atti: atto istitutivo del Trust, in data 9 maggio 2012. In forza di tale atto,
[...]
era stato nominato trustee insieme a e la signora CP_9 Per_3 era stata nominata guardiano del Quest'ultima era Parte_2 CP_4 stata sostituita nella qualità di guardiano da il 5 giugno 2012. Persona_1
Lo scopo del era ricondotto alla volontà di di cautelare il CP_4 Per_3 proprio patrimonio a tutela sua e di sua moglie Controparte_5
(deceduta il 24 febbraio 2017). Tale patrimonio – stimato in circa 150 milioni di euro – era prevalentemente riconducibile alla società Controparte_10
(“IDB”). Con l'atto in questione veniva disposto che,
[...] successivamente alla morte di entrambi i beneficiari iniziali ed al venir meno del Trust (la cui durata era prevista in 80 anni), tutto il patrimonio sarebbe stato assegnato alla Fondazione Antinea Massetti de Rico – Hile Onlus, istituita con atto in data 29 febbraio 2012, quale beneficiaria finale. In realtà
-ha sostenuto l'attore- il era stato concepito dal e dal CP_4 CP_9 Per_1 al fine di farvi confluire e “blindare” l'intero patrimonio dei coniugi
, esercitandone il controllo e la gestione sin dall'origine; CP_11
9 testamento, datato 16 maggio 2013, a rogito del notaio con cui Per_1
RI aveva istituito esso attore unico erede ed aveva legato €
1.000.000,00 a favore del suo badante Controparte_6 testamento datato 26 settembre 2013, a rogito del notaio con cui Per_1
aveva revocato il primo testamento, istituito quale suo unico erede il Per_3
legato € 1.250.000,00 a favore del badante € CP_4 Controparte_6
1.000.000,00, a favore della LL € 350.000,00, a favore di esso CP_2 attore, ed € 200.000,00 a favore della LL;
CP_1 testamento olografo, datato 1° marzo 2016 (pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. , di Viareggio, in data 17 Persona_2 luglio 2017), con il quale RI aveva revocato il secondo testamento, istituito la LL quale sua unica erede, legato € 5.000.000,00 a CP_1 favore della LL € 3.000.000,00 a favore di esso attore ed € CP_2
2.000.000,00 a favore di Controparte_6
L'attore ha individuato come atti conseguenti ai primi e da dichiararsi nulli, ai sensi degli art. 1325 e 1418 c.c., o da annullarsi, ai sensi dell'art.1972, secondo comma c.c., per derivazione,
l'accordo di transazione in data 21 novembre 2017 e il verbale, in cui l'accordo era stato trasfuso, del 22 novembre 2017 nel procedimento di mediazione avanti all'Organismo di Mediazione Forense presso l'Ordine degli
Avvocati di Lucca, con i quali, i beneficati a vario titolo dai testamenti , CP_12
e , il la e avevano CP_2 CP_1 CP_4 CP_5 Controparte_6 deciso di dare parziale esecuzione al secondo testamento, confermando l'istituzione del Trust quale unico erede, nonché l'istituzione di legati in favore di , e di e di ripartire i beni CP_2 Pt_1 CP_1 Controparte_6 ereditari con assegnazione al Trust delle azioni nella IDB (pari al 70% del capitale) unitamente all'importo di € 6.000.000,00, al lordo delle imposte di successione italiane applicabili, a dell'importo di € Controparte_6
10 2.000.000,00, al lordo delle imposte di successione ed a e Pt_3 CP_2
, € 7.000.000,00 ciascuno. Pt_1
Quanto alla stato psichico del fratello, l'attore ha dedotto che il fratello era affetto, già dal 2012, da una forma di demenza frontotemporale a causa della quale era incapace di autodeterminarsi, era stato, nel luglio 2015, in relazione a tale stato psichico, sottoposto dal Tribunale di Milano ad amministrazione di sostegno, era stato nel settembre 2015 dichiarato inabile dal Tribunale di Lucca con nomina, quale curatore provvisorio, della sig.ra
, commercialista, destinataria di plurimi incarichi da parte Persona_7 della IDB, e moglie del notaio Per_1
Quanto al reato di circonvenzione (art. 643 c.p.), l'attore ha richiamato gli atti e i documenti del procedimento e del processo penale a carico del del della , in concorso tra loro e con altri, per CP_9 Per_1 Per_7 tale reato e per reati ulteriori, avanti al Tribunale di Milano.
Il procedimento era stato aperto nel 2016 con n. R.G.N.R. n. 3472.
Il capo di imputazione per e era (per quanto interessa), CP_9 Per_1 in riferimento all'atto istitutivo del il seguente: “per procurare a sé e CP_4 ad altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di
[...]
[…] lo inducevano a compiere un atto che importava effetti Persona_6 giuridici per lui e per altri dannosi e, specificamente, lo inducevano a costituire, in qualità di disponente – con conferimento della sua (intera) quota di partecipazione nella I.D.B. S.p.a., pari al 5% del capitale sociale
[…], l' , […] avendo gli stessi e acquisito la CP_4 CP_9 Per_1 formale legittimazione (nelle rispettive cariche) a compiere atti giuridici imputabili al e assumendo di fatto il controllo dell'intero patrimonio CP_4 personale del predetto ”. CP_2
11 In relazione al secondo testamento, il e il notaio erano imputati di CP_9 circonvenzione di incapace e, il notaio, anche per falso e circonvenzione di incapace
In relazione al terzo testamento era imputato di circonvenzione di incapace CP_ l'avvocato legale della famiglia , CP_13
Nel corso della causa sono state depositate le pronunce emesse a definizione dei vari gradi del processo penale.
Con sentenza del Tribunale di Milano n.11398/2022, il NI è stato assolto, sono stati condannati per circonvenzione di incapace e CP_9
è stato altresì condannato per falso nella redazione del Per_1 Per_1 secondo testamento. Per e per rispetto a questo CP_1 CP_6 testamento, è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per il reato di circonvenzione di incapace.
Il Tribunale ha anche dichiarato falso il secondo testamento e nullo il terzo testamento.
La nullità del terzo testamento è stata fatta derivare dalla incapacità del de cuius.
La Corte di Appello di Milano, con sentenza n.909 del 14 febbraio 2025, ha applicato la prescrizione dei reati di riferimento salvo assolvere il Notaio dal reato di falso nel secondo testamento e dal reato di circonvenzione di incapace quanto al medesimo testamento, sul motivo che non vi era prova che fosse, alla data del 26 settembre 2013, incapace di Persona_3 manifestare una volontà consapevole.
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 5 novembre 2025, ha disposto la definitiva assoluzione di da ogni imputazione, ha cassato CP_13 con rinvio la sentenza di appello quanto alla assoluzione del notaio dal Per_1 reato di falso ideologico relativo al testamento del 26 settembre 2013, ha
12 cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello sulle statuizioni civili;
ha confermato nel resto la pronuncia impugnata.
2. e si sono costituite Controparte_1 Controparte_2 aderendo all'iniziativa di parte attrice e chiedendo il riconoscimento della loro qualità di eredi legittime o, in subordine, l'attribuzione a sé di 7.000.000 euro come da atto di transazione.
3. Il Trustee dell' e la si sono costituiti con unico atto. CP_4 CP_5
Hanno assunto una posizione sostanzialmente non oppositiva alle domande inerenti il trust ed hanno sottolineato che l'attore non aveva formulato domande nei confronti della , firmataria della CP_5 transazione/mediazione “solo per ragioni di opportunità e completezza degli atti in quanto beneficiaria finale del Trust alla sua scadenza”.
4. è rimasto contumace. Controparte_6
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Le domande avanzate dall'attore e dalle convenute Controparte_1
e di dichiarazione di invalidità, ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art. 1418 c.c. in relazione all'art. 643 c.p., dell' atto istitutivo del CP_4 in data 9 maggio 2012, del testamento, datato 16 maggio 2013, a rogito del notaio del testamento datato 26 settembre 2013, a rogito del notaio Per_1
del testamento olografo, datato 1° marzo 2016, sono in parte Per_1 fondate.
Ai sensi dell'art. 643 c.p. “Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila”.
13 Per consolidata giurisprudenza, “Il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti” (Cass. 10609/2017).
Il principio vale anche per il negozio testamentario.
A far dichiarare la nullità del contratto e del negozio testamentario per circonvenzione di incapace non è necessario l'accertamento di una condizione espressamente qualificata di incapacità di intendere e di volere come quella richiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 428 c.c., “essendo invece sufficiente che l'autore dell'atto versi in una situazione soggettiva di fragilità psichica derivante dall'età, dall'insorgenza o dall'aggravamento di una patologia neurologica o psichiatrica anche connessa a tali fattori o dovuta ad anomale dinamiche relazionali che consenta all'altrui opera di suggestione ed induzione di deprivare il personale potere di autodeterminazione, di critica e di giudizio” (Cass. n.10329 del 19/05/2016).
L'attore sostiene che versava in uno stato di fragilità Persona_6 psichica già dal 2012 e che ciò emerge dalle dichiarazioni rese da persone vicine al de cuius e dalle risultanze di accertamenti medici svolti nel corso degli anni sul de cuius, acquisite al processo penale svoltosi davanti al
Tribunale penale di Milano e qui riprodotte.
In effetti quanto sostenuto dall'attore emerge (v. documento 7 di parte attrice) dalle dichiarazioni del prof. (professore ordinario di Persona_5 medicina fisica e riabilitativa presso l'Università degli Studi di Milano e direttore dell'Unità di Riabilitazione Neuromotoria dell'Istituto Auxologico
Italiano di Milano) secondo, cui nel settembre-ottobre 2012, “Era evidente
14 che [ndr: ] non stesse bene, direi occasionalmente aggressivo […] Per_3
Direi sintomi di una persona affetta da disturbi psichici”; dalle dichiarazioni di tale secondo cui il de cuius aveva “sempre avuto problemi Tes_4 psichici” ed era depresso;
dalle dichiarazioni di (primo Persona_8 marito della sig.ra , secondo cui “era come un bambino … CP_5 Per_3 poteva stare per ore a dondolarsi su una sedia senza parlare. Era praticamente impossibile instaurare un rapporto con lui”; dalle dichiarazioni del Dott. , medico curante della sig.ra sin dal 2012, Testimone_1 CP_5 secondo cui all'epoca il de cuius “era certamente una persona particolarmente ansiosa ed agitata e in alcuni casi con episodi aggressivi [...] assumeva farmaci ansiolitici anche in quantità eccessiva”; dalle dichiarazioni dello stesso per cui non stava bene da anni, anche prima del CP_6 Per_3
2012; dalle risultanze della perizia del dott. del 1° giugno Testimone_3
2016, emessa nell'ambito del procedimento tutelare dinanzi al Tribunale di
Milano, R.G. n. 7520/2015, secondo cui era affetto da una forma di Per_3 demenza fronto-parietale bilaterale con vulnerabilità psichica risalente nel tempo. Dai successivi chiarimenti forniti dal medico emerge l'impossibilità di determinare il momento in cui le facoltà di hanno subito un Persona_3 declino, nonché la circostanza che, prima della visita medica da lui condotta nei primi mesi del 2016, la patologia ben avrebbe potuto essere meno grave ed acuta. L'impossibilità è superata dalle altre risultanze citate.
L'affermazione per cui il grado della patologia poteva essere stata inferiore prima del 2016 non smentisce affatto che lo stato di alterazione psichica, sufficiente ai fini dell'art. 643 c.p., fosse presente. Lo stato di alterazione psichica del de cuius risultata altresì della perizia del prof. Persona_9 del 31 marzo 2016 depositata nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno svoltosi davanti al Tribunale di Lucca, R.G. n.
4362/2015, secondo cui era “paziente scarsamente collaborante, Per_3
15 disorientato nel tempo e nello spazio”, con “difficoltà ad eseguire comandi semplici”, “lacune mnesiche”, “difficoltà a collocare nel tempo gli avvenimenti”, “difficoltà nel mantenere l'attenzione su un compito” e incapace di “fare calcoli semplici”. Non decisive, perché prive di preciso riferimento, sono le dichiarazioni di rilasciate all'udienza Testimone_2 del 17 settembre 2015, nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, secondo cui solo “recentemente” aveva manifestato Per_3 disturbi psicotici indotti da sostanze, era “molto manovrabile, nel senso che qualsiasi cosa che una persona gli chieda, lui gliela dà perché non è in grado di elaborare la richiesta”.
Quanto alla responsabilità del notaio per il reato di cui all'art. 643 c.p. per l'atto istitutivo del e per il secondo testamento non vi è che da CP_4 effettuare un richiamo ai numerosi atti di indagine recepiti dalla sentenza di condanna del Tribunale di Milano, pp. 38 e ss, la quale ha concluso che, “a fronte dello stato di deficienza di ” la redazione dell'atto istitutivo Persona_3 integrava “condotte di circonvenzione” e che il secondo testamento, per “le risalenti condizioni di infermità psichica di ” è stato “ frutto di Persona_3 circonvenzione e che tale reato è stato posto in essere, ai danni degli eredi legittimi di , da notaio rogante, in concorso con Persona_3 Per_1 [...]
(che, all'epoca, era peraltro anche trustee del futuro erede)” (cfr. CP_9 sentenza, p. 98).
In ragione di quanto precede l'atto istitutivo del e il secondo CP_4 testamento devono essere dichiarati nulli.
La transazione e il verbale di mediazione in cui la stessa è stata trasfusa, vanno dichiarati nulli ai sensi degli artt. 1325 e 1418 c.c., posto che il è CP_4 da considerarsi tamquam non esset, cosicché, per un verso, il suo trustee non ha potuto manifestare un valido consenso alla Controparte_3 conclusione della transazione e dell'accordo e, per altro verso, detti atti,
16 tendenti ai fini distributivi e attributivi a favore del sono privi di causa. CP_4
Né, infine, è possibile applicare gli articoli 1419 e 1420 c.c. dovendo ritenersi che nella transazione, volta a comporre controversie sulle “reciproche pretese” basate su “previsioni contrastanti tra i tre testamenti” (v. premessa della transazione), la partecipazione del e l'attribuzione di determinati CP_4 beni ereditari al Trust sono elementi essenziali e imprescindibili.
Non vi è agli atti alcun elemento per dichiarare, ai sensi degli artt. 643 c.p. e
1418 c.c., nullo il primo testamento.
Non vi sono elementi sufficienti per dichiarare, ai sensi dei medesimi articoli, nullo il terzo testamento: l'attore si limita ad affermare che detto testamento non può considerarsi “il frutto della libera e spontanea determinazione del testatore, che, all'epoca era già affetto da gravi disturbi psichici che gli impedivano di manifestare una propria autonoma volontà”; attore e convenute richiamano la decisione del Tribunale di Milano. Quest'ultima, tuttavia, si limita, a propria volta, a rimettere gli atti alla Procura di sede per quanto di competenza in ordine alla responsabilità di e del CP_1
CP_6
La dichiarazione di nullità del terzo testamento contenuta nella sentenza del
Tribunale di Milano è stata privata di effetto dalla sentenza di appello a sua volta cassata dalla Corte di legittimità con cui, per tutte le questioni civili, è stato disposto il rinvio alla Corte di Appello di Milano.
Il terzo testamento è incompatibile con il primo: con questo aveva Per_3 istituito unico erede l'attore, salvo un legato € 1.000.000,00 a favore di con il terzo testamento ha istituito unico erede la Controparte_6 Per_3 LL , ha legato € 5.000.000,00 a favore della LL € CP_1 CP_2
3.000.000,00 a favore dell'attore ed € 2.000.000,00 a favore di CP_6
[...]
In forza dell'art. 682 c.c. il terzo testamento annulla il primo.
17 Allo stato la successione di risulta regolata dal testamento Persona_3 olografo del 1° marzo 2016, pubblicato con verbale di pubblicazione a rogito notaio dott. in Viareggio, rep. 13.315 e racc. 5.655, Persona_2 registrato a Viareggio il 20 luglio 2017, n. 3635, Serie 1T.
2. In conclusione: in parziale accoglimento di quanto domandato da
[...]
, da e da , Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 va dichiarato nullo il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, registrato in Persona_1
Milano, il 25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; va dichiarato nullo l'atto istitutivo del , redatto avanti al notaio dott. in CP_4 Persona_1
Milano, in data 9 maggio 2012, rep. 102386, racc. 12126; vanno dichiarati nulli la Transazione del 21 novembre 2017 e il verbale recante l'Accordo di
Mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di
Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
va dichiarato privo di effetti il testamento pubblico del 16 maggio 2013 a rogito notaio dott. Per_1 in Milano. Le ulteriori domande di , di
[...] Parte_1 [...]
e di vanno respinte. Controparte_2 Controparte_1
3. Le spese sono compensate per intero tra , Parte_1 [...]
e . CP_2 CP_2 Controparte_1
4. Vanno compensate le spese tra , Parte_1 CP_2 Controparte_2
e e il trustee del Trust Hile stante la condotta
[...] Controparte_1 non oppositiva del trustee medesimo.
5. Sono compensate le spese tra , Parte_1 Controparte_2
e e
[...] Controparte_1 Controparte_5
come da richiesta di quest'ultima
[...]
PQM
Il Tribunale, in parziale accoglimento di quanto domandato da Parte_1
, da e da , dichiara
[...] Controparte_2 Controparte_1
18 nullo il testamento pubblico del 26 settembre 2013 a rogito notaio dott. in Milano, rep. 103268 e racc. 12630, registrato in Milano, il Persona_1
25 luglio 2017, n. 26266, serie 1T; dichiara nullo l'atto istitutivo del CP_4
, redatto avanti al notaio dott. in Milano, in data 9 maggio
[...] Persona_1
2012, rep. 102386, racc. 12126; dichiara nulla la Transazione del 21 novembre 2017; dichiara nullo il verbale recante l'Accordo di Mediazione concluso in data 22 novembre 2017, avanti all'Organismo di Mediazione
Forense dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;
dichiara privo di effetti il testamento pubblico del 16 maggio 2013 a rogito notaio dott. Persona_1 in Milano;
rigetta le ulteriori domande di , Parte_1 CP_2 Controparte_2
e da;
[...] Controparte_1 compensa per intero le spese di causa tra , Parte_1 [...]
e ; Controparte_2 Controparte_1 compensa le spese tra , e Parte_1 Controparte_2
e Controparte_1 Controparte_3 compensa le spese tra , e Parte_1 Controparte_2
e . Controparte_1 Controparte_14
Così deciso in Lucca, dal Tribunale riunito nella camera di consiglio del
27.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dottor Antonio Mondini Dottoressa Anna Martelli
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