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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/11/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. PASQUALE CRISTIANO Presidente
Dott. MICHELE VIDETTA Consigliere estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.567 del Ruolo Generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza emessa il giorno 2.7.2025 dal Tribunale di
ON in composizione collegiale, e vertente tra
(P.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Corrado Cerbino e Ugo Parte_2 Della Monica ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cava dé Tirreni (SA), al Viale Garibaldi n.19; RECLAMANTE E
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE della società , in Parte_1 persona del curatore Dott. , contumace;
Persona_1
(c.f , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_3 P.IVA_2 dall'Avv. Ugo Primicerj presso il cui studio in Roma, alla Piazza dei Martiri di Belfiore n.2, elettivamente domicilia;
RECLAMATI
a scioglimento della riserva assunta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in riferimento all'udienza del 28.10.2025, sulle richieste avanzate dalla parte reclamante costituita con note scritte depositate il 27 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 2.7.2025 il Tribunale di ON, in accoglimento del ricorso proposto dalla società dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della società Parte_3
sul presupposto che la documentazione acquisita Parte_1
valesse a riscontrare la sussistenza delle condizioni per la relativa pronuncia nonché lo stato di insolvenza della predetta società. Con ricorso depositato in cancelleria il 31.7.2025 la società Parte_1
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t.
[...] [...]
, proponeva reclamo ex art.51 del C.C.I. avverso la sentenza pronunciata il 2.7.2025 dal Parte_2
Tribunale di ON assumendo l'insussistenza dello stato di insolvenza e chiedeva che, previa sospensione del provvedimento impugnato, in riforma della decisione del Tribunale di ON fosse annullata o revocata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, con condanna della società al risarcimento dei Parte_1 Parte_3
danni e con vittoria di spese processuali.
Emesso in data 1.8.2025, a cura del Presidente della Sezione Feriale della Corte, il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio ed instaurato il contraddittorio con le controparti, con comparsa depositata il 25.8.2025 si costituiva in giudizio la società in persona del Parte_3
legale rappresentante p.t., la quale contestava la fondatezza delle ragioni articolate a sostegno del reclamo e concludeva per il rigetto dello stesso.
Non si costituiva in giudizio la Liquidazione Giudiziale della società Parte_1
, in persona del curatore.
[...]
Con atto in data 22.8.2025 il P.G. esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Con ordinanza emessa il 27.8.2025 la Corte rigettava l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, istanza avanzata dalla parte reclamante.
In riferimento all'udienza fissata per il giorno 28.10.2025 il Presidente di Sezione con provvedimento depositato in data 25.9.2025 disponeva la trattazione mediante il deposito, con modalità telematiche, di note scritte, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
La parte reclamante costituita depositava in data 27 ottobre 2025 le note scritte contenenti le proprie richieste e conclusioni.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della della società Controparte_1
, in persona del curatore, nei confronti della quale Parte_1
il contraddittorio è stato instaurato e che non ha inteso costituirsi in giudizio.
*
Il reclamo ex art.51 del D.L.vo 12.1.2019 n.14 si propone con ricorso che deve avere i contenuti precisati al comma 2 della medesima norma. In particolare, è richiesta la “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni”. Quanto allo svolgimento dell'udienza, il comma 10 della menzionata disposizione delinea i contorni di un procedimento caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, prevedendo esclusivamente che il collegio, sentite le parti, assuma, anche d'ufficio, tutti i mezzi di prova che ritenga necessari,
pag. 2 avendo cura di rispettare sempre il contraddittorio.
Trattandosi comunque di un mezzo di impugnazione, non vi è plausibile motivo perché in questa materia debba patire deroghe il principio secondo cui l'ambito del giudizio di reclamo e la conseguente cristallizzazione del thema decidendum su cui il giudice di secondo grado è chiamato a pronunciarsi sono determinati dalle questioni effettivamente devolutegli con gli specifici motivi dell'impugnazione, oltre che da quelle rilevabili di ufficio che, delle stesse, costituiscano l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure.
A diversa conclusione non può indurre la mera considerazione della denominazione (“reclamo” e non “appello”) assegnata dal legislatore al mezzo di impugnazione in esame. Invero, già all'indomani della modifica apportata dal D.Lgs. n.169 del 2007 all'art.18 L.fall. – modifica implicante la qualifica di "reclamo", in luogo di quella di "appello", attribuita al mezzo di gravame della dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale – la giurisprudenza non ha esitato a sostenere che, seppure la scelta del termine "reclamo", nel testo novellato dell'art.18 L. Fall., meglio risponda alla natura camerale dell'intero procedimento ed induca a ritenere che le disposizioni dettate dal codice di rito con riferimento all'istituto dell'appello nel giudizio di cognizione - ivi compreso l'art.342 - non siano sempre automaticamente e direttamente applicabili al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, tanto non valga comunque ad affermare che l'istituto del reclamo nel procedimento camerale sia del tutto incompatibile con i limiti dell'effetto devolutivo normalmente inerenti al meccanismo dell'impugnazione, quando questa attenga ad un provvedimento decisorio emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio.
In più occasioni la Corte di Cassazione ha, infatti, affermato che il reclamo di cui all'art.739 c.p.c., benché introduca un procedimento caratterizzato dalla speditezza e dall'informalità del rito, non può risolversi nella mera riproposizione delle questioni già affrontate e risolte dal primo giudice, ma deve contenere specifiche critiche al provvedimento impugnato ed esporre le ragioni per le quali se ne chiede la riforma (cfr. Cass. n.4719 del 2008, Cass. n.6671 del 2006, Cass. n.6011 del 2003 e
Cass.Sez.un. n.5521 del 1983). In talune pronunce si è senz'altro tratta la conclusione che, in siffatti casi, il canone stabilito dall'art.342 c.p.c. non sia estraneo al reclamo. Anche quando, però, in determinate materie, si è esclusa la diretta applicazione dell'articolo da ultimo citato, non si è mancato di aggiungere che il reclamo pur sempre presuppone la deduzione delle ragioni per le quali si sollecita la revisione del provvedimento reclamato (Cass. n.15151 del 2005).
Fermi questi principi di ordine generale, coerenti con l'esigenza di assicurare anche in quest'ambito la ragionevole durata del processo, alla cui definizione ultima deve potersi pervenire attraverso gradi successivi di affinamento del giudizio piuttosto che facendo riprendere in ciascun grado il pag. 3 giudizio ab initio, si deve osservare come, nella specifica disciplina ora dettata per il reclamo ex art.51 del D.L.vo 12.1.2019 n.14 nulla vi sia da cui possa dedursi una deroga a detti principi. Anzi,
l'espressa disposizione del citato art.51, là dove prescrive che il reclamo debba contenere la
“esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni”, difficilmente si spiegherebbe se non, appunto, con la necessità di determinare in tal modo i limiti entro i quali la Corte d'appello è chiamata a riesaminare la pronuncia del tribunale sull'apertura della liquidazione giudiziale. Limiti entro i quali, ovviamente, potranno anche esplicarsi i poteri d'ufficio che il peculiare carattere della materia comporta, ma pur sempre entro i confini delle questioni devolute che impediscono a detta Corte di rimettere in discussione i punti della sentenza impugnata (ed i fatti già accertati in primo grado) in ordine ai quali il reclamante non abbia sollevato censure di sorta nell'atto di reclamo.
*
Il reclamo, come articolato, è privo di fondamento e va respinto.
*
Con un unico motivo di impugnazione la società reclamante ha contestato che sussistano i presupposti di legge per ravvisare lo stato di insolvenza ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
A tal fine, la società reclamante ha valorizzato, da un lato, le risultanze del bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, bilancio depositato in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, e, dall'altro, gli esiti di una perizia di parte a firma del Dott. da cui Persona_2
emerge la situazione patrimoniale della società aggiornata al 30.6.2025. Ha sostenuto la società
: “…dalla richiamata perizia di parte del Dott. … Parte_1 Per_2
si evince immediatamente e chiaramente che al 30/06/2025 la società non presenta alcun deficit patrimoniale importante, dato che l'azienda è in grado di far fronte alle obbligazioni assunte, tenendo conto il margine di disponibilità (rappresentato dalla differenza tra totale attività correnti
e totale passività correnti) ed il margine di tesoreria (rappresentato dalla differenza tra la somma di liquidità differite/immediate ed il totale passività correnti), entrambi valorizzati alla data del
30/06/2025…” (così alla quinta pagina del reclamo, che non risulta munito di numero di pagina in calce o a lato di ciascuna cartella).
La società reclamante ha poi aggiunto la circostanza che “tra l'anno 2024 e l'anno in corso 2025 la ha sottoscritto contratti di appalto per un valore che supera Parte_1 abbondantemente la somma pari a € 2.500.000,00, come dimostrano e comprovano i contratti di appalto sottoscritti e la relativa documentazione a corredo che si offrono in allegato” (così alla quinta pagina del reclamo).
pag. 4 *
Le argomentazioni spese a supporto del motivo di reclamo non valgono ad incidere sulla valutazione di sussistenza dello stato di insolvenza come operata dal primo giudice.
Quanto alle risultanze del bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, giova premettere che, ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento (oggi, dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 24424 del 30/09/2019; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 10952 del 27/05/2015). Pertanto, nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione e non quelli sopravvenuti, perchè la pronuncia di revoca del fallimento, a cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (cfr.
Cass. n.16180/2017; Cass. n.3479/2011).
Sempre ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, i bilanci, pur senza assurgere a prova legale, costituiscono comunque una fonte privilegiata di acquisizione di elementi per apprezzare la situazione patrimoniale di una società (cfr. Cass. n.4375/2022; n.9045/2021;
n.25025/2020; n.10509/2019), ma sono soggetti alla valutazione di attendibilità dei dati contabili in essi contenuti, secondo il prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c. (cfr. Cass.
n.10253/2022; n.205/2022; n.24138/2019; n.30516/2018; n.30541/2018; n.24548/2016).
Tuttavia, i bilanci, che possono costituire la base documentale imprescindibile per le valutazioni del giudice ai fini dell'accertamento della sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, sono esclusivamente quelli regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese (cfr. Cass. n.24138/2019; n.33091/2018; n.16067/2018;
n.13746/2017).
Ne consegue che la produzione di copie informali di bilanci che non risultino approvati e depositati presso il registro delle imprese debba equipararsi alla mancata produzione dei bilanci stessi, sicché tale evenienza si risolve in danno dell'imprenditore che intenda dimostrare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n.13643 del 30/05/2013). Ed invero, per assumere la valenza probatoria nell'ambito della procedura concorsuale e, comunque, per essere speso come atto riferibile alla società, il bilancio deve essere almeno approvato, a tacere dal profilo della pubblicazione dello stesso. La non equiparazione, ai fini che qui interessano, dei bilanci non approvati a quelli approvati è sul piano della ratio ampiamente giustificata dal fatto che a mezzo di pag. 5 detta documentazione la società intende provare la non assoggettabilità al fallimento.
Nel caso di specie, la società reclamante ha prodotto una copia informale del bilancio al 31.12.2024 senza fornire nessun riscontro certo dell'approvazione del bilancio stesso e del suo deposito ufficiale presso il Registro delle Imprese. Analoghi rilievi vanno operati anche con riferimento allo
“Stato Patrimoniale” ed alla “Nota integrativa al Bilancio al 31/12/2024”, documenti entrambi allegati in copia informale all'incarto processuale.
Né va trascurato che la reclamante non ha depositato in giudizio nessun'altra documentazione utile a consentire di effettuare un riscontro e controllo dei dati riportati nel bilancio al 31.12.2024 e nello
Stato Patrimoniale, ai fini della verifica della loro attendibilità, essendosi, in sostanza, limitata a produrre in giudizio solo generici documenti che assolutamente niente aggiungono al bilancio stesso di cui avrebbero dovuto costituire il riscontro.
Pertanto, negata ogni efficacia probatoria alla copia informale del Bilancio societario al 31.12.2024
e dell'allegato “Stato Patrimoniale”, scritture contabili integranti, peraltro, fatti diversi da quelli posti a base della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e venuti in essere dopo la pronuncia medesima, appare evidente che i documenti in parola non possano valere ad inficiare la decisione del primo giudice in punto di sussistenza dello stato di insolvenza.
Consegue in via logica che nessuna rilevanza possa essere riconosciuta neppure agli esiti della perizia contabile a firma del Dott. giacché essi sono fondati esclusivamente sui dati Persona_2 emergenti dal Bilancio societario al 31.12.2024 e dall'allegato “Stato Patrimoniale”, vale a dire da atti che non risultano approvati nelle forme di legge, né depositati presso il registro delle imprese.
E tanto senza considerare che lo stesso professionista nell'elaborato tecnico a sua firma ammette, con riferimento al “margine di tesoreria”, che i dati riportati nelle anzidette scritture contabili valgono ad evidenziare “una difficoltà a generare liquidità nel breve periodo” (v. pag. 10 della relazione scritta).
Parimenti, nessuna concreta incidenza sulla valutazione di sussistenza dello stato di insolvenza può riconoscersi alla documentazione prodotta dalla reclamante a riscontro dell'accoglimento, ad opera dell'Agenzia delle Entrate, di plurime richieste di rateizzazione di somme iscritte a ruolo a carico della . Ed invero, la rateizzazione del pagamento dei debiti Parte_1 costituisce una semplice dilazione dell'adempimento che in quanto tale non esclude la sussistenza dello stato d'insolvenza, conservando peraltro l'Agenzia delle Entrate il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo (cfr. Cass. Sez.1, ordinanza n.2174 del 31 gennaio 2014; Cass.
Sez.1, ordinanza n.4201 del 18.2.2025).
Infine, la società reclamante non ha curato di illustrare le ragioni per le quali la circostanza che pag. 6 negli anni 2024 e 2025 la abbia sottoscritto contratti di appalto Parte_1 per un valore che supera abbondantemente la somma di € 2.500.000,00 dovrebbe condurre senz'altro ad escludere lo stato di insolvenza.
Di per sé, la conclusione di contratti di appalto può valere a riscontrare che la società abbia assunto degli impegni contrattuali al cui esatto adempimento potrebbe conseguire l'incasso delle somme pattuite come corrispettivo. Ma al momento della presente decisione non v'è certezza né del fatto che la possa mantenere fede alle obbligazioni assunte, né che il Parte_1
pagamento del corrispettivo sia un esito certo ed incontrovertibile dei rapporti obbligatori instaurati ed intervenga in tempi ragionevoli.
È opportuno rammentare che, risolvendosi lo stato di insolvenza nella incapacità del debitore di adempiere con regolarità e tempestività le proprie obbligazioni, non è ostativa in tale prospettiva alla dichiarazione di fallimento (oggi, dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) la sussistenza di crediti verso terzi di non pronta e certa realizzazione. Si è, infatti, affermato che non può essere dato rilievo agli elementi attivi del patrimonio astrattamente realizzabili, ma soltanto all'attuale consistenza di liquidità a breve e medio termine posseduta dal debitore.
Quanto all'asserita assenza di procedure esecutive mobiliari o immobiliari pendenti a carico della giova rimarcare che non osta alla configurabilità dello stato di Parte_1 insolvenza la circostanza dell'assenza di protesti, pignoramenti, azioni esecutive e azioni di recupero dei crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i
"fatti esteriori" con cui si manifesta (cfr. Cass.civ.sez.I, 28 aprile 2006 n.9856).
In conclusione, il reclamo va rigettato.
In ordine alla regolamentazione delle spese relative al presente giudizio, la società
[...]
, in quanto soccombente, va condannata al pagamento, in favore della Parte_1
parte reclamata costituita in giudizio ( , delle spese di lite nella misura liquidata in Parte_3
dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Va segnalato che il presente procedimento, avente ad oggetto “reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa”, ha carattere contenzioso ed è assoggettato al pagamento del contributo unificato, risultando indubitabile la natura di impugnazione del reclamo in parola. Come precisato nella nota del Ministero della Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile del 10.7.2017 (in riferimento al reclamo ex art.18 legge fallimentare avverso la sentenza dichiarativa di fallimento) e ribadito dalla con provvedimento del 15.12.2022 (in Controparte_2
pag. 7 riferimento alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dal nuovo
Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), il contributo unificato dovuto per la procedura di reclamo in esame va individuato in quello fissato dall'art.13 comma 1, lettera b), del Decreto del
Presidente della Repubblica del 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia).
Peraltro, trattandosi di impugnazione, trova applicazione anche il comma 1–quater all'art.13 del
D.P.R. 30.5.2002 n.115, introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, che così recita: “1
– quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”. Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno 31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio iscritto a ruolo il 31.7.2025, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art.51 Codice della Crisi di Impresa avverso la sentenza pronunciata il 2.7.2025 dal Tribunale di
ON in composizione collegiale, reclamo proposto dalla società Parte_1
, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante ,
[...] Parte_2
con ricorso depositato in cancelleria il 31.7.2025 nei confronti della Liquidazione Giudiziale della società , in persona del curatore p.t., e nei confronti della Parte_1
società in persona del legale rappresentante p.t., lette le conclusioni rassegnate dal Parte_3
procuratore della parte reclamante, ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Dichiara la contumacia della Liquidazione Giudiziale della società Parte_1
, in persona del curatore p.t.;
[...]
- Rigetta il reclamo proposto dalla società , in persona Parte_1 dell'amministratore unico e legale rappresentante con ricorso depositato in Parte_2
pag. 8 cancelleria il 31.7.2025 e, per l'effetto, conferma la sentenza pronunciata il 2.7.2025 dal Tribunale di ON in composizione collegiale e fatta oggetto di impugnazione;
- Condanna la società , in persona dell'amministratore Parte_1
unico e legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della società in persona del Parte_3
legale rappresentante p.t., delle spese processuali relative al presente giudizio di reclamo, spese che liquida nella somma complessiva di euro 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché la parte reclamante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il giorno 10 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott. Michele Videtta) (Dott. Pasquale Cristiano)
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