CA
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello in sede di rinvio, rispettivamente iscritte al n. 176 e 187 del Ruolo
Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, successivamente riunite, promosse da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piredda, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Del Controparte_1 C.F._2
Rio, come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
*****
All'udienza del 12 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
b) previa riunione al presente giudizio per riassunzione di quello proposto separatamente dal
PI e distinto al R.G. con il n. 187/2024, dichiararsi insussistenti i presupposti per l'aumento dell'assegno divorzile e, per l'effetto, rigettarsi la domanda preposta dalla Controparte_1 con il seco appello incidentale. c) In ogni caso ed in via riconvenzionale, previa ammissione ed espletamento della prova per testi dedotta in primo grado con la memoria ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. in data 07/06/2019 e, occorrendo, della prova contraria diretta e indiretta dedotta con la memoria ex art. 186 6° co. n. 3
c.p.c. in primo grado in data 26/06/2019, in riforma della Sentenza impugnata in parte qua, dichiarare insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della
Carta e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda. Controparte_1
d) Sempre in via riconvenzionale ma in mero subordine, in riforma parziale della Sentenza impugnata, ridursi l'assegno divorzile in misura non superiore ad € 150,00 mensili.
e) Condannare la al pagamento delle spese e competenze del primo e Controparte_1 secondo grado del giudizio, nonché di quelle di legittimità e del presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, attenendosi alle disposizioni della Suprema Corte di
Cassazione contenute nell'Ordinanza del 04.04.2024,
1) In parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di
RI n.17/21 del 13.01.21, accogliere il ricorso incidentale proposto da , Controparte_1 riformando parzialmente la sentenza n.17/21 pubblicata il 13.01.21 della Corte d'Appello di
Cagliari, Sezione distaccata di RI e riformando parzialmente la sentenza n.219/20 pubblicata il 17.02.20 del Tribunale di RI e determinando il superiore importo dell' assegno di divorzio nella misura di Euro 650,00 e conseguentemente,
2) Condannare il signor alla erogazione in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno divorzile nella misura di Euro 650,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- In subordine :
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso incidentale proposto da Controparte_1
, confermare la sentenza n.17/21 pubblicata il 13.01.21 della Corte d'Appello di Cagliari,
[...]
Sezione distaccata dii RI , e la sentenza n. 219/2020 pubblicata il 17.02.2020 di primo grado resa dal Tribunale di RI in riferimento al riconoscimento del diritto di Controparte_1 al percepimento dell'assegno divorzile di Euro 500,00 mensili a carico di e Parte_1 conseguentemente,- Condannare il signor alla erogazione in favore di Parte_1 [...]
dell'assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 oltre rivalutazione Istat. Controparte_1
- 3) Rigettare le domande proposte da di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio Parte_1 disposto in favore di;
Controparte_1 - 4) Rigettare ogni altra e diversa domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
- 5) In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi legali dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di Legge e degli oneri accessori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di RI, con sentenza n. 219/2020 in data 17/2/2020, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/12/1990 da e , ponendo a carico Parte_1 Controparte_1 del PI un assegno divorzile a favore dell'ex moglie di € 500 mensili e compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando: a) la violazione dell'art. 5 co 6 Pt_1
L. n. 898/1970; b) la motivazione erronea, ingiusta e incongrua;
c) l'immotivata mancata ammissione delle istanze istruttorie;
d) l'erroneo, incompleto e insufficiente esame degli atti e dei fatti di causa;
e) l'erronea e omessa valutazione delle risultanze di prova. Nello specifico, il PI lamentava che il Tribunale, onerandolo ingiustamente di una prova ricadente sul coniuge richiedente, avesse previsto a suo carico un assegno divorzile di € 500 mensili, sopravalutando le asserite intestazioni di beni mobili e immobili, risultate inesistenti anche all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, omettendo immotivatamente di dare seguito alle istanze istruttorie da lui formulate per dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, omettendo di considerare che il PI continuava a farsi carico del mantenimento della figlia , allo stato Per_1 studentessa universitaria, omettendo di approfondire adeguatamente le condizioni patrimoniali della
Carta, la quale conduceva un tenore di vita incompatibile con le dichiarate condizioni di indigenza.
Il Tribunale non aveva inoltre valorizzato il fatto sintomatico che la Carta non avesse beneficiato neppure del reddito di cittadinanza, evidentemente per mancanza dei presupposti.
resisteva all'avverso appello formulando a sua volta appello incidentale Controparte_1 per il riconoscimento di un assegno divorzile di € 650 in luogo del minor importo di € 500 stabilito in sentenza, lamentando al riguardo l'errata valutazione delle risultanze fiscali, in realtà non corrispondenti alle effettive capacità reddituali del e al tenore di vita condotto dal nucleo Pt_1 familiare sia nel corso del matrimonio che successivamente. Il Tribunale non aveva inoltre adeguatamente considerato il suo attuale stato di povertà e il fatto che era priva di un'occupazione lavorativa stabile, salvo lo svolgimento di qualche occasionale lavoro di pulizia ad ore e la riscossione di € 350 euro mensili a titolo di reddito di cittadinanza soltanto da febbraio 2020. Il
Tribunale, nella commisurazione dell'assegno divorzile, non aveva inoltre adeguatamente considerato le effettive condizioni di reddito del , ben diverse dalle risultanze meramente Pt_1 fiscali emerse dalle indagini di Guardia di Finanza, che aveva accresciuto nel tempo la sua impresa edile, gestiva una palestra, era proprietario di villa con piscina in agro di ER, per quanto intestata alla propria madre, aveva sempre assicurato all'intero nucleo familiare un elevato tenore di vita, acquistando beni voluttuari e di lusso (una Ferrari, una BMW, imbarcazioni autocarri per l'impresa) dei quali sopportava costi e spese.
Con sentenza n. 17/021 in data 13/1/2021 la Corte d'Appello respingeva sia l'impugnazione principale che quella incidentale. La Corte riteneva provata una differenza reddituale tra gli ex coniugi e dava rilievo al fatto che, nel corso del matrimonio, durato 23 anni circa, dal quale erano nati due figli, allora di 30 e 22 anni, l'unico a svolgere attività lavorativa era stato il PI, il cui reddito aveva consentito alla famiglia di far fronte a tutte le spese necessarie. La Corte riteneva al contrario indimostrato che il PI avesse suggerito, consigliato o insistito perché la moglie svolgesse un'attività lavorativa o seguisse corsi per acquisire una professionalità lavorativa, mentre dal fatto che il PI avesse mantenuto il nucleo familiare con il proprio lavoro senza far mancare niente e senza ricorrere a collaboratori domestici o all'aiuto delle nonne desumeva in via presuntiva la natura condivisa della scelta della Carta di non lavorare per occuparsi a tempo pieno della casa e della famiglia.
Dunque, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'estrema difficoltà per la Carta, per ragioni di età e per l'assenza di una professionalità individualizzante, di reperire un'attività lavorativa nell'attuale mercato del lavoro, diversa da quella di badante o collaboratrice domestica, cameriera ai piani o lavapiatti presso qualche struttura alberghiera, la Corte riteneva la determinazione del giudice di primo grado congrua e coerente con le finalità assistenziali e perequativo-compensative proprie dell'assegno di divorzio.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso in cassazione tanto il che la Carta. Il primo Pt_1 per censurare: a) la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 5 L. 898/70 e 10 L. 74/1987 nonché l'erronea ricostruzione della questio facti laddove la Corte aveva valutato la disparità dei redditi sulla base di una rappresentazione della situazione economica del non conforme alle Pt_1 allegazioni fattuali, impiegando argomenti incongrui, contraddittori e facendo leva su premesse non provate o inveritiere (il pagamento dei debiti fiscali senza fare ricorso a finanziamenti e l'accordo sulla dedizione esclusiva alla casa e ai figli da parte della moglie); b) per non essersi pronunciata sulle prove dedotte dal PI, dirette a dimostrare un fatto decisivo, ossia il pressoché inesistente contributo della Carta alla conduzione familiare e il suo disinteresse per la famiglia, nonché la sua libera e autonoma scelta di non lavorare nonostante le offerte ricevute;
c) la violazione dell'art. 132
c.p.c. per non essersi pronunciata sulla domanda, per quanto proposta solo in via subordinata, di riduzione della misura dell'assegno divorzile rispetto a quella riconosciuta in primo grado. La Carta ha lamentato invece la misura dell'assegno divorzile, a suo dire inadeguata alle reali capacità di reddito e lavoro del nonché insufficiente alle proprie esigenze primarie. Pt_1
La Corte di cassazione, accolti i primi due motivi del ricorso principale con assorbimento dei rimanenti, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice d'appello aveva ritenuto provata presuntivamente la natura condivisa della scelta della Carta di non lavorare e dedicarsi alla casa e alla famiglia senza ammettere le prove tendenti proprio a dimostrare i fatti contrari a tali circostanze.
Con due distinti atti di citazione entrambe le parti hanno riassunto il giudizio dinanzi all'intestata corte d'appello in sede di rinvio, sostanzialmente reiterando le domande ed eccezioni contenute nei rispettivi atti introduttivi del giudizio d'appello.
I due appelli, previamente riuniti, istruiti con prova testimoniale, sono stati assunti in decisione all'udienza del 12 settembre 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ritorna all'esame dell'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale per riesaminare i motivi di impugnazione a suo tempo proposti dalle parti avverso la statuizione del
Tribunale, che aveva previsto a carico del PI e a favore della Carta un assegno divorzile di €
500 mensili. Il ne ha domandato la revoca o in subordine la riduzione, mentre la Carta, al Pt_1 contrario, il suo incremento.
Com'è noto, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
In proposito, le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia.
Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
In tale ottica, ha ribadito la giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del
19/12/2023).
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023 ha inoltre precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge
(funzione propriamente perequativa).
In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del
19/02/2024).
Venendo ora alla situazione reddituale delle odierne parti, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle indagini della Guardia di Finanza è indubbiamente emersa la superiorità reddituale del , che è titolare di un'impresa edile attiva che esegue ristrutturazioni e manutenzioni edili Pt_1 con un reddito netto annuo di almeno € 25.000, abita in una villetta nell'agro di ER formalmente intestata alla madre ma pacificamente da lui realizzato sul terreno dei genitori. È vero, inoltre, che i suoi redditi al tempo delle indagini patrimoniali risultavano gravati da tre finanziamenti per esigenze familiari e lavorative, l'ultimo con scadenza ad ottobre 2023 e una rata mensile di € 526,22. È inoltre documentato entro dicembre 2019 il pagamento della somma di €
15.044,85 per adesione alla rottamazione di debiti fiscali.
È vero poi che attualmente la figlia di anni 26, affidata al padre e interamente a suo carico Per_1 alla data della sentenza di separazione, non risiede più nell'abitazione paterna e non grava pertanto interamente sul bilancio del PI. Al contrario, le attuali condizioni dell'ex coniuge, così come emerse nel giudizio, sono decisamente deteriori: la vive in un'abitazione in affitto per la quale sostiene un canone di € 350,00 CP_1 mensili, oltre ai prevedibili costi per le utenze fisse (approvvigionamento idrico ed elettrico), non ha un'attività lavorativa stabile, salvo una collaborazione domestica di poche ore per la quale sono documentati redditi di € 1.635,00 annui, da febbraio 2020 percepisce un assegno d'inclusione di €
363,61 mensili, è proprietaria di un'autovettura usata (Matiz) immatricolata nel 1999 e pertanto pressoché priva di valore commerciale.
Per quanto non sia documentato alcun passaggio di denaro con i parenti, la sorella, sentita come testimone, ha credibilmente dichiarato di averla aiutata più volte per il pagamento delle bollette e per spese varie.
Al contrario, non è documentata alcuna prescrizione medica o certificazione sanitaria o acquisto di farmaci per la patologia dichiarata in giudizio. Mancano pertanto gli elementi per poter affermare che la verosimile condizione di stress psico-emotivo legata alla separazione, e soprattutto alla perdita di ogni rapporto con entrambi i figli, abbia assunto dimensioni patologiche tali da condizionare le capacità di reddito e lavoro della . CP_1
Ebbene, pur partendo da una diversa condizione di reddito, la funzione perequativa compensativa dell'assegno divorzile richiede un'ulteriore indagine sul fatto che tale disparità sia derivata da una scelta di vita e distribuzione dei ruoli condivisa dai coniugi, per la quale soltanto il avrebbe Pt_1 lavorato fuori di casa mentre la si sarebbe occupata delle esigenze familiari e domestiche, così CP_1 contribuendo al reddito familiare con un risparmio di spesa per quelle forme di collaborazione che sarebbero state altrimenti necessarie, visto che la famiglia della risiedeva in una diversa CP_1 località (Ozieri) e la madre del lavorava stabilmente in una struttura alberghiera. Pt_1
È proprio su tale questione che, a seguito del rinvio dalla Cassazione, è stata espletata prova testimoniale, il cui esito dovrà essere valutato unitamente al restante materiale di causa.
Va detto che l'indagine non è semplice, poiché si tratta di ricostruire, senza peraltro subire il condizionamento del suo esito fallimentare, un ménage familiare protrattosi per 23 anni, prevedibilmente costellato da scelte, progetti ed equilibri familiari formatisi tacitamente, anche senza eclatanti proclami e manifestazioni di intenti.
Ciò posto, nel giudizio è sicuramente emerso che la al tempo del matrimonio (celebrato nel CP_1
1990) aveva 24 anni, lavorava stagionalmente presso una paninoteca di Ozieri, non aveva particolari formazioni professionali, e per sposare il , che già lavorava nel campo Pt_1 dell'edilizia, lascerà lavoro e città per trasferirsi ad ER (località distante oltre 80 km), dove nasceranno i due figli, nel 1991e IA nel 1999. Per_2 I coniugi abiteranno inizialmente in una casa in affitto, quindi nella villetta con piscina realizzata dallo stesso sul terreno della madre. Con i soli proventi dell'impresa del PI, senza la Pt_1 necessità che la Carta svolga attività lavorativa all'esterno, i coniugi condurranno una vita economicamente più che serena. In quegli anni il costruirà la casa familiare, nel 2006 Pt_1 acquisterà per il prezzo di € 40.000 una macchina Ferrari, oltre ad una Land Rover e un gommone,
l'imbarcazione tenuta per pochi anni (cfr., tra le altre, la dichiarazione del figlio . Il figlio Per_2
che aveva ventidue anni al tempo della separazione, per sua stessa ammissione “girava in Per_2
Panda”, dunque poteva disporre di un'autovettura. La figlia durante la scuola elementare Per_1 frequentava danza, cavallo e inglese (cfr. teste . I coniugi ricevevano amici e Tes_1 Parte_2 parenti nella loro abitazione (cfr. teste e teste e frequentavano anche locali Tes_2 Tes_3 pubblici. Dunque, non si facevano mancare nulla con i soli proventi dell'attività del , come Pt_1
d'altronde riferito univocamente da tutti i testimoni sentiti, compresi gli stessi familiari del . Pt_1
Ebbene, a tale ménage familiare ha certamente contribuito la Carta con il suo lavoro casalingo e di accudimento familiare. Non si tratta, infatti, di giudicare quanto fosse amorevole con i figli o particolarmente ordinata nel tenere la casa. Ciò che è innegabilmente emerso dall'istruttoria è che la era l'unica persona presente stabilmente a casa, accompagnava a scuola e in tutti gli CP_1 Per_1 impegni serali sino agli undici anni d'età, dunque almeno sino al 2010, non poteva oggettivamente contare su alcun aiuto né della propria famiglia d'origine (perché residente ad Ozieri) né del marito.
La madre del , sentita come testimone, ha dichiarato di aver lavorato tutta la vita per ben 32 Pt_1 anni in un albergo ad ER.
Più o meno disordinata, più o meno amorevole, più o meno distratta è sicuro che la Carta ha rinunciato a lavorare all'esterno ed è rimasta a casa ad occuparsi della famiglia per scelta condivisa, quantomeno tacitamente, con il PI. In un'occasione, quando il figlio era molto Per_2 piccolo, risulta anche che la abbia lavorato per qualche mese come collaboratrice domestica CP_1 presso una famiglia di conoscenti, ma senza alcuna concreta utilità, poiché il bambino si ammalava spesso e si presentava il problema di trovare qualcuno a cui lasciarlo (cfr. teste ). Tes_3
D'altronde, in mancanza di formazione professionale la Carta avrebbe potuto lavorare a sua volta come collaboratrice domestica, baby-sitter o assistente anziani, figure alle quali il nucleo avrebbe dovuto specularmente ricorrere per le proprie esigenze familiari. Da qui la scelta dei coniugi di risparmiare quei costi attraverso il lavoro casalingo della Carta.
Sulla natura condivisa di tale scelta è fortemente sintomatico quanto riferito dalla stessa sorella del
, particolarmente attendibile in quanto al limite più vicina alla parte controinteressata, sul Pt_1 fatto che il fratello aveva “sempre lasciato la Carta libera di scegliere se lavorare o meno fuori di casa”, pur potendo assicurare con i proventi del proprio lavoro l'agiato tenore di vita di cui si è detto.
Viceversa, le circostanze riferite dai due figli sul fatto che la madre “2/3 anni prima della separazione, era solita farsi i fatti suoi, uscire con le amiche e non occuparsi né di noi figli né della casa … nell'ultimo periodo mi sono ritrovata senza vestiti e con la casa sporca..” (testimonianza
), “ … la casa era sporca, il frigo vuoto, le bollette non pagate e i pasti non preparati Testimone_4
…” (teste , sono riferibili agli ultimi anni, immediatamente precedenti alla Testimone_5 separazione, avvenuta nel 2013, quando i rapporti della coppia erano evidentemente irreversibilmente deteriorati, e non sono pertanto utili a ricostruire realisticamente il ménage familiare dei precedenti vent'anni.
Così come il rifiuto di un possibile inserimento lavorativo come collaboratrice domestica presso una famiglia di conoscenti, cui ha fatto riferimento l'ex suocera nella deposizione testimoniale del
21.2.2015, risale a più di dieci anni fa, ossia proprio agli anni in cui è maturata la separazione, e niente aggiunge invece sugli equilibri familiari del periodo precedente.
In conclusione, dall'istruttoria è emersa sia la forte disparità reddituale che la partecipazione della
Carta, con il suo lavoro casalingo di oltre vent'anni, alla formazione del patrimonio familiare e personale del , che costituisce anche presupposto per il riconoscimento in suo favore di un Pt_1 assegno divorzile in funzione compensativo-perequativo.
A dire il vero, l'istruttoria ha rivelato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno anche in funzione assistenziale.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità la funzione assistenziale dell'assegno valorizza la funzione sociale cui l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
19341 del 07/07/2023)
Ora, come anticipato, dall'istruttoria è emerso che la , che ha oggi circa 60 anni d'età, svolge CP_1 attività lavorativa come collaboratrice domestica per qualche ora al giorno con un guadagno annuo di € 1.635,00 e percepisce il reddito d'inclusione di € 363,61, il tutto per nemmeno 6.000 euro annui, importo con il quale deve far fronte ad un canone di locazione di € 350,00 mensili, alle utenze fisse e alle primarie esigenze di vita (fabbisogno alimentare e di assistenza sanitaria). Pur quanto possa anche ipotizzarsi una maggior potenzialità di lavoro rispetto alle poche ore documentate in atti, magari come assistente per anziani o come lavoratrice stagionale nei servizi turistici, non può nemmeno trascurarsi che la Carta, che ha oggi quasi sessant'anni, ne aveva 47 al tempo della separazione e nessuna particolare qualificazione professionale per le scelte di vita di cui si è detto, è anagraficamente svantaggiata nell'inserimento in quei settori lavorativi che richiedono notoriamente maggiori energie fisiche e capacità di resistenza (si pensi all'assistenza notturna di persone invalide), innegabilmente destinate a ridursi con il passare degli anni.
Detto questo sul diritto all'assegno, si tratta di quantificarne l'importo.
Ebbene, alla luce della complessiva situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi emersa in giudizio - ossia del fatto che il PI ha un reddito netto dichiarato di € 25.000 annui, non più gravato da finanziamenti (l'ultimo prestito Compass risulta estinto a ottobre 2023), ha un'impresa edile avviata e vitale, che gli ha consentito di assicurare all'intero nucleo familiare sino ad oggi una vita agiata, senza privazioni, con potenzialità forse anche superiori a quelle che emergono dalle dichiarazioni fiscali, ha un'ulteriore professionalità in ambito sportivo (maestro di taekwondo e
Hapkido), che rappresenta quantomeno un'altra potenzialità di lavoro e guadagno, mentre la Carta non ha qualificazioni professionali di alcun tipo, fruisce del reddito d'inclusione di € 363,61 mensili e di un reddito da lavoro dichiarato di € 1.635,00 annui, che potrebbe anche incrementare
(seppure con i limiti di cui si è detto per l'età) come assistente per anziani o in altri settori del comparto turistico, particolarmente attivo ad ER - si reputa equo riconoscere alla , a titolo CP_1 di assegno divorzile, un importo mensile di € 250,00, con conseguente parziale accoglimento dell'appello principale del e riforma sul punto della sentenza del Tribunale. Pt_1
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio sono interamente compensate tra le parti, stante l'elevata conflittualità delle parti e il riconoscimento di un assegno divorzile in misura notevolmente inferiore alle pretese dell'avente diritto.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale riforma della sentenza n. 219/2020 del Tribunale di RI del 17/2/2020
1) pone a carico di l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, da corrispondersi Parte_1 entro il cinque di ogni mese al domicilio di e da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo indici ISTAT;
2) compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in RI nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Grixoni Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere-relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili d'appello in sede di rinvio, rispettivamente iscritte al n. 176 e 187 del Ruolo
Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, successivamente riunite, promosse da:
), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Piredda, come Parte_1 C.F._1 da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Del Controparte_1 C.F._2
Rio, come da procura in atti;
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
*****
All'udienza del 12 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“a) ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta;
b) previa riunione al presente giudizio per riassunzione di quello proposto separatamente dal
PI e distinto al R.G. con il n. 187/2024, dichiararsi insussistenti i presupposti per l'aumento dell'assegno divorzile e, per l'effetto, rigettarsi la domanda preposta dalla Controparte_1 con il seco appello incidentale. c) In ogni caso ed in via riconvenzionale, previa ammissione ed espletamento della prova per testi dedotta in primo grado con la memoria ex art. 183 6° co. n. 2 c.p.c. in data 07/06/2019 e, occorrendo, della prova contraria diretta e indiretta dedotta con la memoria ex art. 186 6° co. n. 3
c.p.c. in primo grado in data 26/06/2019, in riforma della Sentenza impugnata in parte qua, dichiarare insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della
Carta e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda. Controparte_1
d) Sempre in via riconvenzionale ma in mero subordine, in riforma parziale della Sentenza impugnata, ridursi l'assegno divorzile in misura non superiore ad € 150,00 mensili.
e) Condannare la al pagamento delle spese e competenze del primo e Controparte_1 secondo grado del giudizio, nonché di quelle di legittimità e del presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge.”
Nell'interesse dell'appellata e appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, attenendosi alle disposizioni della Suprema Corte di
Cassazione contenute nell'Ordinanza del 04.04.2024,
1) In parziale riforma della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di
RI n.17/21 del 13.01.21, accogliere il ricorso incidentale proposto da , Controparte_1 riformando parzialmente la sentenza n.17/21 pubblicata il 13.01.21 della Corte d'Appello di
Cagliari, Sezione distaccata di RI e riformando parzialmente la sentenza n.219/20 pubblicata il 17.02.20 del Tribunale di RI e determinando il superiore importo dell' assegno di divorzio nella misura di Euro 650,00 e conseguentemente,
2) Condannare il signor alla erogazione in favore di Parte_1 Controparte_1 dell'assegno divorzile nella misura di Euro 650,00 mensili , oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- In subordine :
- Nella denegata ipotesi di non accoglimento del ricorso incidentale proposto da Controparte_1
, confermare la sentenza n.17/21 pubblicata il 13.01.21 della Corte d'Appello di Cagliari,
[...]
Sezione distaccata dii RI , e la sentenza n. 219/2020 pubblicata il 17.02.2020 di primo grado resa dal Tribunale di RI in riferimento al riconoscimento del diritto di Controparte_1 al percepimento dell'assegno divorzile di Euro 500,00 mensili a carico di e Parte_1 conseguentemente,- Condannare il signor alla erogazione in favore di Parte_1 [...]
dell'assegno divorzile nella misura di Euro 500,00 oltre rivalutazione Istat. Controparte_1
- 3) Rigettare le domande proposte da di revoca o riduzione dell'assegno di divorzio Parte_1 disposto in favore di;
Controparte_1 - 4) Rigettare ogni altra e diversa domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
; Controparte_1
- 5) In ogni caso, con vittoria di spese, e compensi legali dei tre gradi di giudizio e del presente giudizio di rinvio maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali nella misura di Legge e degli oneri accessori.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il tribunale di RI, con sentenza n. 219/2020 in data 17/2/2020, dichiarava lo scioglimento del matrimonio contratto il 15/12/1990 da e , ponendo a carico Parte_1 Controparte_1 del PI un assegno divorzile a favore dell'ex moglie di € 500 mensili e compensando integralmente le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello il lamentando: a) la violazione dell'art. 5 co 6 Pt_1
L. n. 898/1970; b) la motivazione erronea, ingiusta e incongrua;
c) l'immotivata mancata ammissione delle istanze istruttorie;
d) l'erroneo, incompleto e insufficiente esame degli atti e dei fatti di causa;
e) l'erronea e omessa valutazione delle risultanze di prova. Nello specifico, il PI lamentava che il Tribunale, onerandolo ingiustamente di una prova ricadente sul coniuge richiedente, avesse previsto a suo carico un assegno divorzile di € 500 mensili, sopravalutando le asserite intestazioni di beni mobili e immobili, risultate inesistenti anche all'esito delle indagini della Guardia di Finanza, omettendo immotivatamente di dare seguito alle istanze istruttorie da lui formulate per dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni reddituali, omettendo di considerare che il PI continuava a farsi carico del mantenimento della figlia , allo stato Per_1 studentessa universitaria, omettendo di approfondire adeguatamente le condizioni patrimoniali della
Carta, la quale conduceva un tenore di vita incompatibile con le dichiarate condizioni di indigenza.
Il Tribunale non aveva inoltre valorizzato il fatto sintomatico che la Carta non avesse beneficiato neppure del reddito di cittadinanza, evidentemente per mancanza dei presupposti.
resisteva all'avverso appello formulando a sua volta appello incidentale Controparte_1 per il riconoscimento di un assegno divorzile di € 650 in luogo del minor importo di € 500 stabilito in sentenza, lamentando al riguardo l'errata valutazione delle risultanze fiscali, in realtà non corrispondenti alle effettive capacità reddituali del e al tenore di vita condotto dal nucleo Pt_1 familiare sia nel corso del matrimonio che successivamente. Il Tribunale non aveva inoltre adeguatamente considerato il suo attuale stato di povertà e il fatto che era priva di un'occupazione lavorativa stabile, salvo lo svolgimento di qualche occasionale lavoro di pulizia ad ore e la riscossione di € 350 euro mensili a titolo di reddito di cittadinanza soltanto da febbraio 2020. Il
Tribunale, nella commisurazione dell'assegno divorzile, non aveva inoltre adeguatamente considerato le effettive condizioni di reddito del , ben diverse dalle risultanze meramente Pt_1 fiscali emerse dalle indagini di Guardia di Finanza, che aveva accresciuto nel tempo la sua impresa edile, gestiva una palestra, era proprietario di villa con piscina in agro di ER, per quanto intestata alla propria madre, aveva sempre assicurato all'intero nucleo familiare un elevato tenore di vita, acquistando beni voluttuari e di lusso (una Ferrari, una BMW, imbarcazioni autocarri per l'impresa) dei quali sopportava costi e spese.
Con sentenza n. 17/021 in data 13/1/2021 la Corte d'Appello respingeva sia l'impugnazione principale che quella incidentale. La Corte riteneva provata una differenza reddituale tra gli ex coniugi e dava rilievo al fatto che, nel corso del matrimonio, durato 23 anni circa, dal quale erano nati due figli, allora di 30 e 22 anni, l'unico a svolgere attività lavorativa era stato il PI, il cui reddito aveva consentito alla famiglia di far fronte a tutte le spese necessarie. La Corte riteneva al contrario indimostrato che il PI avesse suggerito, consigliato o insistito perché la moglie svolgesse un'attività lavorativa o seguisse corsi per acquisire una professionalità lavorativa, mentre dal fatto che il PI avesse mantenuto il nucleo familiare con il proprio lavoro senza far mancare niente e senza ricorrere a collaboratori domestici o all'aiuto delle nonne desumeva in via presuntiva la natura condivisa della scelta della Carta di non lavorare per occuparsi a tempo pieno della casa e della famiglia.
Dunque, tenuto conto della durata del matrimonio, dell'estrema difficoltà per la Carta, per ragioni di età e per l'assenza di una professionalità individualizzante, di reperire un'attività lavorativa nell'attuale mercato del lavoro, diversa da quella di badante o collaboratrice domestica, cameriera ai piani o lavapiatti presso qualche struttura alberghiera, la Corte riteneva la determinazione del giudice di primo grado congrua e coerente con le finalità assistenziali e perequativo-compensative proprie dell'assegno di divorzio.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso in cassazione tanto il che la Carta. Il primo Pt_1 per censurare: a) la violazione e/o erronea applicazione degli artt. 5 L. 898/70 e 10 L. 74/1987 nonché l'erronea ricostruzione della questio facti laddove la Corte aveva valutato la disparità dei redditi sulla base di una rappresentazione della situazione economica del non conforme alle Pt_1 allegazioni fattuali, impiegando argomenti incongrui, contraddittori e facendo leva su premesse non provate o inveritiere (il pagamento dei debiti fiscali senza fare ricorso a finanziamenti e l'accordo sulla dedizione esclusiva alla casa e ai figli da parte della moglie); b) per non essersi pronunciata sulle prove dedotte dal PI, dirette a dimostrare un fatto decisivo, ossia il pressoché inesistente contributo della Carta alla conduzione familiare e il suo disinteresse per la famiglia, nonché la sua libera e autonoma scelta di non lavorare nonostante le offerte ricevute;
c) la violazione dell'art. 132
c.p.c. per non essersi pronunciata sulla domanda, per quanto proposta solo in via subordinata, di riduzione della misura dell'assegno divorzile rispetto a quella riconosciuta in primo grado. La Carta ha lamentato invece la misura dell'assegno divorzile, a suo dire inadeguata alle reali capacità di reddito e lavoro del nonché insufficiente alle proprie esigenze primarie. Pt_1
La Corte di cassazione, accolti i primi due motivi del ricorso principale con assorbimento dei rimanenti, ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice d'appello aveva ritenuto provata presuntivamente la natura condivisa della scelta della Carta di non lavorare e dedicarsi alla casa e alla famiglia senza ammettere le prove tendenti proprio a dimostrare i fatti contrari a tali circostanze.
Con due distinti atti di citazione entrambe le parti hanno riassunto il giudizio dinanzi all'intestata corte d'appello in sede di rinvio, sostanzialmente reiterando le domande ed eccezioni contenute nei rispettivi atti introduttivi del giudizio d'appello.
I due appelli, previamente riuniti, istruiti con prova testimoniale, sono stati assunti in decisione all'udienza del 12 settembre 2025, previa assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa ritorna all'esame dell'intestata Corte d'appello in diversa composizione collegiale per riesaminare i motivi di impugnazione a suo tempo proposti dalle parti avverso la statuizione del
Tribunale, che aveva previsto a carico del PI e a favore della Carta un assegno divorzile di €
500 mensili. Il ne ha domandato la revoca o in subordine la riduzione, mentre la Carta, al Pt_1 contrario, il suo incremento.
Com'è noto, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto. La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare
(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
In proposito, le Sezioni Unite hanno ulteriormente chiarito che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia.
Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
In tale ottica, ha ribadito la giurisprudenza di legittimità, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del
19/12/2023).
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023 ha inoltre precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge
(funzione propriamente perequativa).
In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del
19/02/2024).
Venendo ora alla situazione reddituale delle odierne parti, dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle indagini della Guardia di Finanza è indubbiamente emersa la superiorità reddituale del , che è titolare di un'impresa edile attiva che esegue ristrutturazioni e manutenzioni edili Pt_1 con un reddito netto annuo di almeno € 25.000, abita in una villetta nell'agro di ER formalmente intestata alla madre ma pacificamente da lui realizzato sul terreno dei genitori. È vero, inoltre, che i suoi redditi al tempo delle indagini patrimoniali risultavano gravati da tre finanziamenti per esigenze familiari e lavorative, l'ultimo con scadenza ad ottobre 2023 e una rata mensile di € 526,22. È inoltre documentato entro dicembre 2019 il pagamento della somma di €
15.044,85 per adesione alla rottamazione di debiti fiscali.
È vero poi che attualmente la figlia di anni 26, affidata al padre e interamente a suo carico Per_1 alla data della sentenza di separazione, non risiede più nell'abitazione paterna e non grava pertanto interamente sul bilancio del PI. Al contrario, le attuali condizioni dell'ex coniuge, così come emerse nel giudizio, sono decisamente deteriori: la vive in un'abitazione in affitto per la quale sostiene un canone di € 350,00 CP_1 mensili, oltre ai prevedibili costi per le utenze fisse (approvvigionamento idrico ed elettrico), non ha un'attività lavorativa stabile, salvo una collaborazione domestica di poche ore per la quale sono documentati redditi di € 1.635,00 annui, da febbraio 2020 percepisce un assegno d'inclusione di €
363,61 mensili, è proprietaria di un'autovettura usata (Matiz) immatricolata nel 1999 e pertanto pressoché priva di valore commerciale.
Per quanto non sia documentato alcun passaggio di denaro con i parenti, la sorella, sentita come testimone, ha credibilmente dichiarato di averla aiutata più volte per il pagamento delle bollette e per spese varie.
Al contrario, non è documentata alcuna prescrizione medica o certificazione sanitaria o acquisto di farmaci per la patologia dichiarata in giudizio. Mancano pertanto gli elementi per poter affermare che la verosimile condizione di stress psico-emotivo legata alla separazione, e soprattutto alla perdita di ogni rapporto con entrambi i figli, abbia assunto dimensioni patologiche tali da condizionare le capacità di reddito e lavoro della . CP_1
Ebbene, pur partendo da una diversa condizione di reddito, la funzione perequativa compensativa dell'assegno divorzile richiede un'ulteriore indagine sul fatto che tale disparità sia derivata da una scelta di vita e distribuzione dei ruoli condivisa dai coniugi, per la quale soltanto il avrebbe Pt_1 lavorato fuori di casa mentre la si sarebbe occupata delle esigenze familiari e domestiche, così CP_1 contribuendo al reddito familiare con un risparmio di spesa per quelle forme di collaborazione che sarebbero state altrimenti necessarie, visto che la famiglia della risiedeva in una diversa CP_1 località (Ozieri) e la madre del lavorava stabilmente in una struttura alberghiera. Pt_1
È proprio su tale questione che, a seguito del rinvio dalla Cassazione, è stata espletata prova testimoniale, il cui esito dovrà essere valutato unitamente al restante materiale di causa.
Va detto che l'indagine non è semplice, poiché si tratta di ricostruire, senza peraltro subire il condizionamento del suo esito fallimentare, un ménage familiare protrattosi per 23 anni, prevedibilmente costellato da scelte, progetti ed equilibri familiari formatisi tacitamente, anche senza eclatanti proclami e manifestazioni di intenti.
Ciò posto, nel giudizio è sicuramente emerso che la al tempo del matrimonio (celebrato nel CP_1
1990) aveva 24 anni, lavorava stagionalmente presso una paninoteca di Ozieri, non aveva particolari formazioni professionali, e per sposare il , che già lavorava nel campo Pt_1 dell'edilizia, lascerà lavoro e città per trasferirsi ad ER (località distante oltre 80 km), dove nasceranno i due figli, nel 1991e IA nel 1999. Per_2 I coniugi abiteranno inizialmente in una casa in affitto, quindi nella villetta con piscina realizzata dallo stesso sul terreno della madre. Con i soli proventi dell'impresa del PI, senza la Pt_1 necessità che la Carta svolga attività lavorativa all'esterno, i coniugi condurranno una vita economicamente più che serena. In quegli anni il costruirà la casa familiare, nel 2006 Pt_1 acquisterà per il prezzo di € 40.000 una macchina Ferrari, oltre ad una Land Rover e un gommone,
l'imbarcazione tenuta per pochi anni (cfr., tra le altre, la dichiarazione del figlio . Il figlio Per_2
che aveva ventidue anni al tempo della separazione, per sua stessa ammissione “girava in Per_2
Panda”, dunque poteva disporre di un'autovettura. La figlia durante la scuola elementare Per_1 frequentava danza, cavallo e inglese (cfr. teste . I coniugi ricevevano amici e Tes_1 Parte_2 parenti nella loro abitazione (cfr. teste e teste e frequentavano anche locali Tes_2 Tes_3 pubblici. Dunque, non si facevano mancare nulla con i soli proventi dell'attività del , come Pt_1
d'altronde riferito univocamente da tutti i testimoni sentiti, compresi gli stessi familiari del . Pt_1
Ebbene, a tale ménage familiare ha certamente contribuito la Carta con il suo lavoro casalingo e di accudimento familiare. Non si tratta, infatti, di giudicare quanto fosse amorevole con i figli o particolarmente ordinata nel tenere la casa. Ciò che è innegabilmente emerso dall'istruttoria è che la era l'unica persona presente stabilmente a casa, accompagnava a scuola e in tutti gli CP_1 Per_1 impegni serali sino agli undici anni d'età, dunque almeno sino al 2010, non poteva oggettivamente contare su alcun aiuto né della propria famiglia d'origine (perché residente ad Ozieri) né del marito.
La madre del , sentita come testimone, ha dichiarato di aver lavorato tutta la vita per ben 32 Pt_1 anni in un albergo ad ER.
Più o meno disordinata, più o meno amorevole, più o meno distratta è sicuro che la Carta ha rinunciato a lavorare all'esterno ed è rimasta a casa ad occuparsi della famiglia per scelta condivisa, quantomeno tacitamente, con il PI. In un'occasione, quando il figlio era molto Per_2 piccolo, risulta anche che la abbia lavorato per qualche mese come collaboratrice domestica CP_1 presso una famiglia di conoscenti, ma senza alcuna concreta utilità, poiché il bambino si ammalava spesso e si presentava il problema di trovare qualcuno a cui lasciarlo (cfr. teste ). Tes_3
D'altronde, in mancanza di formazione professionale la Carta avrebbe potuto lavorare a sua volta come collaboratrice domestica, baby-sitter o assistente anziani, figure alle quali il nucleo avrebbe dovuto specularmente ricorrere per le proprie esigenze familiari. Da qui la scelta dei coniugi di risparmiare quei costi attraverso il lavoro casalingo della Carta.
Sulla natura condivisa di tale scelta è fortemente sintomatico quanto riferito dalla stessa sorella del
, particolarmente attendibile in quanto al limite più vicina alla parte controinteressata, sul Pt_1 fatto che il fratello aveva “sempre lasciato la Carta libera di scegliere se lavorare o meno fuori di casa”, pur potendo assicurare con i proventi del proprio lavoro l'agiato tenore di vita di cui si è detto.
Viceversa, le circostanze riferite dai due figli sul fatto che la madre “2/3 anni prima della separazione, era solita farsi i fatti suoi, uscire con le amiche e non occuparsi né di noi figli né della casa … nell'ultimo periodo mi sono ritrovata senza vestiti e con la casa sporca..” (testimonianza
), “ … la casa era sporca, il frigo vuoto, le bollette non pagate e i pasti non preparati Testimone_4
…” (teste , sono riferibili agli ultimi anni, immediatamente precedenti alla Testimone_5 separazione, avvenuta nel 2013, quando i rapporti della coppia erano evidentemente irreversibilmente deteriorati, e non sono pertanto utili a ricostruire realisticamente il ménage familiare dei precedenti vent'anni.
Così come il rifiuto di un possibile inserimento lavorativo come collaboratrice domestica presso una famiglia di conoscenti, cui ha fatto riferimento l'ex suocera nella deposizione testimoniale del
21.2.2015, risale a più di dieci anni fa, ossia proprio agli anni in cui è maturata la separazione, e niente aggiunge invece sugli equilibri familiari del periodo precedente.
In conclusione, dall'istruttoria è emersa sia la forte disparità reddituale che la partecipazione della
Carta, con il suo lavoro casalingo di oltre vent'anni, alla formazione del patrimonio familiare e personale del , che costituisce anche presupposto per il riconoscimento in suo favore di un Pt_1 assegno divorzile in funzione compensativo-perequativo.
A dire il vero, l'istruttoria ha rivelato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno anche in funzione assistenziale.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità la funzione assistenziale dell'assegno valorizza la funzione sociale cui l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021).
In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo- compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
19341 del 07/07/2023)
Ora, come anticipato, dall'istruttoria è emerso che la , che ha oggi circa 60 anni d'età, svolge CP_1 attività lavorativa come collaboratrice domestica per qualche ora al giorno con un guadagno annuo di € 1.635,00 e percepisce il reddito d'inclusione di € 363,61, il tutto per nemmeno 6.000 euro annui, importo con il quale deve far fronte ad un canone di locazione di € 350,00 mensili, alle utenze fisse e alle primarie esigenze di vita (fabbisogno alimentare e di assistenza sanitaria). Pur quanto possa anche ipotizzarsi una maggior potenzialità di lavoro rispetto alle poche ore documentate in atti, magari come assistente per anziani o come lavoratrice stagionale nei servizi turistici, non può nemmeno trascurarsi che la Carta, che ha oggi quasi sessant'anni, ne aveva 47 al tempo della separazione e nessuna particolare qualificazione professionale per le scelte di vita di cui si è detto, è anagraficamente svantaggiata nell'inserimento in quei settori lavorativi che richiedono notoriamente maggiori energie fisiche e capacità di resistenza (si pensi all'assistenza notturna di persone invalide), innegabilmente destinate a ridursi con il passare degli anni.
Detto questo sul diritto all'assegno, si tratta di quantificarne l'importo.
Ebbene, alla luce della complessiva situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi emersa in giudizio - ossia del fatto che il PI ha un reddito netto dichiarato di € 25.000 annui, non più gravato da finanziamenti (l'ultimo prestito Compass risulta estinto a ottobre 2023), ha un'impresa edile avviata e vitale, che gli ha consentito di assicurare all'intero nucleo familiare sino ad oggi una vita agiata, senza privazioni, con potenzialità forse anche superiori a quelle che emergono dalle dichiarazioni fiscali, ha un'ulteriore professionalità in ambito sportivo (maestro di taekwondo e
Hapkido), che rappresenta quantomeno un'altra potenzialità di lavoro e guadagno, mentre la Carta non ha qualificazioni professionali di alcun tipo, fruisce del reddito d'inclusione di € 363,61 mensili e di un reddito da lavoro dichiarato di € 1.635,00 annui, che potrebbe anche incrementare
(seppure con i limiti di cui si è detto per l'età) come assistente per anziani o in altri settori del comparto turistico, particolarmente attivo ad ER - si reputa equo riconoscere alla , a titolo CP_1 di assegno divorzile, un importo mensile di € 250,00, con conseguente parziale accoglimento dell'appello principale del e riforma sul punto della sentenza del Tribunale. Pt_1
Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio sono interamente compensate tra le parti, stante l'elevata conflittualità delle parti e il riconoscimento di un assegno divorzile in misura notevolmente inferiore alle pretese dell'avente diritto.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa deduzione, eccezione e domanda, in parziale riforma della sentenza n. 219/2020 del Tribunale di RI del 17/2/2020
1) pone a carico di l'assegno divorzile di € 250,00 mensili, da corrispondersi Parte_1 entro il cinque di ogni mese al domicilio di e da rivalutarsi Controparte_1 annualmente secondo indici ISTAT;
2) compensa le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in RI nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il consigliere estensore
Dr.ssa Cristina Fois Il Presidente
Dr.ssa Maria Grixoni