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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2024, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
R.g. n. 3758/2015
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
-Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 3758 del Ruolo Generale dell'anno 2015, vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4
elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via Jerace n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonella
Germanò, giusta procura a margine del presente atto;
-Appellante-
E
,P.IVA 1 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Scarfone, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Crotone
n. 166, elettivamente domicilia giusta in atti;
- Appellato-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, gli odierni appellanti interponevano gravame avverso la sentenza n.
168/2015 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 16.01.2015 e depositata in data 11.02.2015, con la quale era stata rigettata la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarato valido e legittimo i relativi decreti ingiuntivi, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del CP 1 opposto.
In particolare, a sostegno della predetta opposizione, gli appellanti rilevavano l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per aver, in primo luogo, integralmente adempiuto direttamente in favore della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria, (giusta scrittura privata del
27.06.2011, in atti) e, in secondo luogo, per la mancata indicazione della titolarità di detto credito condominiale nei relativi bilanci sia preventivi che consuntivi, relativi agli anni 2011 e 2012.
Fatte queste premesse, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale
Civile di Catanzaro, contrariis reiectis: In via preliminare: sospendere gli effetti della sentenza
-
impugnata poiché destituita di pregio e fondamento giuridico per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
Nel merito: riformare la sentenza n. 168/2015 emessa dal G.d.P di Catanzaro, sostituendo le parti impugnate con quelle indicate in narrativa dal presente atto d'appello; - In accoglimento delle richieste contenute nel presente atto d'appello, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato dal condominio nei confronti dell'appellante e per l'effetto dichiarare inesistente il credito portato dal decreto ingiuntivo;
- accogliere la domanda riconvenzionale così come spiegata, stante la palese malafede operata dall'amministratore p.t. sig. In ogni caso: - Controparte_2
Condannare la parte appellata alla totale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.12.2015, si costituiva in giudizio il
Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 co. 2 c.p. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto chiedendo, conclusivamente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: in via preliminare: 1 Rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata e per l'effetto confermare e dichiarare efficace e legittimo in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
2
Rigettare il proposto appello in quanto inammissibile per violazione degli artt. 342, n. 2 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte 1
, Pt 5Parte 2 Parte 4 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando in toto
[...], la sentenza di primo grado impugnata;
condannare gli stessi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al
- risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - condannare gli appellanti alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi ex art. 93 c.p.c".
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2015, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.06.2018, per la precisazione delle conclusioni.
In seguito all'istanza di riunione delle cause instaurate innanzi all'intestato Tribunale e vertenti tra il
'3760/2015 CP 1 opposto ed altri condomini (recanti RRGG 3759/2015 ( Parte 2
( Parte 3 ) e 4773/2015 ( Parte 4 all'udienza del 23.05.2016 veniva disposta la و
riunione di questi al procedimento de quo recante RG 3758/2015, per ragioni di connessione oggettiva.
All'esito di una serie di rinvii d'ufficio connesse ad esigenze derivanti dal gravoso carico di ruolo,con ordinanza del 12.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
Si richiamano atti e documenti noti alle parti.
Andando ad esaminare in ordine logico-giuridico le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, dev'essere preliminarmente vagliata l'eccezione sollevata dall'appellato sulla asserita inammissibilità dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (c.d. Filtro in appello).
L'eccezione è infondata e dev'essere disattesa.
Non appare superfluo rammentare che il legislatore del c.d. Decreto Sviluppo n. 83/2012 è intervenuto sulle norme che regolano il giudizio d'appello introducendo un filtro di ammissibilità finalizzato ad alleggerire il carico giudiziario delle Corti d'Appello.
L'innovazione presenta una doppia anima: il filtro riguarda l'appello in quanto procedimento e l'appello in quanto atto.
La prima fattispecie è presa in considerazione dall'art. 348-bis c.p.c. e consiste nella possibilità per il
Giudice di seconde cure di dichiarare, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
La seconda fattispecie è, invece, disciplinata dall'art. 342 c.p.c. in virtù del quale "L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
L'art. 342 c.p.c. interviene in un momento antecedente, quello della “lettura” dell'atto d'appello da parte dell'organo giudicante, il quale deve potervi rintracciare i requisiti previsti nella norma stessa e sopra specificati.
La sanzione, in caso di mancanza della motivazione dell'appello, è quella, dell'inammissibilità.
Sul punto, i giudici di legittimità, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ.
Sez. n. 27199/2017), hanno precisato che la forma dell'appello deve contenere, "a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".
Ed ancora "se, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultano in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative motivazioni, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità" (cfr Cass. ord. N. 1935/2020)
Orbene, trasfondendo tali principi nel caso di specie, questo giudicante in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, ritiene che l'appello presentato dalle parti in causa, sia idoneo a soddisfare i menzionati requisiti, poiché risulta in modo sufficientemente chiaro la parte della decisione oggetto di contestazione, la modifica richiesta alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e le ragioni su cui tale assunto è fondato.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la doglianza eccepita dall'appellato non si presti a trovare accoglimento.
Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione sollevata da parte appellata inerente alla asserita mancanza di fondamento giuridico del proposto atto di appello e, dunque, l'inammissibilità di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
Orbene, sul punto giova effettuare un richiamo all'art. 348 bis c.p.c. il quale prevede che, fuori dai casi in cui dev'essere pronunciata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una “ragionevole probabilità di accoglimento".
Detta formula non contiene l'indicazione di un parametro di valutazione e va, indubbiamente, riempita di contenuti.
Tra i diversi modi ipotizzabili di intendere il filtro quali la tesi dei “due terzi", della “ragionevolezza", della "probabilità giurisprudenziale" o del “fumus bonis iuris", pare convincente quella che ricostruisce la formula normativa che associ la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello allo stato della giurisprudenza al momento della sua proposizione, nel senso di ritenere l'appello ammissibile qualora sussistano dei precedenti a sostegno di almeno uno dei motivi di gravame.
Su tali premesse, necessarie ad un inquadramento normativo, deve richiamarsi la pronunzia a Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 10409/2020 in uno con quella delle Sezioni Unite n. 27199/2017, secondo cui: "è da ritenere che la pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. debba collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello e previo invito del giudice ad un confronto mirato, nell'ottica di quel contradditorio "allargato" ai difensori delle parti e al giudice, del quale l'art. 102 co. 2, pone un riconoscimento normativo di portata generale".
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. dispone che: "all' udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi ".
Dunque, la previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere " una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
Venendo al caso di specie, l'eccezione sollevata dev'essere respinta in quanto superata perché implicitamente disattesa da questo Tribunale con il verbale dell'udienza di comparizione delle parti, con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro"). Di talchè non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dagli odierni appellanti meritino un'approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Potendosi, quindi, esaminare i suddetti appelli nel merito, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
Gli appelli sono infondati e vanno, dunque, rigettati.
Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, “grava sul creditore - opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere nel procedimento sommario, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. (Cass. Civ. n.
12765/2007; Cass. Civ. n. 2421/2006, 24815/2005)".
Nello specifico, per quel che rileva ai fini per cui è causa, la Suprema Corte rammenta come sia
“certamente da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il CP 1 soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti “. (cfr Cass. n. Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569, in senso conf. Sent. Cass.
n. 15696/2020 e da ult. Cass. Civ. n. 21094 del 19.07.2023).
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del CP 1 e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito
è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez.
2, 23/02/2017, n. 4672).
Orbene, nella presente causa che annovera tra i motivi di opposizione la contestazione dell'inesistenza del credito vantato dal CP 1 nella contabilità condominiale, segnatamente, nei bilanci relativi agli anni 2011 e 2012 e la circostanza secondo cui “né rileva che la delibera assembleare del
23.10.2012 non sia stata impugnata poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è giudizio a cognizione piena per accertare la concreta esistenza del rapporto giuridico sostanziale nello specifico, l'esistenza del credito vantato e non un semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione", sono necessarie alcune precisazioni. Sull'estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, secondo i principi generali, "l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (cfr Cass. Sez. Unite 7448/1993; 9708/1994; 3984/2003;
21432/2011)". (cfr Sez. Unite 9839/2021)
In altre parole, ragioni di economica processuale, in linea col principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., co. 2), impongono di riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione.
Quanto detto vale, anzitutto, con riguardo sia al caso in cui la deliberazione assembleare sia affetta da nullità che, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce per sua natura allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto, sia con riferimento al caso in cui sia affetta da annullabilità atteso che, in detta ultima circostanza, non si rinvengono valide ragioni per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di verificare l'esistenza di una causa di
"annullabilità” della deliberazione posta a fondamento del decreto, ove sia dedotta, dall'opponente nelle forme di legge e, quindi, di provvedere al suo annullamento.
Va osservato a tale ultimo proposito che la disposizione di cui all'art. 1337 c.c. co. 2 (nel testo introdotto dalla L. 220/2012, art. 15 co. 1.) stabilisce che "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di deliberazione per gli assenti".
Ai fini della decisione del procedimento per cui è causa, si pone quale passaggio dirimente quello di individuare il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale che ha approvato il debito in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, trattandosi, in particolare di stabilire se detta deliberazione debba ritenersi affetta da “nullità” e, come tale rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse ovvero da mera “annullabilità”, deducibile nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1337 co. 2 c.c.
Quanto al significato che detta norma assume nel prescrivere le modalità processuali tramite le quali l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea può essere fatta valere in giudizio, la Suprema Corte ha definitivamente espresso i seguenti principi di diritto e cioè: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia dell'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1337 co. 2, nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Ed ancora che "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità ve rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice" (cfr Sez. unite n. 9839/2021).
Risulta tuttavia diveroso ripercorerre gli orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto l'intervento delle sezioni unite.
Prima dell'intervento delle sezioni unite due erano le questioni su cui la giurisprudenza era divisa:
1) se la violazione del riparto di spesa in spregio ai criteri legali comporti un vizio di nullità o solo di annullabilità della delibera;
2) se in caso di opposizione al decreto ingiuntivo per spese condominiali, il giudice della opposizione possa intervenire sulle delibere poste a supporto del decreto, valutandone la legittimità in termini di eventuale nullità o annullabilità;
Su questi aspetti sussisteva un contrasto fra Sezioni della Cassazione.
Vi era un orientamento maggioritario che escludeva in sede di opposizione la valutazione sulla delibera presupposta in quanto esistente e non già invalidata: in pratica se la delibera e il riparto oggetto del decreto non erano prima stati impugnati il giudice della opposizione al decreto non poteva svolgere alcun vaglio sulla validità o meno di tale delibera, perché ciò avrebbe dovuto essere oggetto di una precedente impugnazione ad hoc.
Vi era poi invece un orientamento, peraltro minoritario, cha al contrario riteneva legittimo esaminare la validità della delibera presupposta col decreto opposto, benchè non fosse stata prima fatta oggetto di impugnazione: in pratica il giudice del merito monitorio ben poteva sindacare le delibere a corredo del decreto opposto. Le Sezioni Unite con la decisione in esame compongono il contrasto dicendo che "al giudice della opposizione è conferito il potere di sindacare non solo la eventuale nullità della deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge".
Si precisa peraltro che "mentre la nullità della delibera assembleare può essere rilevata d'ufficio, integrando la stessa esistenza costitutiva della volontà condominiale” invece per la annullabilità essa deve essere "dedotta dall'opponente tramite una domanda ad hoc riconvenzionale” e “sempre che il termine per l'esercizio della azione ordinaria di annullamento non sia perento”. Il che significa che in sede di opposizione al decreto non deve essere spirato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 CC. Semmai anche successivo all'istanza di mediazione.
Con ciò, almeno per quanto concerne i vizi di annullamento della deliberazione presupposta alla pretesa monitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, la Corte Suprema consente l'esame in sede di opposizione, ma solo attraverso domanda riconvenzionale di annullamento della delibera e non solo del decreto. In pratica la mera eccezione pregiudiziale foriera di minare il decreto non è ritenuta sufficiente e questo perché la delibera se invalida, anche se solo viziata da un difetto integrante annullamento, la stessa deve essere rimossa per sempre dalla storia condominiale.
Aggiunge pure la Corte che in materia di nullità deve sempre considerarsi nulla la delibera che alteri per sempre (e cioè anche per il futuro) i criteri legali o convenzionali di riparto di spesa, se non adottata con il quorum previsto (se il criterio è regolamentare e il regolamento è contrattuale, alla unanimità); diversamente se la deroga dal criterio fosse solo una tantum, cioè limitata a un caso specifico indicato nella delibera, allora il difetto condurrebbe alla mera annullabilità.
Questa impostazione conduce ad una esame preventivo da parte del condomino che intende fare opposizione ad e un decreto ingiuntiv per oneri condominiali deliberati:
a) anzitutto esaminare se la delibera fosse nulla o annullabile;
b) poi se la delibera fosse solo annullabile, occorrerà vedere come abbia votato l'opponente a tale deliberato, perché se avesse espresso voto favorevole non vi sarebbe spazio ad impugnazione;
c) inoltre dovrà essere valutato il termine, se ancora aperto, per la impugnazione/opposizione della delibera annullabile;
d) infine, la opposizione al decreto dovrebbe chiedere pure in via di azione riconvenzionale la pronuncia di annullamento della delibera invalida perché annullabile, in quanto presupposto per la revoca della spese posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Insomma il punto fissato dalla Cassazione, pone una serie di verifiche preliminari assai importanti per l'operatore che intenda con successo colpire il decreto ingiuntivo notificato al Condomino dal
Condominio.
Sul punto, dunque, la giurisprudenza di legittimità con la sopracitata sentenza a Sezioni Unite, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazioni “nulle” e quelle “annullabili” nei seguenti termini: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" ○ all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 C.c."
Tenendo presente quanto appena detto e trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, deve escludersi che la deliberazione assembleare del 23.10.2012, nella quale è testualmente indicato che
"dai conteggi fatti è emerso che nel I appalto della ristrutturazione del palazzo, fatto dalla ditta FGF
Full Service... il sig. Parte 1 per €1.260,00....non ha versato la rimanente quota per arrivare al 70% dell'importo pattuito per la ristrutturazione" e posta a base del decreto ingiuntivo opposto, possa ritenersi affetta da nullità per il fatto che essa incide negativamente, pregiudicandola, sulla sfera patrimoniale del condomino appellante atteso che, la categoria giuridica della nullità ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.
Al di fuori di dette ultime ipotesi, dunque, deve ritenersi che, ogni violazione di legge determini la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1337 c.c..
Inquadrato il vizio della delibera nella categoria della annullabilità, i condomini, odierni appellanti, laddove avessero voluto opporsi al contenuto della stessa, nella specie adducendo di aver già pagato l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo alla ditta appaltatrice, avrebbe dovuto impugnare la stessa entro 30 giorni dalla notifica del verbale assembleare.
Per queste ragioni il Decidente ritiene di dover confermare sia le determinazioni di natura meramente provvisoria assunte in sede di concessione di procedimento monitorio sia quelle poste nel giudizio di primo grado, a fondamento della sentenza impugnata la quale si è dimostrata conforme a diritto, avuto riguardo alla natura della dedotta invalidità della deliberazione assembleare ed alla mancata deduzione della stessa nelle forme di legge.
Ciò rende naturalmente del tutto superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate da parte appellante che restano assorbite dalla predetta statuizione in punto di inammissibilità della domanda per evidenti motivi di economia processuale sottesi al principio della “ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost.
Sulle domande di risarcimento danni ex art 96 co. 1 cpc proposta da entrame le parti in causa
Le domande sono infondata per le ragioni di seguito indicate.
Gli odierni opponenti chiedevano a Codesto Tribunale di poter condannare il CP 1 in persona del legale rappresentante p.t per lite temeraria, avendo lo stesso avviato il procedimento monitorio per la riscossione della somma senza averne il titolo, in spregio all'accordo concluso con le stesse;
il
Condominio chiedeva, viceversa, la condanna degli attori per l'esistenza della mala fede.
Ebbene, occorre precisare che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc presuppone l'accertamento sia dell'elemnto soggettivo dell'illecito, sia dell'elemento oggettivo (danno sofferto). La condanna per responsabilità processuale aggravata quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e proibità cui ciascuna parte è tenuta non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.15629/2010).
Ebbene, la liquidazione del danno per responsabilità aggravata, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa. L'espressa previsione da parte, da parte dell'art.96 cpc del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e quindi deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice. La domanda di risarcimento danniex art 96 cpc, però non può trovare accoglimento se la parte istante non ha assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/15), riguardando tale risarcimento sia le perdite(danno emergente) che le mancate acquisizioni patrimoniali(lucro cessante). Nel caso in esame, nessuna delle parti ha assolto a tale onere probatorio, pertanto le domande proposte di risarcimento danni per responsabilità aggravata, a parti invertite vanno rigettate per mancanza di prova.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse vanno compensate, stante il mutamento della giurisprudenza intervenuto in corso di causa in ordine alle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente sull'appello proposto da
Parte_1 avverso la sentenza n. 168/2015 del Giudice di Pace di Catanzaro, così provvede:
1. Rigetta l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. Rigetta le domande risarcitorie proposte a parti invertite ex art 96 cpc per le ragioni esposte in parte motiva;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 28.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
EPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
-Il Tribunale di Catanzaro - Prima Sezione Civile in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. 3758 del Ruolo Generale dell'anno 2015, vertente
TRA
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4
elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla via Jerace n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonella
Germanò, giusta procura a margine del presente atto;
-Appellante-
E
,P.IVA 1 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte 1
rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Scarfone, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Crotone
n. 166, elettivamente domicilia giusta in atti;
- Appellato-
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione in appello, gli odierni appellanti interponevano gravame avverso la sentenza n.
168/2015 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 16.01.2015 e depositata in data 11.02.2015, con la quale era stata rigettata la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado e, per l'effetto, dichiarato valido e legittimo i relativi decreti ingiuntivi, con condanna degli attori alla rifusione delle spese di giudizio in favore del CP 1 opposto.
In particolare, a sostegno della predetta opposizione, gli appellanti rilevavano l'infondatezza della pretesa creditoria avversaria per aver, in primo luogo, integralmente adempiuto direttamente in favore della ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione straordinaria, (giusta scrittura privata del
27.06.2011, in atti) e, in secondo luogo, per la mancata indicazione della titolarità di detto credito condominiale nei relativi bilanci sia preventivi che consuntivi, relativi agli anni 2011 e 2012.
Fatte queste premesse, gli attori rassegnavano le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.le Tribunale
Civile di Catanzaro, contrariis reiectis: In via preliminare: sospendere gli effetti della sentenza
-
impugnata poiché destituita di pregio e fondamento giuridico per i fatti di cui in narrativa e per l'effetto sospendere l'efficacia del decreto ingiuntivo poiché l'opposizione è fondata su prova scritta;
Nel merito: riformare la sentenza n. 168/2015 emessa dal G.d.P di Catanzaro, sostituendo le parti impugnate con quelle indicate in narrativa dal presente atto d'appello; - In accoglimento delle richieste contenute nel presente atto d'appello, accertare e dichiarare l'infondatezza del credito vantato dal condominio nei confronti dell'appellante e per l'effetto dichiarare inesistente il credito portato dal decreto ingiuntivo;
- accogliere la domanda riconvenzionale così come spiegata, stante la palese malafede operata dall'amministratore p.t. sig. In ogni caso: - Controparte_2
Condannare la parte appellata alla totale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del procuratore costituito".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.12.2015, si costituiva in giudizio il
Controparte_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di appello per la mancanza dei requisiti previsti dall'art. 342 co. 2 c.p. nonché ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c, ne chiedeva il rigetto perché infondato in fatto e in diritto chiedendo, conclusivamente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: in via preliminare: 1 Rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata e per l'effetto confermare e dichiarare efficace e legittimo in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
2
Rigettare il proposto appello in quanto inammissibile per violazione degli artt. 342, n. 2 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. Parte 1
, Pt 5Parte 2 Parte 4 perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, confermando in toto
[...], la sentenza di primo grado impugnata;
condannare gli stessi, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al
- risarcimento dei danni da "lite temeraria" da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. - condannare gli appellanti alla rifusione delle spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi da distrarsi ex art. 93 c.p.c".
Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4.12.2015, la causa veniva rinviata all'udienza del 15.06.2018, per la precisazione delle conclusioni.
In seguito all'istanza di riunione delle cause instaurate innanzi all'intestato Tribunale e vertenti tra il
'3760/2015 CP 1 opposto ed altri condomini (recanti RRGG 3759/2015 ( Parte 2
( Parte 3 ) e 4773/2015 ( Parte 4 all'udienza del 23.05.2016 veniva disposta la و
riunione di questi al procedimento de quo recante RG 3758/2015, per ragioni di connessione oggettiva.
All'esito di una serie di rinvii d'ufficio connesse ad esigenze derivanti dal gravoso carico di ruolo,con ordinanza del 12.04.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Si richiamano atti e documenti noti alle parti.
Andando ad esaminare in ordine logico-giuridico le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, dev'essere preliminarmente vagliata l'eccezione sollevata dall'appellato sulla asserita inammissibilità dell'appello per il mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (c.d. Filtro in appello).
L'eccezione è infondata e dev'essere disattesa.
Non appare superfluo rammentare che il legislatore del c.d. Decreto Sviluppo n. 83/2012 è intervenuto sulle norme che regolano il giudizio d'appello introducendo un filtro di ammissibilità finalizzato ad alleggerire il carico giudiziario delle Corti d'Appello.
L'innovazione presenta una doppia anima: il filtro riguarda l'appello in quanto procedimento e l'appello in quanto atto.
La prima fattispecie è presa in considerazione dall'art. 348-bis c.p.c. e consiste nella possibilità per il
Giudice di seconde cure di dichiarare, con ordinanza, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.
La seconda fattispecie è, invece, disciplinata dall'art. 342 c.p.c. in virtù del quale "L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
L'art. 342 c.p.c. interviene in un momento antecedente, quello della “lettura” dell'atto d'appello da parte dell'organo giudicante, il quale deve potervi rintracciare i requisiti previsti nella norma stessa e sopra specificati.
La sanzione, in caso di mancanza della motivazione dell'appello, è quella, dell'inammissibilità.
Sul punto, i giudici di legittimità, ribadendo un recente orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ.
Sez. n. 27199/2017), hanno precisato che la forma dell'appello deve contenere, "a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado".
Ed ancora "se, nonostante un contesto di ampia illustrazione e deduzione, risultano in modo sufficientemente chiaro le questioni e i punti della sentenza di primo grado contestati, oltre che le relative motivazioni, l'appello non può essere dichiarato inammissibile per genericità" (cfr Cass. ord. N. 1935/2020)
Orbene, trasfondendo tali principi nel caso di specie, questo giudicante in adesione all'orientamento giurisprudenziale sopra citato, ritiene che l'appello presentato dalle parti in causa, sia idoneo a soddisfare i menzionati requisiti, poiché risulta in modo sufficientemente chiaro la parte della decisione oggetto di contestazione, la modifica richiesta alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure e le ragioni su cui tale assunto è fondato.
Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la doglianza eccepita dall'appellato non si presti a trovare accoglimento.
Destituita di fondamento è, altresì, l'eccezione sollevata da parte appellata inerente alla asserita mancanza di fondamento giuridico del proposto atto di appello e, dunque, l'inammissibilità di esso ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c.
Orbene, sul punto giova effettuare un richiamo all'art. 348 bis c.p.c. il quale prevede che, fuori dai casi in cui dev'essere pronunciata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una “ragionevole probabilità di accoglimento".
Detta formula non contiene l'indicazione di un parametro di valutazione e va, indubbiamente, riempita di contenuti.
Tra i diversi modi ipotizzabili di intendere il filtro quali la tesi dei “due terzi", della “ragionevolezza", della "probabilità giurisprudenziale" o del “fumus bonis iuris", pare convincente quella che ricostruisce la formula normativa che associ la ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello allo stato della giurisprudenza al momento della sua proposizione, nel senso di ritenere l'appello ammissibile qualora sussistano dei precedenti a sostegno di almeno uno dei motivi di gravame.
Su tali premesse, necessarie ad un inquadramento normativo, deve richiamarsi la pronunzia a Sezioni
Unite della Suprema Corte n. 10409/2020 in uno con quella delle Sezioni Unite n. 27199/2017, secondo cui: "è da ritenere che la pronuncia dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. debba collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello e previo invito del giudice ad un confronto mirato, nell'ottica di quel contradditorio "allargato" ai difensori delle parti e al giudice, del quale l'art. 102 co. 2, pone un riconoscimento normativo di portata generale".
L'art. 348 ter, comma 1, c.p.c. dispone che: "all' udienza di cui all'art. 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi ".
Dunque, la previsione secondo la quale l'ordinanza, per il cui tramite l'impugnazione è dichiarata inammissibile per non avere " una ragionevole probabilità di essere accolta", debba essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, corrisponde alla natura complessiva del giudizio prognostico che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste.
Venendo al caso di specie, l'eccezione sollevata dev'essere respinta in quanto superata perché implicitamente disattesa da questo Tribunale con il verbale dell'udienza di comparizione delle parti, con cui è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348 ter c.p.c.) previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni (c.d. "ordinanza filtro"). Di talchè non può che osservarsi che i motivi di appello svolti dagli odierni appellanti meritino un'approfondita disamina, procedimento incompatibile, in ogni caso, con una pronunzia preliminare di natura sommaria.
Potendosi, quindi, esaminare i suddetti appelli nel merito, devono svolgersi le seguenti considerazioni.
Gli appelli sono infondati e vanno, dunque, rigettati.
Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, “grava sul creditore - opposto, nella sua veste di attore in senso sostanziale, l'onere di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere nel procedimento sommario, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c. (Cass. Civ. n.
12765/2007; Cass. Civ. n. 2421/2006, 24815/2005)".
Nello specifico, per quel che rileva ai fini per cui è causa, la Suprema Corte rammenta come sia
“certamente da ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il CP 1 soddisfa l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti “. (cfr Cass. n. Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569, in senso conf. Sent. Cass.
n. 15696/2020 e da ult. Cass. Civ. n. 21094 del 19.07.2023).
La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, così, titolo sufficiente del credito del CP 1 e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito
è ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez.
2, 23/02/2017, n. 4672).
Orbene, nella presente causa che annovera tra i motivi di opposizione la contestazione dell'inesistenza del credito vantato dal CP 1 nella contabilità condominiale, segnatamente, nei bilanci relativi agli anni 2011 e 2012 e la circostanza secondo cui “né rileva che la delibera assembleare del
23.10.2012 non sia stata impugnata poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è giudizio a cognizione piena per accertare la concreta esistenza del rapporto giuridico sostanziale nello specifico, l'esistenza del credito vantato e non un semplice controllo della legittimità della pronuncia del decreto d'ingiunzione", sono necessarie alcune precisazioni. Sull'estensione del thema decidendum del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha affermato che, secondo i principi generali, "l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (cfr Cass. Sez. Unite 7448/1993; 9708/1994; 3984/2003;
21432/2011)". (cfr Sez. Unite 9839/2021)
In altre parole, ragioni di economica processuale, in linea col principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., co. 2), impongono di riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione.
Quanto detto vale, anzitutto, con riguardo sia al caso in cui la deliberazione assembleare sia affetta da nullità che, quale vizio radicale del negozio giuridico, impedisce per sua natura allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto, sia con riferimento al caso in cui sia affetta da annullabilità atteso che, in detta ultima circostanza, non si rinvengono valide ragioni per negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di verificare l'esistenza di una causa di
"annullabilità” della deliberazione posta a fondamento del decreto, ove sia dedotta, dall'opponente nelle forme di legge e, quindi, di provvedere al suo annullamento.
Va osservato a tale ultimo proposito che la disposizione di cui all'art. 1337 c.c. co. 2 (nel testo introdotto dalla L. 220/2012, art. 15 co. 1.) stabilisce che "contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di deliberazione per gli assenti".
Ai fini della decisione del procedimento per cui è causa, si pone quale passaggio dirimente quello di individuare il tipo di invalidità che inficia la deliberazione dell'assemblea condominiale che ha approvato il debito in forza del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, trattandosi, in particolare di stabilire se detta deliberazione debba ritenersi affetta da “nullità” e, come tale rilevabile d'ufficio e deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse ovvero da mera “annullabilità”, deducibile nei modi e nei tempi previsti dall'art. 1337 co. 2 c.c.
Quanto al significato che detta norma assume nel prescrivere le modalità processuali tramite le quali l'annullabilità della deliberazione dell'assemblea può essere fatta valere in giudizio, la Suprema Corte ha definitivamente espresso i seguenti principi di diritto e cioè: "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia dell'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1337 co. 2, nel termine perentorio ivi previsto e non in via di eccezione".
Ed ancora che "Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità ve rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice" (cfr Sez. unite n. 9839/2021).
Risulta tuttavia diveroso ripercorerre gli orientamenti giurisprudenziali che hanno preceduto l'intervento delle sezioni unite.
Prima dell'intervento delle sezioni unite due erano le questioni su cui la giurisprudenza era divisa:
1) se la violazione del riparto di spesa in spregio ai criteri legali comporti un vizio di nullità o solo di annullabilità della delibera;
2) se in caso di opposizione al decreto ingiuntivo per spese condominiali, il giudice della opposizione possa intervenire sulle delibere poste a supporto del decreto, valutandone la legittimità in termini di eventuale nullità o annullabilità;
Su questi aspetti sussisteva un contrasto fra Sezioni della Cassazione.
Vi era un orientamento maggioritario che escludeva in sede di opposizione la valutazione sulla delibera presupposta in quanto esistente e non già invalidata: in pratica se la delibera e il riparto oggetto del decreto non erano prima stati impugnati il giudice della opposizione al decreto non poteva svolgere alcun vaglio sulla validità o meno di tale delibera, perché ciò avrebbe dovuto essere oggetto di una precedente impugnazione ad hoc.
Vi era poi invece un orientamento, peraltro minoritario, cha al contrario riteneva legittimo esaminare la validità della delibera presupposta col decreto opposto, benchè non fosse stata prima fatta oggetto di impugnazione: in pratica il giudice del merito monitorio ben poteva sindacare le delibere a corredo del decreto opposto. Le Sezioni Unite con la decisione in esame compongono il contrasto dicendo che "al giudice della opposizione è conferito il potere di sindacare non solo la eventuale nullità della deliberazione, ma anche la sua annullabilità, ove dedotta nelle forme e nei tempi prescritti dalla legge".
Si precisa peraltro che "mentre la nullità della delibera assembleare può essere rilevata d'ufficio, integrando la stessa esistenza costitutiva della volontà condominiale” invece per la annullabilità essa deve essere "dedotta dall'opponente tramite una domanda ad hoc riconvenzionale” e “sempre che il termine per l'esercizio della azione ordinaria di annullamento non sia perento”. Il che significa che in sede di opposizione al decreto non deve essere spirato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 CC. Semmai anche successivo all'istanza di mediazione.
Con ciò, almeno per quanto concerne i vizi di annullamento della deliberazione presupposta alla pretesa monitoria di cui al decreto ingiuntivo opposto, la Corte Suprema consente l'esame in sede di opposizione, ma solo attraverso domanda riconvenzionale di annullamento della delibera e non solo del decreto. In pratica la mera eccezione pregiudiziale foriera di minare il decreto non è ritenuta sufficiente e questo perché la delibera se invalida, anche se solo viziata da un difetto integrante annullamento, la stessa deve essere rimossa per sempre dalla storia condominiale.
Aggiunge pure la Corte che in materia di nullità deve sempre considerarsi nulla la delibera che alteri per sempre (e cioè anche per il futuro) i criteri legali o convenzionali di riparto di spesa, se non adottata con il quorum previsto (se il criterio è regolamentare e il regolamento è contrattuale, alla unanimità); diversamente se la deroga dal criterio fosse solo una tantum, cioè limitata a un caso specifico indicato nella delibera, allora il difetto condurrebbe alla mera annullabilità.
Questa impostazione conduce ad una esame preventivo da parte del condomino che intende fare opposizione ad e un decreto ingiuntiv per oneri condominiali deliberati:
a) anzitutto esaminare se la delibera fosse nulla o annullabile;
b) poi se la delibera fosse solo annullabile, occorrerà vedere come abbia votato l'opponente a tale deliberato, perché se avesse espresso voto favorevole non vi sarebbe spazio ad impugnazione;
c) inoltre dovrà essere valutato il termine, se ancora aperto, per la impugnazione/opposizione della delibera annullabile;
d) infine, la opposizione al decreto dovrebbe chiedere pure in via di azione riconvenzionale la pronuncia di annullamento della delibera invalida perché annullabile, in quanto presupposto per la revoca della spese posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. Insomma il punto fissato dalla Cassazione, pone una serie di verifiche preliminari assai importanti per l'operatore che intenda con successo colpire il decreto ingiuntivo notificato al Condomino dal
Condominio.
Sul punto, dunque, la giurisprudenza di legittimità con la sopracitata sentenza a Sezioni Unite, ha avuto cura di tracciare il criterio distintivo tra le deliberazioni “nulle” e quelle “annullabili” nei seguenti termini: “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" ○ all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 C.c."
Tenendo presente quanto appena detto e trasfondendo i richiamati principi al caso di specie, deve escludersi che la deliberazione assembleare del 23.10.2012, nella quale è testualmente indicato che
"dai conteggi fatti è emerso che nel I appalto della ristrutturazione del palazzo, fatto dalla ditta FGF
Full Service... il sig. Parte 1 per €1.260,00....non ha versato la rimanente quota per arrivare al 70% dell'importo pattuito per la ristrutturazione" e posta a base del decreto ingiuntivo opposto, possa ritenersi affetta da nullità per il fatto che essa incide negativamente, pregiudicandola, sulla sfera patrimoniale del condomino appellante atteso che, la categoria giuridica della nullità ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.
Al di fuori di dette ultime ipotesi, dunque, deve ritenersi che, ogni violazione di legge determini la mera annullabilità della deliberazione che può essere fatta valere solo nei modi e nei tempi di cui all'art. 1337 c.c..
Inquadrato il vizio della delibera nella categoria della annullabilità, i condomini, odierni appellanti, laddove avessero voluto opporsi al contenuto della stessa, nella specie adducendo di aver già pagato l'importo richiesto nel decreto ingiuntivo alla ditta appaltatrice, avrebbe dovuto impugnare la stessa entro 30 giorni dalla notifica del verbale assembleare.
Per queste ragioni il Decidente ritiene di dover confermare sia le determinazioni di natura meramente provvisoria assunte in sede di concessione di procedimento monitorio sia quelle poste nel giudizio di primo grado, a fondamento della sentenza impugnata la quale si è dimostrata conforme a diritto, avuto riguardo alla natura della dedotta invalidità della deliberazione assembleare ed alla mancata deduzione della stessa nelle forme di legge.
Ciò rende naturalmente del tutto superflua la disamina delle ulteriori questioni sollevate da parte appellante che restano assorbite dalla predetta statuizione in punto di inammissibilità della domanda per evidenti motivi di economia processuale sottesi al principio della “ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost.
Sulle domande di risarcimento danni ex art 96 co. 1 cpc proposta da entrame le parti in causa
Le domande sono infondata per le ragioni di seguito indicate.
Gli odierni opponenti chiedevano a Codesto Tribunale di poter condannare il CP 1 in persona del legale rappresentante p.t per lite temeraria, avendo lo stesso avviato il procedimento monitorio per la riscossione della somma senza averne il titolo, in spregio all'accordo concluso con le stesse;
il
Condominio chiedeva, viceversa, la condanna degli attori per l'esistenza della mala fede.
Ebbene, occorre precisare che l'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc presuppone l'accertamento sia dell'elemnto soggettivo dell'illecito, sia dell'elemento oggettivo (danno sofferto). La condanna per responsabilità processuale aggravata quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e proibità cui ciascuna parte è tenuta non può derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi (Cass.15629/2010).
Ebbene, la liquidazione del danno per responsabilità aggravata, ancorchè possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an sia del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa. L'espressa previsione da parte, da parte dell'art.96 cpc del potere del giudice di liquidare il danno da responsabilità processuale aggravata si basa sulla considerazione che tale danno non può di norma essere provato nel suo esatto ammontare e quindi deve poter essere liquidato equitativamente dal giudice. La domanda di risarcimento danniex art 96 cpc, però non può trovare accoglimento se la parte istante non ha assolto all'onere di allegare almeno gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. 21798/15), riguardando tale risarcimento sia le perdite(danno emergente) che le mancate acquisizioni patrimoniali(lucro cessante). Nel caso in esame, nessuna delle parti ha assolto a tale onere probatorio, pertanto le domande proposte di risarcimento danni per responsabilità aggravata, a parti invertite vanno rigettate per mancanza di prova.
Per quanto concerne le spese di lite, le stesse vanno compensate, stante il mutamento della giurisprudenza intervenuto in corso di causa in ordine alle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente sull'appello proposto da
Parte_1 avverso la sentenza n. 168/2015 del Giudice di Pace di Catanzaro, così provvede:
1. Rigetta l'appello per le ragioni esposte in motivazione e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2. Rigetta le domande risarcitorie proposte a parti invertite ex art 96 cpc per le ragioni esposte in parte motiva;
3. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, il 28.10.2024
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito