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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/06/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 223/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 223/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Emilia Francesca Arturi;
appellante
e
(P.I: Controparte_1
, in persona del Curatore dott.ssa , P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gallucci;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1912/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19.09.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per tutte le parti: “Le parti dichiarano di essere addivenuti ad una soluzione concordata della vertenza e per tale motivo chiedono congiuntamente che
1 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali”.
FATTO
1.1. Con atto di citazione del 25.6.2013, la in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, premesso di essere titolare di rapporto bancario con conto ordinario n.21697, al quale erano stati collegati nel tempo un conto anticipi n.280335 e un conto cessione crediti nn. 280178, 280359 e Contr 280303, conveniva in giudizio la per sentire annullare il contratto ex art. 1418 cod.civ. e\o annullare in via principale la clausola produttiva degli interessi e di determinazione del tasso per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 e 1284 c.c.; accertare la violazione della legge 108/96 e la nullità ex art. 1815 c.c del tasso di interesse;
dichiarare non dovute le spese fisse di chiusura e le commissioni di massimo scoperto con valutazione anche dell'antergazione e postergazione delle singole valute per le diverse operazioni;
di conseguenza sentir condannare la alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito Pt_1 delle suindicate nullità come da disponenda c.t.u. tecnica. Contr Si costituiva in giudizio la con comparsa del 27.11.2013, la quale contestava la domanda chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, la banca deduceva l'infondatezza delle eccepite nullità contrattuali, vista l'omessa produzione del documento contrattuale;
la correttezza della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in applicazione della delibera CICR del 2000; la regolarità delle convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse e sulle eventuali sue variazioni;
la legittimità della CMS;
la mancata violazione della L. 108/96;
l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, per insussistenza dei presupposti di legge;
in via gradata, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, e, comunque, perché nel merito infondata in fatto e diritto, non provata e prescritta.
Nelle more del giudizio, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c., la società attrice, con sentenza n. 20 del 7.5.2014 del Tribunale di
Cosenza, veniva dichiarata fallita, con conseguente interruzione del procedimento che veniva riassunto dalla Curatela Fallimentare.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 1912 del 19.9.2018, il
Tribunale di Cosenza così statuiva: “-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole contrattuali e non dovuti gli interessi passivi con
2 capitalizzazione trimestrale, spese fisse di chiusura e delle commissioni massimo scoperto infra anno e per l'effetto accerta che il saldo contabile del c/c n. 21697 alla data dell'ultima annotazione sulle liste movimento (13.6.2013) è pari ad €
298.506,38 con la differenza a credito del correntista di € 336.655,19; -condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 477,68 per spese ed € 7.795 per compensi professionali, rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
-distrae le spese, ai sensi dell'art. 93 cpc, come sopra liquidate in favore dell'avv. Vittorio Gallucci, procuratore antistatario”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via principale, dichiarare
[...] la nullità della sentenza in quanto emessa in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; b) sempre in via principale, accogliere il presente gravame e, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, riformare la sentenza nei punti censurati con rigetto della domanda a suo tempo proposta dagli appellati perché inammissibile non provata e, comunque, infondata in fatto e diritto;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore domanda, si chiede in parziale riforma che venga ridotta l'ingiusta quantificazione della somma accertata attraverso il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio così come precisato in narrativa;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze processuali per i doppi gradi di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 31.05.2019 la
[...]
resistendo al gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 13.07.2019 la Corte fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 28.01.2025, avendo le parti in sede di precisazione delle conclusioni chiesto il differimento dell'udienza per essere pendenti trattative di
3 bonario componimento della lite, veniva fissata l'udienza del 20.05.2025 al fine di verificare il perfezionamento delle trattative in corso.
All'esito della predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti dato atto di aver raggiunto un accordo e chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
2.1. La Corte prende atto che tra le parti costituite è intervenuta la transazione della lite, come rappresentato dai rispettivi procuratori nelle memorie scritte depositate telematicamente il 19.05.2025.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va rilevato che nelle predette memorie le parti hanno espressamente chiesto che le spese di giudizio vengano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1
confronti di in persona del Curatore, Controparte_1
avverso la sentenza n. 1912 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19.09.2018, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 223/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
Emilia Francesca Arturi;
appellante
e
(P.I: Controparte_1
, in persona del Curatore dott.ssa , P.IVA_2 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Gallucci;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1912/2018 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19.09.2018, avente ad oggetto ripetizione di indebito in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per tutte le parti: “Le parti dichiarano di essere addivenuti ad una soluzione concordata della vertenza e per tale motivo chiedono congiuntamente che
1 venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali”.
FATTO
1.1. Con atto di citazione del 25.6.2013, la in persona Controparte_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, premesso di essere titolare di rapporto bancario con conto ordinario n.21697, al quale erano stati collegati nel tempo un conto anticipi n.280335 e un conto cessione crediti nn. 280178, 280359 e Contr 280303, conveniva in giudizio la per sentire annullare il contratto ex art. 1418 cod.civ. e\o annullare in via principale la clausola produttiva degli interessi e di determinazione del tasso per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 e 1284 c.c.; accertare la violazione della legge 108/96 e la nullità ex art. 1815 c.c del tasso di interesse;
dichiarare non dovute le spese fisse di chiusura e le commissioni di massimo scoperto con valutazione anche dell'antergazione e postergazione delle singole valute per le diverse operazioni;
di conseguenza sentir condannare la alla restituzione delle somme indebitamente percepite a seguito Pt_1 delle suindicate nullità come da disponenda c.t.u. tecnica. Contr Si costituiva in giudizio la con comparsa del 27.11.2013, la quale contestava la domanda chiedendone l'integrale rigetto. In particolare, la banca deduceva l'infondatezza delle eccepite nullità contrattuali, vista l'omessa produzione del documento contrattuale;
la correttezza della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in applicazione della delibera CICR del 2000; la regolarità delle convenzioni sulla determinazione del tasso di interesse e sulle eventuali sue variazioni;
la legittimità della CMS;
la mancata violazione della L. 108/96;
l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, per insussistenza dei presupposti di legge;
in via gradata, la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile, e, comunque, perché nel merito infondata in fatto e diritto, non provata e prescritta.
Nelle more del giudizio, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, VI co., c.p.c., la società attrice, con sentenza n. 20 del 7.5.2014 del Tribunale di
Cosenza, veniva dichiarata fallita, con conseguente interruzione del procedimento che veniva riassunto dalla Curatela Fallimentare.
Disposta ed espletata c.t.u. contabile, con sentenza n. 1912 del 19.9.2018, il
Tribunale di Cosenza così statuiva: “-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole contrattuali e non dovuti gli interessi passivi con
2 capitalizzazione trimestrale, spese fisse di chiusura e delle commissioni massimo scoperto infra anno e per l'effetto accerta che il saldo contabile del c/c n. 21697 alla data dell'ultima annotazione sulle liste movimento (13.6.2013) è pari ad €
298.506,38 con la differenza a credito del correntista di € 336.655,19; -condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 477,68 per spese ed € 7.795 per compensi professionali, rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e
c.p.a. come per legge;
-distrae le spese, ai sensi dell'art. 93 cpc, come sopra liquidate in favore dell'avv. Vittorio Gallucci, procuratore antistatario”.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello la Parte_1 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) in via principale, dichiarare
[...] la nullità della sentenza in quanto emessa in violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; b) sempre in via principale, accogliere il presente gravame e, per le motivazioni tutte di cui in narrativa, riformare la sentenza nei punti censurati con rigetto della domanda a suo tempo proposta dagli appellati perché inammissibile non provata e, comunque, infondata in fatto e diritto;
c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore domanda, si chiede in parziale riforma che venga ridotta l'ingiusta quantificazione della somma accertata attraverso il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio così come precisato in narrativa;
d) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze processuali per i doppi gradi di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 31.05.2019 la
[...]
resistendo al gravame. Controparte_1
Con ordinanza del 13.07.2019 la Corte fissava l'udienza del 24.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
Con ordinanza del 28.01.2025, avendo le parti in sede di precisazione delle conclusioni chiesto il differimento dell'udienza per essere pendenti trattative di
3 bonario componimento della lite, veniva fissata l'udienza del 20.05.2025 al fine di verificare il perfezionamento delle trattative in corso.
All'esito della predetta udienza, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo le parti dato atto di aver raggiunto un accordo e chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
DIRITTO
2.1. La Corte prende atto che tra le parti costituite è intervenuta la transazione della lite, come rappresentato dai rispettivi procuratori nelle memorie scritte depositate telematicamente il 19.05.2025.
Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, va rilevato che nelle predette memorie le parti hanno espressamente chiesto che le spese di giudizio vengano integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei Parte_1
confronti di in persona del Curatore, Controparte_1
avverso la sentenza n. 1912 del Tribunale di Cosenza, pubblicata il 19.09.2018, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali relative al presente giudizio di secondo grado.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 17.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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