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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/05/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
proc. n. 1594/25 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Unico, Dr.ssa Alessandra Aragno
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1594/25 promossa da:
, C.F. nata a KO DI (Albania) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Esmeralda Elmazi del Foro di Torino
RICORRENTE-
contro
della provincia di TORINO, (c.f. , in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito,
pagina 1 di 7 In via preliminare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dei provvedimenti n. 2170/2024 e 2171/2024 del Questore di Torino;
In via istruttoria:
Per il caso di necessità, si chiede, sin d'ora, con il presente atto l'assunzione di sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa a mezzo dei signori e nonché del minore;
Parte_1 Persona_2 Persona_1
Si chiede – ove del caso - l'acquisizione presso gli Uffici Immigrazione e Contenzioso della Questura di Torino dei fascicoli relativi alle istanze di rinnovo della carta di soggiorno presentate rispettivamente dalla signora e minore Parte_1 Per_1
[...]
Con riserva di ogni altra istanza istruttoria, di produzione documentale e di esibire gli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica;
Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione;
Nel merito:
Annullare i decreti n. 2170/2024 e 2171/2024 di rigetto delle istanze di rinnovo della carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano, emessi dalla Questore di Torino in data 02.12.2024, notificato alla signora il 03.01.2025 Parte_1 ed al minore il 15.01.2025 e relativi ordini di allontanamento per essere stati pronunciati in violazione di Persona_1 legge;
Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei signori e del minore ad ottenere la carta di Parte_1 Persona_1 soggiorno come familiare di cittadino italiano ex art. 10 del D.Lgs. 30/2007 ed ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo;
In via subordinata:
Annullare i decreti di rigetto n. 2170/2024 e 2171/2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei signori Pt_1
e del minore ad ottenere il permesso di soggiorno ex art. 23 co. 1 bis D.Lgs. 30/2007 ed ordinare allo
[...] Persona_1 stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo;
In via subordinata e gradata:
Nel denegato caso in cui il Giudice non ritenga applicabili le previsioni di cui al D.Lgs. 30/2007, si insta affinché venga ordinato:
- il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI oppure - il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co. II lett. c) TUI oppure - il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 comma III TUI oppure;
- il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
In ogni caso:
pagina 2 di 7 Condannare i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Per parte resistente:
“ Rigettarsi il ricorso perchè infondato. Vinte le spese”
****
La ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , ha proposto ricorso avverso ai provvedimenti di rigetto ( Prot. nn. Persona_1
2170/2024 e 2171/2024) delle istanze di rinnovo della carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007 e dei relativi ordini di allontanamento, emessi dal Questore della Provincia di Torino in data 02.12.2024 e notificati rispettivamente il 03.01.2025 e 15.01.2025, allegando: di avere presentato in data 04.10.2023 istanza per il rinnovo della carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs.
30/2007 in quanto famigliare del cittadino italiano;
Persona_2 che, con atto del 15.05.2024, le veniva notificato preavviso di rigetto poiché, secondo la Questura, a seguito delle modifiche legislative apportate all'art. 23 D.Lgs. 30/2007, la carta di soggiorno può essere rilasciata solo ai familiari di cittadini comunitari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione;
inoltre, riferiva la Questura, mancava la dimostrazione dello stato di “coniugio”; di avere depositato, a seguito di detto preavviso, contratto di convivenza intercorso tra lei e il e Per_2 regolarmente annotato all'anagrafe; che la Questura respingeva sia il suo ricorso, sia quello presentato dal figlio minore, affermando, per quanto attiene al ricorso da lei presentato, che: “…a seguito delle modifiche normative all'art. 23 del
D.Lvo 30/2007, il titolo di soggiorno invocato va rilasciato soltanto ai familiari di cittadini comunitari i quali hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo, tuttavia non risulta che il coniuge dell'interessata abbia esercitato tale diritto, ovvero che questi abbia soggiornato insieme alla suddetta in altri paesi dell'Unione Europea…”; che la richiesta avanzata nell'interesse del figlio veniva respinta con la seguente motivazione: “…la madre del richiedente non risulta titolare di alcun permesso di soggiorno poiché la relativa istanza presentata in data 04/10/2023 è stata respinta da questo Ufficio con provvedimento di rigetto nr. 2170/2024;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo 286/98, il figlio minore dello straniero segue la condizione pagina 3 di 7 giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con il quale convive…”.
Lamentando l'erroneità del provvedimento, la ricorrente, dopo avere censurato la mancata notifica dell'atto di preavviso del rigetto della domanda avanzata dal figlio minore, chiedeva: il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 D. Lgs. 30/2007 evidenziando che l'interpretazione data dalla
Questura alla norma in esame (art. 23 D.legs 30/07) è illegittima e incostituzionale poiché pone il cittadino italiano e relativo familiare in una posizione di discriminazione e che, comunque, per potere essere qualificato quale cittadino dinamico è sufficiente essere in possesso di un documento valido per l'espatrio, essendo tale elemento equiparabile all'esercizio del diritto di libera circolazione;
in via subordinata, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 23 comma 1 bis D.Lgs.
30/2007, evidenziando che i signori e sono stabilmente uniti da legami affettivi di coppia, Pt_1 Per_2 hanno convissuto more uxorio dal 2008 in Albania, per trasferirsi a Torino dal 2016 e, nel maggio 2019, hanno reso dichiarazioni dai fini della costituzione di una convivenza di fatto, contratto rinnovato nel 2024
e registrato (come risulta dallo stato di famiglia – ); Pt_1 Per_2 in via di ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 30 TUI o, in via gradata ex art. 19 o 31 TUI.
Ciò premesso, concludeva come sopra indicato, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati, veniva fissata udienza per la comparizione delle parti.
Si costituiva in causa il chiedendo il rigetto della domanda avanzata, evidenziando Controparte_2
l'assenza dei presupposti, in capo alla ricorrente, per ottenere il rilascio della carta di soggiorno, stante le modifiche introdotte con la L. 103/23 e non potendo il cittadino italiano Curino essere qualificato quale cittadino mobile;
la mancanza dei presupposti per ottenere il c.d. permesso Fami, stante l'assenza del rapporto di coniugio tra la ricorrente e il cittadino italiano;
l'inammissibilità della istanza ex art. 31 TUI.
All'udienza del 29 aprile compariva il solo legale di parte ricorrente, che insisteva sulle domande avanzate.
***
Innanzi tutto, deve essere dichiarata priva di pregio la doglianza relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto relativamente alla istanza presentata nell'interesse del figlio minore. Infatti, il preavviso di rigetto era stato inviato alla ricorrente nell'ambito della procedura conseguente alla domanda da lei avanzata (tanto è che, all'esito, la signora ha prodotto il contratto di convivenza), svolgendo, così, pagina 4 di 7 pienamente la sua funzione (fare conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale); relativamente alla posizione del figlio, invece, tale preavviso era del tutto superfluo in quanto la posizione del minore segue quella del genitore con il quale convive (e quindi il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato).
**
Il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103, ha operato una integrale riscrittura dell'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007, che oggi così dispone:
“1.Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio
199818. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La distinzione tra “cittadino statico” e “cittadino dinamico” è nota alla maggior parte degli altri Stati europei e si rinviene nella normativa dell'Unione (Direttiva 2004/38), che ha imposto agli Stati membri di garantire la tutela dell'unità famigliare ai famigliari del cittadino europeo che si stabilisca in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ovvero al cittadino che faccia ritorno nel proprio Paese dopo avere esercitato la libera circolazione. Piena libertà di azione è stata invece lasciata agli Stati membri in merito alla facoltà di disciplinare il diritto al ricongiungimento familiare dei propri cittadini.
L'Italia, prima delle modifiche introdotte a decorrere dall'agosto 2023, prevedeva una tutela rafforzata a favore dei propri cittadini, senza distinzione alcuna tra cittadini mobili e statici, equiparando la condizione del familiare del cittadino a quella del familiare dell'europeo e garantendo così che ai familiari di tutti i cittadini italiani si applicasse un regime altrettanto favorevole rispetto a quello previsto per i familiari di cittadini europei, scongiurando il rischio di introdurre discriminazioni alla rovescia.
La nuova normativa oggi in esame, invece, rischia di introdurre tale tipo di discriminazione.
pagina 5 di 7 Sul punto è utile ricordare che la nostra Corte costituzionale (sentenza n. 443/97) ha avuto occasione di affermare che “….In questa sede non è il punto di vista comunitario che interessa. Anche a voler ritenere che, nell'attuale fase evolutiva del processo di integrazione europea, sia questo un portato del rapporto di separazione che tuttora sussiste tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, è certo che all'impatto con il nostro sistema giuridico, quello spazio di sovranità che il diritto comunitario lascia libero allo
Stato italiano può non risolversi in pura autodeterminazione statale o in mera libertà del legislatore nazionale, ma è destinato ad essere riempito dai principi costituzionali e, nella materia di cui si tratta, ad essere occupato dal congiunto operare del principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica… La disparità di trattamento …, seppure è irrilevante per il diritto comunitario, non lo è dunque per il diritto costituzionale italiano. … In assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione … opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principii stabiliti nel trattato agli artt. 30 e seguenti……. il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza affidato a questa Corte non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l'applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare”.
Il legislatore italiano è stato obbligato ad introdurre una distinzione tra le due categorie di persone (statici e dinamici): il decreto legge, infatti, ha la seguente titolazione: “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. In particolare,
l'Unione Europea aveva sollecitato l'Italia di adoperarsi affinchè la carta di soggiorno rilasciata ai famigliari dei suoi cittadini statici fosse differente rispetto a quella riconosciuta ai familiari dei cittadini mobili secondo i dettami della Direttiva 2004/38 (e ciò perché la carta di soggiorno di derivazione unionale conferisce dei vantaggi che possiamo definire connessi alla mobilità).
Pertanto, individuata la ratio legis della norma in esame (che, quindi, esclude in radice l'interpretazione ad essa data dalla ricorrente che ha inteso equiparare l'astratta facoltà di movimento del cittadino, derivante dal possesso di un titolo che ciò gli consente, con l'effettivo esercizio dello stesso), al fine di escludere ogni tipo di disuguaglianza tra le due categorie individuate (ed evitare il pericolo della c.d. discriminazione alla rovescia), la nozione di familiari di cui al comma 1 bis, non può che essere rinvenuta all'interno dello stesso d.lgs 30/07, ove la norma è inserita.
L'unica interpretazione conforme alla costituzione e alla legge (si veda la l. 234/12 che all'art. 53 impone di evitare discriminazioni ai danni dei cittadini italiani in occasione dell'attuazione del diritto dell'Unione) è pertanto quella secondo la quale il concetto di familiare deve essere individuato nell'art. 2 e nell'art. 3 del decreto legislativo in esame.
In primis, infatti, si rileva che l'intento del legislatore non era quello di disciplinare un nuovo tipo di permesso di soggiorno riservato ad una cerchia di familiari/parenti differente rispetto a quello (carta di soggiorno) spettante ai familiari dei cittadini mobili;
inoltre, e l'argomento è dirimente, ritenere che il nuovo pagina 6 di 7 permesso di soggiorno si applichi solo alla più ristretta cerchia di familiari indicati nell'art. 29 del d.lgs
286/98 determinerebbe una evidente discriminazione, degna del vaglio della Corte Costituzionale.
Per quanto interessa il caso concreto, la ricorrente e il cittadino italiano hanno sottoscritto in Persona_2 data 23.9.24, un contratto di convivenza (doc.8) debitamente certificato dall'anagrafe (doc.9): la ricorrente, pertanto, rientra nel concetto di (altro) familiare disciplinato dall'art. 3 lett. b) d. lgs 30/07 (“ il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata).
L'art. 23, comma 1 bis, non impone alcuna altra verifica per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d.
Fami).
La domanda subordinata deve quindi essere accolta.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla integrale compensazione delle spese in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
rigetta la domanda principale;
accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, riconosce alla parte ricorrente , C.F. Parte_1
nata a [...] il [...] (anche nella sua qualità di C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , C.F. Persona_1
, nato a [...] il [...]) il diritto ad ottenere il permesso di C.F._2 soggiorno per motivi familiari disciplinato dall'art. 23, comma 1 bis d.lgs 30/07 (permesso quinquennale, convertibile in permesso di lavoro) e dispone pertanto la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 29.4.25
Il Giudice
Alessandra Aragno
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, in persona del Giudice Unico, Dr.ssa Alessandra Aragno
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1594/25 promossa da:
, C.F. nata a KO DI (Albania) il [...], in [...] Parte_1 C.F._1
e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , Persona_1
C.F. , nato a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._2
Esmeralda Elmazi del Foro di Torino
RICORRENTE-
contro
della provincia di TORINO, (c.f. , in CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Torino
RESISTENTE COSTITUITO
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente:
“Voglia il Tribunale adito,
pagina 1 di 7 In via preliminare:
Sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia dei provvedimenti n. 2170/2024 e 2171/2024 del Questore di Torino;
In via istruttoria:
Per il caso di necessità, si chiede, sin d'ora, con il presente atto l'assunzione di sommarie informazioni sulle circostanze di cui in narrativa a mezzo dei signori e nonché del minore;
Parte_1 Persona_2 Persona_1
Si chiede – ove del caso - l'acquisizione presso gli Uffici Immigrazione e Contenzioso della Questura di Torino dei fascicoli relativi alle istanze di rinnovo della carta di soggiorno presentate rispettivamente dalla signora e minore Parte_1 Per_1
[...]
Con riserva di ogni altra istanza istruttoria, di produzione documentale e di esibire gli originali della documentazione prodotta in copia fotostatica;
Con salvezza di ogni opportuna replica e deduzione;
Nel merito:
Annullare i decreti n. 2170/2024 e 2171/2024 di rigetto delle istanze di rinnovo della carta di soggiorno come familiare di cittadino italiano, emessi dalla Questore di Torino in data 02.12.2024, notificato alla signora il 03.01.2025 Parte_1 ed al minore il 15.01.2025 e relativi ordini di allontanamento per essere stati pronunciati in violazione di Persona_1 legge;
Per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei signori e del minore ad ottenere la carta di Parte_1 Persona_1 soggiorno come familiare di cittadino italiano ex art. 10 del D.Lgs. 30/2007 ed ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo;
In via subordinata:
Annullare i decreti di rigetto n. 2170/2024 e 2171/2024 e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei signori Pt_1
e del minore ad ottenere il permesso di soggiorno ex art. 23 co. 1 bis D.Lgs. 30/2007 ed ordinare allo
[...] Persona_1 stesso Questore della Provincia di Torino il rilascio di detto titolo;
In via subordinata e gradata:
Nel denegato caso in cui il Giudice non ritenga applicabili le previsioni di cui al D.Lgs. 30/2007, si insta affinché venga ordinato:
- il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 TUI oppure - il rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co. II lett. c) TUI oppure - il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 31 comma III TUI oppure;
- il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
In ogni caso:
pagina 2 di 7 Condannare i resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge”.
Per parte resistente:
“ Rigettarsi il ricorso perchè infondato. Vinte le spese”
****
La ricorrente indicata in epigrafe, in proprio e nella sua qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , ha proposto ricorso avverso ai provvedimenti di rigetto ( Prot. nn. Persona_1
2170/2024 e 2171/2024) delle istanze di rinnovo della carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs. 30/2007 e dei relativi ordini di allontanamento, emessi dal Questore della Provincia di Torino in data 02.12.2024 e notificati rispettivamente il 03.01.2025 e 15.01.2025, allegando: di avere presentato in data 04.10.2023 istanza per il rinnovo della carta di soggiorno ex art. 10 D.Lgs.
30/2007 in quanto famigliare del cittadino italiano;
Persona_2 che, con atto del 15.05.2024, le veniva notificato preavviso di rigetto poiché, secondo la Questura, a seguito delle modifiche legislative apportate all'art. 23 D.Lgs. 30/2007, la carta di soggiorno può essere rilasciata solo ai familiari di cittadini comunitari che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione;
inoltre, riferiva la Questura, mancava la dimostrazione dello stato di “coniugio”; di avere depositato, a seguito di detto preavviso, contratto di convivenza intercorso tra lei e il e Per_2 regolarmente annotato all'anagrafe; che la Questura respingeva sia il suo ricorso, sia quello presentato dal figlio minore, affermando, per quanto attiene al ricorso da lei presentato, che: “…a seguito delle modifiche normative all'art. 23 del
D.Lvo 30/2007, il titolo di soggiorno invocato va rilasciato soltanto ai familiari di cittadini comunitari i quali hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in ambito europeo, tuttavia non risulta che il coniuge dell'interessata abbia esercitato tale diritto, ovvero che questi abbia soggiornato insieme alla suddetta in altri paesi dell'Unione Europea…”; che la richiesta avanzata nell'interesse del figlio veniva respinta con la seguente motivazione: “…la madre del richiedente non risulta titolare di alcun permesso di soggiorno poiché la relativa istanza presentata in data 04/10/2023 è stata respinta da questo Ufficio con provvedimento di rigetto nr. 2170/2024;
Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo 286/98, il figlio minore dello straniero segue la condizione pagina 3 di 7 giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con il quale convive…”.
Lamentando l'erroneità del provvedimento, la ricorrente, dopo avere censurato la mancata notifica dell'atto di preavviso del rigetto della domanda avanzata dal figlio minore, chiedeva: il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 D. Lgs. 30/2007 evidenziando che l'interpretazione data dalla
Questura alla norma in esame (art. 23 D.legs 30/07) è illegittima e incostituzionale poiché pone il cittadino italiano e relativo familiare in una posizione di discriminazione e che, comunque, per potere essere qualificato quale cittadino dinamico è sufficiente essere in possesso di un documento valido per l'espatrio, essendo tale elemento equiparabile all'esercizio del diritto di libera circolazione;
in via subordinata, un permesso di soggiorno per motivi di famiglia ex art. 23 comma 1 bis D.Lgs.
30/2007, evidenziando che i signori e sono stabilmente uniti da legami affettivi di coppia, Pt_1 Per_2 hanno convissuto more uxorio dal 2008 in Albania, per trasferirsi a Torino dal 2016 e, nel maggio 2019, hanno reso dichiarazioni dai fini della costituzione di una convivenza di fatto, contratto rinnovato nel 2024
e registrato (come risulta dallo stato di famiglia – ); Pt_1 Per_2 in via di ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 30 TUI o, in via gradata ex art. 19 o 31 TUI.
Ciò premesso, concludeva come sopra indicato, chiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati.
Disposta la sospensione dei provvedimenti impugnati, veniva fissata udienza per la comparizione delle parti.
Si costituiva in causa il chiedendo il rigetto della domanda avanzata, evidenziando Controparte_2
l'assenza dei presupposti, in capo alla ricorrente, per ottenere il rilascio della carta di soggiorno, stante le modifiche introdotte con la L. 103/23 e non potendo il cittadino italiano Curino essere qualificato quale cittadino mobile;
la mancanza dei presupposti per ottenere il c.d. permesso Fami, stante l'assenza del rapporto di coniugio tra la ricorrente e il cittadino italiano;
l'inammissibilità della istanza ex art. 31 TUI.
All'udienza del 29 aprile compariva il solo legale di parte ricorrente, che insisteva sulle domande avanzate.
***
Innanzi tutto, deve essere dichiarata priva di pregio la doglianza relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto relativamente alla istanza presentata nell'interesse del figlio minore. Infatti, il preavviso di rigetto era stato inviato alla ricorrente nell'ambito della procedura conseguente alla domanda da lei avanzata (tanto è che, all'esito, la signora ha prodotto il contratto di convivenza), svolgendo, così, pagina 4 di 7 pienamente la sua funzione (fare conoscere alla PA procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale); relativamente alla posizione del figlio, invece, tale preavviso era del tutto superfluo in quanto la posizione del minore segue quella del genitore con il quale convive (e quindi il contenuto dell'atto amministrativo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato).
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Il decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge 10 agosto 2023, n. 103, ha operato una integrale riscrittura dell'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007, che oggi così dispone:
“1.Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo.
1-bis. Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio
199818. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
La distinzione tra “cittadino statico” e “cittadino dinamico” è nota alla maggior parte degli altri Stati europei e si rinviene nella normativa dell'Unione (Direttiva 2004/38), che ha imposto agli Stati membri di garantire la tutela dell'unità famigliare ai famigliari del cittadino europeo che si stabilisca in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, ovvero al cittadino che faccia ritorno nel proprio Paese dopo avere esercitato la libera circolazione. Piena libertà di azione è stata invece lasciata agli Stati membri in merito alla facoltà di disciplinare il diritto al ricongiungimento familiare dei propri cittadini.
L'Italia, prima delle modifiche introdotte a decorrere dall'agosto 2023, prevedeva una tutela rafforzata a favore dei propri cittadini, senza distinzione alcuna tra cittadini mobili e statici, equiparando la condizione del familiare del cittadino a quella del familiare dell'europeo e garantendo così che ai familiari di tutti i cittadini italiani si applicasse un regime altrettanto favorevole rispetto a quello previsto per i familiari di cittadini europei, scongiurando il rischio di introdurre discriminazioni alla rovescia.
La nuova normativa oggi in esame, invece, rischia di introdurre tale tipo di discriminazione.
pagina 5 di 7 Sul punto è utile ricordare che la nostra Corte costituzionale (sentenza n. 443/97) ha avuto occasione di affermare che “….In questa sede non è il punto di vista comunitario che interessa. Anche a voler ritenere che, nell'attuale fase evolutiva del processo di integrazione europea, sia questo un portato del rapporto di separazione che tuttora sussiste tra ordinamento comunitario e ordinamento interno, è certo che all'impatto con il nostro sistema giuridico, quello spazio di sovranità che il diritto comunitario lascia libero allo
Stato italiano può non risolversi in pura autodeterminazione statale o in mera libertà del legislatore nazionale, ma è destinato ad essere riempito dai principi costituzionali e, nella materia di cui si tratta, ad essere occupato dal congiunto operare del principio di eguaglianza e della libertà di iniziativa economica… La disparità di trattamento …, seppure è irrilevante per il diritto comunitario, non lo è dunque per il diritto costituzionale italiano. … In assenza di una regolamentazione uniforme in ambito comunitario, il principio di non discriminazione … opera, nella diversità delle discipline nazionali, come istanza di adeguamento del diritto interno ai principii stabiliti nel trattato agli artt. 30 e seguenti……. il che equivale a dire che nel giudizio di eguaglianza affidato a questa Corte non possono essere ignorati gli effetti discriminatori che l'applicazione del diritto comunitario è suscettibile di provocare”.
Il legislatore italiano è stato obbligato ad introdurre una distinzione tra le due categorie di persone (statici e dinamici): il decreto legge, infatti, ha la seguente titolazione: “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”. In particolare,
l'Unione Europea aveva sollecitato l'Italia di adoperarsi affinchè la carta di soggiorno rilasciata ai famigliari dei suoi cittadini statici fosse differente rispetto a quella riconosciuta ai familiari dei cittadini mobili secondo i dettami della Direttiva 2004/38 (e ciò perché la carta di soggiorno di derivazione unionale conferisce dei vantaggi che possiamo definire connessi alla mobilità).
Pertanto, individuata la ratio legis della norma in esame (che, quindi, esclude in radice l'interpretazione ad essa data dalla ricorrente che ha inteso equiparare l'astratta facoltà di movimento del cittadino, derivante dal possesso di un titolo che ciò gli consente, con l'effettivo esercizio dello stesso), al fine di escludere ogni tipo di disuguaglianza tra le due categorie individuate (ed evitare il pericolo della c.d. discriminazione alla rovescia), la nozione di familiari di cui al comma 1 bis, non può che essere rinvenuta all'interno dello stesso d.lgs 30/07, ove la norma è inserita.
L'unica interpretazione conforme alla costituzione e alla legge (si veda la l. 234/12 che all'art. 53 impone di evitare discriminazioni ai danni dei cittadini italiani in occasione dell'attuazione del diritto dell'Unione) è pertanto quella secondo la quale il concetto di familiare deve essere individuato nell'art. 2 e nell'art. 3 del decreto legislativo in esame.
In primis, infatti, si rileva che l'intento del legislatore non era quello di disciplinare un nuovo tipo di permesso di soggiorno riservato ad una cerchia di familiari/parenti differente rispetto a quello (carta di soggiorno) spettante ai familiari dei cittadini mobili;
inoltre, e l'argomento è dirimente, ritenere che il nuovo pagina 6 di 7 permesso di soggiorno si applichi solo alla più ristretta cerchia di familiari indicati nell'art. 29 del d.lgs
286/98 determinerebbe una evidente discriminazione, degna del vaglio della Corte Costituzionale.
Per quanto interessa il caso concreto, la ricorrente e il cittadino italiano hanno sottoscritto in Persona_2 data 23.9.24, un contratto di convivenza (doc.8) debitamente certificato dall'anagrafe (doc.9): la ricorrente, pertanto, rientra nel concetto di (altro) familiare disciplinato dall'art. 3 lett. b) d. lgs 30/07 (“ il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata).
L'art. 23, comma 1 bis, non impone alcuna altra verifica per il rilascio del permesso di soggiorno (c.d.
Fami).
La domanda subordinata deve quindi essere accolta.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla integrale compensazione delle spese in considerazione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
rigetta la domanda principale;
accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, riconosce alla parte ricorrente , C.F. Parte_1
nata a [...] il [...] (anche nella sua qualità di C.F._1 genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore , C.F. Persona_1
, nato a [...] il [...]) il diritto ad ottenere il permesso di C.F._2 soggiorno per motivi familiari disciplinato dall'art. 23, comma 1 bis d.lgs 30/07 (permesso quinquennale, convertibile in permesso di lavoro) e dispone pertanto la trasmissione degli atti al Questore di Torino.
Così deciso in Torino, 29.4.25
Il Giudice
Alessandra Aragno
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