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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 190 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NICOLETTA CERVIA ( ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CLAUDIA CP_1 P.IVA_1
CONSORTE ( ) C.F._3 Controparte_2
( ) C.F._4
appellato
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 134/2024 pubblicata in data 05/06/2024 il Tribunale di
Massa ha rigettato il ricorso depositato in data 24.11.2021 da
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dell'eziologia professionale Pt_1
del carcinoma alla prostata diagnosticatogli nel 2019 e conseguente all'esposizione a fibre d'asbesto ed altri agenti patogeni - tra cui il cadmio e l'arsenico - patita per aver operato quale elettricista manutentore alle dipendenze della dal 1963 al 1990. Controparte_3
Il Tribunale, disposta CTU medico-legale, ha aderito alle relative conclusioni, ritenendo non provata l'eziologia professionale della malattia contratta dal . Pt_1
Le spese di lite sono state compensate tra le parti mentre le spese di CTU sono state poste a carico del ricorrente.
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 propone Parte_1
appello lamentando l'erroneità dell'esclusione del presupposto dell'esposizione a rischio, stante la presenza di cadmio nei fumi di saldatura, ossia di agente cancerogeno con valore soglia molto basso, seppure fissato solamente dal D.lvo 31/2001. Lamenta inoltre l'errata valutazione in punto a nesso causale, invocando l'applicazione del criterio della “probabilità prevalente”. Chiede la rinnovazione della CTU medico legale, l'acquisizione di perizia ambientale espletata in altra controversia, ovvero l'ammissione di CTU ambientale e della prova per testi dedotta in primo grado.
resiste. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.1.2024, alla camera di consiglio del 14 gennaio 2024 la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
pag. 2/6 L'appello è infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che parte appellante non ripropone la prospettazione della riconducibilità della patologia tumorale alla pur patita esposizione ad amianto, facendo per tal modo acquiescenza rispetto a quanto emerso in sede di CTU medico-legale (e dunque quanto alla mancanza di evidenza scientifica della correlabilità del tumore prostatico ad esposizione ad amianto).
L'appellante insiste, per contro, nell'indicare nell'esposizione ai fumi di saldatura, ed in particolare al cadmio, la causa/concausa della suddetta malattia.
Devono ritenersi incontestate sia la patologia tumorale diagnosticata all'appellante nel 2019 - all'età di 81 anni ed a circa trent'anni dal pensionamento - sia lo svolgimento da parte del suddetto, quale elettricista manutentore, di attività di saldatura, nonché l'esposizione a fumi di saldatura.
Le condizioni di lavoro del risultano peraltro compiutamente Pt_1
descritte dal CTU nominato in primo grado, dott. che Persona_1
tiene espressamente conto delle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro dell'appellante ed allegate in atti. Trattasi dei soggetti indicati anche quali testi nel ricorso introduttivo , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
con capitolazione di circostanze coincidenti con il quadro Tes_3
fattuale che il CTU ha espressamente preso come riferimento per ricostruire l'esposizione a rischio del presso la Pt_1 CP_3
(cfr. pag. 7 CTU fascicolo di primo grado).
[...]
Il CTU ha inoltre tenuto compiutamente conto delle consulenze tecniche ambientali redatte per il Tribunale di Massa dall'Ing. nelle Per_2
pag. 3/6 controversie proposte da taluni lavoratori (tra cui il ) nei confronti Pt_1
della riportandone le parti di rilievo ai fini della Controparte_3
valutazione della significatività dell'esposizione a rischio.
Ciò che emerge con chiarezza dagli atti di causa, e dalla sentenza impugnata, è che nonostante sia incontestata l'esposizione del ai Pt_1
fumi di saldatura - ossia a fumi, gas, vapori e polveri contenenti sostanze potenzialmente tossiche - resta incerta la “qualità” di queste sostanze, in quanto dipendente da una serie notevole di variabili rimaste ignote.
La tipologia delle sostanze tossiche dipende infatti dai materiali di base utilizzati (ferro, acciai, acciai legati con altri metalli ecc.), dalla presenza di impurezze, dalla tipologia di lavorazioni, dalla modalità di effettuazione delle lavorazioni (con o senza materiali aggiuntivi, utilizzando il calore e/o la pressione); dalla fonte di produzione del calore, dalla presenza di gas
“inerti” od “attivi”; dalla presenza di rivestimenti metallici sul materiale da lavorare ecc..
La relazione tecnica ambientale espletata dall'Ing. esclude Per_2
pertanto la possibilità di quantificare la presenza di tali sostanze, e quindi di pervenire ad una valutazione di significatività in termini di esposizione a rischio.
Né le argomentazioni di parte appellante scalfiscono tali conclusioni, tanto più che lo stesso appellante riconosce la sussistenza di un valore soglia.
Deve pertanto ritenersi corretta e condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che ha ritenuto non valutabile l'entità dell'esposizione a cadmio ed arsenico, neppure in termini approssimativi, e dunque non provata un'esposizione qualificata.
pag. 4/6 Inoltre, come puntualmente replicato dall' , anche gli studi scientifici CP_1
menzionati dall'appellante confermano l'assenza di risultati univoci sulla possibile correlazione tra esposizione a cadmio e tumore alla prostata, trattandosi peraltro di tumore ad eziologia multifattoriale e tra i più diffusi per frequenza statistica negli uomini.
L'inserimento nella Lista II delle malattie la cui segnalazione è obbligatoria ex-art. 139 del T.U. 1124/65 non implica infatti che la malattia sia tabellata, trattandosi di liste correlate a denunce/segnalazioni di aventi funzione statistico epidemiologica a fini preventivi, ed essendo previsto che nella lista II siano inserite le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità.
Il Tribunale ha pertanto correttamente applicato i principi ribaditi da giurisprudenza consolidata circa la necessità che, in presenza di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa venga dimostrato in termini di probabilità qualificata (cfr., da ultimo, Cass. 27639/2024).
L'appello viene conseguentemente respinto.
La natura della controversia, implicante valutazioni di natura medico-legale oggetto di continuo approfondimento e studio da parte della comunità scientifica, consigliano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
pag. 5/6 respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli Presidente
Paolo Viarengo Consigliere
Maria Grazia Cassia Consigliera rel. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9 gennaio
2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 190 /2024 promossa da:
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. NICOLETTA CERVIA ( ) C.F._2
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CLAUDIA CP_1 P.IVA_1
CONSORTE ( ) C.F._3 Controparte_2
( ) C.F._4
appellato
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente CP_1
- altre ipotesi
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 134/2024 pubblicata in data 05/06/2024 il Tribunale di
Massa ha rigettato il ricorso depositato in data 24.11.2021 da
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dell'eziologia professionale Pt_1
del carcinoma alla prostata diagnosticatogli nel 2019 e conseguente all'esposizione a fibre d'asbesto ed altri agenti patogeni - tra cui il cadmio e l'arsenico - patita per aver operato quale elettricista manutentore alle dipendenze della dal 1963 al 1990. Controparte_3
Il Tribunale, disposta CTU medico-legale, ha aderito alle relative conclusioni, ritenendo non provata l'eziologia professionale della malattia contratta dal . Pt_1
Le spese di lite sono state compensate tra le parti mentre le spese di CTU sono state poste a carico del ricorrente.
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 propone Parte_1
appello lamentando l'erroneità dell'esclusione del presupposto dell'esposizione a rischio, stante la presenza di cadmio nei fumi di saldatura, ossia di agente cancerogeno con valore soglia molto basso, seppure fissato solamente dal D.lvo 31/2001. Lamenta inoltre l'errata valutazione in punto a nesso causale, invocando l'applicazione del criterio della “probabilità prevalente”. Chiede la rinnovazione della CTU medico legale, l'acquisizione di perizia ambientale espletata in altra controversia, ovvero l'ammissione di CTU ambientale e della prova per testi dedotta in primo grado.
resiste. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.1.2024, alla camera di consiglio del 14 gennaio 2024 la causa è stata decisa sulla base dei seguenti motivi.
pag. 2/6 L'appello è infondato.
Deve in primo luogo rilevarsi che parte appellante non ripropone la prospettazione della riconducibilità della patologia tumorale alla pur patita esposizione ad amianto, facendo per tal modo acquiescenza rispetto a quanto emerso in sede di CTU medico-legale (e dunque quanto alla mancanza di evidenza scientifica della correlabilità del tumore prostatico ad esposizione ad amianto).
L'appellante insiste, per contro, nell'indicare nell'esposizione ai fumi di saldatura, ed in particolare al cadmio, la causa/concausa della suddetta malattia.
Devono ritenersi incontestate sia la patologia tumorale diagnosticata all'appellante nel 2019 - all'età di 81 anni ed a circa trent'anni dal pensionamento - sia lo svolgimento da parte del suddetto, quale elettricista manutentore, di attività di saldatura, nonché l'esposizione a fumi di saldatura.
Le condizioni di lavoro del risultano peraltro compiutamente Pt_1
descritte dal CTU nominato in primo grado, dott. che Persona_1
tiene espressamente conto delle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro dell'appellante ed allegate in atti. Trattasi dei soggetti indicati anche quali testi nel ricorso introduttivo , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
con capitolazione di circostanze coincidenti con il quadro Tes_3
fattuale che il CTU ha espressamente preso come riferimento per ricostruire l'esposizione a rischio del presso la Pt_1 CP_3
(cfr. pag. 7 CTU fascicolo di primo grado).
[...]
Il CTU ha inoltre tenuto compiutamente conto delle consulenze tecniche ambientali redatte per il Tribunale di Massa dall'Ing. nelle Per_2
pag. 3/6 controversie proposte da taluni lavoratori (tra cui il ) nei confronti Pt_1
della riportandone le parti di rilievo ai fini della Controparte_3
valutazione della significatività dell'esposizione a rischio.
Ciò che emerge con chiarezza dagli atti di causa, e dalla sentenza impugnata, è che nonostante sia incontestata l'esposizione del ai Pt_1
fumi di saldatura - ossia a fumi, gas, vapori e polveri contenenti sostanze potenzialmente tossiche - resta incerta la “qualità” di queste sostanze, in quanto dipendente da una serie notevole di variabili rimaste ignote.
La tipologia delle sostanze tossiche dipende infatti dai materiali di base utilizzati (ferro, acciai, acciai legati con altri metalli ecc.), dalla presenza di impurezze, dalla tipologia di lavorazioni, dalla modalità di effettuazione delle lavorazioni (con o senza materiali aggiuntivi, utilizzando il calore e/o la pressione); dalla fonte di produzione del calore, dalla presenza di gas
“inerti” od “attivi”; dalla presenza di rivestimenti metallici sul materiale da lavorare ecc..
La relazione tecnica ambientale espletata dall'Ing. esclude Per_2
pertanto la possibilità di quantificare la presenza di tali sostanze, e quindi di pervenire ad una valutazione di significatività in termini di esposizione a rischio.
Né le argomentazioni di parte appellante scalfiscono tali conclusioni, tanto più che lo stesso appellante riconosce la sussistenza di un valore soglia.
Deve pertanto ritenersi corretta e condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, che ha ritenuto non valutabile l'entità dell'esposizione a cadmio ed arsenico, neppure in termini approssimativi, e dunque non provata un'esposizione qualificata.
pag. 4/6 Inoltre, come puntualmente replicato dall' , anche gli studi scientifici CP_1
menzionati dall'appellante confermano l'assenza di risultati univoci sulla possibile correlazione tra esposizione a cadmio e tumore alla prostata, trattandosi peraltro di tumore ad eziologia multifattoriale e tra i più diffusi per frequenza statistica negli uomini.
L'inserimento nella Lista II delle malattie la cui segnalazione è obbligatoria ex-art. 139 del T.U. 1124/65 non implica infatti che la malattia sia tabellata, trattandosi di liste correlate a denunce/segnalazioni di aventi funzione statistico epidemiologica a fini preventivi, ed essendo previsto che nella lista II siano inserite le malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità.
Il Tribunale ha pertanto correttamente applicato i principi ribaditi da giurisprudenza consolidata circa la necessità che, in presenza di malattia non tabellata e ad eziologia multifattoriale, il nesso causale con l'attività lavorativa venga dimostrato in termini di probabilità qualificata (cfr., da ultimo, Cass. 27639/2024).
L'appello viene conseguentemente respinto.
La natura della controversia, implicante valutazioni di natura medico-legale oggetto di continuo approfondimento e studio da parte della comunità scientifica, consigliano la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 127 ter c.p.c.
pag. 5/6 respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
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