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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2226/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2226/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale Avv. con l'Avv. Antonio Grieco;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), quale erede di (C.F. Controparte_1 C.F._1 Persona_1
, con gli Avv.ti Gianluca Perreca e Cristiana Fabbrizi;
C.F._2
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Ministro pro tempore, e (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 con l'Avv. Anna Donati;
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ); Controparte_5 C.F._6
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di AR e pubblicata il 08/10/2021.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 14
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così disporre: in via principale: accogliere i motivi d'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rideterminando in diminuzione il valore del terreno della Sig.ra per Per_1 cui è causa, nonché escludere, o quanto meno rideterminare in diminuzione, il risarcimento del danno da essa in ipotesi subito, per le ragioni esposte in narrativa;
in via istruttoria: si chiede disporsi idonea CTU estimativa onde accertare il reale valore del terreno della Sig.ra per cui è causa, nonché quantificare il risarcimento del danno Per_1 da essa in ipotesi subito, in ragione delle circostanze esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari”.
Per la parte appellata quale erede di Controparte_1 Persona_1
“a) rigettare ogni domanda formulata dalla controparte nei confronti della parte appellata poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b) condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
- in via istruttoria non sono rinunciate le domande tutte articolate nella propria difesa del primo grado qui da intendersi trascritte”.
Per le parti appellate e Controparte_2 CP_3
[...]
“si conclude affinché la Corte di Appello di Firenze decida secondo giustizia. Anche in punto di spese”
Per le parti appellate e Pt_3 Parte_4
“Si costituiscono in giudizio i sigg.ri e eccependo il difetto di Parte_3 Parte_4 legittimazione passiva e chiedendo pertanto l'estromissione dal processo”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nel maggio 2017, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1
AR, e Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la costituzione di una CP_5 servitù di passaggio, anche con mezzi e macchinari agricoli della larghezza minima di mt.
2,50, a favore del fondo di proprietà dell'attrice (foglio 37, particelle 45-65 e 66) a carico dei fondi di proprietà dei convenuti e meglio indicati nella CTU di cui alla narrativa che
pagina 2 di 14 precede, al fine di consentire l'accesso alla pubblica via, stabilendo, contestualmente, ex art.
1051, 2° comma cc., le modalità ed il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire. - 2)
ONre . alla realizzazione del suddetto percorso a propria Parte_1 cura e spese, onerando la stessa di tutti i relativi costi, comprese le indennità spettanti ai proprietari dei fondi serventi ex art. 1053 cc. - 3) Ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari la trascrizione della sentenza relativa alla costituzione della servitù, con ogni relativo onere a carico di .; - 4) In subordine, nella denegata Parte_1 ipotesi di accertamento della impossibilità di costituzione della servitù di passaggio di cui sopra, condannare . alla corresponsione, alla Sig.ra Parte_1 Per_1 della somma di 53.500,00, pari al valore attuale del fondo di parte attrice o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
- 5) In ogni caso, condannare . al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Parte_1 da parte attrice, da qualificarsi in € 33.145,00, come da narrativa che precede, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ai danni morali, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi”.
L'attrice, richiamati gli esiti di un pregresso giudizio instaurato dinanzi all'allora Sezione
Distaccata di Montevarchi del Tribunale di AR (n. r.g. 99/2013), conclusosi con sentenza n. 943/2016 pubblicata 16.8.2016 – con cui era stata accertata l'illegittima interclusione del suo fondo agricolo, con soppressione della precedente servitù di passaggio di cui esso godeva, per effetto dei lavori di realizzazione del nuovo casello autostradale eseguiti in loco da con declaratoria, tuttavia, di inammissibilità delle restanti Parte_1 domande proposte dalla volte alla costituzione di una nuova servitù di passo, in via Per_1 coattiva, a vantaggio del proprio terreno e a spese della suddetta società, “per mancanza di tutte le parti necessarie e per l'impossibilità di convenirle se non violando i tempi giusti del processo”, salva la possibilità di riproporre le domande “in un nuovo giudizio nei confronti dei contraddittori necessari” (pag. 6 sentenza citata) – adiva quindi nuovamente il Tribunale di AR, ivi convenendo nonché la l' Parte_1 Controparte_4 CP_6
questi ultimi quali titolari dei fondi interessati dal tracciato della
[...] Controparte_5 servitù già individuato dal CTU nominato nel precedente giudizio, per ottenere: a) in via principale, la costituzione della servitù, con condanna di alla Parte_1 realizzazione del percorso a propria cura e spese e con addebito alla stessa di ogni onere relativo, ivi comprese le indennità spettanti ai proprietari dei fondi serventi;
b) in via subordinata, in ipotesi di riconosciuta impossibilità di costituzione della servitù (a motivo in pagina 3 di 14 particolare della natura demaniale di alcuni dei fondi da assoggettare al transito), la condanna di al pagamento della somma di € 53.500,00 (o di quella diversa Parte_1 Parte_1 ritenuta di giustizia) pari al valore del fondo di proprietà di parte attrice;
c) in ogni caso, la condanna di al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, Parte_1 provocati con la propria condotta, ivi compreso il lucro cessante per il mancato sfruttamento del terreno da parte dell'attrice a partire dalla data della realizzata interclusione (2010), danni tutti da quantificarsi complessivamente in € 33.145,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio con richiesta di rigetto delle Parte_1 domande, la chiedendo di “respingere…la domanda di parte attrice diretta Controparte_4 ad ottenere la dichiarazione di costituzione di servitù di passaggio con riferimento all'area appartenente al demanio idrico regionale, la quale potrà essere utilizzata da terzi solo in virtù di uno specifico provvedimento concessorio regionale”, e l' , Controparte_3 chiedendo di “respingere la domanda proposta” nei propri confronti “in tesi per difetto di legittimazione passiva ed, in ipotesi, in quanto inammissibile e/o infondata e non dimostrata”, mentre restava contumace. Controparte_7
Nel corso del giudizio di primo grado il contraddittorio veniva integrato nei confronti del
, il quale si costituiva chiedendo di “respingere la Controparte_2 domanda proposta” nei propri confronti “per difetto di legittimazione passiva ed in ipotesi, in quanto inammissibile e/o infondata e non dimostrata”, e di la Controparte_8 quale si costituiva chiedendo al Tribunale di “prendere atto della” propria “posizione remissiva…in ordine alla costituzione di servitù di passaggio, anche con mezzi e macchinari agricoli delle larghezza minima di mt. 2,50, a favore del fondo di proprietà dell'attrice
(foglio 37 - p.lle 45, 65 e 66), anche a carico del fondo di proprietà . CP_8
3. La causa veniva istruita con escussione di testi e quindi definita in primo grado con sentenza n. 820/2021 pubblicata il 08/10/2021, con la quale il Tribunale di AR così decideva:
“- Dispone che , proprietaria di fondo agricolo, sito in Terranuova Persona_1
Bracciolini, loc. Poggilupi, censito al NCEU al foglio 37, particelle nn.45-65 e 66, provveda alla cessione del fondo ad in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore.
- ON “ in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pagina 4 di 14 pro-tempore, a pagare a € 46.520,00, oltre interessi e rivalutazione Persona_1 monetaria, come da motivazione.
- Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente
Sentenza.
- ON in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alle spese di lite, sostenute da , pari ad € 5.630,00 e quelle Persona_1 sostenute da , per lo stesso importo, oltre oneri di legge. Controparte_8
- Dispone che le spese di lite sostenute da , e Controparte_4 Controparte_3
rimangano a carico dei predetti Enti”. Controparte_2
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava in particolare che:
- l'illiceità del comportamento di ossia dell'interclusione dalla Parte_1 medesima cagionata al fondo di proprietà dell'attrice era stata già riconosciuta con la sentenza n. 943/2016, non impugnata e quindi passata in giudicato, non potendo perciò il Tribunale rimettere in discussione il profilo con un diverso apprezzamento;
- la possibilità di costituire una nuova servitù di passaggio, secondo le indicazioni fornite nella relazione peritale del Geometra (CTU nominato nel precedente giudizio), Persona_2 acquisita agli atti di causa, era da escludere, in quanto l'unico percorso individuato dal tecnico come astrattamente realizzabile (a costo peraltro di opere onerose e impattanti sulla conformazione del territorio) avrebbe dovuto attraversare, tra le altre, un'area appartenente al demanio regionale, su cui non si sarebbe potuto costituire un diritto reale perpetuo, ma al più avrebbe potuto concedersi, da parte dell'ente competente, con provvedimento amministrativo di tipo concessorio, un diritto di godimento temporaneo, dietro pagamento di un canone, secondo la normativa di riferimento (art. 823 c.c., L.R. Toscana n. 80/2015 e n. 77/2016);
- in ordine alle restanti pretese avanzate dall'attrice, doveva escludersi l'esistenza di un danno morale risarcibile in conseguenza dei fatti denunciati;
viceversa, alla medesima potevano essere riconosciuti: 1) a titolo di “corrispettivo” per il terreno da cedere ad
, l'importo, stimato in via equitativa, di € 35.000,00 (a fronte delle Parte_1 contrapposte valutazioni delle parti, di € 53.500,00 per l'attrice ed € 20.000,00 per la convenuta); b) a titolo di danno patrimoniale, l'importo di € 11.500,00 indicato nella relazione tecnica di parte attrice quale mancato reddito per gli anni in cui l'accesso al terreno era stato precluso, che “aggiunto alla valutazione del terreno, da cedere ad ” CP_9
pagina 5 di 14 portava alla condanna di detta società al pagamento della somma complessiva di € 46.520,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali;
- a carico di l' dovevano restare anche le spese della terza chiamata Parte_1 Pt_1
mentre le spese delle altre parti convenute/chiamate in causa, costituite in CP_8 giudizio, andavano lasciate a loro carico.
4. ha proposto appello alla pronuncia e, premettendo di Parte_1 concordare “per ragioni di opportunità e speditezza operativa” con la soluzione “di definire la questione controversa acquisendo in proprietà il terreno della Sig.ra dietro Per_1 pagamento a quest'ultima del giusto corrispettivo” e dunque di non ritenere di impugnare “i capi di sentenza che determinano tale esito”, ha articolato le proprie censure sui seguenti motivi:
I) assoluta assenza di prova in relazione alla quantificazione del valore del fondo dell'attrice – omessa valutazione sul punto. Censura in particolare l'appellante il fatto che il
Tribunale, “seguendo un criterio per così dire “salomonico””, abbia attribuito al terreno di proprietà dell'attrice un valore a metà strada tra quanto valutato ed offerto da Parte_1
e quanto richiesto dalla senz'altra motivazione al riguardo, laddove, sul
[...] Per_1 punto, avrebbe dovuto conferire apposito incarico ad un CTU, ovvero chiamare a chiarimenti il consulente nominato nel precedente giudizio;
“certamente, non avrebbe potuto avventurarsi in una stima immobiliare, senza avere alcuna competenza in materia, tant'è vero che non ha effettuato alcuna reale valutazione, limitandosi invece ad adottare un valore mediano tra quelli indicati dalle parti”. Soggiunge inoltre che la propria stima di €
20.00,00 “era già di per sé fuori mercato, e doveva considerarsi omnicomprensiva, i.e. inglobante anche la questione del risarcimento del presunto danno subito dalla Sig.ra
, richiamando al riguardo, oltre alle caratteristiche e all'ubicazione del fondo, i Per_1
“valori agricoli medi” dell'anno 2010 per i terreni di tipo “seminativo arborato ordinario” e per quelli di tipo “seminativo nudo intensivo”.
II) assoluta assenza di prova in relazione alla quantificazione del danno asseritamente subito dall'attrice – omessa valutazione sul punto. Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia accordato il risarcimento del danno da lucro cessante, per redditi solo “presumibili”, recependo acriticamente le valutazioni espresse nella perizia di parte attrice, in difetto di dimostrazione di un concreto ed effettivo danno patito dalla Osserva al riguardo Per_1 che non vi era prova del fatto che, prima dell'interclusione, l'area fosse coltivata e produttrice pagina 6 di 14 di reddito, tale non potendo ritenersi la testimonianza del figlio dell'attrice, siccome generica, inattendibile e contraddetta da quella del teste addotto a controprova dalla convenuta, e che l'istante non aveva prodotto alcuna documentazione a riscontro della presunta attività svolta sul terreno (come fatture di vendita, acquisto macchinari, etc.), infine richiamando la giurisprudenza sui limiti del ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno ex art. 1226 c.c..
Ha quindi in conclusione chiesto di riformare la sentenza rideterminando, in diminuzione, il valore del terreno della ed escludendo o almeno riducendo il Per_1 risarcimento del danno, previa idonea c.t.u. estimativa.
5. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti con richiesta di rigetto Persona_1
Contro dell'appello, il e l' senza svolgere attività difensiva ma chiedendo Controparte_3 semplicemente alla Corte di decidere secondo giustizia, e i difensori di Controparte_8 per rappresentare l'avvenuto decesso della propria assistita.
Il giudizio di secondo grado è stato in seguito dichiarato interrotto per il decesso di ed è stato quindi riassunto nei confronti degli eredi di questa. In particolare si Persona_1
è costituito, in qualità di erede, (allegando dichiarazione di successione non Controparte_1 recante indicazione di altri successori). Si sono inoltre costituiti dopo la riassunzione e Pt_3
citati in qualità di eredi di per rappresentare di avere Parte_4 Controparte_8 rinunciato all'eredità, al pari di tutti gli altri chiamati, indi eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal processo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , di Controparte_4 [...]
e di i quali, benché attinti da rituali notifiche, non si sono costituiti. CP_5 Parte_5
Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva sostanziale dello stesso nonché di e A tutti costoro, infatti, è stato Parte_5 Parte_3 Parte_4 notificato l'atto di riassunzione del giudizio, dopo il decesso di in qualità di Persona_1 eredi di (deceduta il 5.11.2021) ma essi risultano avere rinunciato Controparte_8
pagina 7 di 14 all'eredità della come da dichiarazione del 30.6.2022 raccolta dal cancelliere del CP_8
Tribunale di AR, in atti prodotta.
Ciò premesso l'appello è solo parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.
7. Il primo motivo di appello, che investe esclusivamente la statuizione con cui è stato attribuito al terreno di proprietà dell'attrice il valore di € 35.000,00, non è suscettibile di positivo apprezzamento, rivelandosi inidoneo a condurre ad un diverso giudizio sull'aspetto in contestazione.
Deve, invero, premettersi che “In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass.
15185/2003; cfr., altresì, Cass. 352/2017).
Da questo punto di vista, può convenirsi sul fatto che la sentenza appellata difetti di una motivazione sufficiente a supportare la stima compiuta, fornendo l'apparenza che il Tribunale abbia inteso solo “mediare” tra le opposte valutazioni delle parti. In verità, il primo giudice non ha omesso qualsiasi motivazione, così come denunciato dall'appellante, ma, partendo dalla stima effettuata dal perito di parte attrice, di € 53.500,00 (di cui € 50.000,00 per il suolo ed € 3.500,00 per il soprassuolo), ha rivisto al ribasso la stessa osservando che “occorre tener conto che il terreno appare sempre più incolto, tanto che lo stesso Consulente ha evidenziato la situazione di degrado, che richiederebbe un investimento rilevante per il recupero di idonee coltivazioni. Atteso quanto sopra, questo Giudice valuta, in via equitativa, il terreno da cedere ad . di importo pari ad € 35.000,00”, a ciò CP_9 aggiungendo la notazione per cui “con Sentenza n.943/2016, anche il I° Giudice aveva ritenuto l'importo di € 20.000,00 “macroscopicamente penalizzante per la (il Per_1 riferimento è ad un passaggio della citata sentenza, per la verità relativo al rilievo, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, della proposta transattiva avanzata nel corso di quel giudizio da per l'acquisto del terreno). Parte_1
Non v'è dubbio però che la valutazione compiuta, nella motivazione espressa, non si ancori a dati di dettaglio oggettivi, sufficienti a giustificare l'omesso ricorso ad una c.t.u. per la stima del valore del cespite. pagina 8 di 14 Tali elementi sono nondimeno ricavabili dagli atti e ben possono essere valorizzati da questa Corte.
Può dirsi infatti innanzitutto dimostrato che il fondo di cui si discorre, antecedentemente all'interclusione, fosse oggetto di colture agricole ed in particolare coltivato a vivaio con piantagioni di abeti e noci americani. La circostanza, allegata in primo grado dalla
è stata confermata dal figlio all'epoca escusso come teste: vedasi Per_1 Controparte_1 la risposta al cap. 2 della memoria istruttoria (“Vero che dall'anno 1988 e sino all'anno 2010 il suddetto fondo è sempre stato coltivato a vivaio dalla Sig.ra con piantagioni di Per_1 abeti e noci americani come da doc. 5 [foto aerea anni '90] che si rammostra al teste”): “si, è vero, anzi l'ho coltivato io personalmente. In certi periodi lo utilizzavamo anche per trarne materiale legnoso per paleria;
ciò fino all'interclusione”, nonché la risposta al successivo cap.
3 (“Vero che per le coltivazioni di cui al capitolo che precede e nelle suddette circostanze di tempo e di luogo venivano impiegati macchinari e mezzi agricoli con una larghezza minima pari a 2,50 metri”): “si, è vero, trattori agricoli con carri e gru forestali”.
La deposizione in oggetto non può ritenersi né generica, né inattendibile solo a motivo dei rapporti di parentela del teste con l'originaria attrice, senza il concorso di altri elementi idonei a supportare un simile giudizio. Al contrario, essa trova elementi di riscontro nella relazione tecnica di parte allegata alla citazione, in cui il perito incaricato descrive lo stato dei luoghi, producendo anche foto, e ne ricostruisce l'evoluzione con l'ausilio di alcune riprese aeree effettuate nel corso degli anni, osservando in particolare che “le aree poste sulle particelle 65 e 66 attualmente risultano in parte coperte da piante di noce nero da legno
(Juglans nigra L.) e in parte da cascia (Robina pseudoacacia L.)…La particella 45 è sempre stata a coltura boschiva…Il terreno delle particelle 65 e 66 è stato in passato utilizzato per la coltivazione di piante da legno, come sopra accennato, piante di albero di Natale (mappa “d” ed “e”). Questo è rintracciabile anche da alcune cataste di legname di conifera di piccole dimensioni, ormai in decomposizione, probabilmente scarto delle operazioni di estrazione delle piante da vendere (foto 8). Si può affermare quanto segue: - il terreno precedentemente alla chiusura coatta del passo era soggetto a periodica lavorazione con coltura ad alto valore aggiunto (vivaio)… - l'impossibilità di raggiungerlo ha creato una situazione di abbandono e degrado…”.
Né, ancora, la deposizione di cui trattasi è smentita da quella del teste, sentito in controprova, funzionario di , dato che quest'ultimo ha Testimone_1 Parte_1
pagina 9 di 14 potuto riferire della situazione dei luoghi solo a partire dal 2008, ossia dall'avvio dei lavori che determinarono l'inaccessibilità all'area di cui si discute, senza oltretutto essere in grado di riferire notizie precise su cosa vi fosse sul terreno dell'attrice (“prima del 2008 non posso rispondere, in data successiva e durante il corso dei lavori (costruzione del nuovo casello
Valdarno e demolizione della vecchia stazione) iniziati a febbraio 2008 e durati 2 anni, il terreno, che è scarsamente visibile perché aldilà dell' autostrada, aveva accesso dall'area di cantiere (recintata). Nel periodo nessuno ha mai chiesto a me o al direttore di cantiere di effettuare l'accesso. Mi recavo sul posto quasi settimanalmente…non ho mai fatto caso a cosa avvenisse sul terreno. Non saprei dire cosa ci fosse”). È ovvio che con l'allestimento del cantiere recintato e poi la definitiva soppressione del ponte sul torrente che sino ad allora aveva garantito la percorribilità della strada di accesso al fondo di proprietà della Per_1 non vi è stato più transito verso il terreno. Interessa, però, la situazione ante operam e, da questo punto di vista, gli elementi raccolti sono senz'altro concludenti nel senso che vi fosse lo sfruttamento agricolo descritto.
Ciò posto, i valori agricoli medi da considerare, evidentemente, non sono quelli indicati dall'appellante ma quelli indicati dal perito di parte attrice, avuto riguardo all'effettiva destinazione del fondo: in ipotesi di vendita, “non potendo prescindere dal potenziale valore agricolo, confermato anche dalla coltura vivaistica applicata (vedi mappa allegata “d” ed
“e” degli anni 1988 e 1996), si possono prendere a riferimento, per quanto indicativi, i valori del suolo nudo ricavabili dalle tabelle di VAM (Valori Agricoli Medi) della Provincia di
AR (allegato n. 10): per l'area in esame (colline Valdarno vedi colonna n. 3), alla qualità
Vivaio viene attribuito, per il solo suolo nudo, un valore ad ettaro di € 48.000,00. Il terreno tuttavia è situato in pianura e nella vicina Montevarchi, zona di grandi vivai, il valore di mercato di un terreno con questo uso raggiunge anche valori doppi” (pag. 5 perizia).
Anche senza tener conto di tale ultima notazione, se si rapporta il valore ad ettaro di €
48.000,00 alla superficie del terreno oggetto di analisi (ha 0,65) si ottiene il valore di €
31.200,00. Ad esso va sommato il valore del soprassuolo “costituito dalle piante di noce nero in buon se non in ottime condizioni di sviluppo (vedi foto n. 4, 5, 6) e di cascia (foto n. 7) che ricopre gran parte della superficie. Per il noce nero si può ipotizzare un valore medio netto per le piante pari ad almeno € 250,00. Il valore complessivo del soprassuolo di noce nero risulta quindi di € 2.500,00 (10 piante). Per la cascia si può stimare un valore pari a quello di paleria e legname da ardere per un importo netto, per ha. 0,60, di € 1.000,00” (pag. 5
pagina 10 di 14 della stessa perizia, in alcun modo contrastata, su tali stime, da differenti valutazioni ad opera dell'appellante).
Si giunge così ad un importo (per il suolo e il soprassuolo) pressoché coincidente con quello di € 35.000,00 assunto dal Tribunale, che oltretutto include in detta valutazione anche l'ulteriore particella 45.
Per tali ragioni, il motivo di appello, con la connessa domanda di rideterminazione in diminuzione del valore del terreno già appartenente alla non può trovare Per_1 accoglimento e la decisione del Tribunale deve essere confermata, sia pure sulla base del diverso e più articolato corredo motivazionale di cui sopra e senza che si profili l'indispensabilità di una c.t.u. estimativa.
8. È invece fondato il secondo motivo di gravame.
L'attrice ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno da mancato guadagno legato all'impossibilità di proseguire l'attività di coltivazione del fondo, ricavandone i proventi, a partire dalla sua interclusione, assumendo che “la mancata coltivazione del terreno per oltre sette anni abbia comportato una diminuzione dei ricavi derivanti dall'attività agricola svolta dall'attrice sul fondo intercluso, che possono essere stimati in un importo minimo di Euro 11.520,00 (cfr. doc. 3)”.
Il riferimento è alla più volte menzionata perizia di parte allegata all'atto di citazione la quale, però, su tale specifico aspetto non può dirsi affatto probante.
Il tecnico di parte si è limitato a scrivere nella propria relazione che “il mancato reddito applicabile per gli anni in cui è stato precluso l'accesso viene stimato ipotizzando una coltura vivaistica di alberi di Natale con durata di ciclo pari a tre anni per la quale si possono affermare i seguenti ricavi minimi al netto dei costi: per ha. 0,65 € 1.920,00 per annata agraria (anni 7 e quindi due cicli) pari ad un totale di €. 11.520,00”.
Non v'è chi non veda come si tratti di affermazioni non solo prive di qualsiasi supporto documentale circa la misura dei ricavi e dei costi ordinariamente legati alle coltivazioni condotte dall'attrice (tali da poter essere assunti come presumibili anche per gli anni in questione) ma nemmeno accompagnate dall'illustrazione di criteri o parametri di riferimento utili in qualche modo a giustificare i valori esposti come “ricavi minimi al netto dei costi”.
Pur potendo ritenersi dimostrata l'esistenza di un danno, in ragione di quanto sopra detto a proposito della ricorrenza di prove del precedente sfruttamento agricolo del fondo,
pagina 11 di 14 venuto evidentemente meno con l'operata interclusione, gravava ugualmente sull'attrice l'onere di fornirne, per quanto possibile, adeguata quantificazione. Trattandosi, in questo caso, in modo particolare del lucro cessante derivante da mancati introiti di una specifica attività in precedenza svolta sul fondo, l'attrice avrebbe ben potuto dare prova (quantomeno indicativa) dell'entità del danno con la documentazione sui ricavi ed i costi “storici” della propria attività agricola (fatture di vendita e di acquisto, ulteriore documentazione di tipo contabile e contrattuale). Nulla di tutto ciò è rinvenibile negli atti di causa, sicché non vi è alcun elemento che possa supportare la stima di € 11.520,00 fornita dal perito di parte e recepita tout court dal Tribunale.
Nemmeno si giustifica, invero, in queste condizioni, il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione
è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)” (Cass.
20889/2016; cfr., altresì, Cass. 127/2016). In tale linea di pensiero si è altresì affermato (con principio senz'altro estensibile alle attività agricole) che “Il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale, quando la dimostrazione del suo preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via equitativa purché l'attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti,
l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione” (Cass.
31251/2021).
pagina 12 di 14 Sul punto, dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per mancato assolvimento dell'onere della prova circa gli elementi su cui basare la quantificazione del danno.
In conseguenza, la condanna a carico di si riduce ad € Parte_1
35.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
9. Riguardo alla regolamentazione complessiva delle spese del doppio grado di giudizio, pur evidenziandosi una soccombenza reciproca nei rapporti tra la parte attrice ed
[...]
si giustifica solo una parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3, Parte_1 con onere del residuo a carico di . Infatti, sotto il profilo della causalità Parte_1 della lite, non v'è dubbio che la condotta di quest'ultima, volta a negare qualsiasi conseguenza e ricaduta economica per l'interclusione avvenuta ai danni della proprietaria del terreno, abbia avuto un peso determinante nell'insorgere del contenzioso.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado e 12 per il secondo, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi 3
e 4 in appello, per le quali si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione e per il carattere ripetitivo degli scritti conclusivi).
Il valore della causa deve intendersi per il primo grado indeterminabile, mentre per il secondo grado compreso nello scaglione da € 26.001 ad € 52.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase
4, in tutto € 14.103,00, i cui 2/3 corrispondono ad € 9.402,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 1.735,00 fase
4, in tutto € 6.734,00, i cui 2/3 corrispondono ad € 4.489,33, oltre accessori di legge.
La parziale riforma della sentenza di primo grado non intacca la posizione delle altre parti del giudizio, che sono state citate in appello solo ai fini di completezza del contraddittorio, per cui per esse non vi è luogo per una differente statuizione sulle spese di lite;
allo stesso modo le relative spese di costituzione in appello devono restare a loro carico.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di AR e pubblicata il 08/10/2021, fermo il resto, così provvede:
pagina 13 di 14 1. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare a quale erede di la somma di € Controparte_1 Persona_1
35.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. compensa per 1/3 le spese di lite tra quale erede di Controparte_1 Persona_1 ed e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a rimborsare al primo la restante quota, che liquida: a) per il primo grado, in €
363,33 per esborsi ed € 9.402,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 4.489,33 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Gianluca Perreca e Cristiana Fabbrizi, difensori della parte appellata dichiaratisi antistatari.
Firenze, camera di consiglio del 06/11/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2226/2021 promossa da:
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale Avv. con l'Avv. Antonio Grieco;
Parte_2
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), quale erede di (C.F. Controparte_1 C.F._1 Persona_1
, con gli Avv.ti Gianluca Perreca e Cristiana Fabbrizi;
C.F._2
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del Ministro pro tempore, e (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;
(C.F. ) e (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 con l'Avv. Anna Donati;
(C.F. ); Parte_5 C.F._5
(C.F. ); Controparte_4 P.IVA_4
(C.F. ); Controparte_5 C.F._6
PARTI APPELLATE avverso la sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di AR e pubblicata il 08/10/2021.
CONCLUSIONI
In data 28/05/2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 14
Per la parte appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così disporre: in via principale: accogliere i motivi d'appello e per l'effetto riformare la sentenza impugnata rideterminando in diminuzione il valore del terreno della Sig.ra per Per_1 cui è causa, nonché escludere, o quanto meno rideterminare in diminuzione, il risarcimento del danno da essa in ipotesi subito, per le ragioni esposte in narrativa;
in via istruttoria: si chiede disporsi idonea CTU estimativa onde accertare il reale valore del terreno della Sig.ra per cui è causa, nonché quantificare il risarcimento del danno Per_1 da essa in ipotesi subito, in ragione delle circostanze esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, anche generali, ed onorari”.
Per la parte appellata quale erede di Controparte_1 Persona_1
“a) rigettare ogni domanda formulata dalla controparte nei confronti della parte appellata poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b) condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio anche in via equitativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ai sottoscritti procuratori antistatari.
- in via istruttoria non sono rinunciate le domande tutte articolate nella propria difesa del primo grado qui da intendersi trascritte”.
Per le parti appellate e Controparte_2 CP_3
[...]
“si conclude affinché la Corte di Appello di Firenze decida secondo giustizia. Anche in punto di spese”
Per le parti appellate e Pt_3 Parte_4
“Si costituiscono in giudizio i sigg.ri e eccependo il difetto di Parte_3 Parte_4 legittimazione passiva e chiedendo pertanto l'estromissione dal processo”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. nel maggio 2017, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Persona_1
AR, e Parte_1 Controparte_4 Controparte_3 [...] per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare la costituzione di una CP_5 servitù di passaggio, anche con mezzi e macchinari agricoli della larghezza minima di mt.
2,50, a favore del fondo di proprietà dell'attrice (foglio 37, particelle 45-65 e 66) a carico dei fondi di proprietà dei convenuti e meglio indicati nella CTU di cui alla narrativa che
pagina 2 di 14 precede, al fine di consentire l'accesso alla pubblica via, stabilendo, contestualmente, ex art.
1051, 2° comma cc., le modalità ed il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire. - 2)
ONre . alla realizzazione del suddetto percorso a propria Parte_1 cura e spese, onerando la stessa di tutti i relativi costi, comprese le indennità spettanti ai proprietari dei fondi serventi ex art. 1053 cc. - 3) Ordinare alla Conservatoria dei Registri
Immobiliari la trascrizione della sentenza relativa alla costituzione della servitù, con ogni relativo onere a carico di .; - 4) In subordine, nella denegata Parte_1 ipotesi di accertamento della impossibilità di costituzione della servitù di passaggio di cui sopra, condannare . alla corresponsione, alla Sig.ra Parte_1 Per_1 della somma di 53.500,00, pari al valore attuale del fondo di parte attrice o alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi;
- 5) In ogni caso, condannare . al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi Parte_1 da parte attrice, da qualificarsi in € 33.145,00, come da narrativa che precede, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre ai danni morali, da liquidarsi in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi”.
L'attrice, richiamati gli esiti di un pregresso giudizio instaurato dinanzi all'allora Sezione
Distaccata di Montevarchi del Tribunale di AR (n. r.g. 99/2013), conclusosi con sentenza n. 943/2016 pubblicata 16.8.2016 – con cui era stata accertata l'illegittima interclusione del suo fondo agricolo, con soppressione della precedente servitù di passaggio di cui esso godeva, per effetto dei lavori di realizzazione del nuovo casello autostradale eseguiti in loco da con declaratoria, tuttavia, di inammissibilità delle restanti Parte_1 domande proposte dalla volte alla costituzione di una nuova servitù di passo, in via Per_1 coattiva, a vantaggio del proprio terreno e a spese della suddetta società, “per mancanza di tutte le parti necessarie e per l'impossibilità di convenirle se non violando i tempi giusti del processo”, salva la possibilità di riproporre le domande “in un nuovo giudizio nei confronti dei contraddittori necessari” (pag. 6 sentenza citata) – adiva quindi nuovamente il Tribunale di AR, ivi convenendo nonché la l' Parte_1 Controparte_4 CP_6
questi ultimi quali titolari dei fondi interessati dal tracciato della
[...] Controparte_5 servitù già individuato dal CTU nominato nel precedente giudizio, per ottenere: a) in via principale, la costituzione della servitù, con condanna di alla Parte_1 realizzazione del percorso a propria cura e spese e con addebito alla stessa di ogni onere relativo, ivi comprese le indennità spettanti ai proprietari dei fondi serventi;
b) in via subordinata, in ipotesi di riconosciuta impossibilità di costituzione della servitù (a motivo in pagina 3 di 14 particolare della natura demaniale di alcuni dei fondi da assoggettare al transito), la condanna di al pagamento della somma di € 53.500,00 (o di quella diversa Parte_1 Parte_1 ritenuta di giustizia) pari al valore del fondo di proprietà di parte attrice;
c) in ogni caso, la condanna di al risarcimento di tutti i danni, materiali e morali, Parte_1 provocati con la propria condotta, ivi compreso il lucro cessante per il mancato sfruttamento del terreno da parte dell'attrice a partire dalla data della realizzata interclusione (2010), danni tutti da quantificarsi complessivamente in € 33.145,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio con richiesta di rigetto delle Parte_1 domande, la chiedendo di “respingere…la domanda di parte attrice diretta Controparte_4 ad ottenere la dichiarazione di costituzione di servitù di passaggio con riferimento all'area appartenente al demanio idrico regionale, la quale potrà essere utilizzata da terzi solo in virtù di uno specifico provvedimento concessorio regionale”, e l' , Controparte_3 chiedendo di “respingere la domanda proposta” nei propri confronti “in tesi per difetto di legittimazione passiva ed, in ipotesi, in quanto inammissibile e/o infondata e non dimostrata”, mentre restava contumace. Controparte_7
Nel corso del giudizio di primo grado il contraddittorio veniva integrato nei confronti del
, il quale si costituiva chiedendo di “respingere la Controparte_2 domanda proposta” nei propri confronti “per difetto di legittimazione passiva ed in ipotesi, in quanto inammissibile e/o infondata e non dimostrata”, e di la Controparte_8 quale si costituiva chiedendo al Tribunale di “prendere atto della” propria “posizione remissiva…in ordine alla costituzione di servitù di passaggio, anche con mezzi e macchinari agricoli delle larghezza minima di mt. 2,50, a favore del fondo di proprietà dell'attrice
(foglio 37 - p.lle 45, 65 e 66), anche a carico del fondo di proprietà . CP_8
3. La causa veniva istruita con escussione di testi e quindi definita in primo grado con sentenza n. 820/2021 pubblicata il 08/10/2021, con la quale il Tribunale di AR così decideva:
“- Dispone che , proprietaria di fondo agricolo, sito in Terranuova Persona_1
Bracciolini, loc. Poggilupi, censito al NCEU al foglio 37, particelle nn.45-65 e 66, provveda alla cessione del fondo ad in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro-tempore.
- ON “ in persona del suo legale rappresentante Parte_1
pagina 4 di 14 pro-tempore, a pagare a € 46.520,00, oltre interessi e rivalutazione Persona_1 monetaria, come da motivazione.
- Ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente
Sentenza.
- ON in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, alle spese di lite, sostenute da , pari ad € 5.630,00 e quelle Persona_1 sostenute da , per lo stesso importo, oltre oneri di legge. Controparte_8
- Dispone che le spese di lite sostenute da , e Controparte_4 Controparte_3
rimangano a carico dei predetti Enti”. Controparte_2
A fondamento della decisione, il Tribunale rilevava in particolare che:
- l'illiceità del comportamento di ossia dell'interclusione dalla Parte_1 medesima cagionata al fondo di proprietà dell'attrice era stata già riconosciuta con la sentenza n. 943/2016, non impugnata e quindi passata in giudicato, non potendo perciò il Tribunale rimettere in discussione il profilo con un diverso apprezzamento;
- la possibilità di costituire una nuova servitù di passaggio, secondo le indicazioni fornite nella relazione peritale del Geometra (CTU nominato nel precedente giudizio), Persona_2 acquisita agli atti di causa, era da escludere, in quanto l'unico percorso individuato dal tecnico come astrattamente realizzabile (a costo peraltro di opere onerose e impattanti sulla conformazione del territorio) avrebbe dovuto attraversare, tra le altre, un'area appartenente al demanio regionale, su cui non si sarebbe potuto costituire un diritto reale perpetuo, ma al più avrebbe potuto concedersi, da parte dell'ente competente, con provvedimento amministrativo di tipo concessorio, un diritto di godimento temporaneo, dietro pagamento di un canone, secondo la normativa di riferimento (art. 823 c.c., L.R. Toscana n. 80/2015 e n. 77/2016);
- in ordine alle restanti pretese avanzate dall'attrice, doveva escludersi l'esistenza di un danno morale risarcibile in conseguenza dei fatti denunciati;
viceversa, alla medesima potevano essere riconosciuti: 1) a titolo di “corrispettivo” per il terreno da cedere ad
, l'importo, stimato in via equitativa, di € 35.000,00 (a fronte delle Parte_1 contrapposte valutazioni delle parti, di € 53.500,00 per l'attrice ed € 20.000,00 per la convenuta); b) a titolo di danno patrimoniale, l'importo di € 11.500,00 indicato nella relazione tecnica di parte attrice quale mancato reddito per gli anni in cui l'accesso al terreno era stato precluso, che “aggiunto alla valutazione del terreno, da cedere ad ” CP_9
pagina 5 di 14 portava alla condanna di detta società al pagamento della somma complessiva di € 46.520,00, oltre interessi, rivalutazione e spese legali;
- a carico di l' dovevano restare anche le spese della terza chiamata Parte_1 Pt_1
mentre le spese delle altre parti convenute/chiamate in causa, costituite in CP_8 giudizio, andavano lasciate a loro carico.
4. ha proposto appello alla pronuncia e, premettendo di Parte_1 concordare “per ragioni di opportunità e speditezza operativa” con la soluzione “di definire la questione controversa acquisendo in proprietà il terreno della Sig.ra dietro Per_1 pagamento a quest'ultima del giusto corrispettivo” e dunque di non ritenere di impugnare “i capi di sentenza che determinano tale esito”, ha articolato le proprie censure sui seguenti motivi:
I) assoluta assenza di prova in relazione alla quantificazione del valore del fondo dell'attrice – omessa valutazione sul punto. Censura in particolare l'appellante il fatto che il
Tribunale, “seguendo un criterio per così dire “salomonico””, abbia attribuito al terreno di proprietà dell'attrice un valore a metà strada tra quanto valutato ed offerto da Parte_1
e quanto richiesto dalla senz'altra motivazione al riguardo, laddove, sul
[...] Per_1 punto, avrebbe dovuto conferire apposito incarico ad un CTU, ovvero chiamare a chiarimenti il consulente nominato nel precedente giudizio;
“certamente, non avrebbe potuto avventurarsi in una stima immobiliare, senza avere alcuna competenza in materia, tant'è vero che non ha effettuato alcuna reale valutazione, limitandosi invece ad adottare un valore mediano tra quelli indicati dalle parti”. Soggiunge inoltre che la propria stima di €
20.00,00 “era già di per sé fuori mercato, e doveva considerarsi omnicomprensiva, i.e. inglobante anche la questione del risarcimento del presunto danno subito dalla Sig.ra
, richiamando al riguardo, oltre alle caratteristiche e all'ubicazione del fondo, i Per_1
“valori agricoli medi” dell'anno 2010 per i terreni di tipo “seminativo arborato ordinario” e per quelli di tipo “seminativo nudo intensivo”.
II) assoluta assenza di prova in relazione alla quantificazione del danno asseritamente subito dall'attrice – omessa valutazione sul punto. Sostiene l'appellante che il Tribunale abbia accordato il risarcimento del danno da lucro cessante, per redditi solo “presumibili”, recependo acriticamente le valutazioni espresse nella perizia di parte attrice, in difetto di dimostrazione di un concreto ed effettivo danno patito dalla Osserva al riguardo Per_1 che non vi era prova del fatto che, prima dell'interclusione, l'area fosse coltivata e produttrice pagina 6 di 14 di reddito, tale non potendo ritenersi la testimonianza del figlio dell'attrice, siccome generica, inattendibile e contraddetta da quella del teste addotto a controprova dalla convenuta, e che l'istante non aveva prodotto alcuna documentazione a riscontro della presunta attività svolta sul terreno (come fatture di vendita, acquisto macchinari, etc.), infine richiamando la giurisprudenza sui limiti del ricorso al criterio equitativo per la liquidazione del danno ex art. 1226 c.c..
Ha quindi in conclusione chiesto di riformare la sentenza rideterminando, in diminuzione, il valore del terreno della ed escludendo o almeno riducendo il Per_1 risarcimento del danno, previa idonea c.t.u. estimativa.
5. Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti con richiesta di rigetto Persona_1
Contro dell'appello, il e l' senza svolgere attività difensiva ma chiedendo Controparte_3 semplicemente alla Corte di decidere secondo giustizia, e i difensori di Controparte_8 per rappresentare l'avvenuto decesso della propria assistita.
Il giudizio di secondo grado è stato in seguito dichiarato interrotto per il decesso di ed è stato quindi riassunto nei confronti degli eredi di questa. In particolare si Persona_1
è costituito, in qualità di erede, (allegando dichiarazione di successione non Controparte_1 recante indicazione di altri successori). Si sono inoltre costituiti dopo la riassunzione e Pt_3
citati in qualità di eredi di per rappresentare di avere Parte_4 Controparte_8 rinunciato all'eredità, al pari di tutti gli altri chiamati, indi eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con richiesta di estromissione dal processo.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
6. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della , di Controparte_4 [...]
e di i quali, benché attinti da rituali notifiche, non si sono costituiti. CP_5 Parte_5
Sempre in via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva sostanziale dello stesso nonché di e A tutti costoro, infatti, è stato Parte_5 Parte_3 Parte_4 notificato l'atto di riassunzione del giudizio, dopo il decesso di in qualità di Persona_1 eredi di (deceduta il 5.11.2021) ma essi risultano avere rinunciato Controparte_8
pagina 7 di 14 all'eredità della come da dichiarazione del 30.6.2022 raccolta dal cancelliere del CP_8
Tribunale di AR, in atti prodotta.
Ciò premesso l'appello è solo parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso.
7. Il primo motivo di appello, che investe esclusivamente la statuizione con cui è stato attribuito al terreno di proprietà dell'attrice il valore di € 35.000,00, non è suscettibile di positivo apprezzamento, rivelandosi inidoneo a condurre ad un diverso giudizio sull'aspetto in contestazione.
Deve, invero, premettersi che “In tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice
d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello” (Cass.
15185/2003; cfr., altresì, Cass. 352/2017).
Da questo punto di vista, può convenirsi sul fatto che la sentenza appellata difetti di una motivazione sufficiente a supportare la stima compiuta, fornendo l'apparenza che il Tribunale abbia inteso solo “mediare” tra le opposte valutazioni delle parti. In verità, il primo giudice non ha omesso qualsiasi motivazione, così come denunciato dall'appellante, ma, partendo dalla stima effettuata dal perito di parte attrice, di € 53.500,00 (di cui € 50.000,00 per il suolo ed € 3.500,00 per il soprassuolo), ha rivisto al ribasso la stessa osservando che “occorre tener conto che il terreno appare sempre più incolto, tanto che lo stesso Consulente ha evidenziato la situazione di degrado, che richiederebbe un investimento rilevante per il recupero di idonee coltivazioni. Atteso quanto sopra, questo Giudice valuta, in via equitativa, il terreno da cedere ad . di importo pari ad € 35.000,00”, a ciò CP_9 aggiungendo la notazione per cui “con Sentenza n.943/2016, anche il I° Giudice aveva ritenuto l'importo di € 20.000,00 “macroscopicamente penalizzante per la (il Per_1 riferimento è ad un passaggio della citata sentenza, per la verità relativo al rilievo, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, della proposta transattiva avanzata nel corso di quel giudizio da per l'acquisto del terreno). Parte_1
Non v'è dubbio però che la valutazione compiuta, nella motivazione espressa, non si ancori a dati di dettaglio oggettivi, sufficienti a giustificare l'omesso ricorso ad una c.t.u. per la stima del valore del cespite. pagina 8 di 14 Tali elementi sono nondimeno ricavabili dagli atti e ben possono essere valorizzati da questa Corte.
Può dirsi infatti innanzitutto dimostrato che il fondo di cui si discorre, antecedentemente all'interclusione, fosse oggetto di colture agricole ed in particolare coltivato a vivaio con piantagioni di abeti e noci americani. La circostanza, allegata in primo grado dalla
è stata confermata dal figlio all'epoca escusso come teste: vedasi Per_1 Controparte_1 la risposta al cap. 2 della memoria istruttoria (“Vero che dall'anno 1988 e sino all'anno 2010 il suddetto fondo è sempre stato coltivato a vivaio dalla Sig.ra con piantagioni di Per_1 abeti e noci americani come da doc. 5 [foto aerea anni '90] che si rammostra al teste”): “si, è vero, anzi l'ho coltivato io personalmente. In certi periodi lo utilizzavamo anche per trarne materiale legnoso per paleria;
ciò fino all'interclusione”, nonché la risposta al successivo cap.
3 (“Vero che per le coltivazioni di cui al capitolo che precede e nelle suddette circostanze di tempo e di luogo venivano impiegati macchinari e mezzi agricoli con una larghezza minima pari a 2,50 metri”): “si, è vero, trattori agricoli con carri e gru forestali”.
La deposizione in oggetto non può ritenersi né generica, né inattendibile solo a motivo dei rapporti di parentela del teste con l'originaria attrice, senza il concorso di altri elementi idonei a supportare un simile giudizio. Al contrario, essa trova elementi di riscontro nella relazione tecnica di parte allegata alla citazione, in cui il perito incaricato descrive lo stato dei luoghi, producendo anche foto, e ne ricostruisce l'evoluzione con l'ausilio di alcune riprese aeree effettuate nel corso degli anni, osservando in particolare che “le aree poste sulle particelle 65 e 66 attualmente risultano in parte coperte da piante di noce nero da legno
(Juglans nigra L.) e in parte da cascia (Robina pseudoacacia L.)…La particella 45 è sempre stata a coltura boschiva…Il terreno delle particelle 65 e 66 è stato in passato utilizzato per la coltivazione di piante da legno, come sopra accennato, piante di albero di Natale (mappa “d” ed “e”). Questo è rintracciabile anche da alcune cataste di legname di conifera di piccole dimensioni, ormai in decomposizione, probabilmente scarto delle operazioni di estrazione delle piante da vendere (foto 8). Si può affermare quanto segue: - il terreno precedentemente alla chiusura coatta del passo era soggetto a periodica lavorazione con coltura ad alto valore aggiunto (vivaio)… - l'impossibilità di raggiungerlo ha creato una situazione di abbandono e degrado…”.
Né, ancora, la deposizione di cui trattasi è smentita da quella del teste, sentito in controprova, funzionario di , dato che quest'ultimo ha Testimone_1 Parte_1
pagina 9 di 14 potuto riferire della situazione dei luoghi solo a partire dal 2008, ossia dall'avvio dei lavori che determinarono l'inaccessibilità all'area di cui si discute, senza oltretutto essere in grado di riferire notizie precise su cosa vi fosse sul terreno dell'attrice (“prima del 2008 non posso rispondere, in data successiva e durante il corso dei lavori (costruzione del nuovo casello
Valdarno e demolizione della vecchia stazione) iniziati a febbraio 2008 e durati 2 anni, il terreno, che è scarsamente visibile perché aldilà dell' autostrada, aveva accesso dall'area di cantiere (recintata). Nel periodo nessuno ha mai chiesto a me o al direttore di cantiere di effettuare l'accesso. Mi recavo sul posto quasi settimanalmente…non ho mai fatto caso a cosa avvenisse sul terreno. Non saprei dire cosa ci fosse”). È ovvio che con l'allestimento del cantiere recintato e poi la definitiva soppressione del ponte sul torrente che sino ad allora aveva garantito la percorribilità della strada di accesso al fondo di proprietà della Per_1 non vi è stato più transito verso il terreno. Interessa, però, la situazione ante operam e, da questo punto di vista, gli elementi raccolti sono senz'altro concludenti nel senso che vi fosse lo sfruttamento agricolo descritto.
Ciò posto, i valori agricoli medi da considerare, evidentemente, non sono quelli indicati dall'appellante ma quelli indicati dal perito di parte attrice, avuto riguardo all'effettiva destinazione del fondo: in ipotesi di vendita, “non potendo prescindere dal potenziale valore agricolo, confermato anche dalla coltura vivaistica applicata (vedi mappa allegata “d” ed
“e” degli anni 1988 e 1996), si possono prendere a riferimento, per quanto indicativi, i valori del suolo nudo ricavabili dalle tabelle di VAM (Valori Agricoli Medi) della Provincia di
AR (allegato n. 10): per l'area in esame (colline Valdarno vedi colonna n. 3), alla qualità
Vivaio viene attribuito, per il solo suolo nudo, un valore ad ettaro di € 48.000,00. Il terreno tuttavia è situato in pianura e nella vicina Montevarchi, zona di grandi vivai, il valore di mercato di un terreno con questo uso raggiunge anche valori doppi” (pag. 5 perizia).
Anche senza tener conto di tale ultima notazione, se si rapporta il valore ad ettaro di €
48.000,00 alla superficie del terreno oggetto di analisi (ha 0,65) si ottiene il valore di €
31.200,00. Ad esso va sommato il valore del soprassuolo “costituito dalle piante di noce nero in buon se non in ottime condizioni di sviluppo (vedi foto n. 4, 5, 6) e di cascia (foto n. 7) che ricopre gran parte della superficie. Per il noce nero si può ipotizzare un valore medio netto per le piante pari ad almeno € 250,00. Il valore complessivo del soprassuolo di noce nero risulta quindi di € 2.500,00 (10 piante). Per la cascia si può stimare un valore pari a quello di paleria e legname da ardere per un importo netto, per ha. 0,60, di € 1.000,00” (pag. 5
pagina 10 di 14 della stessa perizia, in alcun modo contrastata, su tali stime, da differenti valutazioni ad opera dell'appellante).
Si giunge così ad un importo (per il suolo e il soprassuolo) pressoché coincidente con quello di € 35.000,00 assunto dal Tribunale, che oltretutto include in detta valutazione anche l'ulteriore particella 45.
Per tali ragioni, il motivo di appello, con la connessa domanda di rideterminazione in diminuzione del valore del terreno già appartenente alla non può trovare Per_1 accoglimento e la decisione del Tribunale deve essere confermata, sia pure sulla base del diverso e più articolato corredo motivazionale di cui sopra e senza che si profili l'indispensabilità di una c.t.u. estimativa.
8. È invece fondato il secondo motivo di gravame.
L'attrice ha chiesto in primo grado il risarcimento del danno da mancato guadagno legato all'impossibilità di proseguire l'attività di coltivazione del fondo, ricavandone i proventi, a partire dalla sua interclusione, assumendo che “la mancata coltivazione del terreno per oltre sette anni abbia comportato una diminuzione dei ricavi derivanti dall'attività agricola svolta dall'attrice sul fondo intercluso, che possono essere stimati in un importo minimo di Euro 11.520,00 (cfr. doc. 3)”.
Il riferimento è alla più volte menzionata perizia di parte allegata all'atto di citazione la quale, però, su tale specifico aspetto non può dirsi affatto probante.
Il tecnico di parte si è limitato a scrivere nella propria relazione che “il mancato reddito applicabile per gli anni in cui è stato precluso l'accesso viene stimato ipotizzando una coltura vivaistica di alberi di Natale con durata di ciclo pari a tre anni per la quale si possono affermare i seguenti ricavi minimi al netto dei costi: per ha. 0,65 € 1.920,00 per annata agraria (anni 7 e quindi due cicli) pari ad un totale di €. 11.520,00”.
Non v'è chi non veda come si tratti di affermazioni non solo prive di qualsiasi supporto documentale circa la misura dei ricavi e dei costi ordinariamente legati alle coltivazioni condotte dall'attrice (tali da poter essere assunti come presumibili anche per gli anni in questione) ma nemmeno accompagnate dall'illustrazione di criteri o parametri di riferimento utili in qualche modo a giustificare i valori esposti come “ricavi minimi al netto dei costi”.
Pur potendo ritenersi dimostrata l'esistenza di un danno, in ragione di quanto sopra detto a proposito della ricorrenza di prove del precedente sfruttamento agricolo del fondo,
pagina 11 di 14 venuto evidentemente meno con l'operata interclusione, gravava ugualmente sull'attrice l'onere di fornirne, per quanto possibile, adeguata quantificazione. Trattandosi, in questo caso, in modo particolare del lucro cessante derivante da mancati introiti di una specifica attività in precedenza svolta sul fondo, l'attrice avrebbe ben potuto dare prova (quantomeno indicativa) dell'entità del danno con la documentazione sui ricavi ed i costi “storici” della propria attività agricola (fatture di vendita e di acquisto, ulteriore documentazione di tipo contabile e contrattuale). Nulla di tutto ciò è rinvenibile negli atti di causa, sicché non vi è alcun elemento che possa supportare la stima di € 11.520,00 fornita dal perito di parte e recepita tout court dal Tribunale.
Nemmeno si giustifica, invero, in queste condizioni, il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., posto che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata
l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione
è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)” (Cass.
20889/2016; cfr., altresì, Cass. 127/2016). In tale linea di pensiero si è altresì affermato (con principio senz'altro estensibile alle attività agricole) che “Il danno da perdita di guadagno di un'attività commerciale, quando la dimostrazione del suo preciso ammontare non sia possibile o sia notevolmente difficile, può essere quantificato in via equitativa purché l'attore assolva all'onere di fornire elementi di natura contabile o fiscale attestanti, indicativamente, la consistenza e la redditività, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti,
l'incidenza del pagamento del canone e degli oneri connessi alla locazione” (Cass.
31251/2021).
pagina 12 di 14 Sul punto, dunque, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per mancato assolvimento dell'onere della prova circa gli elementi su cui basare la quantificazione del danno.
In conseguenza, la condanna a carico di si riduce ad € Parte_1
35.000,00 oltre interessi e rivalutazione.
9. Riguardo alla regolamentazione complessiva delle spese del doppio grado di giudizio, pur evidenziandosi una soccombenza reciproca nei rapporti tra la parte attrice ed
[...]
si giustifica solo una parziale compensazione delle spese, nella misura di 1/3, Parte_1 con onere del residuo a carico di . Infatti, sotto il profilo della causalità Parte_1 della lite, non v'è dubbio che la condotta di quest'ultima, volta a negare qualsiasi conseguenza e ricaduta economica per l'interclusione avvenuta ai danni della proprietaria del terreno, abbia avuto un peso determinante nell'insorgere del contenzioso.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §
2 per il primo grado e 12 per il secondo, secondo i parametri medi (eccezion fatta per le fasi 3
e 4 in appello, per le quali si giustifica il dimezzamento del parametro medio per la modesta attività di trattazione e per il carattere ripetitivo degli scritti conclusivi).
Il valore della causa deve intendersi per il primo grado indeterminabile, mentre per il secondo grado compreso nello scaglione da € 26.001 ad € 52.000. Pertanto:
1^ grado (§ 2): € 2.552,00 fase 1, € 1.628,00 fase 2, € 5.670,00 fase 3 ed € 4.253,00 fase
4, in tutto € 14.103,00, i cui 2/3 corrispondono ad € 9.402,00, oltre accessori di legge;
2^ grado (§ 12): € 2.058,00 fase 1, € 1.418,00 fase 2, € 1.523,00 fase 3 ed € 1.735,00 fase
4, in tutto € 6.734,00, i cui 2/3 corrispondono ad € 4.489,33, oltre accessori di legge.
La parziale riforma della sentenza di primo grado non intacca la posizione delle altre parti del giudizio, che sono state citate in appello solo ai fini di completezza del contraddittorio, per cui per esse non vi è luogo per una differente statuizione sulle spese di lite;
allo stesso modo le relative spese di costituzione in appello devono restare a loro carico.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, in parziale riforma della sentenza n. 820/2021 emessa dal Tribunale di AR e pubblicata il 08/10/2021, fermo il resto, così provvede:
pagina 13 di 14 1. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a pagare a quale erede di la somma di € Controparte_1 Persona_1
35.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2. compensa per 1/3 le spese di lite tra quale erede di Controparte_1 Persona_1 ed e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, a rimborsare al primo la restante quota, che liquida: a) per il primo grado, in €
363,33 per esborsi ed € 9.402,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
b) per il secondo grado, in € 4.489,33 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge, con distrazione in favore degli Avv.ti Gianluca Perreca e Cristiana Fabbrizi, difensori della parte appellata dichiaratisi antistatari.
Firenze, camera di consiglio del 06/11/2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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